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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 511 | Data di udienza: 20 Febbraio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Norme dei PRG che impongono distanze dal confine – Proprietari che hanno già costruito a confine – Sopraelevazioni – Applicabilità – Possibilità di deroga.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2013
Numero: 511
Data di udienza: 20 Febbraio 2013
Presidente: Calderoni
Estensore: Pedron


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Norme dei PRG che impongono distanze dal confine – Proprietari che hanno già costruito a confine – Sopraelevazioni – Applicabilità – Possibilità di deroga.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.2^  – 24 maggio 2013, n. 511


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Norme dei PRG che impongono distanze dal confine – Proprietari che hanno già costruito a confine – Sopraelevazioni – Applicabilità – Possibilità di deroga.

Le norme dei PRG che impongono determinate distanze dal confine si applicano anche ai proprietari che hanno già costruito a confine, qualora intendano sopraelevare. Tale regola (che comporta l’applicazione delle prescrizioni sulle distanze introdotte dai PRG sopravvenuti) vale indipendentemente dal fatto che vi sia stata prevenzione nei confronti del proprietario confinante o che gli edifici preesistenti siano stati realizzati in aderenza (v. Cass. civ. Sez. II 27 maggio 2003 n. 8420; Cass. civ. Sez. II 8 gennaio 2001 n. 200). Tuttavia le norme regolamentari dei comuni possono introdurre delle deroghe.

Pres. Calderoni, Est. Pedron – L. s.r.l. (avv. Canu) c. Comune di Bienno (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.2^ – 24 maggio 2013, n. 511

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.2^  – 24 maggio 2013, n. 511

N. 00511/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2004, proposto da:
LAMINAR SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Silvano Canu, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

COMUNE DI BIENNO, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tecnico prot. n. 2617 PE2004/08B del 10 giugno 2004, con il quale è stato espresso parere negativo circa la richiesta di permesso di costruire in mancanza della convenzione con il proprietario confinante ai sensi dell’art. 31 delle NTA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 10 giugno 2004, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bienno ha negato alla ricorrente Laminar srl il permesso di sopraelevare un edificio costruito in aderenza a un altro edificio appartenente a un diverso proprietario. Il diniego si basa sull’art. 31 delle NTA, norma che per la costruzione di edifici a confine richiede la stipula di una convenzione con il proprietario confinante, finalizzata all’assunzione di un reciproco impegno alla costruzione in aderenza. Mancando tale convenzione, anche per le sopraelevazioni dovrebbe essere rispettata la distanza prevista in via generale per la zona B1, ossia 5 metri dal confine.

2. Contro il diniego, la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 22 giugno 2004 e depositato il 28 giugno 2004. Nel ricorso si sostiene che, trattandosi di sopraelevazione di una parete non finestrata, che rimarrebbe senza finestre anche nella parte sopraelevata, ed essendo quindi garantito al proprietario confinante il diritto di sopraelevare a sua volta in aderenza, sarebbe applicabile il punto dell’art. 31 delle NTA che consente di intervenire sugli edifici esistenti mantenendo la medesima distanza dal confine.

3. Il Comune non si è costituito in giudizio.

4. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 1161 del 6 luglio 2004 ha sospeso il provvedimento impugnato formulando le seguenti osservazioni:

(a) sulla base degli orientamenti rinvenibili in giurisprudenza, le norme dei PRG che impongono determinate distanze dal confine si applicano anche ai proprietari che hanno già costruito a confine, qualora intendano sopraelevare. Tale regola (che comporta l’applicazione delle prescrizioni sulle distanze introdotte dai PRG sopravvenuti) vale indipendentemente dal fatto che vi sia stata prevenzione nei confronti del proprietario confinante o che gli edifici preesistenti siano stati realizzati in aderenza (v. Cass. civ. Sez. II 27 maggio 2003 n. 8420; Cass. civ. Sez. II 8 gennaio 2001 n. 200). Tuttavia le norme regolamentari dei comuni possono introdurre delle deroghe;

(b) una simile deroga sembra contenuta nel punto dell’art. 31 delle NTA che consente gli interventi su edifici esistenti a condizione che sia mantenuta la medesima distanza dal confine. Tale norma si preoccupa di non interferire con le situazioni già consolidate. Poiché tra gli interventi modificativi di edifici esistenti rientrano anche le sopraelevazioni, viene così garantita nel tempo l’aspettativa del proprietario a sopraelevare in allineamento con l’edificio esistente. Di conseguenza il punto dell’art. 31 delle NTA, dove è prevista la convenzione tra proprietari per la costruzione di edifici a confine, deve essere riferito alle costruzioni integralmente nuove, rispetto alle quali in sostanza viene limitato l’esercizio del diritto di prevenzione;

(c) nel caso di edifici in aderenza il diritto di sopraelevare di un proprietario non può estendersi fino alla cancellazione dell’identico diritto del proprietario confinante. La norma che consente gli interventi a distanza invariata assicura, infatti, identica tutela a tutte le parti interessate. Pertanto, la sopraelevazione deve avvenire mediante la realizzazione di una parete senza finestre, in modo da consentire al proprietario confinante di sopraelevare in aderenza in un secondo momento. Nello specifico, tale condizione appare rispettata, e dunque una convenzione tra i proprietari risulta superflua.

5. Con nota depositata il 29 gennaio 2013 la società ricorrente ha comunicato che il Comune, operando non in mero adempimento dell’ordinanza cautelare del TAR ma mediante autonoma rivalutazione del caso, ha rilasciato, ancora in data 7 ottobre 2004, il permesso di costruire inizialmente negato.

6. Il 9 gennaio 2013 è stata prodotta documentazione da cui risulta che la società ricorrente e il proprietario confinante hanno consensualmente definito con scrittura privata del 17 giugno 2005 sia le questioni relative ai disagi causati dallo svolgimento dei lavori di sopraelevazione (taglio della gronda e del tetto, posizionamento dei ponteggi), sia le restanti questioni di vicinato (chiarimento sulla natura comune del muro sopraelevato, chiusura del balcone per la parte costituente veduta diretta a condizione di reciprocità). Per l’occupazione temporanea del tetto e per gli altri disagi materiali, la società ricorrente ha versato al proprietario confinante un indennizzo pari a € 1.500, e si è inoltre impegnata a riparare a regola d’arte ogni eventuale danno collegato ai lavori.

7. Tenendo conto degli sviluppi della situazione e dell’atteggiamento collaborativo del Comune, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile a spese compensate.

8. Preliminarmente a tale pronuncia deve però essere revocato il decreto di perenzione n. 140 del 21 febbraio 2012, emesso ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’allegato 3 al cpa (norme transitorie). In effetti la società ricorrente, con memoria sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, notificata il 29 settembre 2012 e depositata il 3 ottobre 2012, ha dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa. In questo modo si è realizzata la condizione ex art. 1 comma 2 dell’allegato 3 al cpa (norme transitorie) per la reiscrizione della causa nel ruolo di merito.

9. Come si è visto sopra, non sussiste più in realtà alcun interesse alla definizione del merito. È, però, possibile riconoscere alla parte ricorrente un interesse alla scelta del tipo di pronuncia processuale (improcedibilità anziché perenzione). La pronuncia di improcedibilità implica infatti una ricognizione dei fatti di causa che, seppure limitata, può comunque risultare utile a chiarire i rapporti con l’amministrazione e con i controinteressati convenuti. Pertanto, deve essere data priorità alla richiesta di revoca del decreto di perenzione, per dichiarare poi l’improcedibilità del ricorso.

10. Essendo già stata fissata l’udienza pubblica di trattazione, entrambe le pronunce possono essere inserite, per ragioni di economia processuale, nella sentenza emessa in esito a tale udienza, con la precisazione che per effetto della revoca del decreto di perenzione risulta confermata l’iscrizione della causa nel ruolo di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(i) revoca il decreto di perenzione n. 140 del 21 febbraio 2012, confermando l’iscrizione del ricorso nel ruolo di merito;

(ii) dichiara improcedibile il ricorso;

(iii) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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