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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11820 | Data di udienza: 8 Novembre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive su area in comunione – Proprietario o comproprietario non formalmente committente – Responsabilità – Presupposti – Criteri – Artt. 44 lett. b), 64, 71, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 110 c.p. – Reati edilizi – Soggetti responsabili – Individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazioni accusatorie – Veste che può assumere il dichiarante – Reato connesso o probatoriamente collegato – Poteri del giudice – Art. 210 c.p.p. – Giudizio di legittimità – Controllo sulla motivazione – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2013
Numero: 11820
Data di udienza: 8 Novembre 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Rosi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive su area in comunione – Proprietario o comproprietario non formalmente committente – Responsabilità – Presupposti – Criteri – Artt. 44 lett. b), 64, 71, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 110 c.p. – Reati edilizi – Soggetti responsabili – Individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazioni accusatorie – Veste che può assumere il dichiarante – Reato connesso o probatoriamente collegato – Poteri del giudice – Art. 210 c.p.p. – Giudizio di legittimità – Controllo sulla motivazione – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 13 Marzo 2013 (Ud. 8 /11/2012) Sentenza n. 11820

DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive su area in comunione – Proprietario o comproprietario non formalmente committente – Responsabilità – Presupposti – Criteri – Artt. 44 lett. b), 64, 71, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 110 c.p..
 
Il comproprietario ha il potere di porre il veto all’esecuzione di opere non assentite sull’area in comunione e se questi è il coniuge del comproprietario committente dell’opera non può non tenersi conto della stretta comunanza di interessi, che rendono il coniuge, di norma, naturalmente partecipe di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che l’interessato non provi, al contrario, che tali presupposti non ricorrano nel caso concreto, per una qualsiasi ragione (Cass. Sez. 3, n. 7314 del 10/02/2000). Pertanto, la responsabilità del proprietario o comproprietario, non formalmente committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato (Cass. Sez.3, n. 25669 del 30/05/2012, dep. 3/7/2012, Zeno e altro).
 
(conferma sentenza n. 2838/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/04/2012) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Zerilli ed altro
 

DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Soggetti responsabili – Individuazione. 
 
In tema di reati edilizi, l’individuazione del committente dei lavori quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio, può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come ad esempio, dalla qualità di proprietario o comproprietario, posto che solo il proprietario o altro titolare del diritto reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori può assumere la veste di committente (Cass. Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007, De Filippo; Sez. 3, n. 15926 del 24/02/2009, Damiano),
 
(conferma sentenza n. 2838/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/04/2012) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Zerilli ed altro
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazioni accusatorie – Veste che può assumere il dichiarante – Reato connesso o probatoriamente collegato – Poteri del giudice – Art. 210 c.p.p..
 
Sono legittimamente utilizzabili nei confronti dell’imputato le dichiarazioni accusatorie rese da persona che, pur potendo assumere la veste di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, non sia stato mai fatto oggetto di indagini in ordine ad esso (Cass., Sez. 1, n. 30190 del 18/4/2002, dep. 30/8/2002, Leuzzi) e che la violazione delle disposizioni di cui all’art. 210 c.p.p. non determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., la quale non può essere eccepita dall’imputato del procedimento principale per assenza di interesse all’osservanza della disposizione violata (cfr. Sez. 1, n. 8082 del 11/2/2010, dep. 1/3/2010, Visintin, Rv. 246329). Peraltro, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. n. 15208 del 25/2/2010, dep. 21/4/2010, Mills).

(conferma sentenza n. 2838/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/04/2012) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Zerilli ed altro
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di legittimità – Controllo sulla motivazione – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione.
 
Il giudizio di legittimità – in sede di controllo sulla motivazione – non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili.
 
(conferma sentenza n. 2838/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/04/2012) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Zerilli ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 13 Marzo 2013 (Ud. 8 /11/2012) Sentenza n. 11820

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI          – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI           – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI          – Consigliere Rel.  
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) ZERILLI COSIMO N. IL 18/02/1951
2) GALFANO MARIA RITA ELENA N. IL 21/05/1955
avverso la sentenza n. 2838/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Genterale in persona del Dott. Santi Spinaci che ha concluso per l’inammissibilità.
 
Rilevato che, con sentenza del 26 aprile 2012, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, che ha condannato Zerilli Cosimo e Galfano Maria Rita Elena alla pena di giorni sedici di arresto ed euro 6.000 di ammenda ciascuno, dichiarandoli responsabili: 
a) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44 lett. b) del D.P.R. N. 380 del 2001
b) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 71 del D.P.R. n. 380 del 2001 in relazione agli artt. 64 e ss.; 
c) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001 in relazione agli artt. 83 e ss, per avere realizzato nella qualità di proprietari, in assenza del permesso di costruire, una tettoia in legno di mq 30,50, un corpo di fabbrica da destinare a civile abitazione, della superficie di mq 139, con struttura portante in cemento armato e conci di tufo, con annesse verande, una piattaforma di cemento armato di mq 65, con 10 pilastri in 6 dei quali già si evidenziava la gittata cementizia; fatti accertati in Petrosino, il 4 ottobre 2007;
– che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 
1) I giudici di merito non avrebbero assolto al proprio onere motivazionale, sottovalutando quanto emerso nell’istruttoria dibattimentale, e cioè che gli imputati risultavano solo formalmente proprietari del terreno, avendo lo Zerillo concluso un preliminare di vendita con la signora Torrente, come confermato dalla stessa nella sua testimonianza; 
2) Violazione di legge processuale per l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Sig. Altaserse, che essendo indicato come esecutore dei lavori, e dunque soggetto indagato per i medesimi reati, non avrebbe potuto essere sentito se non con le modalità stabilite dall’art. 210 c.p.p. 3) La testimonianza dell’Altaserse, peraltro, non sarebbe stata correttamente valutata, ma anzi ne sarebbe stato travisato il contenuto; 
4) La sentenza, infine, dovrebbe essere annullata per inosservanza della legge penale non sussistendo né l’elemento soggettivo del reato contestato, né i presupposti per affermare il concorso degli imputati con la committente dei lavori, la signora Galfano. In particolare, la qualifica di comproprietaria del terreno costituirebbe un mero indizio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, che nel caso avrebbe dovuto essere esclusa, stante l’assenza di qualsiasi contributo, seppure morale alla realizzazione del fatto.
 
Considerato che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi, atteso che le censure prospettate dai ricorrenti, peraltro ripetitive di quelle formulate in appello, tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, aspetti che devono essere rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito; infatti, come affermato da questa Corte (ex multiis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità – in sede di controllo sulla motivazione – non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili;
 
che risulta manifestamente infondata la censura relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’Altaserse, operaio che aveva eseguito materialmente le opere abusive, assunto ex art. 441 comma 3 c.p.p. nel corso del giudizio abbreviato. Infatti va premesso che sono legittimamente utilizzabili nei confronti dell’imputato le dichiarazioni accusatorie rese da persona che, pur potendo assumere la veste di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, non sia stato mai fatto oggetto di indagini in ordine ad esso (in tal senso, Sez. 1, n. 30190 del 18/4/2002, dep. 30/8/2002, Leuzzi, Rv. 222089) e che la violazione delle disposizioni di cui all’art. 210 c.p.p. non determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., la quale non può essere eccepita dall’imputato del procedimento principale per assenza di interesse all’osservanza della disposizione violata (cfr. Sez. 1, n. 8082 del 11/2/2010, dep. 1/3/2010, Visintin, Rv. 246329). Peraltro le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno anche affermato (cfr. n. 15208 del 25/2/2010, dep. 21/4/2010, Mills, Rv. 246584) che “allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità” ed i giudici di merito hanno fornito congrua motivazione sul punto, come pure hanno fornito compiuta motivazione della loro valutazione quanto al contenuto della testimonianza dallo stesso resa;
che in tema di reati edilizi, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007, De Filippo, Rv. 237405; Sez. 3, n. 15926 del 24/02/2009, Damiano, Rv. 243467), l’individuazione del committente dei lavori quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio, può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come ad esempio, dalla qualità di proprietario o comproprietario, posto che solo il proprietario o altro titolare del diritto reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori può assumere la veste di committente;
 
che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto accertato che gli imputati, comproprietari dell’immobile, fossero i committenti del manufatto abusivo, in quanto avevano un interesse diretto alla costruzione, ed inoltre gli stessi non hanno mai prodotto il contratto preliminare di vendita con il quale, secondo quanto dagli stessi asserito, avrebbero ceduto la proprietà dell’immobile alla testimone Torrente, nonché dalla considerazione che quest’ultima, presunta acquirente dell’immobile, si era rivelata essere la compagna di Zerilli Sergio, figlio degli imputati, il quale, insieme all’imputato Zerilli Cosimo, si era recato sul terreno al momento del sopralluogo della polizia giudiziaria;
 
che, analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla censura relativa alla responsabilità della Galfano. Come affermato dalla giurisprudenza, (cfr. Sez. 3, n. 7314 del 10/02/2000, Isaia ed altro, Rv. 216971), il comproprietario ha il potere di porre il veto all’esecuzione di opere non assentite sull’area in comunione e se questi è il coniuge del comproprietario committente dell’opera non può non tenersi conto della stretta comunanza di interessi, che rendono il coniuge, di norma, naturalmente partecipe di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che l’interessato non provi, al contrario, che tali presupposti non ricorrano nel caso concreto, per una qualsiasi ragione;
 
che infatti anche recentemente la giurisprudenza ha precisato che “la responsabilità del proprietario o comproprietario, non formalmente committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato” (così Sez.3, n. 25669 del 30/05/2012, dep. 3/7/2012, Zeno e altro, Rv. 253065);
 
che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto applicazione dei principi sopra richiamati ed hanno ritenuto, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato, che anche l’imputata doveva essere ritenuta responsabile dei reati in questione, non già per il solo fatto di essere comproprietaria con il marito del manufatto, bensì perché la stessa era stata anche committente dell’opera: invero, è stato evidenziato, tenuto anche conto della testimonianza dell’Altaserse, che entrambi i coniugi avevano controllato l’avanzamento dei lavori, sicché l’imputata aveva piena consapevolezza della realizzazione del manufatto abusivo, destinato ad essere utilizzato dal figlio e dalla sua convivente;
 
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2012

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