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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 477 | Data di udienza: 4 Luglio 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW – Opere e infrastrutture indispensabili  – Verifica di assoggettabilità a VIA – Art. 20, c. 1, lett. c)  ed allegato IV alla parte II  d.lgs. n. 152/2006 – Art. 4, c. 2 l.r. Basilicata n. 47/1998 – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Punto 3.1. Linee Guida ex D.M. 10.9.2010.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 3 Agosto 2013
Numero: 477
Data di udienza: 4 Luglio 2013
Presidente: Perrelli
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW – Opere e infrastrutture indispensabili  – Verifica di assoggettabilità a VIA – Art. 20, c. 1, lett. c)  ed allegato IV alla parte II  d.lgs. n. 152/2006 – Art. 4, c. 2 l.r. Basilicata n. 47/1998 – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Punto 3.1. Linee Guida ex D.M. 10.9.2010.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 3 agosto 2013, n. 477


DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Impianti eolici con potenza superiore ad 1 MW – Opere e infrastrutture indispensabili  – Verifica di assoggettabilità a VIA – Art. 20, c. 1, lett. c)  ed allegato IV alla parte II  d.lgs. n. 152/2006 – Art. 4, c. 2 l.r. Basilicata n. 47/1998 – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Punto 3.1. Linee Guida ex D.M. 10.9.2010.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), ed alla lett. e) dell’elenco n. 2 dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006, devono essere sottoposti alla verifica dell’assoggettabilità a VIA gli impianti “per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore ad 1 MW”. Tale prescrizione risulta prevista anche dal combinato disposto di cui all’art. 4, comma 2, ed alla lett. g) dell’elenco n. 2 dell’Allegato B della L.R. Basilicata 47/1998.  Come desumibile dall’art. 12, commi 1 e 3, D.Lg.vo n. 387/2003 e dall’art. 1 octies D.L. n. 105/2010 conv. nella L. n. 129/2010 e come risulta confermato dal punto 3.1 delle Linee Giuda ex D.M. 10.9.2010, costituiscono parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche le opere e le infrastrutture “indispensabili” per il loro esercizio e perciò anche “le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente”.  Pertanto, poiché un impianto eolico di potenza complessiva superiore a 1 MW non può funzionare senza le opere di connessione alla rete elettrica, la prescritta verifica dell’assoggettabilità a VIA non può non riferirsi che all’intero impianto.

Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – T. s.p.a. (avv.ti Buccello, Viola e Somma) c. Regione Basilicata (avv. Pisani) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 3 agosto 2013, n. 477

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 3 agosto 2013, n. 477

N. 00477/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Tozzi Renewable Energy S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Buccello, Simona Viola e Michele Somma, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 28;

contro

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Nicoletta Pisani, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 48 del 22.1.2013, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Comune di Lavello, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Comune di Montemilone, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Provincia di Potenza, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
proposto da TERNA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo De Stefano e Antonio Iacono, come da mandato a margine dell’atto di intervento, con domicilio eletto in Potenza Corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell’Avv. Gerardo Pedota;

per l’annullamento

della nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012 (ricevuta il 5.10.2012), con la quale il Responsabile dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha comunicato alla Tozzi Renewable Energy S.p.A., che nella seduta del 31.5.2012 il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.) aveva espresso parere negativo sull’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, per l’installazione e l’esercizio nel Comune di Lavello di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, composto da 19 aerogeneratori di potenza complessiva di 57 MW, nella parte in cui prevedeva la realizzazione della sottostazione elettrica nei terreni del Comune di Montemilone, precisando che la predetta istanza di V.I.A. poteva essere integrata con una “soluzione alternativa di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale”;

Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visto l’atto di motivi aggiunti (notificato il 7.3.2013, oltre che alla Regione, anche alla Provincia di Potenza ed ai Comuni di Lavello e Montemilone), con il quale è stata impugnata la relazione di chiarimenti, redatta dal Dirigente dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione, in adempimento dell’Ordinanza n. 43 del 23.1.2013;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum (notificato l’1/3.6.2013), proposto da TERNA S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Simona Viola, Nicoletta Pisani e Antonio Iacono;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con L.R. n. 9 del 26.4.2007 la Regione Basilicata, con la finalità di disciplinare (“nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali ed in applicazione dell’art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione”) le autorizzazioni per la costruzione e l’avvio di impianti per la produzione di energia nelle more dell’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (cfr. art. 1), emanava le seguenti disposizioni normative:

1) doveva essere approvato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), il quale doveva essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (cfr. art. 2);

2) eccetto gli impianti fotovoltaici ex DD.MM. 6.2.2006 e 19.2.2007 e quelli la cui produzione è finalizzata esclusivamente ad usi pubblici, gli “impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per un numero di massimo di 5 aerogeneratori” e la sostituzione e/o la conversione degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della presente Legge Regionale (“nei limiti della potenza già autorizzata”), fino all’approvazione del predetto PIEAR non potevano essere autorizzati “tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con Del. C.R. n. 220 del 26.6.2001” (cfr. art. 3).

Con Ordinanza n. 114 del 27.5.2008 questo Tribunale sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 L.R. n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 3, 41, comma 1, 97, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione. Con Sentenza n. 166 del 29.5.2009 la Corte Costituzionale giudicava non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 L.R. n. 9/2007, attesocchè la Regione Basilicata non poteva ritenersi libera di approvare il nuovo PIEAR “in ogni tempo”, in quanto “anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono applicabili i principi generali di cui alla L. n. 241/1990 e, in particolare, quelli contemplati dall’art. 2, comma 2, che impone alla Pubblica Amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3 (sentenze n. 176 del 2004 e n. 355 del 2002)”.

Con istanze del 3.7.2009 la Tozzi Renewable Energy S.p.A. chiedeva sia il rilascio dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per la costruzione nel Comune di Lavello di un parco eolico, costituito da 19 aerogeneratori per una potenza totale di 57 MW, sia l’attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lg.vo n. 152/2006 e della L.R. n. 47/1998, presentando lo studio di impatto ambientale, unitamente alla relativa documentazione.

Tali istanze venivano respinte con Del. G.R. n. 1547 del 31.8.2009, che richiamava il suddetto art. 3 L.R. n. 9/2007.

La Del. G.R. n. 1547 del 31.8.2009 veniva impugnata dinanzi a questo Tribunale dalla Tozzi Renewable Energy S.p.A. con Ric. n. 505/2009, accolto con Sentenza n. 23 del 10.1.2013.

Intanto, la Regione Basilicata aveva approvato il PIEAR con la L.R. n. 1/2010 (pubblicata nel B.U.R. del 19.1.2010), il cui art. art. 3, comma 2, “al fine di assicurare le più opportune forme di coordinamento fra i procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica” ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, “nonché per ridurre i tempi ed evitare duplicazioni di atti ovvero valutazioni in materia ambientale e paesaggistica”, demandava alla Giunta Regionale l’approvazione di un apposito disciplinare per lo svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, da emanare, “sentita la Commissione Consiliare competente”, “entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”, cioè entro il 20.5.2010 (tenuto conto che ai sensi dell’art. 10, comma 1, della stessa L.R. n. 1/2010 essa è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.).

Inoltre, tale art. 3 L.R. n. 1/2010 statuiva:

-al comma 3 che le domande di autorizzazione unica potevano essere presentate “a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.” del predetto disciplinare di cui al precedente comma 2;

-al comma 4 che, “in applicazione del principio di leale cooperazione ed al fine di assicurare il corretto inserimento degli impianti di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici”, sia il P.I.E.A.R., sia il suddetto disciplinare dovevano, “ove necessario”, essere “adeguati entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003”;

-al comma 5 che l’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 doveva essere rilasciata “a seguito di un procedimento unico, svolto tramite apposita Conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990, nell’ambito della quale confluiscono gli apporti necessari alla costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse ivi compresi gli elettrodotti e le infrastrutture indispensabili”.

Tale disciplinare ex art. 3, comma 2, L.R. n. 1/2010 veniva approvato con Del. G.R. n. 2260 del 29.12.2010 (pubblicata nel B.U.R. del 31.12.2010) e con tale atto venivano recepite anche le Linee Guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003, approvate con il D.M. 10.9.2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.9.2010, ed entrate in vigore il 4.10.2010), prevedendo all’art. 9, comma 4, che le domande di autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 sarebbero state esaminate secondo l’ordine cronologico della data di presentazione.

Poiché il giorno 15.1.2011 venivano contemporaneamente presentate 155 domande di autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, tra cui anche quella Tozzi Renewable Energy, relativa al suddetto parco eolico nella Località Monte Quercia del Comune di Lavello, la Regione Basilicata effettuava un pubblico sorteggio, per stabilire l’ordine di esame di tali domande, in esito al quale la T.R.E. S.p.A. si collocava al 126° posto.

Con nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012 (ricevuta il 5.10.2012) il Responsabile dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione comunicava alla Tozzi Renewable Energy S.p.A., che nella seduta del 31.5.2012 il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.) ex art. 16 L.R. n. 47/1998, nell’ambito del procedimento di VIA per l’installazione del suindicato parco eolico e soltanto con riferimento alla realizzazione nei terreni del Comune di Montemilone della sottostazione elettrica di raccordo all’elettrodotto denominato Matera-Santa Sofia, aveva fatto presente che la predetta istanza di V.I.A. poteva essere integrata con una “soluzione alternativa di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale”, mediante la seguente necessaria documentazione:

1) nuova Soluzione Tecnica Minima Generale, rilasciata da TERNA S.p.A.;

2) progettazione definitiva, assentita da TERNA S.p.A., delle opere necessarie, a garantire il trasferimento dell’energia elettrica, prodotta dall’impianto eolico, alla Rete di Trasmissione Nazionale nel rispetto della nuova Soluzione Tecnica Minima Generale;

3) l’integrazione dello Studio di Impatto Ambientale con la predetta progettazione definitiva;

4) la documentazione ex art. 11 L.R. n. 47/1998, attestante l’avvenuta pubblicazione dello studio di impatto ambientale sia “mediante inserzione nell’Albo Pretorio dei Comune o dei Comuni territorialmente interessati”, sia “su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l’indicazione dell’opera, la sua localizzazione e la sommaria descrizione del progetto.

La nota espressamente avvertiva che, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione presso gli Uffici Compatibilità Ambientale ed Energia della Regione Basilicata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, non si sarebbe proceduto all’ulteriore corso del procedimento di V.I.A. con conseguente archiviazione della relativa istanza.

La nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012 è stata impugnata con il presente ricorso principale (notificato il 4.12.2012), deducendo la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, per la mancata allegazione del parere del CRTA.

Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo la pubblicazione della Sentenza TAR Basilicata n. 23 del 10.1.2013.

Con Ordinanza n. 43 del 23.1.2013 questo Tribunale ha ordinato alla Regione di specificare con relazione di chiarimenti le ragioni che avevano indotto il C.R.T.A. ad esprimere parere negativo sull’istanza di VIA, con riferimento alla realizzazione della sottostazione elettrica nei terreni del Comune di Montemilone.

Con relazione del 6.2.2012 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale precisava che:

1) altri 15 progetti per la produzione di energia da fonte rinnovabile avevano previsto una nuova sottostazione elettrica e che il C.R.T.A. nella seduta del 31.5.2012 aveva espresso, con riferimento ad un altro progetto, parere contrario al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per una serie di motivi tra cui quello relativo alla citata sottostazione elettrica;

2) poiché la ricorrente con nota del 30.10/8.11.2012 aveva ritenuto troppo breve il termine di 90 giorni stabilito con l’impugnata nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012, con successiva nota del 25.1.2013 aveva concesso i più ampio termine di 180 giorni per la presentazione della richiesta documentazione.

Tale relazione di chiarimenti è stata impugnata dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti (notificato il 7.3.2013, oltre che alla Regione, anche alla Provincia di Potenza ed ai Comuni di Lavello e Montemilone), deducendo, oltre alla violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, anche la carenza di potere per violazione delle norme del D.Lg.vo n. 152/2006 attributive del potere di procedere alla V.I.A., la violazione delle Direttive Comunitarie n. 77/2001 e n. 28/2009, della L. n. 120/2002 (approvativa del Protocollo di Kioto e della Convenzione ONU sui cambianti climatici), nonché l’eccesso di potere per erroneità delle valutazioni, contraddittorietà e difetto di istruttoria, in quanto la sottostazione elettrica non era sottoponibile a VIA e, comunque, il CRTA aveva effettuato valutazioni erronee.

Con memoria del 15/16.3.2013 la Regione, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, in quanto la predetta relazione di chiarimenti non poteva essere qualificata come provvedimento amministrativo.

Con atto di intervento ad adiuvandum (notificato l’1/3.6.2013) si è costituita in giudizio TERNA S.p.A., nella qualità di proprietario e gestore della rete elettrica, che ai sensi dell’art. 2, comma 165, L. n. 244/2007 ha l’obbligo di esaminare e definire “senza indugio e prioritariamente” tutte le richieste di connessione alla rete degli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili (“anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta, ma possono essere adottati interventi di adeguamento congrui”), la quale ha fatto presente che aveva individuato per tutti i suddetti 16 progetti di impianti eolici (esaminati dal C.R.T.A. nella seduta del 31.5.2012), tra cui quello di cui è causa, la costruzione nel Comune di Montemilone di una nuova stazione elettrica sulla linea Matera-S. Sofia, precisando che tale soluzione si rendeva “necessaria al fine di razionalizzare la presenza sul territorio delle relative infrastrutture di connessione, in modo tale da ridurre ai minimi termini l’impatto di tali impianti”.

All’Udienza Pubblica del 4.7.2013 la controversia in esame passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va affermata l’ammissibilità dell’impugnazione della nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012, attesocchè, sebbene va qualificata come un atto di natura endoprocedimentale, determina un arresto del procedimento ed una lesione immediata degli interessi della ricorrente, in quanto il C.R.T.A. aveva ritenuto che la progettata sottostazione elettrica nei terreni del Comune di Montemilone risultava incompatibile sotto il profilo ambientale e perciò doveva essere modificata.

Invece, non influisce sulla procedibilità del presente giudizio la recente Sentenza TAR Basilicata n. 23 del 10.1.2013, in quanto sia il precedente progetto, presentato il 3.7.2009, sia quello del 15.1.2011 prevedono la medesima sottostazione elettrica nei terreni del Comune di Montemilone, giudicata incompatibile sotto il profilo ambientale dal C.R.T.A. nella riunione del 31.5.2012.

Comunque, l’impugnata nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012 non risulta affetta dal denunciato difetto di motivazione, attesocchè tale provvedimento risulta motivato per relationem ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, in quanto rinvia al presupposto parere negativo del C.T.R.A., che contiene le relative motivazioni, che, essendo espressamente indicato, poteva essere acquisito dalla ricorrente con istanza di accesso.

Infatti, il predetto art. 3, comma 3, L. n. 241/1990 impone all’Amministrazione soltanto l’indicazione nel provvedimento dell’atto richiamato per relationem e l’obbligo di “renderlo disponibile”, cioè l’obbligo di consentire l’accesso agli atti endoprocedimentali, che contengono la motivazione del provvedimento finale.

Invece, risulta assolutamente destituita di fondamento la doglianza della ricorrente, secondo cui non erano stati indicati gli estremi del parere del CRTA (cfr. pag. 6 della memoria conclusionale), in quanto nell’impugnata nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012 è stato specificato che il parere del CRTA era stato emanato nella seduta del 31.5.2012 con riferimento all’istanza oggetto della controversia in commento e perciò risultava facilmente identificabile e/o accessibile.

Al riguardo, va rilevato che secondo questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 537 del 4.12.2012, n. 250 del 24.5.2012 e n. 684 del 28.11.2007), per la piena conoscenza del provvedimento lesivo risulta sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, cioè degli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo come l’Autorità emanante, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.

Pur prescindendo dalla circostanza che la relazione di chiarimenti, redatta dalla Regione in adempimento all’Ordinanza n. 43 del 23.1.2013 di questo TAR, non può essere qualificata come un atto e/o provvedimento amministrativo, l’atto di motivi aggiunti, oltre che inammissibile, risulta pure infondato, sia perché la stazione elettrica è un’opera connessa all’impianto eolico e perciò anch’essa va valutata nell’ambito del procedimento di V.I.A., sia perché il C.R.T.A. nella seduta del 31.5.2012 non ha rilevato l’incompatibilità e/o l’affollamento di più impianti nel medesimo sito o la breve distanza tra essi, ma soltanto la circostanza che 16 progetti per la produzione di energia da fonte rinnovabile avevano previsto una nuova sottostazione elettrica.

Per quanto riguarda la prima questione, va innanzitutto precisato che gli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW sono sottoposti alla fase di verifica dell’assoggettabilità a VIA (cd. screening) e non alla VIA.

Infatti, va rilevato che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), ed alla lett. e) dell’elenco n. 2 dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006 devono essere sottoposti alla verifica dell’assoggettabilità a VIA gli impianti “per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore ad 1 MW”. Tale prescrizione risulta prevista anche dal combinato disposto di cui all’art. 4, comma 2, ed alla lett. g) dell’elenco n. 2 dell’Allegato B della L.R. 47/1998.

Come desumibile dall’art. 12, commi 1 e 3, D.Lg.vo n. 387/2003 e dall’art. 1 octies D.L. n. 105/2010 conv. nella L. n. 129/2010 e come risulta confermato dal punto 3.1 delle Linee Giuda ex D.M. 10.9.2010, costituiscono parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche le opere e le infrastrutture “indispensabili” per il loro esercizio e perciò anche “le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente”.

Pertanto, poiché un impianto eolico di potenza complessiva superiore a 1 MW non può funzionare senza le opere di connessione alla rete elettrica, la prescritta verifica dell’assoggettabilità a VIA non può non riferirsi che all’intero impianto, anche perché, per la realizzazione della connessione alla rete elettrica, risulta necessario compiere opere di scavo e delineare un tracciato, che potrebbero danneggiare l’ambiente e/o il paesaggio.

Inoltre, il predetto punto 3.1 delle Linee Giuda ex D.M. 10.9.2010 statuisce pure che “nell’individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l’estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto”.

Peraltro, quest’ultima disposizione normativa insieme all’intero Allegato IV allo stesso D.M. 10.9.2010, che disciplina il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici, costituisce un’ulteriore riprova che la verifica dell’assoggettabilità a VIA non può non riguardare anche le predette opere di connessione alla rete elettrica, poiché anche tali opere possono rivelarsi particolarmente impattanti sull’ambiente e/o il paesaggio.

Comunque, l’Amministrazione resistente non può non tener conto della valutazione di indispensabilità e/o necessarietà della costruzione nel Comune di Montemilone di una nuova stazione elettrica sulla linea Matera-S. Sofia, a servizio dei progettati 16 impianti eolici (tra cui quello della ricorrente), ubicati nella medesima area ed esaminati dal C.R.T.A. nella seduta del 31.5.2012.

Infatti, secondo il CRTA la nuova stazione elettrica di Montemilone costituirebbe un’infrastruttura di rilevante impatto ambientale, in quanto sulla medesima linea Matera-S. Sofia ad una distanza media di 10-12 Km. vi sarebbero altre 6 stazioni elettriche (precisamente quelle di Melfi, Montemilone, Spinazzola, Genzano, Gravina e Matera).

Ma, pur prescindendo dalla capacità di poter ricevere l’energia elettrica prodotta dai 16 parchi eolici in questione e/o dalla necessità di interventi di adeguamento all’esistente stazione elettrica più vicina, il gestore TERNA S.p.A. ha fatto presente che la nuova stazione elettrica di Montemilone risultava “necessaria al fine di razionalizzare la presenza sul territorio delle relative infrastrutture di connessione, in modo tale da ridurre ai minimi termini l’impatto di tali impianti”, per cui deve ritenersi che secondo TERNA opere di connessioni più lunghe, per raggiungere le altre due esistenti stazioni elettriche più vicine, danneggerebbero maggiormente l’ambiente e/o il paesaggio.

Al riguardo, va pure sottolineato che il parere di TERNA non può non essere preso in considerazione, in quanto il gestore della rete elettrica, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 2 ter, L. n. 241/1990 e del punto 14.10 delle Linee Giuda ex D.M. 10.9.2010, partecipa alla Conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 287/2003.

Pertanto, il CRTA, se vuole meglio tutelare l’ambiente e/o il paesaggio, non può limitarsi ad imporre agli operatori di energia eolica ed a TERNA S.p.A. una nuova Soluzione Tecnica Minima Generale, ma deve indicare, entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente Sentenza, la diversa soluzione progettuale realizzabile, in modo da permettere alla Conferenza di servizi di poter scegliere (tra la proposta TERNA e quella indicata dal CRTA) la meno impattante, tenendo anche conto dell’entità dei diversi costi di realizzazione a carico dei soggetti istanti.

Dunque, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), Cod. Proc. Amm., il quale prevede che il Giudice Amministrativo nella Sentenza di merito può adottare tutte le “misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” (cfr. Sentenze TAR Basilicata n. 277 del 13.6.2012, n. 536 del 4.12.2012 e nn. 558 e 559 del 5.12.2012), questo Tribunale ritiene di statuire l’obbligo del CRTA di indicare una diversa soluzione progettuale, che deve essere valutata dalla Conferenza di servizi in comparazione con la nuova stazione elettrica di Montemilone, proposta da TERNA a servizio di tutti i 16 impianti eolici progettati sulla medesima area territoriale.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame, con le suindicate prescrizioni ex art. 34, comma 1, lett. c), Cod. Proc. Amm..

Tenuto conto dell’illegittima avvertenza, contenuta l’impugnata nota prot. n. 171125 dell’1.10.2012, che, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro 90 giorni, non si sarebbe proceduto all’ulteriore corso del procedimento di V.I.A. con conseguente archiviazione (in quanto l’art. 10, comma 3, del disciplinare ex art. 3, comma 2, L.R. n. 1/2010, approvato con Del. G.R. n. 2260 del 29.12.2010, prevede, come l’art. 2, comma 1, L. n. 241/1990, l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza “sulla base degli elementi disponibili”), sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre le spese del Contributo Unificato rimangono a carico della ricorrente.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe, con le prescrizioni ex art. 34, comma 1, lett. c), Cod. Proc. Amm., indicate in motivazione.

Spese compensate, con irripetibilità del Contributo Unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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