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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Procedimento amministrativo, VIA VAS AIA Numero: 1261 | Data di udienza: 29 Maggio 2013

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Nozione – Determinazione conclusiva – Deliberazione di organo collegiale – Esclusione – Conferenza di servizi decisoria – Provvedimento finale – Valenza esoprocedimentale – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi decisoria – Verbale conclusivo – Autonoma impugnazione – Inammissibilià – VIA, VAS E AIA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Provvedimento di VIA – Sub-procedimento autonomo nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica – Carattere lesivo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 16 Settembre 2013
Numero: 1261
Data di udienza: 29 Maggio 2013
Presidente: Radesi
Estensore: Massari


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Nozione – Determinazione conclusiva – Deliberazione di organo collegiale – Esclusione – Conferenza di servizi decisoria – Provvedimento finale – Valenza esoprocedimentale – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi decisoria – Verbale conclusivo – Autonoma impugnazione – Inammissibilià – VIA, VAS E AIA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Provvedimento di VIA – Sub-procedimento autonomo nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica – Carattere lesivo.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 16 settembre 2013, n. 1261


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Nozione – Determinazione conclusiva – Deliberazione di organo collegiale – Esclusione.

La conferenza di servizi costituisce un modulo decisionale di raccordo dei poteri pubblici coinvolti, ovvero “una modalità di semplificazione dell’azione amministrativa finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi” (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3361), con la conseguenza che la determinazione conclusiva della conferenza non può essere identificata come deliberazione di un organo collegiale, ed essendo incontestato che con essa non si realizza alcuno spostamento delle competenze ad un nuovo organo transitorio, ma ciascun partecipante rimane distintamente titolare delle proprie attribuzioni in materia.


Pres. Radesi, Est. Massari – Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature – WWF e altri (avv.ti Baronti e Granara) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Zeri (avv.ti Della Porta Rodiani e Campagni), Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato), A.A.T.O. n.1 Toscana Nord (avv.ti Parodi e Zoli) e altri (n.c.)


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi decisoria – Provvedimento finale – Valenza esoprocedimentale.

L’istituto della conferenza di servizi decisoria, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza che ha valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie ed incidente sulle situazioni degli interessati. Ne segue che è riservata all’Autorità procedente la determinazione finale, previa valorizzazione delle risultanze della conferenza, e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, ferma restando l’autonomia del potere provvedimentale dell’Autorità (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 novembre 2011, n. 5286; T.A.R. Umbria, 21 maggio 2012, n. 192).

Pres. Radesi, Est. Massari – Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature – WWF e altri (avv.ti Baronti e Granara) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Zeri (avv.ti Della Porta Rodiani e Campagni), Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato), A.A.T.O. n.1 Toscana Nord (avv.ti Parodi e Zoli) e altri (n.c.)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Conferenza di servizi decisoria – Verbale conclusivo – Autonoma impugnazione – Inammissibilià.

L’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, nella specifica materia dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili prevede che “l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte”. Ne discende che va esclusa la natura meramente confermativa della determinazione finale assunta dall’Amministrazione procedente rispetto alle conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi decisoria, posto che, indubitabilmente, se la determinazione concordata condiziona il profilo sostanziale dell’esercizio del potere amministrativo, l’adozione dell’atto unilaterale emesso dalla prima è indispensabile per la produzione degli effetti giuridici della fattispecie, con l’ulteriore conseguenza che non è, invece, autonomamente impugnabile il verbale conclusivo della conferenza di servizi, sfornito di autonomia provvedimentale rispetto al provvedimento finale di competenza dell’amministrazione (Cons. Stato sez. VI, 8 novembre 2011, n. 5921).


Pres. Radesi, Est. Massari – Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature – WWF e altri (avv.ti Baronti e Granara) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Zeri (avv.ti Della Porta Rodiani e Campagni), Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato), A.A.T.O. n.1 Toscana Nord (avv.ti Parodi e Zoli) e altri (n.c.)

 


VIA, VAS E AIA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Provvedimento di VIA – Sub-procedimento autonomo nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica – Carattere lesivo.

Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale costituisce l’atto conclusivo di un sub-procedimento autonomo nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, come si evince dal tenore dell’art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006 secondo cui “la valutazione di impatto ambientale costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione”. Detto provvedimento assume carattere lesivo e può essere autonomamente impugnato dagli interessati, ma non è idoneo “ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale, la quale rappresenta il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di interesse contraria all’intervento (TAR Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, 593).

Pres. Radesi, Est. Massari – Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature – WWF e altri (avv.ti Baronti e Granara) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Zeri (avv.ti Della Porta Rodiani e Campagni), Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato), A.A.T.O. n.1 Toscana Nord (avv.ti Parodi e Zoli) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 16 settembre 2013, n. 1261

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 16 settembre 2013, n. 1261

N. 01261/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature – WWF, Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., Onlus Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna – As. OER, Onlus Associazione per la Protezione degli Uccelli Rapaci e dei loro ambienti – ALTURA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Enea Baronti, Daniele Granara, con domicilio eletto presso Enea Baronti in Firenze, via Maggio, 30;

contro

– Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (ARPAT), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Ciari, domiciliata elettivamente in Firenze, piazza dell’Unita’ Italiana n. 1;
– Comune di Zeri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani, Franco Bruno Campagni, con domicilio eletto presso Franco Bruno Campagni in Firenze, via Lamarmora n. 29;
– Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, in persona del Ministro p.t., Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
– Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.1 Toscana Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giampaolo Parodi, Adone Zoli, con domicilio eletto presso Adone Zoli in Firenze, via San Jacopino 7;
– Provincia di Massa Carrara, in persona del Presidente p.t.,
– Comunità Montana Lunigiana, in persona del legale rappresentante p.t.;
– Autorità di Bacino del Fiume Magra, in persona del legale rappresentante p.t.;
– Conferenza dei Servizi presso gli Uffici Settore V.I.A. della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t.;
– Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente p.t.;
– Provincia di Parma, in persona del Presidente p.t.;
– Comune di Borgo Val di Taro, in persona del Sindaco p.t.;
– Comune di Pontremoli in persona del Sindaco p.t.;
– Comune di Albareto in persona del Sindaco P.T.,
Regione Liguria in persona del Presidente p.t.;
Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, Asl 1 – Massa Carrara, Enel Distribuzione S.p.A., Conferenza dei Servizio Su Istanza di Rilascio Autorizzazione Unica Presentata Da Soc. Fera Srl, Snam Rete Gas S.p.A.;

nei confronti di

Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative – Fera S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Berruti, Eugenio Siragusa, Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; Società Terna S.p.A., Società Montagna 2000, Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative – Fera S.r.l.;

per l’annullamento

– della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 535 del 27/06/2011, pubblicata sul B.U.R.T. in data 13.07.2011, avente ad oggetto “L.R. 79/98, artt. 14 e segg. – Procedimento di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di impianto eolico “Vento di Zeri”, sito nel Comune di Zeri (MS), proposto da FERA S.r.l. – Provvedimento conclusivo”, con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto e sono state rilasciate le autorizzazioni ai fini dei vincoli idrogeologico e paesistico;

– di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, nonché di ogni sconosciuta deliberazione e/o determinazione assunta dalle Amministrazioni intimate che abbiano il medesimo oggetto ed in particolare:

– della Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 2 aprile 2001, avente ad oggetto “Procedura di V.I.A. regionale ex artt. 14 e seguenti L.R. 79/98. Attribuzione competenza alla Giunta Regionale”;

– del parere tecnico favorevole, accompagnato da prescrizioni , espresso, nella riunione interna agli Uffici regionali, nella seduta del 29.04.2011;

– dei verbali e di ogni altro atto assunto dalla Conferenza dei Servizi nelle sedute del 10.09.2010, 21.01.2011 e 24.05.2011;

– ove occorrer possa, del verbale della Conferenza di Servizi interna del 29.09.2010;

– del verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.2011;

– del parere favorevole della Comunità Montana della Lunigiana, citato senza riferimento nel verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.2011;

– del parere favorevole del Comune di Zeri, citato senza riferimenti nel verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.2011;

– del parere favorevole della Commissione Paesaggio del Comune di Zeri, citato senza riferimento nel verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.2011;

– del parere positivo, con prescrizioni, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Lucca, citato senza riferimenti nel verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.2011;

– del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, con il quale è stato ritenuto che l’area su cui insiste l’opera non sia di interesse archeologico, parere citato senza riferimenti nel verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.20111;

– del parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, citato senza riferimenti nel verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.2011;

– del parere favorevole, con prescrizioni, della Conferenza interna agli Uffici regionali in data 07.07.2010;

– del parere favorevole della Provincia di Massa Carrara, cito senza riferimento nel verbale della Conferenza di Servizi in data 10.06.2011;

– del parere favorevole espresso dal Comune di Zeri in data 21.05.2010, in relazione all’inquinamento acustico;

e con atto di motivi aggiunti depositati in data 8 giugno 2012:

per l’annullamento del verbale della IV seduta della Conferenza di Servizi in data 28.03.2012 avente ad oggetto l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del parco eolico denominata “Vento di Zeri” nei comuni di Zeri, Pontremoli, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e vincolo preordinato all’esproprio (complessivi n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 10,5 MW);

– della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Zeri n. 4 del 21.03.2012 avente ad oggetto l’approvazione della variante al Piano comunale di Classificazione acustica;

nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, nonché di ogni sconosciuta Deliberazione e/o Determinazione assunta dalle Amministrazioni intimate che abbiano il medesimo oggetto ed in particolare:

– del provvedimento conclusivo Via del 04.07.2011;

– del verbale della prima Conferenza di Servizi in data 01.09.2011;

– del verbale della seconda Conferenza di Servizi in data 19.12.2011;

– del verbale della terza Conferenza di Servizi in data 08.03.2012;

– del verbale della riunione tecnica in data 06.12.2011, convocata dalla D.G. della Presidenza A.C. Programmazione-Settore V.I.A.;

– del verbale della II Riunione Tecnica del Settore VIA in data 31.01.2012;

– delle note del Ministero dell’Interno-Comando Provinciale VVFF di Massa Carrara in data 26.08.2011, prot. n. 213589 in data 07.12.2011 ed in date 08.03.2012 e 16.03.2012;

– della nota del Settore VIA della regione Toscana prot. n. 219400 del 06.09.2011;

– degli atti della Soprintendenza Archeologica della Regione Toscana prot. n. 213064 del 25.08.2011, prot. n. 6149 del 06.04.2010 e prot. n. 9068 del 25.05.2011;

– della nota in data 01.12.2011 dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra;

– del parere favorevole della Comunità Montana della Lunigiana in data 24.11.2011;

– delle note del Comando I Reg. Area AM prot. n. 272501 del 02.11.2011 e n. 291829 del 21.11.2011;

– delle note ENAC del 22.02.2011 (prot. enac 23013/IOP) e dek 07.03.2012;

– delle note TERNA prot. n. 222959 del 09.09.2011 e prot. n. 236114 del 23.09.2011;

– delle note MIBAC prot. n. 17964 del 16.11.2011, n. 19625 del 14.12.2011, del 09.03.2012 e parere favorevole del 31.01.2012;

– della nota settore VIA Regione Toscana prot. n. 294046 del 23.11.2011;

– della nota della Soprintendenza del 28.03.2012 avente ad oggetto conferma nota prot. n. 20087 del 15.12.2011, avente a sua volta ad oggetto conferma parere prot. n. 6149 del 06.04.2010 e successiva integrazione prot. n. 6068 del 25.05.2011;

– nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 23272 del 16.12.2011;

– della nota SNAM Rete Gas s.p.a. prot. BERT/SSMA 13.2011 del 07.09.2011;

– della nota del Comune di Pontremoli in data 31.08.2011;

– del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara del 31.01.2012 prot. n. 1593 del 19.01.2012;

– del parere ARPAT prot. n. 67450 del 11.10.2011;

– del verbale della riunione tecnica del Settore VIA della Regione Toscana svoltasi in data 31.01.2012;

– – della nota fax in data 07.03.2012 dell’Unione dei Comuni Montani Lunigiana;

– della nota del Ministero per i Beni e e le Attività Culturali in data 21.03.2012:

– delle note prot. n. 87735 del 29.12.2011 e prot. n. 19142 del 16.03.2012 di ARPAT;

– della nota prot. n. 27240 del 27.12.2011 dell’USL n. 1 di Massa Carrara;

– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Zeri n. 35 del 15.11.2011;

– della nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana in data 10.06.2011 e prot. n. 10096 in data 15.06.2011;

– della nota SBAT in data 13.03.2009, prot. n. 4460;

– della nota SBAT in data 06.04.2010, prot. n. 6149;

– della nota SBAT in data 25.05.2011, prot. n. 9068;

– della nota SBAT in data 25.08.2011, prot. n. 14114;

– della nota SBAT in data 15.12.2011, prot. n. 20087;

– del parere del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Zeri in data 21.03.2012;

e con atto di motivi aggiunti depositati in data 14.08.2012:

per l’annullamento, previa sospensione, del decreto prot. n. 2202, in data 24.05.2012 a firma del Dirigente Responsabile della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana, avente ad oggetto L.R. 39/2005 D. Lgs. 387/2003. Autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianto eolico, di potenza 10,5 MWe, denominata “Parco Eolico Vento di Zeri” nei comuni di Zeri e Pontremoli (MS) – Proponente F.E.R.A. s.r.l.;

di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, nonché di ogni sconosciuta Deliberazione e/o Determinazione assunta dalle Amministrazioni intimate che abbiano il medesimo oggetto;

e con atto di motivi aggiunti depositato in data 28 febbraio 2013:

– del provvedimento a firma del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Massa Carrara della Regione Toscana, prot. n. 26395, in data 28.01.2013, avente ad oggetto: autorizzazione all’inizio dei lavori di realizzazione del parco eolico “Vento di Zeri”, rilasciato ai sensi dell’art. 94, del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

– del provvedimento del Responsabile del Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico della Regione Toscana, prot. n. 16604 in data 23.11.2012, conosciuto nel corrente mese di febbraio, avente ad oggetto “determinazioni in merito all’istanza della proponente Società Fera dell’8.11.2012” recante modifiche al progetto dell’impianto eolico “Vento di Zeri”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative – Fera S.r.l., Comune di Zeri, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.1 Toscana Nord, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, Ministero dell’Interno, Ente Nazionale Aviazione Civile e di ENAV;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 21 novembre 2008 la società FERA S.r.l. presentava alla regione Toscana il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, denominato “Vento di Zeri”, al fine di sottoporlo alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 79/1998.

Il progetto prevede l’installazione di sette aree aerogeneratori, ciascuno della potenza elettrica di 1,5 MW per un totale di 10,5 MW ancorati su fondazioni di cemento armato.

Ogni aerogeneratore è costituito da un rotore è formato da pale del diametro compreso tra metri 77 e 92. Complessivamente l’altezza massima dell’aerogeneratore è pari a 126 m (80 m della torre più 46 m della pala) e sarà impiantato su un basamento di cemento armato della dimensione di 25 x 40 m. Gli aerogeneratori saranno localizzati sul crinale del Monte Colombo – Monte Pianella sull’Appennino tosco emiliano, dislocandosi per una lunghezza di circa 1800 m.

L’impianto prevede inoltre la posa di un cavidotto ad una profondità di circa 1 m e della lunghezza di 9 km; la realizzazione di una cabina di consegna e l’adeguamento di tratti della viabilità esistente, oltre alla realizzazione ex novo di una strada all’interno dell’impianto.

Come si legge nel verbale della conferenza di servizi del 10 giugno 2011, la realizzazione dell’impianto comporterà la trasformazione del bosco per una superficie complessiva di mq. 5329.

Avverso tale atto propongono ricorso le associazioni ambientalistiche in intestazione, che ne chiedono l’annullamento, deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 61 della legge n. 289/2002, in relazione alla violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 37 del d.lgs. n. 150/2009, in relazione alla violazione degli artt. 2 e 3 della legge reg. n. 26 del 2000.

Violazione e mancata applicazione dell’art. 70, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’amministrazione. Violazione del principio fondamentale della separazione funzionale tra l’attività di indirizzo politico e le attività di gestione. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed illogicità manifeste. Travisamento. Incompetenza.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 61 della legge n. 289/2002, in relazione alla violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 37 del d.lgs. n. 150/2009, in relazione alla violazione degli artt. 2 e 3 della legge reg. n. 26 del 2000.

Violazione e mancata applicazione dell’art. 70, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’amministrazione. Violazione del principio fondamentale della separazione funzionale tra l’attività di indirizzo politico e le attività di gestione. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed illogicità manifeste. Travisamento. Incompetenza.

3. Violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, in relazione alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Perplessità e di indeterminatezza. Travisamento. Sviamento.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. reg. n. 79/98 in alla violazione dell’art. 88 della l. reg. n. 1/2005. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento.

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. reg. n. 79/98 e dell’art. 26, d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione dell’art. 142, lett. d) e g) d.lgs. n. 42/2006 ed in alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento.

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. reg. n. 79/98 e dell’art. 3 quater del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.

Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, indeterminatezza, irrazionalità e perplessità. Travisamento. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento.

7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. reg. n. 79/98 e del DPCM 14 novembre 1998. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. reg. n. 79/98 in relazione alla violazione del Piano acustico del Comune di Zeri. Violazione dell’articolo 32 della Costituzione. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca. Sviamento.

8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. reg. n. 79/98 e dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione dell’art. 3 quater dello stesso decreto e dell’art. 15 della legge regionale n. 51/1999 oltre che del relativo Regolamento di attuazione. Violazione dell’articolo 32 della Costituzione. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

9. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della l. reg. n. 79/98 e dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione dell’art. 94 dello stesso decreto e degli art. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del regio decreto 11 dicembre 1993, 1775 in relazione alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’articolo 32 della Costituzione. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifeste.

10. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. reg. n. 79/98 e dell’art. 26, d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione degli articoli 25, 26 e 142, lett. m) d.lgs. n. 42/2006 ed in alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento. Incompetenza.

11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione del regio decreto n. 3267 del 1923 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’articolo 32 della Costituzione.

Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento. Incompetenza.

12. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla violazione dell’art. 3 quater e 26 dello stesso decreto e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio dello sviluppo sostenibile e del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste.

Si costituivano in giudizio: Regione Toscana, Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative – Fera S.r.l., Comune di Zeri, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.1 Toscana Nord, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, Ministero dell’Interno, Ente Nazionale Aviazione Civile e di ENAV opponendosi all’accoglimento del gravame.

Dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio le associazioni ricorrenti venivano a conoscenza che, in esito alla IV seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 28 marzo 2012, il progetto di parco eolico era stato ritenuto autorizzabile ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. E ciò, nonostante il dissenso espresso dalla Regione Emilia-Romagna e la circostanza che le amministrazioni partecipanti abbiano incrementato il numero, già rilevante, delle prescrizioni che la società controinteressata dovrebbe osservare e le restrizioni necessarie ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, tra cui l’approvazione di una variante ad hoc del Piano acustico del Comune di Zeri.

I suddetti atti venivano impugnati dalle ricorrenti con i motivi aggiunti depositati il 8 giugno 2012 con il quale si deduceva:

1. Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso n. 1970/2011.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 anche in relazione alla violazione delle Direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli”. Violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché per contraddittorietà estrinseca ed intrinseca. Sviamento.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in relazione alla violazione degli artt. 14 e segg. l. n. 241/1990 e all’art. 3 della stessa legge.

Violazione dell’art. 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per contraddittorietà estrinseca ed intrinseca. Sviamento. Sotto altro profilo.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in relazione alla violazione dell’art. 142, lett. m) del d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 9 Cost.; Violazione dell’art. 97 Cost. anche in relazione all’art. 1. l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per illogicità e irrazionalità manifeste. Violazione del principio di proporzionalità. Sviamento.

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in relazione alla violazione del principio dello sviluppo sostenibile. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché per illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione del principio di proporzionalità. Sviamento.

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in relazione alla violazione degli artt. 26 e segg. d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste nonché per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Indeterminatezza. Sviamento.

Con decreto dirigenziale n. 2202 del 24 maggio 2012 della Direzione generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana le determinazioni assunte dalla predetta conferenza di servizi venivano recepite dall’Amministrazione procedente, asseritamente con valenza meramente confermativa di quelle.

L’atto veniva contestato con i motivi aggiunti depositati il 14 settembre 2012 deducendo i seguenti motivi:

– Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso in data 25.10.2011 e con i motivi aggiunti in data 25.05.2012.

Successivamente le ricorrenti hanno preso conoscenza del provvedimento in data 28.01.2013 con cui il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Massa Carrara della Regione Toscana ha rilasciato alla Fera s.r.l., ai sensi dell’art. 94, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’autorizzazione all’inizio dei lavori di realizzazione del parco eolico.

In data 23 novembre 2012 il dirigente del Settore Valutazione di impatto ambientale della Regione ha poi emesso un ulteriore provvedimento con cui ha escluso la sottoposizione a nuova VIA la variante al progetto proposta dalla controinteressata in quanto detta modifica “non (sarebbe) sostanziale e suscettibile di provocare effetti negativi significativi sull’ambiente”.

I suddetti atti sono stati impugnati con la proposizione di ulteriori motivi aggiunti depositati il 28 febbraio 2013 con contestuale richiesta di sospensione e deducendo:

1. Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso in data 25.10.2011 e con i motivi aggiunti in data 25.05.2012 e 08.08.2012.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 105 bis della l. reg. n. 1/2005. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché per illogicità ed irrazionalità manifeste.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, co. 2, lett. a) della l. reg. n. 10/2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, e per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità estrinseche ed intrinseche.

Con ordinanza n. 172 del 22 marzo 2013 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, sull’appello delle odierne ricorrenti, con ordinanza n. 2736/2013 accordava la sospensione ritenendo sussistenti gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile.

Alla pubblica udienza del 29 maggio 2005 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio le associazioni ambientaliste in intestazione hanno impugnato la deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 535 del 27/06/2011, con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico “Vento di Zeri”, sito nel Comune di Zeri (MS), e sono state rilasciate le autorizzazioni ai fini dei vincoli idrogeologico e paesistico. Vengono, altresì, contestati gli atti preparatori e presupposti, con particolare riferimento ai pareri espressi dalle Amministrazione partecipanti alle conferenze di servizi, e alla deliberazione della Giunta regionale n. 356 del 2 aprile 2001, avente ad oggetto “Procedura di V.I.A. regionale ex artt. 14 e seguenti L.R. 79/98. Attribuzione competenza alla Giunta Regionale”.

2. Preliminarmente occorre esaminare la domanda di estromissione dal giudizio avanza dall’Autorità ottimale d’ambito – ATO – n.1 Toscana Nord secondo cui nessuno degli atti impugnati è riferibile ad essa e, dunque, nessun interesse sostanziale o processuale potrebbe rinvenirsi nella sua evocazione in giudizio.

L’assunto merita condivisione, tenuto anche conto che, come risulta per tabulas, detta Amministrazione non ha partecipato, né è stata mai invitata a partecipare, ad alcuna delle conferenze di servizio da cui sono scaturiti gli atti impugnati.

Ne segue che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ATO – n.1 Toscana Nord.

2.1. Può prescindersi, poi, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione dell’Associazione ornitologi del’Emilia Romagna e dell’Associazione per la Protezione degli Uccelli Rapaci e dei loro ambienti, avanzata dalla controinteressata, in quanto, come si vedrà, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

3. In ordine all’impugnazione diretta a contestare il provvedimento con cui è stata rilasciata, alla società controinteressata, l’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio dell’impianto ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (motivi aggiunti depositati il 14 settembre 2012), quest’ultima ne eccepisce l’irricevibilità con conseguenti effetti processuali sulla stessa impugnazione del provvedimento di VIA di cui all’atto introduttivo del giudizio.

Analoghe considerazioni vengono riprese dalla difesa dell’Amministrazione regionale.

3.1. Espone in proposito la difesa di FERA s.r.l. che il secondo ricorso per motivi aggiunti sia stato notificato tardivamente, decorrendo i termini per l’impugnazione dell’autorizzazione dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Né potrebbero esservi dubbi in ordine all’applicabilità di tale norma considerato che il procedimento di autorizzazione si è svolto secondo il modulo procedimentale della conferenza di servizi decisoria, come richiesto dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento (art. 12, co. 4, d.lgs. n. 387/2003 e art. 12,, co. 2, legge reg. n. 39 del 2005) e che il progetto dell’impianto è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

L’eccezione delle controparti merita di essere condivisa.

E’ del tutto pacifico che, ai fini dell’individuazione del dies a quo per l’impugnazione di atti e provvedimenti per i quali è prevista la pubblicazione, questa costituisca una forma di pubblicità legale di per sé esaustiva ai fini della presunzione della piena conoscenza erga omnes, con la sola eccezione dei provvedimenti indirizzati a soggetti nominativamente individuati (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 663; id., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4339).

L’art. 27, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”.

L’art. 41, co. 2, cod. proc. amm. statuisce che “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, … entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge….”.

Nel caso di specie il provvedimento contestato è stato pubblicato sul BURT n. 22 del 30 maggio 2012, conseguendone che il ricorso doveva essere notificato entro il 29 agosto successivo. Per contro il gravame risulta notificato solo l’8 agosto 2012.

4. Nelle proprie repliche, depositate il 24 aprile 2013, parte ricorrente contesta tali conclusioni, per un verso asserendo la natura meramente confermativa di detta autorizzazione rispetto alle conclusioni conformi raggiunte nella conferenza di servizi decisoria del 28 marzo 2012, tempestivamente impugnate; per altro verso, giacché i motivi aggiunti notificati il 5 maggio 2012 e diretti a contestare il verbale della conferenza di servizi citata recavano, comunque, l’impugnazione “di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, nonché di ogni sconosciuta deliberazione e/o determinazione assunta dalle Amministrazioni intimate che abbiano il medesimo oggetto”.

In ogni caso, ad avviso delle associazioni ricorrenti, la mera pubblicazione dell’atto impugnato sul BURT non comporterebbe, per le medesime, effetti decadenziali dei termini di impugnazione, trattandosi di associazioni riconosciute e operanti a livello nazionale che non sarebbero tenute a conoscere i provvedimenti di volta in volta approvati sull’intero territorio nazionale, atteso che ciò comporterebbe un onere conoscitivo esorbitante rispetto all’ordinaria diligenza.

4.1. Nessuna di tali repliche risulta munita di fondamento.

Quanto alla natura meramente confermativa della determinazione si osserva quanto segue.

Come è noto la conferenza di servizi, dopo iniziali incertezze, in dottrina e giurisprudenza, viene ora pacificamente ritenuta come modulo decisionale di raccordo dei poteri pubblici coinvolti, ovvero “una modalità di semplificazione dell’azione amministrativa finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi” (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3361), escludendo, pertanto, che la determinazione conclusiva della conferenza possa essere identificata come deliberazione di un organo collegiale, ed essendo incontestato che con essa non si realizza alcuno spostamento delle competenze ad un nuovo organo transitorio, ma ciascun partecipante rimane distintamente titolare delle proprie attribuzioni in materia.

E’ stato, inoltre, evidenziato in giurisprudenza come l’istituto della conferenza di servizi decisoria, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza che ha valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie ed incidente sulle situazioni degli interessati.

Ne segue che è riservata all’Autorità procedente la determinazione finale, previa valorizzazione delle risultanze della conferenza, e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, ferma restando l’autonomia del potere provvedimentale dell’Autorità (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 novembre 2011, n. 5286; T.A.R. Umbria, 21 maggio 2012, n. 192).

E’ pur vero che l’art. 49, comma 1, lett. f) del d.l. n. 78 del 2010 ha abrogato il comma 9 dell’art. 14 ter della l. n. 241/1990, secondo cui «il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».

Va tuttavia rilevato, a prescindere dalle conclusioni che si vogliano trarre dalla novella sopra citata, che l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, nella specifica materia dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili prevede che “l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte”.

Ne discende che va esclusa la natura meramente confermativa della determinazione finale assunta dall’Amministrazione procedente rispetto alle conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi decisoria, posto che, indubitabilmente, se la determinazione concordata condiziona il profilo sostanziale dell’esercizio del potere amministrativo, l’adozione dell’atto unilaterale emesso dalla prima è indispensabile per la produzione degli effetti giuridici della fattispecie, con l’ulteriore conseguenza che non è, invece, autonomamente impugnabile il verbale conclusivo della conferenza di servizi, sfornito di autonomia provvedimentale rispetto al provvedimento finale di competenza dell’amministrazione (Cons. Stato sez. VI, 8 novembre 2011, n. 5921).

4.2. Con riferimento alla seconda delle repliche è sufficiente rinviare al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola di stile contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, secondo cui l’impugnazione concerne altresì “ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato” o equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l’interessato, essere l’oggetto del giudizio e dell’annullamento da parte del giudice, perché solo un’inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l’oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il diritto di difesa delle loro ragioni (ex multis Cons. Stato, sez VI 13 gennaio 2011, n.177, id. sez I 30 aprile 2010, n.4808, T.A.R. Campania Napoli sez VIII, 18 novembre 2009, n.7635, T.A.R. Lombardia Milano sez III ,19 ottobre 2009, n. 4823).

4.3. Infine, la tesi secondo cui le associazioni ambientalistiche riconosciute e operanti a livello nazionale non sarebbero tenute a conformarsi ai termini decadenziali per l’impugnazione appare del tutto singolare, sprovvista di ogni supporto logico e giuridico e, comunque, infondata, atteso che non è dato rintracciare alcuna norma del nostro ordinamento che consenta siffatta differenziazione meramente sorretta dallo status del ricorrente ed essendo unica eccezione ammessa quella dei provvedimenti indirizzati a soggetti nominativamente individuati e tali non possono, evidentemente, essere considerate le ricorrenti, nonostante la previa impugnazione dei precedenti atti del procedimento.

4.4. In ogni caso, non può non rilevarsi che il ricorso per motivi aggiunti di cui trattasi sarebbe, comunque, inammissibile posto che le ricorrenti si limitano a denunciare l’illegittimità del provvedimento in via derivata, mediante un generico rinvio al ricorso già pendente, ma senza specificare, né riproporre le censure già dedotte.

Orbene, è pacifico che va dichiarato inammissibile il ricorso giurisdizionale il cui contenuto si esaurisca nel mero rinvio per relationem ad altro gravame, senza neppure l’indicazione delle censure con esso assertivamente dedotte, al fine di far discendere da esse la riprova dei vizi di illegittimità derivata che inficerebbero il provvedimento da ultimo impugnato (Cons. Stato sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2847; T.A.R. Toscana, sez. I, 27 ottobre 2011, n. 1594).

In definitiva, il ricorso contro l’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio dell’impianto ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 rilasciata dalla Provincia, di cui ai motivi aggiunti depositati il 14 settembre 2012, deve essere dichiarato irricevibile e inammissibile.

5. Dalle conclusioni raggiunte scaturiscono ulteriori conseguenze in merito alla procedibilità delle impugnazioni precedentemente proposte, come eccepito dalle controparti.

Ad avviso di Fera s.r.l.. e della Regione Toscana, l’impossibilità di ottenere l’annullamento del provvedimento che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’impianto priverebbe le ricorrenti dell’interesse a coltivare l’impugnazione degli atti presupposti.

L’affermazione coglie nel segno

5.1. Come è noto, infatti, in una sequenza procedimentale è improcedibile il ricorso contro l’atto interlocutorio, qualora non sia stata successivamente (o come nella specie, correttamente impugnato) l’atto definitivo che non risulti meramente confermativo o esecutivo, ma il provvedimento che, anche quando recepisce gli esiti della fase precedente, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2482).

Si osserva, altresì, che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale costituisce l’atto conclusivo di un sub-procedimento autonomo nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, come si evince dal tenore dell’art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006 secondo cui “la valutazione di impatto ambientale costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione”.

5.2. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che detto provvedimento assume carattere lesivo e può essere autonomamente impugnato dagli interessati, ma non è idoneo “ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale, la quale rappresenta il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di interesse contraria all’intervento” (TAR Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, 593).

D’altro canto, è del tutto pacifico che l’impugnazione dell’atto presupposto, di per sé lesivo dell’interesse dell’interessato, consente di soprassedere all’impugnativa dell’atto consequenziale solo nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo sia in grado di provocare una automatica caducazione del secondo, vale a dire se il provvedimento successivo abbia carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2010, n. 8243; id. sez. VI, 23 dicembre 2008, n. 6520).

Per contro, nel caso dell’invalidità ad effetto viziante, quando l’atto successivo, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto precedente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, specie se di terzi soggetti, l’immediata impugnazione dell’atto presupponente non fa venire meno la necessità di impugnare l’atto successivo, a pena di improcedibilità del primo ricorso (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 130).

E così, ad esempio, si è ritenuta l’improcedibilità dell’impugnativa rivolta avverso, tra l’altro, la variante al p.r.g. e approvazione del p.i.p., le delibere di occupazione di urgenza etc., in mancanza dell’impugnazione del decreto finale di esproprio, nel rilievo che l’eventuale annullamento dei primi non avrebbe avuto affetto caducante del secondo (Cons. Stato, IV, 27 marzo 2009, n. 1869; T.A.R. Puglia, Lecce 7 luglio 2010, n. 1694).

E tale, per le ragioni già esaminate e la situazione dinanzi alla quale, nella fattispecie, si trova il Collegio.

5.3. D’altro canto, a sorreggere tali conclusioni è la lettura della stessa normativa nazionale e regionale di riferimento.

L’art. 17 l. reg. n. 79/1998 stabilisce che “L’autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l’acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati…”. E ciò avviene attraverso la convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi del co. 3 del medesimo articolo disciplinata secondo quanto disposto dalla L. n. 241 del 1990 e dall’art. 13 della legge reg. 3 settembre 1996, n. 76.

A sua volta , l’art. 29 co. 5, d.lgs. n. 152/2006, richiamato dalla citata legge regionale, dispone che ” In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale”.

A più forte ragione deve ritenersi che l’eventuale caducazione dell’autorizzazione comporti una nuova valutazione d’impatto ambientale e, quindi, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, non sussista quel rapporto di necessaria consequenzialità tra i due atti tale che l’annullamento della pronuncia di VIA determini effetti caducanti sull’autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 130).

5.4. Ne discende che va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 535 del 27/06/2011, con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico “Vento di Zeri”, proposto da FERA S.r.l e, per analoghe ragioni, il ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 giugno 2012 con cui sono stati contestati il verbale della IV seduta della Conferenza di Servizi in data 28.03.2012 e la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Zeri n. 4 del 21.03.2012 avente ad oggetto l’approvazione della variante al Piano comunale di classificazione acustica.

6. Con atto di motivi aggiunti depositato in data 28 febbraio 2013 le ricorrenti contestano il provvedimento, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Massa Carrara della Regione Toscana, del 28 gennaio 2013, avente ad oggetto: autorizzazione all’inizio dei lavori di realizzazione del parco eolico “Vento di Zeri”, e le “determinazioni in merito all’istanza della proponente Società Fera dell’8.11.2012” assunte in data 23.11.2012 dal Responsabile del Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico della Regione Toscana.

6.1. Quanto a queste ultime è palese la tardività dell’impugnazione, trattandosi di atto soggetto a pubblicazione come in precedenza rilevato.

In ordine al primo provvedimento se ne deve rilevare la stretta dipendenza e consequenzialità dagli atti in precedenza impugnati.

Con tale atto, nell’ambito dei poteri di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, la Regione si è limitata a rilasciare l’assenso all’inizio dei lavori ex art. 94 del d.P.R. n. 380/2001 e 105 bis, l. reg. n. 1/2005.

Il provvedimento può essere, dunque, contestato solo per vizi propri ed è quello che le ricorrenti fanno con il secondo motivo con cui lamentano che l’Amministrazione non avrebbe eseguito le verifiche disposte, in particolare, dall’art. 105 bis, l. reg. n. 1/2005, limitandosi a recepire le indicazioni fornite in proposito dall’azienda.

L’assunto è privo di pregio.

Infatti, la norma citata stabilisce (comma 2) che “La struttura regionale competente verifica i progetti delle opere ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse”.

Ne segue che l’Ufficio Tecnico del Genio Civile non deve eseguire ex novo accertamenti sui presupposti di fatto dai quali l’istanza è sorretta, ma limitarsi a verificare, cartolarmente, la correttezza della relazione di calcolo asseverata dal progettista con riferimento, in particolare, all’idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica; al rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica; alla congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

Ed è quanto risulta dal tenore del provvedimento nel quale si afferma, appunto, che “il progetto e le integrazioni risultano redatti secondo i disposti della normativa antisismica di cui al D.M. 14/01/2008 e che dall’esame effettuato….non sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per la costruzione in zone sismiche”.

In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 febbraio 2013 va dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto giacché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità ottimale d’ambito – ATO – n. 1 Toscana Nord;

– dichiara irricevibile e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 settembre 2012;

– dichiara improcedibili il ricorso introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti depositati in data 8 giugno 2012;

– dichiara i motivi aggiunti depositati in data 28 febbraio 2013 in parte irricevibili e in parte li respinge perché infondati.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore delle controparti costituite, che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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