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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1772 | Data di udienza: 22 Maggio 2013

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Termini di inizio e ultimazione dei lavori – Natura – Termini di validità ed efficacia – Inutile scadenza – Espressa dichiarazione amministrativa di decadenza – Necessità – Esclusione – Fattispecie: ecomostro di Scala dei Turchi (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 9 Luglio 2013
Numero: 1772
Data di udienza: 22 Maggio 2013
Presidente: Giamportone
Estensore: Zafarana


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Termini di inizio e ultimazione dei lavori – Natura – Termini di validità ed efficacia – Inutile scadenza – Espressa dichiarazione amministrativa di decadenza – Necessità – Esclusione – Fattispecie: ecomostro di Scala dei Turchi (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 9 luglio 2013, n. 1772


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Termini di inizio e ultimazione dei lavori – Natura – Termini di validità ed efficacia – Inutile scadenza – Espressa dichiarazione amministrativa di decadenza – Necessità – Esclusione – Fattispecie: ecomostro di Scala dei Turchi.

 Ai sensi dell’art.15 D.P.R. 380/2001 i termini per l’inizio dei lavori e per la loro ultimazione, da indicare obbligatoriamente nell’atto di concessione, sono configurati come termini di validità ed efficacia della concessione stessa, per cui operano automaticamente, indipendentemente da un’apposita dichiarazione amministrativa, con la conseguenza che, dopo l’inutile scadenza di tale termine la concessione è tamquam non esset, sicché i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo abilitativo, indipendentemente (cfr. Cass. Penale, Sez. III, Sent. n. 12316 del 21-02-2007) da un’espressa dichiarazione amministrativa di decadenza (fattispecie relativa all’”ecomostro” di scala dei Turchi:  struttura alberghiera mai completata, consistente, oggi, in una struttura di cemento armato grezza, in stato di abbandono e disfacimento, costituita da pilastri di cemento armato a vista, senza tompagni).


Pres. Giamportone, Est. Zafarana – F.G. (avv. Santamaria) c. Comune di Realmonte (avv. Lo Giudice)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 9 luglio 2013, n. 1772

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 9 luglio 2013, n. 1772

N. 01481/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2013 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2013, proposto da:
FRETTO GINA, in proprio e n.q. di legale rappresentante della SCATUR S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Alfieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Valentina Blunda, sito in Palermo in Viale Regina Margherita n°42

contro

il COMUNE di REALMONTE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Lo Giudice, con domicilio presso la Segreteria del Tar Sicilia Sede di Palermo, sita in questa Via Butera n°6;

e con l’intervento di
ad opponendum:
– LEGAMBIENTE – Comitato Regionale Siciliano ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli avv.ti Daniela Ciancimino e Nicola Giudice ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo nella Via M. D’Azeglio n°27/C;
– FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.Daniela Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Nicola Giudice, sito in Palermo nella Via M. D’Azeglio n°27/C;

per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 46 del 29/10/2012 con la quale il Comune di Realmonte ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere edili realizzate nelle partt. 347, 348, 349 e 351 del foglio di mappa 23;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
– per quanto possa occorrere, della relazione del sopralluogo del 3.8.1990 richiamata del provvedimento di demolizione;
nonchè per la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento
– del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente ed assunta al prot. n. 9550 del Comune di Realmonte il 07/11/2012;
nonchè per la emanazione
– nei confronti del Comune di Realmonte, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Realmonte, di Legambiente e del FAI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti l’avv. V. Blunda in sostituzione dell’avv. L. Alfieri, l’avv. I.Mingari in sostituzione dell’avv. C. Lo Giudice, e l’avv. D. Ciancimino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 21/12/2012 e depositato l’08/01/2013 la ricorrente ha esposto:
– di essere figlia del defunto Fretto Luigi, già amministratore della SCATUR S.r.l;
– che in data 22/04/1989 il Comune di Realmonte aveva rilasciato in favore del sig. Fretto Luigi la concessione edilizia n.08/89 per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località Punta Grande in esecuzione del piano di lottizzazione approvato con delibera n.78 del 23/02/1983;
– che successivamente alla realizzazione delle opere assentite, il sito in argomento veniva sottoposto dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali a vincolo paesaggistico con D.A. n.5111/92;
– che a seguito di sopralluogo ispettivo del 30/06/1992 operato da funzionari dell’Assessorato BB.CC.AA. con D.A. n.1036/92 del 30/06/1992 veniva disposto l’annullamento del piano di lottizzazione (approvato con delibera n.78 del 23/02/1983) e della concessione edilizia n.08/89;
– che il Comune di Realmonte, in ottemperanza al decreto assessoriale, ingiungeva alla SCATUR S.r.l. di demolire la struttura realizzata;
– che il sig. Fretto Luigi proponeva ricorso dinanzi al Tar Palermo avverso i provvedimenti di annullamento del piano di lottizzazione delle concessione edilizia e avverso l’ordinanza di demolizione;
– che il Tar Sicilia rigettava il ricorso proposto dal sig. Fretto;
– che nelle more dell’appello lo stesso presentava al Comune di Realmonte istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art.13 L.47/85;
– che il CGA con pronunzia n.447 del 26/07/2006 disponeva l’annullamento del D.A. n.1036/92 del 30/06/1992 e dell’ordinanza di demolizione n.68 del 07/12/1992;
– che il Comune di Realmonte con nota n.4718 del 25/05/2007 denegava la concessione in sanatoria non tenendo in alcun conto – secondo la tesi prospettata – che la pronunzia del CGA aveva ripristinato l’efficacia della concessione edilizia n.08/09;
– che a distanza di 24 anni, con l’ordinanza dirigenziale n. 46 del 29/10/2012, il Comune di Realmonte ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere edili realizzate nelle partt. 347. 348. 349 e 351 del foglio di mappa 23.
1.2. Il gravame, relativamente all’impugnata ordinanza di demolizione, è affidato a cinque motivi di ricorso con i quali la ricorrente censura: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 e ss. Della L.241/90 – Violazione dell’art.97 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.7,8,11,12 della L.47/85; dell’art.31 del D.P.R. 380/02001; dell’art.3 della L.241/90; 3) Violazione del principio di proporzionalità e buon andamento – Violazione dell’art.1, comma 1, L.241/90 – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L.241/90 – Eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di definizione del procedimento amministrativo – Violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost.; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L.47/85; della L.r. 37/85; dell’art.31 del D.P.R. 380/2001; dell’art.3 della L.241/90 – Eccesso di potere per assoluta genericità del provvedimento. 5) Violazione del principio del legittimo affidamento – Violazione dell’art.1, comma 1, L.241/90. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
1.3. In data 18/01/2013 si è costituito in giudizio il Comune di Realmonte il quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. Con atto notificato il 17 e 18 gennaio 2012 e depositato in Segreteria il 21/01/2013 hanno spiegato atto di intervento ad opponendum le associazioni Legambiente e Fai, le quali hanno chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. L’udienza camerale del 24/01/2013 veniva rinviata alla camera di consiglio del 05/03/2013 su richiesta di parte ricorrente che dichiarava essere in corso la notifica del ricorso per motivi aggiunti avverso la sopravvenuta ordinanza dirigenziale n.56 del 31/12/2012.
1.6. In data 02/03/2013 le associazioni Legambiente e Fai hanno prodotto l’ordinanza dirigenziale n.56 del 31/12/2012 del Comune di Realmonte deducendo con memoria l’intento dilatorio della ricorrente la quale non ha mai loro notificato il preannunziato ricorso per motivi aggiunti; deducevano peraltro la non lesività della suddetta ordinanza con la quale il Comune di Realmonte ha soltanto precisato le modalità di esecuzione della precedente ordinanza di demolizione impugnata (la n.46 del 29/10/2012), imponendo che essa sia eseguita previa presentazione di un progetto di recupero ambientale da sottoporsi alla Soprintendenza di Agrigento, ente preposto al vincolo paesaggistico impresso sulla zona.
1.7. In data 04/03/2013 il Comune di Realmonte ha depositato una memoria difensiva di replica al ricorso per motivi aggiunti (avverso l’ordinanza n.56 del 31/12/2012) che è stato notificato dalla ricorrente al Comune il 17/01/2013 ma che non risulta essere mai stato depositato in Segreteria e di cui, pertanto, il Collegio non ha tenuto conto benché prodotto in copia dalla difesa comunale. Il suddetto ricorso, peraltro, come si evince dalla memoria difensiva delle associazioni ambientaliste del 02/03/2013, non risulta essere stato mai notificato alle associazioni medesime.
1.8. Alla camera di Consiglio del 05/03/2013 parte ricorrente ha rinunziato alla domanda cautelare chiedendo il rinvio al merito, ed il ricorso è stato assunto in decisione limitatamente alla domanda di accesso agli atti.
1.9. Con ordinanza del 5/03/2013 il Collegio, pronunziandosi limitatamente all’istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente, ha annullato il diniego tacito impugnato ed ha ordinato al Comune di Realmonte l’esibizione dei documenti richiesti dalla società ricorrente con l’istanza di accesso assunta al protocollo del comune il 7/11/2012 al prot. n.9550.
1.10. In data 02/05/2013 – pur avendo rinunziato alla domanda cautelare alla camera di consiglio del 05/03/2013 – la ricorrente ha riproposto una nuova istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza n.46 del 29/10/2012, con richiesta di decreto presidenziale ai sensi dell’art.56 cod.proc.amm.; l’istanza è stata respinta con decreto del Presidente della Sezione del 06/05/2013 che ne ha disposto la trattazione alla camera di consiglio del 22/05/2013.
1.11. In data 17/05/2013 le associazioni Legambiente e Fai hanno depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorso venisse deciso con sentenza breve.
1.12. Nella camera di consiglio del 22/05/2013 anche il Comune di Realmonte depositava una memoria difensiva con il consenso delle altre parti.
1.13. Alla camera di consiglio del 22/05/2013, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la sussistenza dei presupposti per l’immediata definizione del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., dandone atto nel relativo verbale.

DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente lamenta che a distanza di 24 anni, con l’ordinanza dirigenziale n. 46 del 29/10/2012 oggetto di impugnazione, il Comune di Realmonte ha ingiunto la demolizione delle opere edili realizzate sulle particelle 347, 348, 349 e 351 del foglio di mappa 23 fondando il provvedimento sanzionatorio sul diniego di sanatoria adottato dal Comune di Realmonte con nota n.4718 del 25/05/2007; sostiene la ricorrente che il diniego di sanatoria che costituisce il presupposto dell’ordinanza di demolizione impugnata, sarebbe stato illegittimamente adottato dall’amministrazione comunale la quale non avrebbe tenuto in debito conto della pronunzia del C.G.A. n.447/2006 del 25/07/2006 che, nel disporre l’annullamento del D.A. n.1036/92 del 30/06/1992 e dell’ordinanza di demolizione n.68 del 07/12/1992, avrebbe di fatto ripristinato l’efficacia della concessione edilizia n.08/89.
La tesi prospettata dalla ricorrente non è condivisibile.
Infatti, una compiuta ricostruzione della vicenda sottoposta all’esame del Collegio consente di rilevare che avverso il diniego di concessione in sanatoria n.4718 del 25/05/2007 l’odierna ricorrente aveva proposto impugnazione dinanzi a questo Tar il quale, con sentenza n.522/2001 del 23/03/2011 lo ha respinto ritenendo congruamente motivato il provvedimento di diniego adottato per le seguenti condivisibili ragioni:
1) “la destinazione turistico alberghiero prevista nell’opera da completare, non è consentita nella detta Zona omogenea “ B3” del P. di F. vigente nel Comune”;
2) “che il piano di lottizzazione, manca dell’acquisizione preventiva, ai sensi dell’art. 13 della legge n.64/1974, del parere del genio civile rendendo lo stesso Piano esecutivo illegittimamente carente”;
3) “la stessa proposta di sanatoria è incongruente con l’ipotesi prospettata di contestuale autorizzazione al completamento del manufatto edilizio”.
La sentenza in parola non è mai stata impugnata (circostanza non contestata dalla ricorrente) ed ha acquistato autorità di cosa giudicata, consolidando definitivamente il diniego di sanatoria su cui (anche) si fonda l’ordinanza di demolizione n.46 del 12/10/2012 qui impugnata.
Deve peraltro rilevarsi che il diniego di concessione in sanatoria n.4718 del 25/05/2007 è successivo sia alla sentenza del CGA n.447/2006, sia alla concessione edilizia n.08/89 e pertanto la nuova e più recente valutazione operata dal comune in ordine alla mancanza dei presupposti di legge per l’assentibilità del titolo abilitativo non consentirebbe comunque di ritenere valida la concessione n.08/89 ancorchè essa non sia stata previamente revocata.
Sul punto, deve infatti osservarsi che anche in assenza di un provvedimento di “decadenza” espresso (cfr. Cass. Penale, Sez. III, Sent. n. 12316 del 21-02-2007), non possono sussistere dubbi sulla insussistenza in specie di alcuna validità od efficacia del pregresso titolo concessorio invocato dalla ricorrente avendo riguardo: a) all’art.15 D.P.R. 380/2001, con particolare riferimento anche al comma 4 dello stesso articolo; b) allo stato dei luoghi e allo stadio dei lavori al momento dell’apposizione del vincolo, come accertati in atti; c) alla incompatibilità dell’opera rispetto alla nuova previsione urbanistica, alla mancata conclusione dei lavori nel termini previsti e alla mancanza di alcuna richiesta di proroga. Infatti, ai sensi dell’art.15 D.P.R. 380/2001 i termini per l’inizio dei lavori e per la loro ultimazione, da indicare obbligatoriamente nell’atto di concessione, sono configurati come termini di validità ed efficacia della concessione stessa, per cui operano automaticamente, indipendentemente da un’apposita dichiarazione amministrativa, con la conseguenza che, dopo l’inutile scadenza di tale termine la concessione è tamquam non esset, sicché i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo abilitativo, indipendentemente da una dichiarazione amministrativa di decadenza (nel caso di specie la struttura alberghiera non è mai stata completata consistendo oggi, in una struttura di cemento armato grezza, in stato di abbandono e disfacimento, costituita da pilastri di cemento armato a vista, senza tompagni, i cui lavori sono stati realizzati dal 1989 al 1990 senza che da allora siano più proseguiti).
Va ancora considerato che l’ordinanza di demolizione impugnata si fonda altresì sulla nota prot.8897 del 28/11/2012 della Soprintendenza di Agrigento ente preposto al vincolo paesaggistico e insistente sul sito ove sorge lo scheletro in cemento armato della struttura alberghiera abusiva.
Sul punto la ricorrente ha argomentato che soltanto “successivamente alla realizzazione delle opere assentite con la concessione n.08/89”, il sito in argomento veniva sottoposto dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali a vincolo paesaggistico con D.A. n.5111/92.
Nella fattispecie in esame, però, deve escludersi che il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva , risultando per fatti concludenti e dalla documentazione in atti che esso è stato apposto quando era stata realizzata soltanto la struttura grezza come sopra già descritta.
3. Le superiori considerazioni palesano la manifesta infondatezza del ricorso e pertanto, assorbiti gli altri motivi di censura, il ricorso conclusivamente deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna FRETTO GINA, in proprio e n.q. di legale rappresentante della SCATUR S.r.l., al pagamento, in favore del Comune di Realmonte e delle altre parti costituite, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.000,00 (euromille/00) da ripartirsi pro quota, oltre Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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