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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 848 | Data di udienza: 2 Maggio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Concessione in sanatoria parziale o subordinata all’esecuzione di opere – Illegittimità – Opere di sistemazione esterna strumentali ad un edificio principale – Autonoma sanabilità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 29 Maggio 2013
Numero: 848
Data di udienza: 2 Maggio 2013
Presidente: Balba
Estensore: Vitali


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Concessione in sanatoria parziale o subordinata all’esecuzione di opere – Illegittimità – Opere di sistemazione esterna strumentali ad un edificio principale – Autonoma sanabilità – Esclusione.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 29 maggio 2013, n. 848


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Concessione in sanatoria parziale o subordinata all’esecuzione di opere – Illegittimità.

Non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata alla esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica (Cass. Pen., III, 14.6.2007, n. 23129).


Pres. Balba, Est. Vitali – M. s.r.l. (avv. Gerbi) c. Comune di Rapallo (avv. Cocchi)

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere di sistemazione esterna strumentali ad un edificio principale – Autonoma sanabilità – Esclusione.

Le opere di sistemazione esterna (nella specie, percorso di accesso, cancello, muri di fascia e scavo per la piscina) strumentali ad un edificio principale abusivo ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono (in tal senso cfr. TAR Toscana, III, 12.6.2012, n. 1124; id., 11.1.2012, n. 25), sicché – attesa la loro unitarietà funzionale – non sono autonomamente sanabili se, rispetto all’edificio principale, difetta il requisito della doppia conformità.

Pres. Balba, Est. Vitali – M. s.r.l. (avv. Gerbi) c. Comune di Rapallo (avv. Cocchi)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 29 maggio 2013, n. 848

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 29 maggio 2013, n. 848

N. 00848/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa’ Montallegro s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;

contro

Comune di Rapallo, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 – 8;

per l’annullamento

del provvedimento avente ad oggetto diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 maggio 2013 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30.4.2008 la società Montallegro s.r.l. ha impugnato il provvedimento del comune di Rapallo 28.2.2008, n. 10683, di diniego della sanatoria edilizia di opere realizzate nel compendio immobiliare in località “Il Pellegrino”, identificato a catasto al foglio 31, mappali 110, 112 e 498, in difformità rispetto al progetto autorizzato con concessione edilizia 28.12.1995, n. 5856 e consistenti in un aumento della volumetria a destinazione abitativa (mc. 980 in luogo di mc. 354,86 ammissibili) e nella modificazione delle sistemazioni esterne (percorso di accesso, cancello, recinzione, muri di sostegno e movimenti di terra).

A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento. Difetto di presupposto.

Il comune non avrebbe considerato le modifiche del progetto di sanatoria volte a ricondurre i locali realizzati – anche mediante l’esecuzione di opere – a diverse destinazioni d’uso (da abitativa ad ausiliaria) e, pertanto, ad assicurare la così detta doppia conformità.

Inoltre, il diniego sarebbe stato illegittimamente esteso anche ad opere (percorso di accesso, cancello, recinzione, muri di fascia e scavo per la piscina) che non fanno volume né superficie, e pertanto sarebbero sicuramente sanabili.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10-bis L. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione (violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990): il comune non avrebbe tenuto in alcun conto la memoria procedimentale con la quale la società ricorrente aveva sottolineato tutti gli interventi progettati al fine di conseguire la doppia conformità.

Si è costituito in giudizio il comune di Rapallo, controdeducendo nel merito delle singole censure ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.5.2008 la società ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento 29.3.2008, prot. 16238, di ingiunzione della demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.

A sostegno dell’impugnazione aggiuntiva ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. Illegittimità derivata.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Alla pubblica udienza del 2 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Giova premettere in punto di fatto che l’abusivo, consistente aumento della volumetria a destinazione abitativa (mc. 980 in luogo di mc. 354,86 ammissibili) oltre quanto ammissibile sulla base del P.R.G. vigente e del P.U.C. adottato, è pacifico e non contestato, al punto che l’istanza di sanatoria prevede una serie di opere – peraltro da realizzarsi – volte proprio a ridurre il computo dei volumi e delle superfici abitativi mediante cambi di destinazione d’uso e/o interdizioni d’uso.

Ciò posto, quanto al primo motivo si osserva che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il collegio non vede motivo per discostarsi, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, ex art. 13 L. n. 47 del 1985 (ora art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, che si riferisce agli interventi “realizzati” in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso), relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata alla esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica (Cass. Pen., III, 14.6.2007, n. 23129).

Quanto all’estensione del diniego impugnato anche ad opere (percorso di accesso, cancello, recinzione, muri di fascia e scavo per la piscina) che non fanno volume né superficie, è dirimente il rilievo che le opere di sistemazione esterna strumentali ad un edificio principale abusivo ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono (in tal senso cfr. TAR Toscana, III, 12.6.2012, n. 1124; id., 11.1.2012, n. 25), sicché – attesa la loro unitarietà funzionale, attestata anche dalla presentazione di un’unica istanza di sanatoria – non sono autonomamente sanabili se, rispetto all’edificio principale, difetta il requisito della doppia conformità.

Quanto al secondo motivo, è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’obbligo di esame ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 delle memorie procedimentali presentate dal privato non impone un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato stesso (cfr., per tutte, Cons. di St., VI, 11.3.2010, n. 1439).

Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile per difetto di interesse, attesa l’inoppugnabilità della precedente provvedimento di ingiunzione della demolizione delle medesime opere abusive 4.5.2007, n. 50 prot. 20907, espressamente richiamata nel preambolo dell’atto impugnato.

Difatti, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità condiziona al più l’efficacia della precedente ordinanza di demolizione, ma non può giammai – per il principio tempus regit actum – costituire parametro della sua legittimità (viepiù se non impugnata, come nel caso di specie), sicché l’amministrazione è tenuta a mandare ad esecuzione l’ordine di demolizione non appena abbia rigettato tale domanda (così T.A.R. Lazio, I, 9.7.2012, n. 6197; T.A.R. Liguria, I, 11.7.2011, n. 1084).

Più precisamente, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, nel senso che questa è soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, II Sezione, 4 febbraio 2005, n. 816 e 13 luglio 2004, n.10128). Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione viene inevitabilmente meno per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia – che non era definitivamente cessata ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale – con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso (così T.A.R. Campania-Napoli, II, 2.3.2010, n. 1259; T.A.R. Liguria, I, 5.2.2011, n. 226).

Nel caso di specie, a seguito del rigetto dell’istanza di sanatoria, l’amministrazione comunale ha correttamente “riavviato” il procedimento sanzionatorio (cfr. la nota 7.3.2008, prot. 12366), dando atto della precedente ordinanza di demolizione, della presentazione dell’istanza di sanatoria e del suo rigetto, e concedendo ex novo un termine di novanta giorni per l’esecuzione spontanea della demolizione.

L’ordine di demolizione impugnato con il ricorso per motivi aggiunti non costituisce dunque nient’altro che l’esecuzione di un provvedimento presupposto, rispetto al quale la società ricorrente ha prestato acquiescenza, verosimilmente sul presupposto – rivelatosi tuttavia errato – della sanabilità delle opere abusive.

Donde l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del comune di Rapallo, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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