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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1337 | Data di udienza: 17 Aprile 2013

* DRITTO DELL’ENERGIA – Impianti FER – Regime autorizzatorio – VIA e DIA – Limite dimensionale di 1 MW e di 20 kw – Regime derogatorio per le serre agricole – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2013
Numero: 1337
Data di udienza: 17 Aprile 2013
Presidente: Moro
Estensore: Moro


Premassima

* DRITTO DELL’ENERGIA – Impianti FER – Regime autorizzatorio – VIA e DIA – Limite dimensionale di 1 MW e di 20 kw – Regime derogatorio per le serre agricole – Inconfigurabilità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^  – 7 giugno 2013, n. 1337


DRITTO DELL’ENERGIA – Impianti FER – Regime autorizzatorio – VIA e DIA – Limite dimensionale di 1 MW e di 20 kw – Regime derogatorio per le serre agricole – Inconfigurabilità
.

I nn. 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010, contenente linee guida per l’autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, secondo cui “sono soggetti a denuncia di inizio attività, ovvero sono interventi di attività edilizia libera, quelli di cui ai numeri 12.1”, devono necessariamente essere letti coerentemente con il sistema normativo di riferimento rappresentato dalla L.387/2003 in combinato disposto con il punto 14.7 del medesimo decreto, il quale prevede che “Ai sensi dell’articolo 27, comma 43, della legge 99/2009, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità alla Via si applica: a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW”; inoltre, il quinto comma dell’art.12 del d.lgs. assoggetta a d.i.a la realizzazione di impianti FER solo quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A ( solare fotovoltaico 20 kw) allegata al decreto, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia dell’impianto. Ciò evidenzia l’assenza, nella normativa generale riguardante gli impianti FER, di qualsivoglia eccezione, quanto al regime autorizzativo, per gli impianti che superino la soglia di 20 kw e 1 MW. Neppure la normativa specifica, riguardante la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici o di serre fotovoltaiche, sfugge all’elemento dimensionale sopra citato: la disciplina sulle serre agricole non prevede infatti alcun regime derogatorio quando la dimensione dell’impianto fotovoltaico ivi apposto sia superiore al limite di 20 kw e 1 MW.

Pres. f.f. ed Est. Moro – S. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Ostuni (avv.ti Zaccaria e Tanzarella)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^ – 7 giugno 2013, n. 1337

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez.1^  – 7 giugno 2013, n. 1337

N. 01337/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2012, proposto da:
Ditta Solar Farm Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, Alfredo Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Consiglio di Stato – Sez. Vi;

per l’annullamento

delle note nn. 10 e 11 reg. notifiche del 20/02/2012 e ricevute rispettivamente in data 28/02/2012 e 27/02/2012, aventi ad oggetto il diniego per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica, con cui l’UTC del Comune di Ostuni ha disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria per le opere su fg. 204, p.lle 49 e 51 nella titolarità della ricorrente;

delle note prot. nn. 28101/2011 e 27727/2011 del 02/12/2011 con cui l’UTC del Comune di Ostuni comunicava il prediniego delle istanze formulate;

di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi l’avv. S. Sticchi Damiani per la ricorrente, l’avv. A.Tanzarella anche in sostituzione dell’avv. C.R. Zaccaria per l’A.C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Solar Farm, titolare di due permessi di costruire nn 2009 – 065 e 2009 –p-066 aventi ad oggetto la realizzazione di impianti serricoli ubicati a poche decine di metri di distanza, in data 13.01.2011 protocollava presso il Comune di Ostuni segnalazione certificata di inizio attività per la posa in opera di due cabine elettriche prefabbricate ubicate nell’area in questione.

Successivamente, il Comune di Ostuni emanava un provvedimento di ingiunzione alla rimozione e demolizione delle opere edilizie e di ripristino dello stato dei luoghi rilevando l’abusività delle opere realizzate (rete metallica avente altezza cm 210 con cancello, impianto di illuminazione dell’intera area a mezzo di cavidotti interrati, pozzetti e pali di sostegno, strutture in acciaio zincato saldamente ancorate al terreno di fondazione a mezzo di plinti in calcestruzzo armato difformi da quelle autorizzate per caratteristiche dimensionali, posizionamento, altezze misurate al colmo della copertura per tutte le strutture superiori a quelle di progetto, assenza di alcuna preparazione del terreno idonea a far ipotizzare l’utilizzo ai fini produttivi agricoli dell’area coperta delle serre), in quanto eseguite in difformità ai permessi di costruire, e la propedeuticità di tali opere all’installazione di pannelli fotovoltaici che per estensione di superficie potenzialmente avrebbero portato alla realizzazione di due impianti fotovoltaici in assenza di titolo abilitativo e in violazione dell’art. 2 c.1 lett.a. della L.R. Puglia n.31/2008 in quanto i terreni ricadono in ATE B del PUTT.

Con istanza di permesso di costruire in sanatoria dell’11.11.2011 la ricorrente richiedeva ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/2001 apposito titolo autorizzativo in sanatoria per alcune opere realizzate in difformità e/o in assenza di permesso di costruire.

La relazione tecnica del progetto precisava che l’intervento “ riguarda il progetto di un impianto serricolo per la produzione e coltivazione di prodotti orticoli destinati al mercato locale …funghi appartenenti alle più note razze italiane …a garantire l’ombra all’interno delle serre, oltre ai teli di nylon, saranno sovrapposti, in copertura, pannelli fotovoltaici al fine di garantire anche la produzione di energia elettrica per il necessario riscaldamento dell’aria indor delle serre…”

Con le note epigrafate il Comune di Ostuni preannunciava alla ricorrente il diniego avverso l’istanza formulata, in considerazione delle carenze documentali rilevando che le due distinte richieste “sono da ricondurre a strutture finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 2 MW sicchè l’impianto fotovoltaico integrato sulle serre per la coltivazione di prodotti orticoli non risulta assentibile perché per la ubicazione e tipologia di impianti, lo stesso rientra tra quelli definiti non compatibili dal vigente Regolamento Regionale 30/12/2012 n.24”.

Con successivi atti del 20 febbraio 2012 i due permessi di costruire venivano poi denegati.

Avverso tali atti è insorta la Solar Farm con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:

– Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 – violazione delle garanzie di partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

– Erronea presupposizione in fatto – erronea e falsa applicazione dell’art.36 D.P.R. 380/2001 – erronea e falsa applicazione della normativa di settore – manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa – infondatezza della motivazione.

-Erronea e falsa applicazione del regolamento regionale n.24/2010 – manifesta infondatezza della motivazione – irragionevolezza dell’azione amministrativa – eccesso di potere.

Con atto depositato in data 18 maggio 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni insistendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Con ordinanza n.1862/2012 la Sezione ha altresì disposto CTU al fine di accertare la quantità di energia utilizzabile nell’ambito degli impianti serricoli oggetto degli impugnati provvedimenti, in relazione al tipo di coltura applicata e, in seno alla potenza dell’impianto, quella eccedente tale utilizzo.

Nella pubblica udienza del 9 gennaio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1. La ricorrente sostiene la conformità delle opere oggetto del richiesto permesso di costruire in sanatoria trattandosi di serre fotovoltaiche assentibili con il solo permesso di costruire, indipendentemente dal tipo di copertura fotovoltaica sul tetto e, in proposito, richiama il D.M. 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico recante Linee Guida nazionali e la L.R.13/2010, secondo i quali “sono soggetti a denuncia di inizio attività, ovvero sono interventi di attività edilizia libera, quelli di cui ai numeri 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico contenente linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387 per l’autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili”.

Sostiene inoltre la ricorrente che, secondo il contenuto della circolare regione Puglia n.2/2011 approvata giusta D.G.R. 416/2011, nel caso di serra già esistente con i relativi titoli abilitativi legittimamente acquisiti, la realizzazione di impianti fotovoltaici da sovrapporre o integrare alla costruzione può ritenersi attività libera, mentre nel caso di serra adibita a uso agricolo da realizzarsi ex novo su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico questo deve avvenire nel rispetto della L.R. 19/1986 che prescrive la previa assunzione del permesso di costruire e degli standards urbanistici comunali vigenti.

Il Collegio non condivide tale impostazione.

Invero, punto di partenza per disciplinare qualsivoglia tipologia di impianto fotovoltaico, è costituito dal d.lgs 387/2003, emanato in attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ( seguita poi dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE del 23 aprile 2009, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), il cui art. 12, comma 3, prevede che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”.

I successivi commi 4 e 5 prevedono che:

4. “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. … Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

5. “All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività”.

Il comma 10 della disposizione citata prevede poi che la procedura autorizzativa debba svolgersi nel rispetto delle Linee Guida statali approvate in sede di Conferenza Unificata su proposta del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Più precisamente, “tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.

Gli artt. 4 e 6 del D.M. 19 febbraio 2007 prevedono che agli impianti fotovoltaici venga riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi.

Successivamente, l’art.27 c.43 della L.99/2009, modificando l’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 ha indicato quali progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Le Linee Guida di cui all’art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387 del 2003 sono state approvate con D.M. n. 47987 del 10 settembre 2010.

Il paragrafo 1.2. del decreto ministeriale, concernente i principi generali inerenti l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stabilisce che “le sole Regioni e Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”.

Il D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 12.1, con particolare riferimento al fotovoltaico, ha così previsto:

“ I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

ii. la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001):

i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;

iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge 244/2007.

In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti rispetto al contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un’incentivazione maggiore per quei manufatti che, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera b3) del D.M. 19 febbraio 2007, rientrano nella tipologia di “impianto fotovoltaico con integrazione architettonica” tale intendendosi “l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione”.

Il successivo art.14 al punto 14.7 chiarisce però che “Ai sensi dell’articolo 27, comma 43, della legge 99/2009, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità alla Via si applica:

a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;

b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW”.

Con particolare riferimento alle serre fotovoltaiche, questa tipologia di impianto viene definita dalla Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 19 come “ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante” (art. 2, comma 1). L’articolo 2, al secondo comma, specifica, altresì, che le serre “devono avere una struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari” al fine di realizzare “un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità”.

La L.R. 19/1986 è stata successivamente modificata dall’articolo 59 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1 con riguardo agli aspetti urbanistici e alle caratteristiche costruttive e inerenti la realizzazione dell’opera.

La successiva L.R. 13/2010 conferma quanto disposto nella previgente normativa specificando all’art.2, quanto al c.d. fotovoltaico strutturale di piccola taglia (ossia il fotovoltaico che non superi il limite dimensionale preso in considerazione dalla normativa suindicata) che:

“1. Al fine di implementare la realizzazione di impianti di piccola taglia, ovvero di impianti che insistono sul patrimonio edilizio esistente, sono soggetti a denuncia di inizio attività, ovvero sono interventi di attività edilizia libera, quelli di cui ai numeri 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico contenente linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l’autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

2. Ai fini di quanto disposto dal punto 12.1, lett. a), delle Linee guida di cui al comma 1, sono considerati compresi nella tipologia degli impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture, e quindi sono considerati attività edilizia libera, tutti gli interventi definiti all’articolo 2, comma 1, lett. b3), del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, con le specificazioni di cui all’allegato 3 del medesimo decreto come integrato e modificato dall’articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010 del Ministro dello sviluppo economico”.

Quindi anche la normativa regionale va coordinata con quella nazionale prevista all’art.12 del citato d.lgs. 387/2003 che assoggetta al regime semplificato solo gli impianti FER aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A.

Le serre fotovoltaiche sono state disciplinate, ai soli fini del conseguimento degli incentivi, dal D.M. 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia) che le definisce come “strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m., nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricultura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile” .

Anche il D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia) recante Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ha individuato le tariffe incentivanti per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.

Da ultimo il D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) ha previsto che “al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli installati sulla terra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”(articolo 12, comma 2, secondo periodo).

Il procedimento per la realizzazione di serre fotovoltaiche è comunque quello descritto nella L.R. 19/1986 ove, indipendentemente dal regime autorizzatorio dell’intervento sotto il profilo edilizio, è previsto il parere favorevole dell’Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura “sull’idoneità dell’intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona” con la finalità di “accertare che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, a verificare che la superficie sottostante la copertura sia idonea a sviluppare una capacità agricola – intesa in termini di potenziale produttivo della stessa – superiore, a parità, di condizioni, a quella del campo aperto”.

Inoltre l’art. 6 della L.R. citata prevede espressamente che il rilascio della concessione, per la realizzazione di serre agricole, è connesso alla specifica destinazione dell’uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

La Giunta Regionale Pugliese con delibera n. 107 del 23 gennaio 2012 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 20 dell’ 8 febbraio 2012, di seguito “D.G.R. n. 107/2012”) ha approvato la Circolare n. 1/2012 (“Circolare n. 1/2012”) recante “Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all’autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale”. Quest’ultima ha previsto, altresì, i requisiti e le procedure da seguire, fornendo una guida sulla documentazione da presentare per l’idoneità e la valutazione degli uffici competenti per territorio. In particolare ha stabilito che il soggetto che intenda realizzare una serra fotovoltaica o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, debba possedere la qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, e debba presentare l’istanza di parere unitamente: (i) al progetto esecutivo della serra fotovoltaica e (ii) alla relazione agronomica. La Circolare elenca, inoltre, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto esecutivo e nella relazione agronomica e include un allegato (Allegato I) che riporta il parametro illuminotecnico da utilizzare per valutare il livello di illuminazione naturale all’interno della serra.

Con riferimento alla percentuale di superficie di copertura della serra che può essere oscurata dai pannelli, la Circolare n. 1/2012 dispone “Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell’uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell’ipotesi in cui la superficie oscurata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra, si stabilisce che la percentuale di copertura della serra non possa eccedere tale percentuale”.

Il documento regionale fa salva ad ogni modo la possibilità, in casi particolari, di sottoporre alla valutazione dell’Ufficio provinciale un progetto che preveda una percentuale di copertura superiore al 25% e comunque nel limite del 50%, sulla base di specifiche e documentate argomentazioni di carattere tecnico/scientifiche, da inserirsi nella relazione agronomica.

2.2. Effettuata tale premessa ricostruttiva e, in applicazione della stessa, il Collegio ritiene che il progetto della ricorrente non possa essere soggetto a permesso di costruire e ancor meno ad attività edilizia libera per le seguenti ragioni:

– la disciplina generale applicabile agli impianti di produzione di energia, quale quello in esame, superiori a 1 MW, è quindi quella disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 indipendentemente dalla tipologia di impianto che si intende realizzare;

– i nn. 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico contenenti linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387 per l’autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili”, secondo cui “sono soggetti a denuncia di inizio attività, ovvero sono interventi di attività edilizia libera, quelli di cui ai numeri 12.1”, devono necessariamente essere letti, coerentemente con il sistema normativo di riferimento rappresentato dalla L.387/2003 in combinato disposto con il punto 14.7 del medesimo decreto il quale prevede che “Ai sensi dell’articolo 27, comma 43, della legge 99/2009, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità alla Via si applica: a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW”;

– inoltre, il quinto comma dell’art.12 del d.lgs. assoggetta a d.i.a la realizzazione di impianti FER solo quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A ( solare fotovoltaico 20 kw) allegata al decreto, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia dell’impianto.

Ciò evidenzia l’assenza, nella normativa generale riguardante gli impianti FER, l’assenza di qualsivoglia eccezione, quanto al regime autorizzativo, per gli impianti che superino la soglia di 20 kw e 1 MW.

Neppure la normativa specifica, riguardante la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici o di serre fotovoltaiche, sfugge all’elemento dimensionale sopra citato.

Difatti, la disamina sulla disciplina sulle serre agricole ha dimostrato l’assenza di alcun regime derogatorio quando la dimensione dell’impianto fotovoltaico ivi apposto sia superiore al limite di 20 kw e 1 MW.

In ogni caso gli impianti serricoli oggetto del richiesto permesso di costruire in sanatoria non contengono neppure le caratteristiche tecniche previste dalle citate norme nazionali e regionali (in assenza della dimostrazione dei requisiti ivi previsti quanto ad esempio, al rapporto di copertura degli impianti fotovoltaici (i quali vengono previsti in intera sovrapposizione alle stesse serre), alla qualifica di imprenditore agricolo, al parere dell’ufficio provinciale competente per territorio del servizio Agricoltura ecc.

Invero, la CTU disposta dal Collegio ha dimostrato che gli impianti in questione tendono a sviluppare una eccedenza di energia di gran lunga superiore all’utilizzo della serra (oltre il 60%) sicchè è indubitabile il raggiungimento di altra finalità ( produzione di energia) non funzionale e non strettamente connessa all’attività agricola, oltre che il contrasto con l’art. 6 della L.R. 19/1986 il quale prevede che il rilascio della concessione per la realizzazione di serre agricole è connesso alla specifica destinazione dell’uso agricolo dei manufatti, con impossibilità degli stessi ad essere destinati a diversa utilizzazione.

2.3. Del tutto inconferente è altresì il richiamo alla L.R. 25 del 25 settembre 2012 atteso che la stessa nulla ha innovato quanto alle serre agricole che sviluppino una potenza superiore alle soglie dimensionali citate ( 20 ke e 1 1 MW) e comunque tale normativa è successiva ai provvedimenti impugnati e quindi del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.

Peraltro, il procedimento di sanatoria ex art 36 DPR 380/2001 richiede la doppia conformità urbanistica ossia sia la conformità urbanistica relativa all’epoca della realizzazione delle opere che quella esistente al momento dell’adozione del permesso di costruire.

2.4. Infine è del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, la censura espressa dalla ricorrente avverso il richiamo, operato dall’A.C., alla incompatibilità del progetto con il Regolamento regionale 24/2010, il quale ha ad oggetto l’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili stante l’impossibilità di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria per le opere in questione.

2.5. Infine, la acclarata legittimità dei provvedimenti impugnati rende del tutto irrilevanti le eventuali violazioni di carattere procedimentale, trovando piena applicazione l’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, con conseguente irrilevanza di violazioni formali le quali, in presenza di un atto il cui contenuto non può essere diverso, non possono condurre all’annullamento del provvedimento finale,

3.Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio ( stante la complessità e novità della vicenda) ad eccezione di quelle per la disposta CTU che vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico della ricorrente secondo le ordinarie regole della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio ad eccezione di quelle per la C.T.U. che vengono liquidate in Euro 2.300 e poste a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 – 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
  
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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