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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 388 | Data di udienza: 4 Aprile 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni di lottizzazione – natura – Equiparabilità agli accordi sostitutivi di provvedimenti – Adempimento dell’obbligo di cessione di aree – Domanda giudiziale proposta ex art. 2932 c.c. – Ammissibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2013
Numero: 388
Data di udienza: 4 Aprile 2013
Presidente: Morri
Estensore: Ruiu


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni di lottizzazione – natura – Equiparabilità agli accordi sostitutivi di provvedimenti – Adempimento dell’obbligo di cessione di aree – Domanda giudiziale proposta ex art. 2932 c.c. – Ammissibilità.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ 24 maggio 2013, n. 388


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni di lottizzazione – natura – Equiparabilità agli accordi sostitutivi di provvedimenti – Adempimento dell’obbligo di cessione di aree – Domanda giudiziale proposta ex art. 2932 c.c. – Ammissibilità.

Le convenzioni di lottizzazione sono equiparabili agli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 L. 7.8.1990 n. 241; è quindi ammissibile la domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 2932 Cod. civ., per ottenere l’adempimento dell’obbligo di cessione di aree, assunto dal privato per ottenere l’autorizzazione a lottizzare, richiedendo al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (da ultimo CdS sez. IV, 25.6.2010 n. 4107).

Pres. f.f. Morri, Est. Ruiu –Comune di Montemarciano (avv. Ferri) c .P. s.r.l. (avv.ti Pallottino, Canale e Cerioni)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ 24 maggio 2013, n. 388

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ 24 maggio 2013, n. 388


N. 00388/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2010, proposto da:
Comune di Montemarciano, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Ferri, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Ferri in Ancona, viale della Vittoria, 7;

contro

Pavone S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Pallottino, Valentina Canale, Alberto Cerioni, con domicilio eletto presso Avv. Alberto Cerioni in Ancona, corso Garibaldi, 136;

per l’accertamento

dell’inadempimento agli obblighi ed agli impegni assunti a favore del Comune di Montemarciano (AN) con la stipula della convenzione di lottizzazione per atto Notaio del 06/08/1980 n. del repertorio 9257 – n. della raccolta 879, con conseguente condanna al relativo adempimento e con pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per la cessione di tutte le aree, le opere, gli impianti e i manufatti relativi all’urbanizzazione primaria e secondaria, ad eccezione dei marciapiedi e dell’area verde di mq. 10.894 identificata al foglio 1, mappale 650, del Catasto Terreni del Comune di Montemarciano, quest’ultima già oggetto di altro giudizio pendente sempre davanti al suintestato Ufficio Giudiziario portante il n. 868/08 del R.G.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pavone S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Montemarciano, con il ricorso in esame chiedeva al giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva, una pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti della società Pavone S.r.l.

Tale società, infatti, non avrebbe ceduto determinate aree, con le relative opere di urbanizzazione, in violazione delle obbligazioni assunte nella convenzione di lottizzazione, stipulata presso il notaio Palumbo di Ancona in data 6.8.1980.

In forza della predetta convenzione la società Sarentina Srl successivamente, con atto notarile del 16.1.1982, acquistava il terreno oggetto della convenzione. Detta convenzione, all’art. 9, prevedeva che la cessione delle aree, delle opere, degli impianti e dei manufatti relativi all’urbanizzazione primaria e secondaria gratuitamente e dietro richiesta del Comune.

Si costituiva la resistente Pavone Srl.

Alle pubbliche udienze del 5.4.2012 e del 21.6.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con sentenza non definitiva n. 506 del 25.7.2012, questo Tribunale accertava l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla Convenzione di Lottizzazione stipulata il 6.8.1980, dichiarando l’obbligo della convenuta di trasferire gratuitamente al Comune di Montemarciano le aree costituenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della convenzione suddetta (con l’eccezione dei marciapiedi e dell’area verde di mq. 10.894 identificati al foglio 1, mappale 650, del Catasto Terreni del Comune di Montemarciano, oggetto di altro ricorso r.g. 868/2008)

Peraltro, con riguardo all’esatta determinazione delle aree da trasferire, il Collegio rilevava la necessità di un’attività propedeutica all’emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c., come del resto richiesto, in via subordinata, sia dal Comune sia dalla Pavone Srl. Infatti, pur essendo la domanda formulata dal Comune comunque determinabile per relationem in base alle indicazioni risultanti dalla convenzione e pur avendo il Comune fornito, almeno in parte, le risultanze catastali delle aree da acquisire, il Tribunale riteneva che le aree da cedere andassero ulteriormente determinate e specificate tenendo conto anche dell’evoluzione della situazione catastale e delle eventuali sopravvenienze. Al fine di adottare la statuizione ex art. 2932 c.c., il Collegio riteneva quindi di demandare al dirigente responsabile dell’Agenzia del Territorio di Ancona l’espletamento di operazioni di verificazione tese a stabilire o individuare gli estremi catastali delle aree oggetto della pretesa Comunale e, per la precisione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare elencate dagli artt. da 3 a 7 della Convenzione di lottizzazione stipulata dal Comune di Montemarciano (con l’eccezione dei marciapiedi e dell’area verde di mq. 10.894 identificati al foglio 1, mappale 650, del Catasto Terreni del Comune di Montemarciano, oggetto del ricorso 868/2008) con rogito presso il notaio Annamaria Palumbo del 6.8.1980. L’incaricato doveva altresì verificare la correttezza delle planimetrie e dei dati catastali indicati dal Comune nel ricorso in epigrafe, e ricostruire le modificazioni catastali e gli eventuali frazionamenti delle aree dove sono state realizzate le opere da trasferire.

L’incaricato depositava la relazione finale in data 31.11.2012.

Alla pubblica udienza del 4.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 L’incaricato riscontrava una sostanziale corrispondenza tra i mappali individuati dal Comune nel ricorso e quelli oggetto della convenzione elencate dagli artt. da 3 a 7 della Convenzione di lottizzazione stipulata dal Comune di Montemarciano (con l’eccezione dei marciapiedi e dell’area verde di mq. 10.894 identificati al foglio 1, mappale 650, del Catasto Terreni del Comune di Montemarciano, oggetto del ricorso 868/2008) con rogito presso il notaio Annamaria Palumbo del 6.8.1980.

1.1 Si individuavano, peraltro, le seguenti criticità:

-con riguardo al foglio 1, particella 764 la stessa è divisa in subalterni che costituiscono accessori esclusivi di un fabbricato sito nella particella n. 649. Tali accessori sono stati ceduti a privati dalla Sarentina Srl (oggi Pavone Srl) nel corso del 1995.

-la particella 648 è stata ceduta nel 1989 ad ENEL SpA e sulla stessa insiste una cabina elettrica.

1.2 La Pavone Srl, nelle memorie conclusive, deduce che il Comune avrebbe rinunciato, approvando la concessione edilizia n. 105 del 25.7.1992 con la quale sarebbe stato approvato il progetto dell’edificio adiacente, alla cessione della particella 764. Aggiunge che comunque il Comune avrebbe rinunciato all’acquisizione di tutte le aree ove realizzare le opere di urbanizzazione con la precedente delibera consiliare 165/86.

1.3 Con riguardo alle affermazioni di Pavone Srl, va rilevato che la sentenza 506/2012 aveva sancito l’obbligo di trasferimento delle aree costituenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della convenzione sopracitata.

1.4 Per stessa ammissione della ricorrente e come dimostrato dalla verificazione, la particella n 764, secondo la convenzione, doveva essere ceduta al Comune. Non può essere considerata rinuncia al rilascio della concessione edilizia 105/1992 del parte del Comune di Montemarciano, dato che l’edificio principale comunque riguardava una diversa particella (la 649) e che, in ogni caso, la sentenza 506/2012 ha sancito l’obbligo della convenuta di trasferire gratuitamente al Comune di Montemarciano le aree costituenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della convenzione suddetta, delle quali fa parte la particella 764.

1.5 Il ricorso deve quindi essere accolto. Con riguardo alle aree da trasferire, in via generale le convenzioni di lottizzazione sono equiparabili agli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 L. 7.8.1990 n. 241; è quindi “ammissibile la domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 2932 Cod. civ., per ottenere l’adempimento dell’obbligo di cessione di aree, assunto dal privato per ottenere l’autorizzazione a lottizzare, richiedendo al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso” (da ultimo CdS sez. IV, 25.6.2010 n. 4107).

1.6 Va quindi accertato in favore del Comune di Montemarciano, e a carico della società Pavone Srl., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla Convenzione di Lottizzazione stipulata il 6.8.1980, dichiarando l’obbligo della convenuta di trasferire gratuitamente al Comune di Montemarciano le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della convenzione suddetta (con l’eccezione dei marciapiedi e dell’area verde di mq. 10.894 identificati al foglio 1, mappale 650, del Catasto Terreni del Comune di Montemarciano, oggetto del ricorso r.g. 868/2008), così come individuate dall’Agenzia del Territorio di Ancona nella relazione di verificazione depositata il 30.11.2012.

1.7 Con riguardo all’effettiva cessione delle aree e alla trascrizione dei registri immobiliari, devono invece essere prese in considerazione le criticità individuate dalla verificazione. Difatti, la cessione delle aree non può essere effettuata in pregiudizio di terzi, che non sono stati chiamati nel presente giudizio, considerato che, in ogni caso, la convenzione non risulta trascritta nei registri immobiliari e non è ad essi opponibile. Quindi, pur permanendo l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento da parte della Pavone Srl, non si può procedere al trasferimento con effetti costitutivi, ai sensi dell’art. 2932 c.c., delle aree cedute medio tempore a terzi.

1.8 Va quindi disposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del Comune di Montemarciano della proprietà delle aree e delle opere di cui al precedente punto 1.6, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo, ad eccezione delle aree di cui al foglio 1 del Comune di Montemarciano particelle 764 e 648 , oggi intestate a soggetti diversi dalla Pavone Srl (ex Sarentina Srl).

2 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.

2.1 Le spese della verificazione sono poste a carico della Pavone Srl. Gli incaricati hanno presentato nota spese calcolando il compenso in vacazioni. Si osserva che le prestazioni dell’ausiliario del giudice vanno determinate applicando la disciplina di cui agli artt. 49 e ss. del DPR n. 115/2002 nella misura attualmente definita con DM 30.5.2002, anche in considerazione delle disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 65 del dlgs 104/2010. Di conseguenza il compenso va ridefinito, ai sensi dell’art. 12 del predetto DM 30.5.2002, nella misura complessiva di € 970,42, massimo erogabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

– accerta l’inadempimento, da parte della Pavone Srl, degli obblighi di trasferimento delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della convenzione di lottizzazione del 6.8.1980 n. del repertorio 9257, con le modalità e i limiti specificati in motivazione.

– dispone il trasferimento gratuito delle proprietà delle aree e delle opere di cui sopra a ex art. 2932 c.c., in favore del Comune di Montemarciano, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, sempre nei limiti di quanto indicato in motivazione.

– condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 3.000,00, più accessori di legge, a favore del Comune ricorrente.

– pone a carico della società resistente Pavone S.r.l. il compenso per la verificazione effettuata dall’Agenzia del Territorio di Ancona, liquidato nella misura di € 970,42 più accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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