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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 19954 | Data di udienza: 9 Aprile 2013

 * DIRITTO DEMANIALE – Area demaniale – Scadenza della concessione – Occupazione in assenza di un valido titolo concessorio – Reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav. – Configurabilità – Natura permanente  del reato – DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi formali – Speciale causa estintiva – Presupposti – Art. 36 d.P.R. n.380/01 –  Art. 181 d.lgs. 422004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2013
Numero: 19954
Data di udienza: 9 Aprile 2013
Presidente: Teresi
Estensore: Ramacci


Premassima

 * DIRITTO DEMANIALE – Area demaniale – Scadenza della concessione – Occupazione in assenza di un valido titolo concessorio – Reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav. – Configurabilità – Natura permanente  del reato – DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi formali – Speciale causa estintiva – Presupposti – Art. 36 d.P.R. n.380/01 –  Art. 181 d.lgs. 422004.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 9/05/2013 (Ud. 9/04/2013) Sentenza n. 19954

DIRITTO DEMANIALE – Area demaniale – Scadenza della concessione – Occupazione in assenza di un valido titolo concessorio – Reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav. – Configurabilità – Natura permanente  del reato.
 
L’occupazione di un’area del demanio marittimo protrattasi dopo la scadenza della concessione configura senz’altro il reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav., in quanto va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione da parte del privato in assenza di un valido titolo concessorio (Cass. Sez. III n. 29910, 26/7/2011; Sez. III n. 34622, 23/9/2011; Sez. III n. 16495, 28/4/2010; Sez. III n. 16570, 2/5/2007; Sez. III n. 3535, 24/1/2003). La violazione si configura anche quando l’occupazione in forza di concessione demaniale avvenga con opere finalizzate alla gestione della stagione balneare (chioschi, cabine, passerelle ed altro) e si protragga oltre il termine della stagione balneare stessa (Cass. Sez. III n. 19962, 23/5/2007; Sez. III n. 17062, 8/5/2006; Sez. III n. 13957, 20/4/2006). Infine, la violazione prevista dall’art. 1161 Cod. Nav. ha natura permanente e la sua consumazione cessa quando vengono meno l’uso ed il godimento illegittimi (Cass. Sez. III n. 16417, 27/4/2010; Sez. III n. 6450, 21/2/2006; Sez. III n. 47436, 11/12/2003).
 
(conferma sentenza n. 228/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/04/2012) Pres. Teresi, Est. Ramacci, Ric. Lucrezio
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi formali – Speciale causa estintiva – Presupposti – Art. 36 d.P.R. n.380/01.
 
La speciale causa estintiva degli abusi edilizi formali prevista dall’art. 36 d.P.R. n.380/01 richiede, tra l’altro, come è noto, che le opere realizzate siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.
 
(conferma sentenza n. 228/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/04/2012) Pres. Teresi, Est. Ramacci, Ric. Lucrezio
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 9/05/2013 (Ud. 9/04/2013) Sentenza n. 19954

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO TERESI                         – Presidente
Dott. AMEDEO FRANCO                         – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI                         – Consigliere Rel.
Dott. ELISABETTA ROSI                         – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da LUCREZIO GIANCARLO N. IL 02/01/1958
avverso la sentenza n. 228/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Policastro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18.4.2012, ha riformato la decisione in data 10.12.2009 del Tribunale di Lecce Sezione Distaccata di Casarano, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Giancarlo LUCREZIO per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 44, lett. c) d.P.R. 380\01 e 181 d.lgs. 42\2004 perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav. conseguente all’occupazione di suolo demaniale con un chiosco prefabbricato avente una superficie di mq. 714 ed un’area di camminamento con pedane esterne, opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
 
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che la contestazione concernente l’illecita occupazione del demanio marittimo contiene un espresso riferimento al fatto che la struttura ivi presente non sarebbe stata rimossa al termine della stagione estiva.
 
Tale evenienza, tuttavia, viene ritenuta insussistente in quanto, trattandosi di struttura abusiva, non vi sarebbe stato alcun obbligo di rimozione al termine della stagione estiva, mancando un permesso di costruire che lo imponesse. Sul punto, aggiunge, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione.
 
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, lamentando che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del gravame, risulterebbe dalle emergenze dell’istruzione dibattimentale che per i fatti di cui era chiamato a rispondere egli era già stato in precedenza giudicato con sentenza ormai definitiva.
 
4. Con un terzo motivo di ricorso rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, dell’estinzione del reato urbanistico a seguito del rilascio di permesso di costruire in sanatoria, lamentando che la Corte medesima, omettendo una doverosa verifica, si era limitata a rilevare che non risulterebbe dimostrata la sussistenza del requisito della «doppia conformità».
  
5. Con un Quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione anche con riferimento al residuo reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, rilevando che i giudici del gravame avrebbero erroneamente individuato la cessazione della permanenza della condotta illecita facendo riferimento al sequestro dell’area da parte della polizia giudiziaria, che si assume però riferito alla sola contestazione della violazione urbanistica concernente altro procedimento riunito.
 
Osserva che, in ogni caso, il termine massimo di prescrizione sarebbe comunque decorso.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
6. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
 
Il ricorrente, invero, formula censure sostanzialmente ripetitive delle doglianze mosse con i motivi di appello che sono state puntualmente confutate dai giudici del gravame con argomentazioni ineccepibili.
 
La Corte territoriale ha, peraltro, chiaramente delineato la condotta oggetto di contestazione concernente, come si è detto, la realizzazione di un manufatto in zona vincolata e su area demaniale in assenza di titoli abilitativi.
 
Con riferimento alla violazione dell’art. 1161 Cod. Nav., nella sentenza impugnata viene espressamente specificato che la stessa si è concretata mediante la realizzazione, sull’area del demanio, di innovazioni non autorizzate (i manufatti abusivi) che le condizioni apposte alla concessione demaniale (punto 5 della concessione 310\2005) espressamente subordinava al preventivo rilascio del titolo edilizio, mantenendole in essere anche dopo la scadenza del periodo di validità della concessione demaniale (21.12.2005).
 
7. Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’occupazione di un’area del demanio marittimo protrattasi dopo la scadenza della concessione configura senz’altro il reato di cui all’art. 1161 Cod. Nav., in quanto va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione da parte del privato in assenza di un valido titolo concessorio (Sez. III n. 29910, 26 luglio 2011; Sez. III n. 34622, 23 settembre 2011; Sez. III n. 16495, 28 aprile 2010; Sez. III n. 16570, 2 maggio 2007; Sez. III n. 3535, 24 gennaio 2003; Sez, III n. 2545, 17 marzo 1997).
 
La violazione si configura anche quando l’occupazione in forza di concessione demaniale avvenga con opere finalizzate alla gestione della stagione balneare (chioschi, cabine, passerelle ed altro) e si protragga oltre il termine della stagione balneare stessa (Sez. III n. 19962, 23 maggio 2007; Sez. III n. 17062, 8 maggio 2006; Sez. III n. 13957, 20 aprile 2006).
 
8. Alla luce dei condivisibili principi dianzi richiamati è dunque evidente che l’occupazione dell’area demaniale da parte dell’imputato era autorizzata da una specifica concessione, ai contenuti e termini della quale i giudici del merito hanno correttamente fatto riferimento, trattandosi dell’unico titolo legittimante all’utilizzazione dell’area.
 
Altrettanto correttamente è stata riconosciuta la illegittimità dell’occupazione con riferimento a quanto il menzionato titolo prevedeva, a nulla rilevando, dunque, la mancanza di un permesso di costruire, il quale avrebbe legittimato la realizzazione delle opere esclusivamente sotto il profilo urbanistico, così come l’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vicolo paesaggistico, se rilasciata, avrebbe esplicato i suoi effetti entro l’ambito assegnato dalla normativa di riferimento.
 
Il primo motivo di ricorso è pertanto palesemente infondato.
 
9. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, il quale risulta argomentato con riferimenti ad atti del procedimento cui questa Corte non ha accesso.
 
Anche in questo caso la Corte territoriale ha chiarito, in modo inequivoco e senza incorrere in cedimenti logici o manifeste contraddizioni, che i fatti per i quali l’imputato sostiene di essere stato già giudicato sono completamente diversi da quelli oggetto di contestazione.
 
Precisano sul punto i giudici del gravame che, nel primo caso, trattavasi della realizzazione di opere consistenti nella realizzazione di « un basamento costituito da un’intelaiatura in tubolari di ferro, il cui piano di calpestio era parzialmente coperto con assi di lego, della superficie di mq. 242 circa», mentre, nel caso sottoposto alla loro attenzione, l’imputazione riguardava la costruzione di «un grande chiosco in legno, munito anche di cucina e bagni, con passerelle in legno, per una superficie complessiva di circa mq. 714».
 
Puntualizzano anche, i giudici del merito, che, in data successiva, dette opere, la cui consistenza era stata accertata a seguito di sopralluogo, sono state divelte in parte da una tromba d’aria e la loro superficie ridotta a mq. 330 circa.
 
E’ stata dunque radicalmente esclusa ogni possibile corrispondenza con il fatto precedentemente giudicato.
 
10. Anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza, non soltanto perché formulato in maniera del tutto generica, ma anche perché la Corte territoriale non ha mancato di fornire, anche sul punto, adeguate giustificazioni che risultano giuridicamente corrette.
 
La Corte territoriale, così come aveva fatto in precedenza il Tribunale, ha negato la natura di permesso in sanatoria del permesso di costruire esibito dall’imputato, ritenendo non dimostrato il necessario requisito della «doppia conformità» richiesto dalla disciplina urbanistica.
 
La speciale causa estintiva degli abusi edilizi formali prevista dall’art. 36 d.P.R. 380/01 richiede, tra l’altro, come è noto, che le opere realizzate siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.
 
La sussistenza di tale requisito è stata esclusa, nella fattispecie, con accertamento in fatto attraverso il quale i giudici del merito hanno correttamente esercitato il potere dovere, di valutare, in presenza di un provvedimento amministrativo di sanatoria, l’efficacia dello stesso (v. Sez. III n. 23080, 10 giugno 2008, conf. Sez. III n. 27948, 8 luglio 2009; n. 12869, 24 marzo 2009; n. 31479, 29 luglio 2008; n. 26144, 1 luglio 2008).
 
Con ulteriori argomentazioni in fatto assistite da tenuta logica e coerenza e, pertanto, non sindacabili in questa sede di legittimità, hanno ulteriormente rilevato come la documentazione esibita non consentisse neppure l’esatta individuazione delle opere che si assumevano sanate.
 
11. Per quanto riguarda, infine, il Quarto motivo di ricorso , occorre ricordare che la violazione prevista dall’art. 1161 Cod. Nav. ha natura permanente e la sua consumazione cessa quando vengono meno l’uso ed il godimento illegittimi (Sez. III n. 16417, 27 aprile 2010; Sez. III n. 6450, 21 febbraio 2006; Sez. III n. 47436, 11 dicembre 2003).
Nella fattispecie, la cessazione della condotta è stata fatta coincidere dai giudici del merito con il sequestro dell’area che si indica come avvenuto in data 4.12.2006.
 
Si tratta di un dato fattuale che non può ritenersi smentito dai richiami effettuati in ricorso alle imputazioni, riguardanti due diversi procedimenti riuniti e che fanno riferimento a due diverse date di accertamento delle singole violazioni ma che concernono, evidentemente, un unica condotta che è quella concretatasi con la realizzazione delle opere in precedenza descritte.
 
E’ dunque l’esecuzione dell’intervento edilizio ed il successivo mantenimento delle opere sull’area demaniale che ne ha determinato l’illecita occupazione e tale condotta si è protratta fino al momento in cui l’imputato ha cessato di disporne liberamente e tale momento è stato collocato dalla Corte territoriale alla data del sequestro.
 
Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, all’atto della pronuncia il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo anche al periodo di sospensione, non risultava spirato.
 
Anche tale ultimo motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.
 
12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
 
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004).
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in data 9.4.2013
 

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