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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia Numero: 1157 | Data di udienza: 9 Ottobre 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificiio – Diniego del nulla osta – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 10 Ottobre 2013
Numero: 1157
Data di udienza: 9 Ottobre 2013
Presidente: Farina
Estensore: Ricchiuto


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificiio – Diniego del nulla osta – Presupposti.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 2^ – 10 ottobre 2013, n. 1157


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificiio – Diniego del nulla osta – Presupposti.

Per negare il nulla osta paesaggistico all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)

Pres. f.f. Farina, Est. Ricchiuto – D.P. e altro (avv.ti Sartori e Baciga) c. Comune di Malcesine e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 2^ – 10 ottobre 2013, n. 1157

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 2^ – 10 ottobre 2013, n. 1157

N. 01157/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2013, proposto da:
Donato Pericolosi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sartori, Stefano Baciga, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
Davide Consolati, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune Di Malcesine;
Ministero Per I Beni E Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l’annullamento,

della condizione imposta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, ed applicata dal Comune di Malcesine all’autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente in data 20/6/2013, prot. n. 8756, per la regolarizzazione postuma e l’accertamento di compatibilità paesaggistica di alcune modifiche estetiche apportate all’edificio di loro proprietà, contenente il divieto di installazione dei pannelli fotovoltaici sulla falda della copertura rivolta ad est e del parere negativo della medesima Soprindentenza in data 10/6/2013, prot. n. 16218, limitatamente all’imposizione della descritta condizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Per I Beni E Le Attivita’ Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono comproprietari, all’interno del Comune di Malcesine, di un edificio composto da un piano seminterrato destinato a falegnameria e da due piani soprastanti destinati ad abitazione.

Con permesso del 20/09/2012 veniva assentito un ampliamento che prevedeva l’inserimento di alcuni pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto esposta a ovest cioè verso la sponda del lago e, ciò, sulla base di un parere conforme della Soprintendenza.

Nel corso dei lavori, oltre a detti pannelli, i ricorrenti procedevano all’installazione di ulteriori pannelli sul lato est dell’abitazione in mancanza di alcun titolo autorizzatorio.

Con riferimento a questi ultimi pannelli, unitamente a ulteriori difformità, veniva presentata un’istanza di sanatoria.

La Soprintendenza esprimeva parere favorevole in relazione a dette differenti opere, prevedendo tuttavia la condizione che “venga rimosso l’impianto fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli installati sulla falda est, in quanto risulta in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente estremamente stridente rispetto all’ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevate o a distanza”.

Il Comune, pertanto, emanava l’autorizzazione paesaggistica attestante la compatibilità ambientale delle difformità edilizie eseguite, apponendo la condizione sopra ricordata.

Detti ultimi atti venivano impugnati dagli attuali ricorrenti.

Nel corso del giudizio si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività culturali chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All’udienza del 09 Ottobre, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito precisati.

1. Il parere vincolante della Soprintendenza appare viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione e, ciò, laddove sancisce un’incompatibilità degli impianti tecnologici con il paesaggio e l’area in cui esso incide.

1.1 La rimozione dell’impianto costituito da 13 pannelli installati sulla falda est dell’edificio è stata disposta ritenendo che “in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente estremamente stridente rispetto all’ambito nel quale si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal basso che da posizione elevate o a distanza”.

1.2 La semplice lettura della valutazione sopra citata, pur nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, consente di rilevarne il suo carattere apodittico e generico, in quanto diretto a prescindere dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta.

1.2 E’, parimenti, evidente che le valutazioni di incompatibilità sopra ricordate potrebbero risultare applicabili ad un qualunque impianto incidente sull’area di cui si tratta.

1.3 Non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma risulta del tutto assente una qualche indicazione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o pregiudicato.

1.4 L’astrattezza, e più in generale la carenza di motivazione, risulta ancora più evidente laddove si consideri che, con il permesso di costruire del 20/09/2012, era stato espresso un parere favorevole per quanto concerne la realizzazione dello stesso impianto, posizionato questa volta sulla falda ovest dell’edificio.

2. E’ del tutto evidente che proprio in ragione di detta circostanza l’Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare quelle ragioni, in relazione alle quali, si riteneva pregiudizievole per l’ambiente la realizzazione dello stesso impianto, in quanto semplicemente posizionato su una falda opposta.

3. Né è possibile condividere sul punto l’argomentazione dell’Avvocatura dello Stato laddove adduce detta differente valutazione quale elemento idoneo – e di supporto – per dimostrare la correttezza dell’istruttoria posta in essere, in quanto avente a riferimento le caratteristiche concrete di ciascun impianto.

3.1 L’argomentazione non convince in quanto l’esistenza di una diversità di una valutazione non è, di per sé, elemento sufficiente a dimostrare l’avvenuto esperimento di una fase istruttoria e, ancor di più, l’esistenza di quelle ragioni a fondamento dell’obbligo di rimozione del manufatto di cui si tratta.

4. Sul punto è, al contrario, dirimente constatare come l’Amministrazione non abbia esplicitato il percorso logico motivazionale a fondamento della previsione della condizione sopra riportata, impedendo di fatto una qualunque forma di tutela del ricorrente a cui non è stato nemmeno permesso di giungere ad una comprensione delle ragioni a fondamento della decisione.

5. Come correttamente ha rilevato la parte ricorrente un più recente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235), cui questo Collegio ritiene di aderire, ha sancito che “per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, ….”.

6. Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico occorre, quindi, dare prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)”

7. In considerazione dell’orientamento sopra richiamato il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all’autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare.

L’accoglimento del motivo sopra ricordato consente di assorbire le ulteriori eccezioni dedotte dalla parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva.

Condanna l’Amministrazione costituita e soccombente al pagamento della somma pari a Euro 3.000,00 (tremila//00) oltre IVA, CPA e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
Nicola Fenicia, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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