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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale, Diritto processuale penale Numero: 28911 | Data di udienza: 24 Gennaio 2013

DIRITTO DEMANIALE – Occupazione di suolo pubblico – Sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo – Artt. 54 e 1161 cod. Nav. e 349 cpv. cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Presupposti per la concessione – Rinnovazione istruttoria – Esercizio del potere – Valutazione e presupposti – Ricorso per cassazione – Inammissibilità del ricorso – Termine prescrizionale – Preclusione – Art. 129 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2013
Numero: 28911
Data di udienza: 24 Gennaio 2013
Presidente: Fiale
Estensore: Grillo


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Occupazione di suolo pubblico – Sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo – Artt. 54 e 1161 cod. Nav. e 349 cpv. cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Presupposti per la concessione – Rinnovazione istruttoria – Esercizio del potere – Valutazione e presupposti – Ricorso per cassazione – Inammissibilità del ricorso – Termine prescrizionale – Preclusione – Art. 129 c.p.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Luglio 2013 (Ud. 24/01/2013) n. 28911

DIRITTO DEMANIALE – Occupazione di suolo pubblico – Sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo – Artt. 54 e 1161 cod. Nav. e 349 cpv. cod. pen.
 
Il sequestro preventivo del bene demaniale è legittimo, se disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, derivante non solo dall’insistenza di manufatti sulle predette aree, ma anche dall’attività ad essi connesse. Sicché, è pienamente legittimo il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo illecitamente occupato in violazione dell’art. 1161 cod. nav. al fine di impedire il protrarsi di tale situazione illegittima, laddove quella abusiva occupazione sottragga il bene alla fruizione pubblica, rimanendo esclusa la sequestrabilità di parti dell’area demaniale non occupate e dunque a disposizione della collettività per la loro integrale fruizione (Cass. Sez. 3^, 19.2.2003 n. 16561, Barlotti e altro; Cass. Sez. 3^, 1.2.2006 n. 6450, Falcione; Cass. Sez. 3^ 23.5.2006 n. 34101, Jonni; Cass. Sez. 3^ Ord., 15.12.2011 n. 12504, Di Nardo).
 
(annulla sentenza n. 9253/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/05/2011) Pres. Fiale, Est. Grillo, Ric. Parisio ed altri
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Presupposti per la concessione.
 
Perché possa farsi luogo all’attenuanti generiche occorre che l’azione esplicata dall’agente sia di minima importanza, non bastando una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma occorrendo che il ruolo svolto dal correo che rivendica tale attenuante abbia una efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (v. da ultimo Cass. Sez. 2^ 18.12.2012 n. 835, Modafferi e altro, Rv. 254051).

(annulla sentenza n. 9253/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/05/2011) Pres. Fiale, Est. Grillo, Ric. Parisio ed altri
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione istruttoria – Esercizio del potere – Valutazione e presupposti.
 
L’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, proprio in ragione della discrezionalità su cui si basa, allo scrutinio di legittimità, laddove la decisione del giudice di appello presenti una struttura argomentativa evidenziante – in caso di denegata rinnovazione – l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Cass. Sez. 6^, 21.05.2009 n. 40496).

(annulla sentenza n. 9253/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/05/2011) Pres. Fiale, Est. Grillo, Ric. Parisio ed altri


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità del ricorso – Termine prescrizionale – Preclusione – Art. 129 c.p.p..
 
Nell’ipotesi di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p, non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).

(annulla sentenza n. 9253/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/05/2011) Pres. Fiale, Est. Grillo, Ric. Parisio ed altri
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Luglio 2013 (Ud. 24/01/2013) Sentenza n. 28911

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALDO FIALE           – Presidente
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere Rel. 
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere 
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere  
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
ROMEO ALFREDO N. IL 01/03/1953
PARISIO PERROTTI MARIA VITTORIA N. IL 03/05/1956 
ANZOINO EUGENIO N. IL 13/05/1942
avverso la sentenza n. 9253/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Uditi difensori Avv.ti Cianci Stefano di Napoli; Vignola Giovanni di Napoli e L.F. di Napoli
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 20 maggio 2011 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di detta città del 13 ottobre 2008 (con la quale ROMEO Alfredo, PARISIO PERROTTI Maria Vittoria e ANZOINO Eugenio, imputati dei reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. Nav. e 349 cpv. cod. pen.) erano stati dichiarati colpevoli del delitto di violazione aggravata di sigilli – reato commesso il 31 marzo 2004 – e condannati, ciascuno, alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione oltre alla pena accessoria di legge e prosciolti dalle contravvenzioni perché estinte per prescrizione, riformava parzialmente la detta sentenza, concedendo a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e rideterminando per il ROMEO e la PARISIO la pena in anni due di reclusione ciascuno ed € 800,00 di multa e per l’ANZOINO in anno uno e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, previa concessione a tutti gli imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena e revoca delle pene accessorie, con conferma nel resto.
 
1.2 A detta conclusione la Corte territoriale era pervenuta, dopo aver ricostruito i passaggi salienti della vicenda, ribadendo l’avvenuta violazione dei sigilli in relazione alle numerose modificazioni dello stato dei luoghi che erano stati a suo tempo sottoposti a sequestro; respingeva, perché superflua, la richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e ribadiva anche la sussistenza del reato di occupazione di spazio demaniale (anche se prescritto); rigettava la richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. invocata nell’interesse della imputata PARISIO PERROTTI Maria Vittoria, tenuto conto del grado di responsabilità identico a quello del coniuge ROMEO Alfredo. L’unica modificazione in melius rispetto alla sentenza di primo grado consisteva nel riconoscimento in favore di tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche che aveva comportato una rideterminazione della pena in misura inferiore a quella inflitta dal Tribunale e commisurata alla gravità del fatto ritenuta elevata.
 
1.3 Avverso la detta sentenza propongono ricorso, con distinti atti, tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
 
Nell’interesse della ricorrente PARISIO PERROTTI viene dedotta, con un primo motivo, carenza di motivazione e sua manifesta illogicità e/o contraddittorietà, in quanto la Corte di Appello, a fronte delle specifiche doglienze sollevate con riferimento alla ascrivibilità del fatto all’imputata ed alla assenza di prove a suo carico, aveva, in modo apodittico e per principio di “transitività”, confermato la colpevolezza della PARISIO PERROTTI in quanto coniuge del ROMEO.
 
Identico vizio viene denunciato, con il secondo motivo, con riferimento al diniego della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Con il terzo motivo viene denunciata manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante di cui al capoverso dell’art. 349 cod. pen. Con il quarto – ed ultimo – motivo la difesa deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della norma penale (art. 349 cod. pen.) in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il sequestro dell’area demaniale (insuscettibile di sequestro perché bene indisponibile appartenente allo Stato), mentre la norma codicistica prevede la possibilità di assoggettare a sequestro preventivo la cosa utilizzata dall’agente per commettere il reato.
 
1.4 Nell’interesse del ricorrente ROMEO Alfredo la difesa deduce, con il primo motivo di ricorso violazione ed inosservanza della legge penale (art. 349 cod. pen.) in quanto la Corte territoriale aveva sottoposto a sequestro l’area demaniale in realtà insuscettibile di sequestro in quanto bene indisponibile appartenente alla collettività: secondo la tesi difensiva il sequestro preventivo avrebbe potuto e dovuto interessare solo le opere esistenti sull’area demaniale, ma non l’area in se, con la conseguenza che la violazione dei sigilli, in quanto riferibile (e riferita) all’area e non alle opere in superficie ivi allocate non sussisterebbe. 
 
Con un secondo motivo la difesa deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) in quanto la Corte di Appello ha affermato la colpevolezza del ROMEO in termini di concorso materiale e/o morale con l’imputato ANZOINO, nonostante l’assenza di prove al riguardo: rileva la difesa, a tale proposito, che nessun interesse poteva vantare l’imputato al fine di ottenere una concessione in sanatoria da parte dell’Autorità marittima, avendovi in passato rinunciato e non potendo comunque trarre benefici economici dall’uso di area demaniale in quanto non usucapibile. 
 
Con il terzo motivo la difesa deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
 
Con il quarto – ed ultimo – motivo la difesa deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità in quanto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di mera equivalenza rispetto all’aggravante contestata.
 
1.5 In ultimo la difesa del ricorrente ANZOINO Eugenio deduce, con un primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 349 cpv. cod. pen.) in quanto, a prescindere dal rilievo della insuscettibilità di un’area demaniale ad essere assoggettata a sequestro preventivo (perché bene indisponibile in uso alla collettività) e dalla circostanza della totale assenza di prova in ordine ad una attività concorsuale esplicata dai coniugi ROMEO-PARISIO PERROTTI, quali istigatori nei confronti di esso ricorrente, questi aveva agito quale custode del giardino (in quanto portiere dell’edificio insistente sull’area adiacente) al fine di salvaguardare l’integrità della cosa danneggiata da una mareggiata, effettuando la pavimentazione di una modestissima superficie (10 mq. circa) compromessa per tale ragione. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di mancato riconoscimento in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e di mancata determinazione della pena entro il limite minimo edittale, essendosi il giudice discostato da esso in modo manifestamente illogico.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il Collegio osserva quanto segue. Va premesso – come ricordato nella sentenza impugnata – che le motivazioni offerte dal Tribunale in punto di responsabilità degli imputati e configurabilità – per quel che qui rileva – del delitto di violazione dei sigilli, sono state riprese e condivise interamente dalla Corte di Appello che ha ribadito la sussistenza del delitto di cui all’art. 349 cod. pen. non solo perché l’area sottoposta a sequestro, ancorchè demaniale, fosse legittimamente assoggettabile alla misura cautelare, ma anche perché erano state sequestrate pure le cose insistenti sull’area di guisa che le modificazioni intervenute dopo l’apposizione dei sigilli avevano determinato la loro violazione penalmente rilevante.
 
2. Premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, si salda e si integra con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 2^ 10.1.2007 n. 5606, Conversa e altri; Rv. 236181; Cass. Sez. 1^ 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, Rv. 216906; Cass. Sez. Un. 4.2.1992 n. 6682, Pm: p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191229), in ogni caso la decisione assunta dalla Corte in ordine alla configurabilità del reato di violazione dei sigilli è corretta.
 
3. Al riguardo ritiene la Corte preliminare affrontare la questione sollevata da tutti i ricorrenti, riguardante la asserita insuscettibilità di un’area demaniale (in quanto bene indisponibile) ad essere sottoposta a sequestro preventivo (quarto motivo del ricorso PARISIO-PERROTTI; primo motivo ricorsi ROMEO e ANZOINO): ciò in quanto una eventuale fondatezza del rilievo difensivo determinerebbe ipso jure l’insussistenza del contestato (e residuo) reato di violazione dei sigilli commesso il 31 marzo 2004.
 
3.1 Tale tesi non è condivisibile: essa trae spunto da una indebita estensione del principio affermato da Cass. Sez. 3^, n. 270 del 27.1.1994, Filippone, rv. 197579, secondo cui “in tema di occupazione di spazio demaniale, il sequestro preventivo può avere per oggetto soltanto la cosa utilizzata dall’agente per commettere il reato, e non anche il bene demaniale stesso” in quanto questo “appartiene alla intera collettività e non può essere sottratto alle finalità e agli usi ai quali è destinato”. A ben vedere, però, la corretta lettura del testo della decisione induce a ritenere che il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo è legittimo nella misura in cui lo stesso sia oggetto di illecita occupazione, che lo sottrae così alla collettività, divenendo esso illegittimo se la misura cautelare si estenda a porzioni dell’area demaniale non occupate e quindi disponibili per l’uso pubblico: la ragione della illegittimità in tal caso deriva infatti dal venir meno del rapporto di pertinenzialità tra cosa sequestrata e reato che costituisce il presupposto per farsi luogo al sequestro preventivo di un bene. In effetti l’indirizzo giurisprudenziale successivo (Cass. Sez. 6^, n. 3947 18.1.2001, Sindoni, Rv. 217890), secondo cui “è legittimo il sequestro preventivo del bene demaniale, disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, derivante non solo dall’insistenza di manufatti sulle predette aree, ma anche dall’attività ad essi connesse” si è consolidato nel senso di ritenere pienamente legittimo il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo illecitamente occupato in violazione dell’art. 1161 cod. nav. al fine di impedire il protrarsi di tale situazione illegittima, laddove quella abusiva occupazione sottragga il bene alla fruizione pubblica, rimanendo esclusa la sequestrabilità di parti dell’area demaniale non occupate e dunque a disposizione della collettività per la loro integrale fruizione (v. oltre a Cass. Sez. 3^, 19.2.2003 n. 16561, Barlotti e altro, Rv. 227417, e Cass. Sez. 3^, 1.2.2006 n. 6450, Falcione, Rv. 233314, anche Cass. Sez. 3^ 23.5.2006 n. 34101, Jonni, Rv. 2350590; più di recente Cass. Sez. 3^ Ord., 15.12.2011 n. 12504, Di Nardo, Rv. 252224).
 
3.2 Nel caso in esame – come emerge pacificamente dal testo della sentenza impugnata -l’arenile antistante l’edificio a tre piani costituente residenza (o dimora) dei ricorrenti ROMEO-PARISIO PERROTTI, del quale era portiere l’ANZOINO – era stato trasformato in giardino progressivamente ampliato sino ad assumere la consistenza di mq. 750 circa e quindi assoggettato a sequestro: il sequestro peraltro, oltre ad interessare l’area attivata a giardino, riguardava anche gli arredi rappresentati da piante ornamentali, pali in legno, canneto, lampioni con energia elettrica.
 
3.3 Le ripetute modificazioni avvenute, una prima volta, il 28 novembre 2002 (lavori di giardinaggio eseguiti personalmente dall’odierno ricorrente ANZOINO e consistiti nella collocazione di fioriere in terracotta e plastica adibite a muretto di recinzione) e, una seconda volta, il 31 marzo 2004 (pavimentazione, sempre ad opera dell’ANZOINO e di operai al suo servizio, di una porzione – per vero assai modesta – di mq. 10 del giardino sottoposto a sequestro, mediante collocazione di sampietrini) hanno poi comportato, per una verso la riapposizione dei sigilli manomessi e per altro verso l’azione penale per il reato de quo (prescritto quanto alla condotta del 2002) e in corso (quanto alla condotta del 2004).
 
3.4 Corretta, quindi, la decisione della Corte in tema, non solo di legittimità del sequestro (e non a caso la Corte territoriale ha ricordato come il provvedimento cautelare, a prescindere dal rilievo circa la demanialità del bene, riguardasse anche le cose ivi esistenti – vds. pag. 6 della sentenza impugnata), ma anche di configurabilità del reato di violazione dei sigilli.
 
5. Disattesi i relativi motivi, e passando all’esame dello specifico motivo (il primo) dedotto dalla ricorrente PARISIO-PERROTTI, la motivazione data dalla Corte in ordine al suo penale coinvolgimento nel reato de quo è, pur nella sua sinteticità (vds. pag. 7 in fondo della sentenza impugnata), corretta, in quanto la ragione della responsabilità della PARISIO-PERROTTI non risiede – come da costei sostenuto – nella qualità di coniuge del ROMEO, ma nella piena consapevolezza da parte della donna della qualità di custode giudiziario dell’ANZOINO (nominato in occasione dei due sopralluoghi del 2001 e del 2002 oltre che portiere dell’edificio prospiciente all’arenile-giardino) ed, ancora, nell’interesse (tanto suo, quanto del coniuge ROMEO) alla fruizione del giardino nel suo complesso (arredi ed ornamenti compresi) attuata proprio attraverso una progressiva modificazione dei luoghi (vds. pag. 7 della sentenza impugnata).
 
6. Parimenti infondato il primo motivo di ricorso del ricorrente ANZOINO per la parte relativa alla sua attività concorsuale (quale soggetto “istigato” dai coniugi ROMEO-PARISIO PERROTTI) nella pavimentazione di una porzione di giardino: pavimentazione la cui necessità collegata ad una precedente mareggiata è stata a ragione disattesa dalla Corte territoriale che ha invece individuato in uno scopo prettamente ornamentale, migliorativo del giardino sotto il profilo estetico, la ragione dell’intervento.
 
7. Quanto al secondo motivo (riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 114 cod. pen.) formulato nell’interesse della PARISIO-PERROTTI, il giudice distrettuale ha condivisibilmente escluso la sussistenza di tale circostanza sottolineando l’assoluta identità delle posizioni del ROMEO e della di lei consorte: peraltro, perché possa farsi luogo all’attenuante in parola, occorre che l’azione esplicata dall’agente sia di minima importanza, non bastando una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma occorrendo che il ruolo svolto dal correo che rivendica tale attenuante abbia una efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (v. da ultimo Cass. Sez. 2^ 18.12.2012 n. 835, Modafferi e altro, Rv. 254051).
 
8. Anche il terzo motivo di ricorso relativo al ricorrente ROMEO (illogicità manifesta della motivazione in merito alla richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) è privo di pregio.
 
8.1 Rileva in linea generale questa Corte che a tale peculiare meccanismo processuale può farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga necessario ai fini del decidere, stante l’eccezionalità dell’istituto processuale delineato dall’art. 603 cod. proc. pen. che ha, quale scopo, quello di superare la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado. In ogni caso, poi, l’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, proprio in ragione della discrezionalità su cui si basa, allo scrutinio di legittimità, laddove la decisione del giudice di appello presenti una struttura argomentativa evidenziante – in caso di denegata rinnovazione – l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Cass Sez. 6^, 21.05.2009 n. 40496 Rv. 245009). In ultimo, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, laddove il giudice venga investito di tale richiesta nel giudizio di appello, il suo obbligo motivazionale si impone soltanto nel caso di accoglimento della richiesta in ossequio al principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, mentre nessuno specifico dovere motivazionale si profila nel caso di rigetto della richiesta, ben potendo un eventuale diniego assumere sotto l’aspetto motivazionale connotati impliciti e desumibili dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale vengono evidenziati i vari elementi ritenuti sufficienti per la affermazione o esclusione di responsabilità. (v. tra le tante, Cass. Sez. 6^ 18.12.2006 n.5782 Gagliano, Rv. 236064; Cass. Sez. 3^ 7.4.2010 n. 24294 D.S.B. Rv. 247872).
 
8.2 Sotto tale profilo la decisione della Corte territoriale – basata su una superfluità della richiesta di audizione del consulente di parte Ing. D’ANDREA perchè riferisse sulle ragioni dell’intervento di pavimentazione – è rispondente a canoni della logica, in quanto si è valorizzato l’elemento fattuale della subitanea fuga – all’apparire della P.G. deputata al controllo dei luoghi – di tutti gli operai che stavano lavorando con l’ANZOINO, quanel inequivoco indice sintomatico della piena consapevolezza che l’intera area fosse assoggettata a sequestro e dunque indisponibile per eseguirvi lavori di qualsiasi genere (vds. pag. 7 della sentenza impugnata).
 
9. Vanno, invece, ritenuti fondati i motivi – da trattarsi congiuntamente attesa la comunanza di argomenti esposti dai singoli ricorrenti – riguardanti i criteri di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del quantum di pena, apparendo sul punto la motivazione della Corte oltre che lacunosa (in relazione al netto divario della pena base rispetto al minimo edittale che imponeva una motivazione specifica), anche non logica (con riferimento, stavolta al criterio della equivalenza poggiante su basi sostanzialmente apodittiche, quali la gravità del fatto tout court).
 
10. L’accoglimento di tali motivi imporrebbe un annullamento con rinvio che tuttavia appare superfluo in relazione alla maturata prescrizione del reato.
 
10.1 Il relativo termine (pari ad anni sette e mesi sei comprensivi della proroga di legge) è scaduto, infatti, il 30 settembre 2011: a tale termine debbono però aggiungersi tre periodi di sospensione per un totale di mesi nove e giorni quindici, sicchè il termine ultimo di prescrizione è maturato il 15 luglio 2012. Tuttavia tale termine è posteriore rispetto alla data della sentenza di appello: stante la non manifesta infondatezza del ricorso, va infatti tenuto conto della causa estintiva medio tempore sopravvenuta.
 
10.2 Vale, sul punto, il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte secondo il quale nella ipotesi di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p, non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).
 
11. La sentenza impugnata – alla stregua delle considerazioni che precedono – va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato stinto per prescrizione. 
 
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2013
 

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