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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 8318 | Data di udienza: 30 Maggio 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – VIA, VAS E AIA – Procedura di VIA – Parere della Soprintendenza – Natura vincolante – Immediata impugnabilità – DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 – Modifiche apportate dal d.lgs. n. 28/2001 – Distinzione tra autorizzazione unica e VIA.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 18 Settembre 2013
Numero: 8318
Data di udienza: 30 Maggio 2013
Presidente: Sandulli
Estensore: Mangia


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – VIA, VAS E AIA – Procedura di VIA – Parere della Soprintendenza – Natura vincolante – Immediata impugnabilità – DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 – Modifiche apportate dal d.lgs. n. 28/2001 – Distinzione tra autorizzazione unica e VIA.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 18 settembre 2013, n. 8318


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – VIA, VAS E AIA – Procedura di VIA – Parere della Soprintendenza – Natura vincolante – Immediata impugnabilità.

Il parere della Soprintendenza, reso nell’ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale attivata ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 è vincolante (cfr. artt. 25 e 26 T.U. Ambiente), di per sé atto a comportare la conclusione del procedimento in termini sfavorevoli per l’interessato, e quindi immediatamente impugnabile (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13 marzo 2013, n. 746).

Pres. Sandulli, Est. Mangia – E. s.p.a. (avv. Cardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato), Provincia di Viterbo (avv. Venettoni) e altro (n.c.)

VIA, VAS E AIA – DIRITTO DELL’ENERGIA – art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 – Modifiche apportate dal d.lgs. n. 28/2001 – Distinzione tra autorizzazione unica e VIA.

L’art. 5, c. 2, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha sostituito l’ultimo periodo del c. 4 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 con il seguente: “Fatto salvo l’espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”; risulta, pertanto, evidente che la disciplina sopravvenuta ha rivisto i rapporti tra il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica e quello di VIA, operando un distinguo tra tali procedimenti.

Pres. Sandulli, Est. Mangia – E. s.p.a. (avv. Cardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato), Provincia di Viterbo (avv. Venettoni) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 18 settembre 2013, n. 8318

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 18 settembre 2013, n. 8318

N. 08318/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04761/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4761 del 2012, proposto da:
Enel Green Power Spa, in persona del Responsabile della Funzione Legale Italia, munito di ogni necessario potere in forza di procura del 29 marzo 2012, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Cardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, in persona del Direttore p.t.;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in persona del Soprintendente p.t.;
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., n.c.;
Provincia di Viterbo, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Venettoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Cesare Fracassini n. 18;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Monte Romano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Xavier Santiapichi e Nicoletta Tradardi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Santiapichi – Associazione tra Professionisti, situato in Roma, via Antonio Bertoloni nn. 44-46;
Università Agraria di Monte Romano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Xavier Santiapichi e Nicoletta Tradardi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Santiapichi – Associazione tra Professionisti, situato in Roma, via Antonio Bertoloni nn. 44-46;

per l’annullamento,

del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 7 dicembre 2011, n. 23670, consegnato in data 3 aprile 2012, con cui, nell’ambito della procedura di V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico di 28MW nel Comune di Monte Romano (VT), è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto e, quale atto presupposto, del parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del 28 ottobre 2011, prot. n. 32552;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Province di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo, e Provincia di Viterbo;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Comune di Monte Romano e dell’Università Agraria di Monte Romano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 giugno 2012 e depositato il successivo 19 giugno 2012, la ricorrente impugna l’atto con cui, in data 7 dicembre 2011, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha confermato il parere non favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, reso in ordine alla realizzazione di un impianto eolico di 28MW da parte della predetta, chiedendone l’annullamento.

In particolare, la ricorrente – “società del Gruppo Enel che si occupa della progettazione e della realizzazione di impianti geotermici, idroelettrici, eolici, fotovoltaici” – espone quanto segue:

– di aver presentato in data 22 dicembre 2009 alla Provincia di Viterbo ed alla Regione Lazio domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico di 46MW nel Comune di Monte Romano, composto da 23 aerogeneratori;

– a seguito di contatti con l’Ufficio Ambiente della Regione Lazio e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Lazio, ravvisava l’opportunità di ridurre il numero di aerogeneratori a 14, con conseguente riduzione della potenza complessiva a 28MW;

– agli enti coinvolti comunicava, altresì, uno studio contenente i risultati di una campagna annuale di monitoraggio dell’avifauna e copia della determinazione n. C2334 del 6 ottobre 2010 dell’Area Territorio Rurale e Credito della Regione Lazio “di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di terreni di demanio collettivo per la realizzazione di un parco eolico da parte di Enel Green Power S.p.A.”;

– non avendo ricevuto notizie, in data 31 gennaio 2012 presentava richiesta di accesso;

– apprendeva così in data 3 aprile 2012 l’esistenza del parere indicato in epigrafe e dell’atto presupposto della Soprintendenza.

Avverso tali atti la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 29.12.2003, N. 387. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI” DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10.9.2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INCOMPETENZA. Gli atti sono illegittimi ed addirittura nulli in quanto resi al di fuori della conferenza di servizi prescritta dall’art. 12 in argomento.

II. VIOLAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.LGS. 22.01.2004, N. 42. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 29/12/2003, N. 387. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO NONCHE’ PER LA MANCATA COMPARAZIONE TRA I FINI CHE IL VINCOLO PAESAGGISTICO INTENDE TUTELARE E GLI INTERESSI SOTTESI AL PROGETTO DA REALIZZARE. VIOLAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE. Nei provvedimenti impugnati è del tutto assente la valutazione di compatibilità tra il valore paesaggistico e gli altri interessi coinvolti nel procedimento, primo fra tutti quello dell’autorizzazione all’utilizzazione di fonti energetiche pulite. Viene semplicemente espressa una contrarietà di principio agli impianti eolici, in contrasto con le norme pianificatorie.

III. VIOLAZIONE DELL’ART. 25 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E DEGLI ARTT. 26 E 142 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO E PERPLESSITA’. L’area interessata dall’opera è gravata solo dalla presenza di usi civici. Al riguardo, gli atti impugnati non considerano affatto la determinazione n. C2334 del 6 ottobre 2010, di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni. Si ribadisce che non si è proceduto a concrete verifiche di compatibilità. Non si è, poi, proceduto a considerare la consistente riduzione degli aerogeneratori spontaneamente proposta dalla società e l’impegno di quest’ultima a mettere in atto ogni intervento utile per la mitigazione .

Con atto depositato in data 6 giugno 2012 si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Con atto depositato in data 7 agosto 2012 si è costituita anche la Provincia di Viterbo.

In data 19 aprile 2013 il Comune di Monte Romano e l’Università Agraria di Monte Romano – dopo aver posto in evidenza il proprio interesse – hanno prodotto “atti di intervento ad adiuvandum”, con cui – in sintesi – hanno supportato le censure formulate dalla ricorrente mediante i seguenti argomenti: – attesa la mancata indizione della conferenza di servizi prescritta dalla legge, il parere negativo espresso dal Mibac “ha, di fatto, arrestato il procedimento autorizzatorio, mentre, invece, nell’ottica del legislatore, si sarebbe dovuto attivare un diverso procedimento, volto a scrutinare le possibilità di composizione dei contrasti, al superamento del diniego ed alla conclusione positiva della procedura”; – sono omessi scrutini comparativi e dialettici degli interessi contrapposti, “accedendo alla valutazione monosettoriale e stigmatizzata dalla giurisprudenza, in quanto confliggente con la normativa di riferimento”; – il PTPR consente il mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico e prevede la possibilità di realizzarvi opere pubbliche.

Con memoria e documenti prodotti in data 29 marzo 2013 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha così contestato le censure sollevate: – il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso un atto non conclusivo del procedimento e precipuamente un atto reso nell’ambito del procedimento di VIA, “ancora pendente presso la Regione Lazio – AREA VIA”; – alcuna violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 può essere denunciata, atteso che agli atti della Direzione Regionale “non risulta la pendenza di alcun procedimento di autorizzazione”, attivato ai sensi della previsione de qua, ma esclusivamente un procedimento di VIA; – gli atti sono ampiamente motivati, tenendo anche in considerazione la determinazione n. C2334 del 6 ottobre 2010, comunque inidonea a determinare il mutamento di destinazione d’uso perché subordinata al rilascio dell’autorizzazione ambientale; – “l’Amministrazione statale, nell’esprimere parere negativo alle opere in esame, ha fatto uso della discrezionalità tecnica riconosciutale dalla legge, la quale, come noto, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo dell’evidente arbitrarietà ed illogicità della scelta operata… Vizi quest’ultimi che non ricorrono .. nel caso di specie”.

A tali rilievi la ricorrente ha ribattuto con memorie prodotte i successivi 29 aprile 2013 e 9 maggio 2013, sostenendo – in particolare – che: – il ricorso è ammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 42 del 2004, il parere paesaggistico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è vincolante sull’esito del provvedimento conclusivo; – l’esistenza del procedimento di autorizzazione unica è incontrovertibile, essendo attestata dalla domanda presentata dalla ricorrente alla Provincia di Viterbo ed alla Regione Lazio ed il fatto che la Direzione Regionale del Ministero non ne fosse neppure a conoscenza conferma la mancata realizzazione di quell’essenziale dialogo che deve sussistere tra le Amministrazioni; – non è stato compiuto l’accertamento previsto dal PRTR ma si è meramente espressa contrarietà di principio agli impianti eolici; – “l’intervento conseguente all’invocato cambio di destinazione d’uso comporta il venir meno dell’utilizzo estensivo e collettivo delle terre”.

All’udienza pubblica del 30 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve formare oggetto di esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in ragione dell’asserita natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.

Tale eccezione è infondata.

Al riguardo, è necessario premettere che – come chiarito dall’Amministrazione resistente ma anche risultante dalla documentazione agli atti – l’attività in contestazione attiene ad una procedura di valutazione di impatto ambientale attivata ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In linea con i rilievi formulati dalla ricorrente, trovano, pertanto, applicazione:

– l’art. 25 del medesimo decreto, il quale – al comma 3 – prescrive, tra l’altro, che “….Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto…”;

– il citato art. 26, in base al quale “Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente”.

Tenuto conto di quanto riportato, sussistono le condizioni per affermare che si è in presenza di parere vincolante, di per sé atto a comportare la conclusione del procedimento in termini sfavorevoli per l’interessato.

In ragione di tale constatazione, si tratta di un atto immediatamente impugnabile e, conseguentemente, il ricorso va dichiarato ammissibile (cfr., tra le altre, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13 marzo 2013, n. 746).

2. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità del parere non favorevole, rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio in data 7 dicembre 2011, in ordine alla realizzazione da parte della predetta di un impianto eolico nel Comune di Monte Romano, e, quale atto presupposto, del parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

A tale fine la ricorrente denuncia – in primis – violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 in ragione del rilievo che il parere in contestazione è stato reso al di fuori della conferenza di servizi legislativamente imposta.

Tale censura non è meritevole di condivisione.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha, infatti, dato conto di essersi pronunciato nei termini sopra contestati esclusivamente perché – venuto a conoscenza di un’istanza di VIA presentata alla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 – ha chiesto ed ottenuto di essere tempestivamente coinvolto nel procedimento di VIA, attesa la propria competenza ex art. 17, comma 3, lett. n), del D.P.R. n. 233 del 2007 ed ex lett. c-bis) dell’Allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.

In altri termini, il Ministero de quo ha dimostrato – producendo, tra l’altro, idonea documentazione – di non aver avuto conoscenza della pendenza di alcun procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 “e, a maggior ragione,” della “convocazione di alcuna conferenza di servizi ai sensi del citato art. 12”, precisando – ancora – di aver “appreso dell’eventuale sussistenza di un procedimento di autorizzazione unica per la prima volta dal” presente ricorso.

Ciò detto, appare evidente che – anche qualora sussistessero le condizioni per ritenere violata la prescrizione dell’art. 12 di cui sopra, tenuto conto dell’inoltro in data 22 dicembre 2009 da parte della ricorrente alla Provincia di Viterbo di domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica – alcuna contestazione può comunque essere mossa sotto questo profilo nel presente giudizio, atteso che:

– il ricorso proposto attiene esclusivamente alla legittimità del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale è stato reso nell’ambito di una procedura di via, ossia di una procedura attivata ai sensi dell’art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 (la stessa Amministrazione dà evidenza di essersi espressa “nell’unica sede oggettivamente possibile: il procedimento di VIA” – pag. 6 della memoria);

– la valutazione della correttezza o meno dell’operato della su indicata Amministrazione non può, pertanto, che essere effettuata in relazione alle su richiamate prescrizioni, con totale estraneità di quanto – invece – prescritto dal d.lgs. n. 387 del 2003, tanto più ove si consideri che – sulla base di quanto asserito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e non sconfessato dalla controparte – “non è stata mai convocata dalla Provincia una conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 12 citato” (pag. 6 della memoria depositata in data 29 aprile 2013).

In definitiva, valgono i seguenti rilievi:

– in base anche al principio di legalità che presidia l’esercizio del potere amministrativo, l’operato di ogni singola amministrativa non può che essere vagliato in relazione alle previsioni che lo contemplano o, comunque, alle previsioni che ne sono alla base;

– nel caso di specie, il Ministero ha dimostrato di essersi attivato in quanto interessato da una procedura di VIA;

– da ciò consegue che le previsioni di rilevanza non possono che essere identificate con quelle che regolamentano la procedura in questione, mentre alcuna doglianza può essere mossa all’Amministrazione de qua per l’inosservanza di prescrizioni che attengono a procedure di cui la predetta ha dato, tra l’altro, conto di non essere a conoscenza (nel caso di specie, la procedura afferente il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003).

Per mera completezza, preme ancora aggiungere che l’art. 12 invocato dalla ricorrente è stato modificato.

In particolare:

– è sopravvenuto l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, pubblicato nella G.U. 28 marzo 2011, n. 71, il quale ha sostituito l’ultimo periodo del comma 4 della richiamata previsione con il seguente: “Fatto salvo l’espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”;

– risulta, pertanto, evidente che la disciplina sopravvenuta ha rivisto i rapporti tra il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica e quello di VIA, operando un distinguo tra tali procedimenti, anche sotto il profilo dei tempi di durata del procedimento, con conseguente inattualità – tra l’altro – della giurisprudenza richiamata nel ricorso.

In conclusione, la censura in esame è infondata.

2.2. La ricorrente lamenta, poi, i vizi di violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e del PTPR, carenza di motivazione ed eccesso di potere per sviamento in quanto sostiene che “nei provvedimenti impugnati è del tutto assente la compatibilità tra il valore paesaggistico e gli altri interessi coinvolti nel procedimento” (primo fra tutti quello dell’utilizzazione di fonti energetiche pulite).

In altri termini, afferma che la Soprintendenza si limita ad escludere per principio la compatibilità, in spregio delle norme del PTPR, le quali impongono che la localizzazione degli impianti eolici avvenga “previo accertamento della compatibilità con i valori riconosciuti nel contesto agrario”.

Anche tale censura non è meritevole di positivo riscontro.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo ha posto in evidenza che:

– “l’area interessata dalle opere risulta gravata dal vincolo ex art. 142 lett. h del D.Lgs. 42/04 (presenza di usi civici) oltre che, per tratti, ex lett. m). Il PTPR vigente prevede all’art. 39 che per i beni sottoposti a vincolo in quanto soggetti ad uso civico, le norme di piano abbiano efficacia prescrittiva. La zona è classificata come paesaggio agrario di valore, la cui disciplina di tutela, d’uso e di valorizzazione prevede, all’art. 25, punto 6.4, relativo ad impianti di produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici), che la nuova localizzazione avvenga previo accertamento (….) della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale”;

– ciò detto, la stessa Soprintendenza ha fatto espressamente presente che il proprio parere “viene emesso con riguardo alle competenze proprie dell’Amministrazione dei beni culturali, ovvero per ciò che concerne la valutazione della compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, in considerazione del regime vincolistico vigente sull’area, non rimosso dalla Determinazione C2334 del 6 ottobre 2010 dell’Area Territorio Rurale e Credito della Regione Lazio”.

– in ragione di quanto già evidenziato, la Soprintendenza si è, dunque, espressa in linea con il disposto del citato art. 25, a cui rimanda l’art. 39 del PTPR, prendendo in considerazione i “tre principali parametri di misura della “compatibilità” e, precipuamente, l’“accertamento della compatibilità con i valori riconosciuti nel contesto agrario”, la “realizzazione di opere di mitigazione degli effetti ineliminabili su paesaggio..” e la “realizzazione di misure ed opere … di miglioramento della qualità del contesto rurale”, per concludere nel senso del “mancato rispetto dei parametri di tutela sopra evidenziati”, con conseguente accertamento della carenza del “requisito della conformità alla norma”.

Preso atto di quanto sopra riportato e tenendo, comunque, conto dei limiti che caratterizzano il sindacato del giudice amministrativo in caso di valutazioni del genere di quelle in esame, espressione di chiara discrezionalità tecnica, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente operato.

Più in particolare, ravvisa le condizioni per affermare che l’Amministrazione:

– si è strettamente attenuta alle previsioni che regolamentano la materia;

– ha compiuto una adeguata istruttoria, volta a comparare – sul piano tecnico e concreto – la realizzazione del progetto e le conseguenze per l’ambiente;

– in esito a tale istruttoria, ha rappresentato in modo esaustivo le ragioni per le quali l’intervento “non soddisfa … il requisito della conformità alla norma”;

– in sintesi, ha espresso un parere che – procedendo all’analisi dei parametri fissati dal PTPR per gli impianti eolici – consente di comprendere le ragioni ritenute ostative alla realizzazione dell’intervento, sotto il profilo ambientale.

Tanto è sufficiente per giungere alla conclusione che l’Amministrazione ha proceduto correttamente, effettuando una valutazione compiuta, idonea ad investire i fattori di rilievo ai sensi di legge.

Del resto:

– non va dimenticato che si tratta di una procedura di VIA (con conseguente irrilevanza del d.lgs. n. 387 del 2003 e, dunque, anche dei principi ispiratori dello stesso);

– in ogni caso, la Soprintendenza interessata è chiamata ad esprimersi nell’ambito delle competenze che le sono proprie;

– la circostanza che il PTRT preveda il previo accertamento della “compatibilità con i valori riconosciuti nel contesto agrario” impone una verifica, la quale può ben sfociare in una valutazione negativa ove si ravvisi – come nel caso in esame – che l’intervento ha un impatto sul paesaggio sproporzionato e/o eccessivo (nell’ipotesi in esame viene – in particolare – rilevata “una modificazione radicale” “in ragione della forte alterità formale materiale e tecnologica dell’impianto previsto”) ma non per questo è possibile affermare che la Soprintendenza abbia proceduto escludendo “per principio la compatibilità” o si sia astenuta da un’indagine sulla situazione concreta.

In definitiva, la censura in esame è infondata.

2.3. La ricorrente denuncia, ancora, violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, artt. 25 e 26) e del d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 142) ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo – essenzialmente – “l’inconsistenza dei singoli argomenti addotti dalla Soprintendenza per negare il parere favorevole” anche in ragione dei rilievi che l’autorità competente ha prestato assenso alla rimozione del vincolo costituito dalla presenza di usi civici e che il piano paesaggistico regionale consente, “per le aree interessate dal progetto”, “la realizzazione di impianti eolici”.

Anche tale doglianza non è meritevole di condivisione.

In primis, preme evidenziare che – per quanto attiene alla presenza di “usi civici” – risulta rilasciata in data 6 ottobre 2010 un’autorizzazione da parte della Regione Lazio “al mutamento di destinazione d’uso” dei terreni, oggetto, tra l’altro, di espresso richiamo da parte della Soprintendenza.

In tale provvedimento espressamente si legge che “la presente autorizzazione …….. resta subordinata al rilascio dell’autorizzazione ambientale, trattandosi di terre soggette al vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004, e deve intendersi annullata in presenza di parere negativo”.

Ciò detto, appare evidente che, per quanto attiene all’operato dell’Amministrazione resistente (rectius: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, nell’ambito di questo, specificamente la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo), il vincolo di cui all’art. 142, lett. h), del d.lgs. n. 42 del 2004 era da ritenersi inequivocabilmente sussistente.

Passando alla disamina della valutazione di incompatibilità compiuta dal Ministero, si osserva, poi, che:

– come già detto, il caso di specie investe valutazioni di carattere tecnico, sindacabili – in quanto tali – entro precisi limiti, nel rispetto del principio di separazione dei poteri e, dunque, dell’impossibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione, effettuando propri apprezzamenti (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107);

– in ragione di tale constatazione, anche il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dal Ministero è sindacabile esclusivamente per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione;

– nell’ipotesi in esame, tali vizi non sono ravvisabili;

– in particolare, risulta che la Soprintendenza qualifica l’impianto come un “sistema estraneo e fuori scala rispetto al contesto”, “ancora così fortemente ed estensivamente caratterizzato dalla sua vocazione agricola” (e ciò nonostante la disposizione degli aerogeneratori “risulta rispondere, anche nella versione rivista e ridotta dell’impianto, a logiche d’efficienza tecnica-funzionale proprie del sistema tecnologico”), ravvisa l’inadeguatezza delle “misure di mitigazione” “anche nella riconfigurazione dell’impianto” e, in ultimo, ritiene “impossibile garantire il rispetto dell’obiettivo di miglioramento della qualità del contesto rurale”, pervenendo alla conclusione che l’”intervento non soddisfa “neanche il requisito della conformità alla norma, poiché la stessa risulta completamente contraddetta nei suoi aspetti costitutivi principali”;

– ciò detto, le motivazioni addotte appaiono coerenti, strettamente aderenti alla realtà concreta che caratterizza l’area, nonché idonee – come già precisato – a rappresentare adeguatamente le ragioni del dissenso espresso;

– le stesse motivazioni espresse dalla Soprintendenza si rivelano esaustive, in quanto riguardanti tutti gli aspetti imposti dall’art. 25 del PTPR;

– le conclusioni della Soprintendenza sono, poi, fatte proprie dalla “Direzione Regionale” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la quale – con la nota del 7 dicembre 2011 – ha confermato il parere non favorevole della Soprintendenza”, “ritenendo che vi siano ampie possibilità alternative in merito a una diversa localizzazione dell’intervento previsto”.

Ciò detto, gli elementi di cui è stata data evidenza appaiono idonei a dimostrare che l’Amministrazione ha ritenuto l’opera non compatibile “in alcun modo” con le esigenze di protezione dei beni culturali, ossia ha ravvisato un’incompatibilità assoluta tra “l’opera e l’interesse paesaggistico” in esito ad una disamina specifica della situazione concreta, comunque effettuata tenendo conto dei diversi interessi coinvolti.

3. In conclusione, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 476/2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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