Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Rifiuti
Numero: 362 | Data di udienza:
RIFIUTI – APPALTI – Gestione del ciclo dei rifiuti – Attività di servizio pubblico locale – I vari tipi di affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti – Art. 238 d.lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Parere
Sezione: Controllo
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 2 Settembre 2013
Numero: 362
Data di udienza:
Presidente:
Estensore:
Premassima
RIFIUTI – APPALTI – Gestione del ciclo dei rifiuti – Attività di servizio pubblico locale – I vari tipi di affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti – Art. 238 d.lgs. n. 152/2006.
Massima
CORTE DEI CONTI per la Regione Lombardia, Sez. reg. di controllo, 2 settembre 2013, Parere n. 362
RIFIUTI – APPALTI – Gestione del ciclo dei rifiuti – Attività di servizio pubblico locale – I vari tipi di affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti – Art. 238 d.lgs. n. 152/2006.
La gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) deve considerarsi un servizio pubblico locale “di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)” (cfr. Corte Conti Lombardia Sezione regionale di controllo Lombardia/531/2012/PAR del 17 dicembre 2012). Pertanto, la gestione del ciclo dei rifiuti rimane un servizio pubblico locale anche quando l’Amministrazione locale, invece della concessione, stipuli un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l’attività sia rivolta direttamente all’utenza e quest’ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio; i modelli astrattamente esperibili per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt’oggi quelli vigenti per i servizi di rilievo economico, e quindi: a) affidamento del servizio con gara (ex art. 30 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea); b) affidamento del servizio a società mista con socio operativo, secondo la disciplina comunitaria in materia di partnership tra pubblico e privato e accolte dalla giurisprudenza amministrativa italiana; c) affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, nel e per il quale ricorrano i previsti requisiti: a) capitale totalmente pubblico, b) esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, c) maggior parte dell’attività svolta in relazione al territorio dei comuni soci.