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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 490 | Data di udienza: 18 Aprile 2013

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedimento penale e procedimento amministrativo – Autonomia – P.A. – Facoltà di attingere agli esiti del procedimento penale – Principi in tema di attività istruttoria e di obbligo di motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2013
Numero: 490
Data di udienza: 18 Aprile 2013
Presidente: Corsaro
Estensore: Scudeller


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedimento penale e procedimento amministrativo – Autonomia – P.A. – Facoltà di attingere agli esiti del procedimento penale – Principi in tema di attività istruttoria e di obbligo di motivazione.



Massima

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 24 maggio 2013, n. 490


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedimento penale e procedimento amministrativo – Autonomia – P.A. – Facoltà di attingere agli esiti del procedimento penale – Principi in tema di attività istruttoria e di obbligo di motivazione.

Non sussiste alcun vincolo di pregiudizialità necessaria fra l’accertamento svolto in sede penale e quello rilevante prima nel procedimento poi nel giudizio amministrativo, attesa la diversità di natura e di funzione cui sono preordinati i rispettivi procedimenti. Tuttavia la riconosciuta autonomia del procedimento amministrativo, non impedisce di accordare rilievo alle risultanze del procedimento penale. L’amministrazione può quindi ritenere comunque sussistenti i fatti già scrutinati nella sede penale ma una tale facoltà, evidentemente connessa a ragioni di economia procedimentale, va esercitata in aderenza al principio di legalità cui deve informarsi l’esercizio della pubblica funzione il che implica che l’amministrazione, dopo aver attinto alla predetta sede, non può ritenersi esentata dal formulare una motivazione adeguata che tenga conto delle evenienze ivi accertate e del contesto segnato dal possibile rilievo di altri elementi che, pur se estranei alla particolare fase del procedimento penale, devono esser considerati perché anch’essi costituenti parte della fattispecie. In definitiva l’amministrazione anche ove attinga agli esiti del procedimento penale deve comunque conformare la propria decisione ai generali principi in tema di attività istruttoria e di obbligo di motivazione.

Pres. Corsaro, Est. Scudeller – A.O. (avv.ti Torelli e Lucchetti)c. Comune di Ponza (avv. Mignano)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 24 maggio 2013, n. 490

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 24 maggio 2013, n. 490

N. 00490/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2012, proposto da Antonio Ottolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Torelli e Dino Lucchetti, con domicilio eletto in Latina, alla via Duca del Mare, n. 24;

contro

comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Mignano, con domicilio eletto in Latina, alla via G.B. Vico, n. 35;

per l’annullamento, previa istanza cautelare di sospensione

– del provvedimento prot. n. 4489 del 25 maggio 2012 con cui si è comunicata “la non accoglibilità della SCIA presentata dal Sig. Ottolini Antonio, assunta al prot. comunale al n. 3962 del 10 maggio 2012 in quanto la conformità urbanistica dell’immobile non risponde ai requisiti di legge”;

– della nota prot. n. 4175 del 16.5. 2012 avente ad oggetto: “segnalazione di rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva realizzata dal signor Ottolini Antonio e Ottolini Chiara”, in cui si legge “dagli accertamenti d’ufficio è stato riscontrato il decreto di citazione a giudizio n. RG/NR 4721/01 di cui all’oggetto, depositato in cancelleria il 26/04/2011 con citazione degli imputati presso il Tribunale di Gaeta alla data 9/11/2011 pertanto questo ufficio esprime parere negativo al rilascio delle richieste giacenti presso l’ufficio Commercio in attesa di definizione del giudizio essere.”;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Ponza.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Con atto notificato il 19 giugno 2012, depositato il successivo 26, il ricorrente espone di essere proprietario, in Ponza, dell’immobile sito in via Chiaia di Luna, distinto in catasto al foglio n. 21, particella n. 1248, immobile per il quale il precedente proprietario aveva presentato istanza di sanatoria per l’ampliamento ed il cambio di destinazione d’uso (residenziale – abitativo) definita dal comune di Ponza con il permesso di costruire in sanatoria n. 352/95. Rappresenta di aver successivamente avanzato un’istanza per eseguire interventi di riqualificazione dell’immobile e dell’area esterna, con adeguamento igienico – sanitario, assistita dal nulla osta paesaggistico regionale (determina B2039 del 22 maggio 2007) nonché dall’autorizzazione comunale (prot. n. c/c 4747 dell’11 giugno 2009). L’esecuzione di detti lavori veniva partecipata con lettera del 12 aprile 2011, ricevuta il successivo 14 dal comune che tuttavia prima li sospendeva quindi, con ordinanza n. 68/11 del 5 luglio 2011, ne ingiungeva la demolizione. Aggiunge che l’ordinanza veniva impugnata con ricorso definito, anche se solo in parte, positivamente dalla Sezione con sentenza n. 286 del 2012 alla quale prestava esecuzione, per la parte non accolta, demolendo il pergolato. Richiama quindi l’avvio della procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Bed and Breakfast, avvio segnato: – dalla sospensione da parte del comune che, con nota dell’8 febbraio 2012, chiedeva di presentare la “conformità del permesso a costruire” e la dichiarazione di un tecnico abilitato al rilascio della certificazione sulla sicurezza dell’area (PAI); – dalla contestazione di detta sospensione in ragione dell’esistenza del nulla osta paesaggistico regionale, della conformità dell’immobile ai titoli edilizi assentiti e della non insistenza dell’immobile in zona PAI; – dall’invio di altra comunicazione datata 18 aprile 2012 con la quale il comune partecipava l’inizio del procedimento di esame della domanda; – infine dal deposito, in data 10 maggio 2012, di una segnalazione certificata per lo svolgimento dell’attività di Bed and Breakfast, segnalazione alla quale seguiva l’impugnata “non accoglibilità della SCIA.”.

2 Con atto depositato il 9 luglio 2012, si costituiva il comune che opponeva l’infondatezza della domanda.

3 Con ordinanza n. 223 del 12 luglio 2012, la Sezione accoglieva la proposta istanza cautelare.

4 Con memoria depositata il 15 marzo 2013 il ricorrente ribadiva le ragioni addotte a sostegno del richiesto annullamento.

5 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il ricorso veniva chiamato ed introdotto per la decisione.

6 Il ricorrente, nel dedurre la violazione e falsa applicazione degli articoli 19 legge 241/1990, 30 e 44 d.P.R. 380/2001, nonché del principio di autonomia delle azioni amministrativa e penale, ha argomentato: (a) l’illegittimità dell’indicata “non conformità urbanistica” e quindi dell’esito del procedimento avviato, immotivatamente ricondotto al pendente giudizio penale e senza considerare il condono edilizio ed il successivo permesso a costruire, preceduto dal nulla osta paesaggistico, rilasciato per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, titoli entrambi assentiti pur pendendo il detto procedimento penale; (b) che l’insieme di detti elementi certificherebbe pertanto l’assenza di una autonoma valutazione della vicenda e la presenza di un atteggiamento preordinato ad impedire l’esercizio di facoltà legittime senza la necessaria, previa verifica dell’esistenza di una lottizzazione abusiva.

8 Il ricorso è fondato. In generale attualmente non può ritenersi sussistente alcun vincolo di pregiudizialità necessaria fra l’accertamento svolto in sede penale e quello rilevante prima nel procedimento poi nel giudizio amministrativo. Il Collegio quindi conviene con la prospettata indipendenza del procedimento amministrativo rispetto al procedimento penale, attesa la diversità di natura e di funzione cui sono preordinati. Tuttavia la riconosciuta autonomia del procedimento amministrativo, non impedisce di accordare rilievo alle risultanze del procedimento penale. L’amministrazione può quindi ritenere comunque sussistenti i fatti già scrutinati nella sede penale ma una tale facoltà, evidentemente connessa a ragioni di economia procedimentale, va esercitata in aderenza al principio di legalità cui deve informarsi l’esercizio della pubblica funzione il che implica che l’amministrazione, dopo aver attinto alla predetta sede, non può ritenersi esentata dal formulare una motivazione adeguata che tenga conto delle evenienze ivi accertate e del contesto segnato dal possibile rilievo di altri elementi che, pur se estranei alla particolare fase del procedimento penale, devono esser considerati perché anch’essi costituenti parte della fattispecie. In definitiva l’amministrazione anche ove attinga agli esiti del procedimento penale deve comunque conformare la propria decisione ai generali principi in tema di attività istruttoria e di obbligo di motivazione. Ciò detto, gli argomenti spesi dal ricorrente sull’assenza di un’autonoma valutazione vanno condivisi. Ed, infatti, il comune ha opposto alla s.c.i.a. la non conformità urbanistica presupponendo una lottizzazione abusiva che il solo rinvio a giudizio, citato nel parere istruttorio dell’ufficio tecnico comunale, non è in grado di dimostrare. Alla mancanza di un autonomo riscontro e sempre con riguardo a detto profilo va poi aggiunto che, dalla nota istruttoria e da quella impugnata, non si ricava alcuna indicazione sostanziante l’accertamento della fattispecie (lottizzazione abusiva) produttiva della “non conformità urbanistica” dell’immobile e che solo in sede di costituzione in giudizio, quindi irritualmente, il comune ha rappresentato la localizzazione dell’immobile in una più ampia area di intervento, destinata alla sola costruzione di fabbricati necessari alla conduzione dei fondi rustici, il tutto al di fuori del percorso stabilito dal d.P.R. 380/2001.

9 Parimenti fondato, come già anticipato in sede cautelare, è il motivo in esame nella parte in cui attinge all’esistenza di titoli edilizi non opportunamente valutati e che, poiché ancora validi ed efficaci, evidentemente presuppongono la conformità urbanistica: – del condono edilizio relativo all’ampliamento ed al cambio di destinazione d’uso a “residenziale” di un preesistente fabbricato rurale; – del progetto di variante al citato permesso in sanatoria per eseguire interventi di riqualificazione dell’immobile e dell’area esterna, con adeguamento igienico – sanitario, progetto assistito, tra l’altro, dal favorevole parere di cui al verbale n. 16/09 in data 14 maggio 2009 della commissione edilizia.

10 Il ricorso va pertanto accolto perché il provvedimento è affetto dai vizi lamentati, essendosi il comune di Ponza limitato semplicemente a richiamare il rinvio a giudizio. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza, per l’importo di cui in dispositivo.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 4489 del 25 maggio 2012.

Condanna il comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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