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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 513 | Data di udienza: 20 Febbraio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi privati di uso pubblico – Doppia qualificazione – Opere di urbanizzazione primaria – Standard urbanistici.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2013
Numero: 513
Data di udienza: 20 Febbraio 2013
Presidente: Calderoni
Estensore: Pedron


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi privati di uso pubblico – Doppia qualificazione – Opere di urbanizzazione primaria – Standard urbanistici.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.2^  – 24 maggio 2013, n. 513


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Parcheggi privati di uso pubblico – Doppia qualificazione – Opere di urbanizzazione primaria – Standard urbanistici.

Per i parcheggi privati di uso pubblico è possibile una doppia qualificazione. In quanto infrastrutture destinate all’uso collettivo e inserite nel sistema della viabilità, questi parcheggi devono essere assimilati ai parcheggi pubblici, a loro volta qualificati ex lege come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno 2001 n. 380; art. 44 comma 3 della LR 11 marzo 2005 n. 12). Se considerati, invece, come infrastrutture che integrano i servizi a disposizione degli spazi edificati, i parcheggi privati di uso pubblico assumono la stessa funzione degli standard urbanistici (v. art. 22 della LR 51/1975; art. 9 comma 10 della LR 12/2005), e possono quindi essere equiparati in via interpretativa alle opere di urbanizzazione secondaria; la prima qualificazione, appartiene specificamente alla sfera degli oneri concessori. Sembra quindi corretto ritenere che, salvo accordo in senso contrario tra l’amministrazione e i proprietari, la realizzazione di parcheggi privati di uso pubblico abbia quale effetto ex lege lo scomputo dei soli oneri di urbanizzazione primaria. Una volta effettuato lo scomputo, la differenza rispetto al costo effettivo dei lavori sostenuto dai privati rimane a carico degli stessi;  le convenzioni urbanistiche dei piani attuativi sono la sede naturale, anche se non esclusiva, per introdurre criteri diversi di compensazione tra gli oneri concessori e le opere di interesse pubblico eseguite direttamente a spese dei privati. Qui si rivela l’utilità della seconda qualificazione: poiché i parcheggi privati di uso pubblico possono essere apprezzati come standard urbanistici, l’amministrazione è legittimata a incentivarne la realizzazione rinunciando, in tutto o in parte, agli oneri di urbanizzazione secondaria. Per quanto riguarda i privati, le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili (v. CS Sez. IV 28 luglio 2005 n. 4015; TAR Brescia Sez. I 14 maggio 2010 n. 1739), e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale dell’intervento edilizio.

Pres. Calderoni, Est. Pedron – M. s.r.l. (avv.ti Bezzi e Noschese) c. Comune di Montichiari (avv. Ballerini)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.2^ – 24 maggio 2013, n. 513

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.2^  – 24 maggio 2013, n. 513

 

 

N. 00513/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2005, proposto da:
MORETTI ACCIAI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Bezzi e Francesco Noschese, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 13/C;

contro

COMUNE DI MONTICHIARI, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, viale Stazione 37;

per l’accertamento

– del diritto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione (pari a € 33.266,93) corrispondenti all’equivalente monetario delle opere di urbanizzazione secondaria di cui alla convenzione urbanistica del 15 gennaio 2003;

– con la conseguente condanna alla restituzione della suddetta somma, erroneamente trattenuta dal Comune nonostante l’esecuzione delle opere da parte della società ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montichiari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il 15 gennaio 2003, la società Montichiari Due spa ha stipulato con il Comune di Montichiari una convenzione urbanistica per la lottizzazione dell’area a destinazione produttiva denominata “ex Vulcania”, in località Fascia D’Oro. La società Montichiari Due spa agiva in rappresentanza di una pluralità di soggetti, tra cui la ricorrente società Moretti Acciai srl.

2. La convenzione urbanistica stabilisce (v. art. 2, 3 e 5) il seguente schema di obbligazioni a carico dei lottizzanti:

(a) cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria (27.500 mq) e per il verde pubblico (25.500 mq);

(b) contestuale costituzione di una servitù di uso pubblico sulle aree private destinate a parcheggio (66.544 mq), ulteriori rispetto a quelle di cui è prevista la cessione gratuita;

(c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria descritte nella tavola 2 del progetto di piano (tra cui le reti tecnologiche, la massicciata stradale e il collettore esterno delle acque nere), con integrale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (€ 972.609,65), essendo questi ultimi inferiori al costo risultante dal computo metrico estimativo (€ 2.281.485,65);

(d) assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti, da ripartire tra i proprietari in proporzione alle superfici per cui sono richiesti i singoli titoli edilizi.

3. I lottizzanti hanno realizzato i parcheggi privati di uso pubblico nella convinzione che il loro costo, trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria, sarebbe stato scomputato dai relativi oneri. Il Comune ha invece assunto la posizione opposta.

4. Più in dettaglio, la società Montichiari Due con lettera del 13 maggio 2003 ha evidenziato al Comune che il costo dei parcheggi privati di uso pubblico (aggiunto a quello del collettore delle acque bianche) era pari a € 1.282.714,63. A questo importo doveva poi sommarsi il costo del collettore esterno delle acque nere (€ 236.371,32) per un totale di € 1.519.085,95. Poiché l’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria era inferiore (€ 1.026.361), ne è stato chiesto lo scomputo.

5. Il Comune, con nota del dirigente del Dipartimento Politiche del Territorio del 22 maggio 2003, ha però respinto la richiesta, affermando che, in base alla convenzione urbanistica del 15 gennaio 2003, l’obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria comprendeva i parcheggi (art. 3) e i lottizzanti erano espressamente tenuti a versare l’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti prima del rilascio dei singoli titoli edilizi (art. 5).

6. La ricorrente con lettera del 19 dicembre 2003 ha chiesto al Comune, in vista del rilascio del permesso di costruire relativo al proprio lotto, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione corrispondenti al costo delle opere di urbanizzazione secondaria, e in particolare dei parcheggi privati di uso pubblico.

7. Ancora una volta tuttavia il Comune, con nota del dirigente del Dipartimento Politiche del Territorio del 13 febbraio 2004, ha espresso la propria contrarietà, richiamando il precedente orientamento del 22 maggio 2003.

8. Nel frattempo, peraltro, la ricorrente aveva già provveduto a versare gli oneri di urbanizzazione secondaria necessari per il rilascio del permesso di costruire (€ 33.266,93), e in seguito ha realizzato i parcheggi di propria competenza.

9. Con atto notificato il 26 gennaio 2005 e depositato il 22 febbraio 2005 la ricorrente ha, poi, chiesto la condanna del Comune alla restituzione della somma versata a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria. Gli argomenti utilizzati dalla ricorrente sono così sintetizzabili:

(i) l’art. 3 della convenzione urbanistica del 15 gennaio 2003 non menziona espressamente i parcheggi privati di uso pubblico tra le opere di urbanizzazione primaria, e la tavola 2 del progetto di piano elenca tutte le opere di interesse pubblico senza distinguere le urbanizzazioni primarie da quelle secondarie: la qualificazione dei singoli interventi dovrebbe quindi avvenire sulla base delle direttive regionali, che includono i parcheggi privati di uso pubblico tra gli standard urbanistici e quindi tra le opere di urbanizzazione secondaria;

(ii) se però, in via subordinata, si volesse leggere nella convenzione urbanistica l’accollo ai lottizzanti sia dei costi di realizzazione dei parcheggi privati di uso pubblico sia degli oneri di urbanizzazione secondaria, in questo caso dovrebbe essere dichiarata la nullità parziale della convenzione urbanistica per contrasto con l’art. 22 della LR 15 aprile 1975 n. 51, che inserisce i parcheggi pubblici e di uso pubblico tra gli standard urbanistici.

10. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

11. Prima di passare all’esame del merito è necessario risolvere la situazione processuale creatasi dopo che il ricorso è stato dichiarato perento con decreto n. 771 del 23 luglio 2012, emesso ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’allegato 3 al cpa (norme transitorie). Tale decreto non è mai stato revocato, benché la ricorrente con memoria sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, notificata il 10 ottobre 2012 e depositata il 17 ottobre 2012, abbia dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa, realizzando in questo modo la condizione ex art. 1 comma 2 dell’allegato 3 al cpa (norme transitorie) per la reiscrizione della causa nel ruolo di merito.

12. Essendo già stata fissata l’udienza pubblica di trattazione, la revoca del decreto di perenzione può essere inserita, per ragioni di economia processuale, nella sentenza che definisce il ricorso, con la precisazione che per effetto della revoca risulta confermata l’iscrizione della causa nel ruolo di merito.

13. Sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) per i parcheggi privati di uso pubblico è possibile una doppia qualificazione. In quanto infrastrutture destinate all’uso collettivo e inserite nel sistema della viabilità, questi parcheggi devono essere assimilati ai parcheggi pubblici, a loro volta qualificati ex lege come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno 2001 n. 380; art. 44 comma 3 della LR 11 marzo 2005 n. 12). Se considerati, invece, come infrastrutture che integrano i servizi a disposizione degli spazi edificati, i parcheggi privati di uso pubblico assumono la stessa funzione degli standard urbanistici (v. art. 22 della LR 51/1975; art. 9 comma 10 della LR 12/2005), e possono quindi essere equiparati in via interpretativa alle opere di urbanizzazione secondaria (come fa la Regione nella DGR n. 7/7586 del 21 dicembre 2001, allegato A, punto III.2.b);

(b) la prima qualificazione, tenendo conto della sedes materiae scelta dal legislatore nazionale e da quello regionale (disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire), appartiene specificamente alla sfera degli oneri concessori. Sembra quindi corretto ritenere che, salvo accordo in senso contrario tra l’amministrazione e i proprietari, la realizzazione di parcheggi privati di uso pubblico abbia quale effetto ex lege lo scomputo dei soli oneri di urbanizzazione primaria. Una volta effettuato lo scomputo, la differenza rispetto al costo effettivo dei lavori sostenuto dai privati rimane a carico degli stessi;

(c) le convenzioni urbanistiche dei piani attuativi sono la sede naturale, anche se non esclusiva, per introdurre criteri diversi di compensazione tra gli oneri concessori e le opere di interesse pubblico eseguite direttamente a spese dei privati. Qui si rivela l’utilità della seconda qualificazione: poiché i parcheggi privati di uso pubblico possono essere apprezzati come standard urbanistici, l’amministrazione è legittimata a incentivarne la realizzazione rinunciando, in tutto o in parte, agli oneri di urbanizzazione secondaria, nella ricerca (ampiamente discrezionale) di un punto di equilibrio tra le esigenze pubbliche e l’interesse dei proprietari. Per quanto riguarda i privati, le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili (v. CS Sez. IV 28 luglio 2005 n. 4015; TAR Brescia Sez. I 14 maggio 2010 n. 1739), e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale dell’intervento edilizio;

(d) nello specifico, la convenzione urbanistica del 15 gennaio 2003 non prevede la cancellazione degli oneri di urbanizzazione secondaria. In realtà, l’art. 3 pone a carico dei lottizzanti l’intero pacchetto delle opere di urbanizzazione primaria, indicandone espressamente solo alcune (reti tecnologiche, massicciata stradale, collettore esterno delle acque nere). L’art. 2 rinvia per la descrizione completa alla tavola 2 del progetto di piano, nella quale sono riportati indistintamente tutti gli interventi di interesse pubblico (strade, marciapiedi, pista ciclabile, parcheggi privati di uso pubblico, impianti tecnologici, area a verde pubblico). Si può, quindi, ritenere che la convenzione urbanistica faccia riferimento alla prima qualificazione dei parcheggi privati di uso pubblico, collocandoli tra le infrastrutture che nella definizione legislativa compongono le opere di urbanizzazione primaria;

(e) una conferma è rinvenibile nell’art. 5 della convenzione urbanistica, che espressamente ribadisce l’obbligo per i lottizzanti di versare gli oneri di urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti, precisando che la ripartizione tra i proprietari avviene in proporzione alle superfici per cui sono richiesti i singoli titoli edilizi. Se fosse stato raggiunto un accordo sullo scomputo fino a concorrenza del costo dei parcheggi privati di uso pubblico la clausola sarebbe certamente stata scritta in modo differente. Verosimilmente, la formulazione sarebbe stata analoga a quella dell’art. 3 (ossia: quantificazione del costo dei lavori e dell’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, e dichiarazione di compensazione degli stessi);

(f) un’ulteriore conferma è rinvenibile nel computo metrico estimativo, che nel costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria (€ 2.281.485,65) inserisce senza distinzioni, nell’apposita sezione, i lavori riguardanti strade, marciapiedi, parcheggi e verde pubblico. Poiché questo è il valore complessivo utilizzato dalle parti per concordare la cancellazione degli oneri di urbanizzazione primaria, non è possibile intervenire poi in via interpretativa utilizzando una parte degli stessi lavori (nello specifico: i parcheggi privati di uso pubblico) per ottenere anche lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

14. Il ricorso deve quindi essere respinto, previa revoca del decreto di perenzione. La complessità di alcune questioni consente la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(i) revoca il decreto di perenzione n. 771 del 23 luglio 2012, confermando l’iscrizione del ricorso nel ruolo di merito;

(ii) respinge il ricorso;

(iii) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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