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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 32112 | Data di udienza: 16 Maggio 2013

* RIFIUTI – Trasporto senza autorizzazione di rifiuti in concorso con altri – Legislazione emergenziale e confisca – Ipotesi di patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Art. 6 DL n. 172/2008 – Artt. 256, 258 c. 4 e 259 TU Ambientale (Dlgs n.152/06).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2013
Numero: 32112
Data di udienza: 16 Maggio 2013
Presidente: Squassoni
Estensore: Sarno


Premassima

* RIFIUTI – Trasporto senza autorizzazione di rifiuti in concorso con altri – Legislazione emergenziale e confisca – Ipotesi di patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Art. 6 DL n. 172/2008 – Artt. 256, 258 c. 4 e 259 TU Ambientale (Dlgs n.152/06).



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 24/07/2013 (Cc. 16/05/2013) Sentenza n. 32112

RIFIUTI – Trasporto senza autorizzazione di rifiuti in concorso con altri – Legislazione emergenziale e confisca – Ipotesi di patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Art. 6 DL n. 172/2008  – Artt. 256, 258 c. 4 e 259 TU Ambientale (Dlgs n.152/06).
 
Nei casi in cui la condotta sanzionata dall’art. 6 del DL n. 172 del 2008 si sovrapponga a quella indicata dagli articoli 256 o 258 co. 4 TU ambientale, poiché per queste ultime l’art. 259 TU prevede che la confisca debba trovare applicazione anche nel caso di patteggiamento, tale disposizione dovrà operare anche con riferimento al più grave reato indicato dall’art. 6. Diversamente la confisca – nei casi indicati dall’art. 6 – potrà seguire solo alla sentenza di condanna. Inoltre, l’obbligatorietà della confisca anche in caso di patteggiamento rende irrilevante qualsiasi rilievo sulla contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez.3^ sentenza n. 12783 del 29/02/2012).
 
(conferma sentenza n. 698/2012 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 14/06/2012) Pres. Squassoni, Est. Sarno, Ric. Sparacio

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 24/07/2013 (Cc. 16/05/2013) Sentenza n. 32112

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente
Dott. ALDO FIALE                  – Consigliere 
Dott. GUICLA MULLIRI               – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                   – Consigliere Rel.
Dott. LORENZO ORILIA           – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da SPARACIO SALVATORE N. IL 05/03/1990
avverso la sentenza n. 698/2012 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 14/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO; 
lette le conclusioni del PG annulli la sentenza impugnata limitatamente alle confisca con rinvio al giudice delle indagini preliminari di Agrigento
 
Ritenuto in fatto
 
1. Sparacio Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Agrigento ha applicato la pena concordata tra le parti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 6 lett. d) n. 1) e 2) DLvo 172 del 2008, convertito in legge n. 210 del 2008 applicabile alla Regione Sicilia ai sensi dell’art. 5 co. 1 della legge del 1992 n. 225, perché in concorso con altri, effettuava attività di trasporto senza autorizzazione di rifiuti.
 
2. Deduce il ricorrente in questa sede la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla statuizione di confisca del veicolo sequestrato evidenziando come per un verso il tribunale abbia concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena potendosi “ragionevolmente presumere, attesi gli ottimi precedenti penali, che lo stesso si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati” e, per altro verso, abbia contestualmente disposto la confisca del mezzo “avuto riguardo all’attività di raccolta di rifiuti non pericolosi abitualmente svolta dall’imputato e dunque all’elevata probabilità che con il mezzo vengano consumati reati della stessa indole di quello per il quale vi è procedimento”.
 
Considerato in diritto
 
3. Il ricorso non può essere accolto.
 
Sembra fuori discussione il profilo di contraddittorietà della motivazione su cui concorda peraltro anche il PG della Corte.
 
L’impugnazione sul punto si giustifica, tuttavia, evidentemente, sulla base dell’orientamento espresso da questa Sezione secondo cui la confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art 6 comma primo bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con mod. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l’ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, sicchè, il giudice che decida la misura, deve motivare l’esercizio del suo potere discrezionale (Sez. 3, n. 12783 del 29/02/2012 Rv. 252237).
 
3.1 Tale orientamento si basa su alcune considerazioni che possono essere sintetizzate come segue.
 
3.1.1 La normativa speciale per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania, di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210, applicabile anche alla Regione Sicilia in virtù dell’art. 5 co. 1 legge n. 225 del 1992, all’art. 6 co. 1 prevede che: “Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225: (omissis)
d) chiunque effettua una attivita’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e’ punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche’ con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;”.
 
Al comma 1 bis, introdotto con la legge di conversione, si prevede, inoltre, che ” Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”.
 
Alla lettera e) dell’articolo 6 è stabilito infine che “e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprieta’ dell’autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;”.
 
3.1.2 Ciò premesso sotto il profilo normativo si rileva che:
sulla base della disposizione citata la confisca segue obbligatoriamente alla sentenza di condanna ma non al patteggiamento espressamente previsto solo per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di cui alla lettera e) dell’art. 6; che quest’ultima norma è da ritenersi speciale rispetto alle previsioni degli artt. 256 e 259 del T.U. ambiente in base alle quali “alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 cpp per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258 comma 4 consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto;
che non può essere estesa alla fattispecie disciplinata integralmente dalla norma speciale la misura di sicurezza prevista dalla norma generale per le fattispecie da essa disciplinate, perché ciò comporterebbe una inammissibile applicazione analogica in malam partem di una norma penale;
che, di conseguenza, deve trovare applicazione il criterio interpretativo generale per cui non prevedendo l’art. 6, comma 1, lett. d) – a differenza di quanto accade per la lettera e) la confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento, quest’ultima può trovare applicazione solo nelle forme dell’art. 240 cod. pen. peraltro consentite dall’art. 445 cpp;
e, di conseguenza, trattandosi di confisca facoltativa in quanto avente ad oggetto il mezzo utilizzato per commettere il reato, vi è anche specifico obbligo di motivazione.
 
3.1.3 L’orientamento indicato contrasta evidentemente con quello sostenuto da questa stessa Sezione con la sentenza n. 36292 del 18/05/2011, Rv. 251078 che ha invece concluso nel senso che in tema di trasporto abusivo di rifiuti speciali commesso nella regione Campania, di cui all’art. 6, comma primo, lett. d), n. 2 del D.L. n. 172 del 2008, convertito nella L. n. 210 del 2008, la confisca dei veicoli utilizzati per commettere il reato, di natura obbligatoria, deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nell’occasione si è rilevato che:
con riferimento alle attività di illecita gestione dei rifiuti (tra cui rientra quella di trasporlo non autorizzato), la parte precettiva dell’art. 6, lett. d), del D.L. a 172/2008, convertito dalla legge n 210/2008, coincide con quella dell’art. 256, 1° comma, del T.U. ambientale;
l’art. 259, ultimo comma, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che “alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo ci trasporto”,
– il riferimento ai “reati relativi al trasporto illecito di cui all’art. 256” comporta che la confisca del mezzo di trasporto debba essere obbligatoriamente disposta — anche in caso di applicazione di pena concordata — in tutte le ipotesi di trasporto quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, conseguentemente, pure in quelle che trovano più grave sanzione ai sensi della legge n. 210/2008:
-tale interpretazione consente di evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento a favore della fattispecie delittuosa più grave.
 
3.2 Esposti i termini del dissidio interpretativo, si deve rilevare quanto segue.
 
3.3 Va anzitutto premesso che il tenore del comma 1 bis dell’art. 6 non sembra legittimare dubbi sulla obbligatorietà della confisca ivi prevista non lasciando margine di discrezionalità al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna.
 
Il comma 1 bis dell’art. 6 del dl n. 172 del 2008, non riproduce, tuttavia, la formulazione dell’art. 259 co. 2 (secondo cui alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 cpp per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 o 258 co. 4 consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto) ma utilizza la diversa formulazione “per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo,”.
 
Vi è, quindi, nel decreto legge un allargamento delle ipotesi di confisca obbligatoria rispetto al TU ambientale.
 
La confisca obbligatoria di cui all’art. 6 postula, infatti, unicamente che il veicolo sia stato utilizzato per commettere alcuno dei reati indicati dalla norma senza distinzioni.
 
L’estensione dell’ambito oggettivo della confisca consente di spiegare la ragione per la quale, verosimilmente, il legislatore al comma 1 bis ha condizionato quest’ultima alla sola pronuncia di condanna.
 
Nulla lascia tuttavia intendere che con l’art. 6 il legislatore abbia inteso vanificare la disposizione dell’art. 259 Dlgs 152/06.
 
L’esame dell’art. 6 evidenzia come il legislatore sia stato mosso dall’intento di inasprire, ove ritenuto necessario, le sanzioni per le condotte già indicate nel TU ambientale.
 
La tecnica normativa utilizzata è stata quella di richiamare il contenuto delle disposizioni di carattere penale già previste nel TU ambientale prevedendo un diverso regime sanzionatorio. Ne è riprova la lettera e) dell’art. 6, concernente la gestione di discarica non autorizzata con cui – pur con l’aggravio delle sanzioni – si riproduce pressoché integralmente la formulazione del comma 3 dell’art. 256 TU ambientale, salvo escludere la confisca sul terreno del “compartecipe al reato”.
 
Ciò ha comportato evidentemente anche l’automatica trasposizione delle disposizioni sulla confisca ove incluse nella disposizione penale di riferimento, come nel caso del co. 3 dell’art. 256.
 
Quanto sopra lascia intendere, quindi, la ragione per la quale non possa ritenersi in alcun modo decisivo il rilievo che solo in relazione a quest’ultima condotta l’art. 6 contempli l’obbligatorietà della confisca anche in caso di patteggiamento.
 
Apparirebbe peraltro difficilmente comprensibile un sistema che, nell’intento di aggravare le sanzioni per alcuni contesti locali, richiamando le condotte sanzionate dal TU ambientale, renda invece più difficoltosa la confisca indebolendo così l’azione di contrasto.
 
Per rimanere nell’ambito della fattispecie di trasporto dei rifiuti, infatti, è chiara la funzione deterrente che autonomamente svolge l’obbligo di confisca del veicolo ed è altresì chiaro che tale funzione sia oggettivamente rafforzata dalla necessità di applicazione anche nel caso di patteggiamento.
 
Ritiene il Collegio che vada allora ricercata – e si renda senz’altro possibile – una diversa opzione interpretativa.
 
Si può senz’altro affermare che, ponendosi le disposizioni contenute nell’art. 6 in deroga alle norme del TU, queste ultime continuino in realtà ad operare laddove non espressamente derogate dal decreto legge.
Ciò vale in particolare per l’art. 259 dlgs 152/06 che, in particolare, per i reati relativi al trasporto illecito di cui agli, articoli 256° 258 comma 4 sancisce che la confisca consegue obbligatoriamente anche alla sentenza di patteggiamento.
Il riferimento agli artt. 256 e 258 co. 2, ad avviso del Collegio, non va peraltro necessariamente inteso nel senso che la confisca obbligatoria si debba accompagnare solo alla contestazione formale di queste ultime disposizioni.
Si deve piuttosto ritenere che il richiamo contenuto nell’art. 259 valga ad individuare le condotte di riferimento.
Ed e’ allora evidente che nel caso in cui tali condotte siano in forza della normativa speciale sussumibili anche nella più grave fattispecie del decreto legge, come accade per il caso del trasporto dei rifiuti, la disposizione dell’art. 259 TU ambientale continuerà ad operare integrandosi il disposto del comma 1 bis dell’art. 6 con quest’ultima disposizione.
Conclusivamente, ove la condotta sanzionata dall’art. 6 del DL n. 172 del 2008 si sovrapponga a quella indicata dall’artt. 256 o 258 co. 4 TU ambientale, poiché per queste ultime l’art. 259 TU prevede che la confisca debba trovare applicazione anche nel caso di patteggiamento, tale disposizione dovrà operare anche con riferimento al più grave reato indicato dall’art. 6.
Diversamente la confisca – nei casi indicati dall’art. 6 – potrà seguire solo alla sentenza di condanna.
Completa in chiave ermeneutica tale ricostruzione la considerazione che alla luce dei più recenti interventi di riforma ira sentenza di patteggiamento ha accentuato i tratti della sentenza di condanna come dimostrano le innovazioni introdotte all’art. 445 cpp che ora consente il “patteggiamento allargato” e l’art. 629 cpp in tema di revisione.
 
Il che anche sotto diverso profilo conferma la necessità di una lettura delle disposizioni che riduca l’area di ingiustificate diversificazioni per il patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna propriamente intesa.
 
Vanno dunque ribadito in questa occasione l’orientamento espresso nella sentenza di questa Sezione n. 12783 del 29/02/2012.
 
L’obbligatorietà della confisca anche in caso di patteggiamento rende irrilevante qualsiasi rilievo sulla contraddittorietà della motivazione.
 
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 16.5.2013

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