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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, VIA VAS AIA Numero: 2514 | Data di udienza: 24 Ottobre 2013

* DIRITTO URBANISTCO – EDILIZIA – VIA, VAS E AIA – Regione Lombardia – PGT – Integrazione – Mantenimento degli obiettivi originari di Piano – Nuova sottoposizione a VAS – Necessità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 13 Novembre 2013
Numero: 2514
Data di udienza: 24 Ottobre 2013
Presidente: De Zotti
Estensore: Zucchini


Premassima

* DIRITTO URBANISTCO – EDILIZIA – VIA, VAS E AIA – Regione Lombardia – PGT – Integrazione – Mantenimento degli obiettivi originari di Piano – Nuova sottoposizione a VAS – Necessità – Esclusione.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 13 novembre 2013, n. 2514


DIRITTO URBANISTCO – EDILIZIA – VIA, VAS E AIA – Regione Lombardia – PGT – Integrazione – Mantenimento degli obiettivi originari di Piano – Nuova sottoposizione a VAS – Necessità – Esclusione.

L’art. 4 della LR 12/2005 impone la sottoposizione a VAS del documento di piano, vale a dire l’atto costituente il PGT avente una funzione sostanzialmente programmatica e di individuazione degli obiettivi di sviluppo del territorio (cfr. agli articoli 7 e 8 della LR 12/2005, si ricordi che il PGT è articolato in tre atti, vale a dire il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole). In presenza di un’integrazione che non scalfisce gli obiettivi originari di un piano già adottato e, quindi, in presenza di una sostanziale identità della nuova adozione rispetto al piano preesistente, non appare necessario il rinnovo della VAS.


Pres. De Zotti, Est. Zucchini – L.A. (avv.ti Mannironi e Boezio) c. Comuneollate (avv.ti Ditto e Brambilla Pisoni)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 13 novembre 2013, n. 2514

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 13 novembre 2013, n. 2514

N. 02514/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03339/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Luigi Amadori, Ottavio Ballo, Miriam Viviana Bianchi, Nives Giovanna Bianchi, Flavia Boniardi, Gianfranco Bortolotto, Marcello Calì, Alessandro Carmello, Anita Cimbro, Enzo Cimbro, Filippa D’Angelo, Roberto Di Bari, Simona Dioli, Antonio Elia, Vittorio Errani, Roberto William Invernizzi, Bianca Maria Magri, Maria Rosa Manganella, Maria Cristina Paiocchi, Claudio Silva, Secondo Straffi, Anna Tarantini, Paola Verga ed Egidio Zoni, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Mannironi e Federico Boezio, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Cadore 36;

contro

Comune di Bollate, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Ditto e Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone, 6;

nei confronti di

Azienda Lombarda Edilizia Residenziale – Aler, rappresentata e difesa dall’avv. Grazia Capilli, con domicilio eletto presso la medesima in Milano, viale Romagna, 26;
Marco Maria Sagnelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via Matteo Bandello, 5;
Regione Lombardia, Comitato di Coordinamento costituito per l’attuazione del Contratto di Quartiere di via Turati 40 in Bollate, Consorzio Intercomunale Milanese di Edilizia Popolare (Cimep) e Direttore del Contratto di Quartiere di via Turati 40 in Bollate, non costituiti in giudizio.

per l’annullamento

quanto al ricorso principale,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 9.6.2011, n. 26; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 1.6.2011, n. 25; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 1.6.2011, n. 24; dei documenti facenti parte integrante della deliberazione n. 25/2011; della deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. IX/1684 del 4.5.2011; della deliberazione di Giunta Comunale 29.4.2011, n. 65; della comunicazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Casa protocollata dal Comune in data 20.4.2010; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 18.4.2011, n. 13; della deliberazione della Giunta Comunale di Bollate 6.4.2011, n. 51; della deliberazione della Giunta Comunale di Bollate 2.3.2011, n. 26; della Proposta di CONTRODEDUZIONI alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del PGT adottato dal Consiglio Comunale di Bollate il 27.12.2010, n. 94; della deliberazione di Giunta Comunale di Bollate 28.12.2010, n. 222; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate in data 27.12.2010, n. 94; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 29.11.2010, n. 82; della deliberazione della Giunta Comunale di Bollate in data 13.10.2010, n. 175; della deliberazione della Giunta Comunale di Bollate 6.10.2010, n. 170; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 10.5.2010, n. 26; di tutti gli atti e provvedimenti riguardanti il sub-procedimento di VAS del PGT di Bollate; di tutti gli altri atti e provvedimenti relativi al procedimento di approvazione del PGT di Bollate e di modifica del Contratto di Quartiere di via Turati a Bollate; di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi e correlati, anteriori e conseguenti a quelli oggetto di espressa impugnazione;

quanto ai motivi aggiunti,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 21.1.2013 n. 2 di approvazione definitiva della variante parziale n. 1 al PGT; delle determinazioni assunte nel sub-procedimento riguardante la VAS e in particolare del Rapporto preliminare alla VAS; della relazione tecnica illustrativa della variante; in parte qua, delle NTA del piano delle regole; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bollate 27.9.2012, n. 44 di adozione della variante parziale; del decreto dell’Autorità VAS in data 18.9.2012, n. 79, di esclusione della procedura di VAS della variante parziale n.1 al PGT; del verbale della Conferenza di servizi per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante n. 1 al PGT; della deliberazione della Giunta Comunale di Bollate in data 9.5.2012, n. 48; di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, compresi quelli già oggetto di impugnazione con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bollate, dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale – Aler e dell’arch. Marco Maria Sagnelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli esponenti sono tutti residenti in Comune di Bollate (MI), intorno a Piazza della Resistenza, sita a sua volta all’interno di un quartiere che presenta condizioni di degrado, soprattutto nella zona limitrofa alla via Turati.

Allo scopo di procedere al risanamento del quartiere, il Comune ed altri soggetti pubblici e privati davano vita ad una associazione temporanea di scopo (denominata anche “ATS”) per realizzare un progetto di recupero denominato “Contratto di Quartiere di via Turati 40” (di seguito, per brevità, anche solo “CDQ” oppure “Contratto”).

In seguito alle elezioni amministrative della primavera del 2010, era eletto un nuovo Sindaco, espressione di una maggioranza politica diversa da quella che aveva promosso il CDQ.

Il nuovo Consiglio Comunale procedeva all’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), costituente lo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 13 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005; mentre la nuova Giunta approvava un atto di indirizzo per la modifica del CDQ.

Gli esponenti, ritenendo che i nuovi atti di pianificazione territoriale di Bollate, oltre a quelli specifici di modifica del CDQ, avessero in qualche modo stravolto l’impianto originario del Contratto, frustrandone le finalità, impugnavano, attraverso il ricorso principale, una pluralità di atti del Comune e della Regione, per i motivi – assai articolati – che possono così essere sintetizzati:

A) quanto al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del PGT;

1) violazione dell’art. 4 della LR 12/2005, dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006, della DGR Lombardia 27.12.2007, n. 8/6420 ed eccesso di potere;

2) violazione del procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste e sviamento;

3) violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste;

B) sul procedimento di adozione e approvazione del PGT;

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza e falsità dei presupposti e sviamento;

2) eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ed illogicità manifeste e sviamento;

3) violazione dell’art. 13 della LR 12/2005 e sviamento;

C) sul Contratto di Quartiere di via Turati;

violazione della convenzione stipulata in data 23.12.2009, della legge 8.2.2001, n. 21 e dei decreti ministeriali 27.12.2001 e 30.12.2002, dell’art. 35 della legge 865/1971, del principio di buona amministrazione, sviamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste.

Con successivi motivi aggiunti, era invece impugnata la deliberazione consiliare n. 2/2013, unitamente a tutti gli atti del relativo procedimento, avente ad oggetto la variante parziale al PGT comunale.

Nei motivi aggiunti è denunciata, in primo luogo, l’illegittimità derivata dagli atti impugnati con il gravame principale (motivo 1), oltre ad essere esposte due censure per vizi propri, vale a dire:

2) violazione della legge regionale 12/2005 ed eccesso di potere per sviamento, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifeste;

3) violazione della convenzione stipulata in data 23.12.2009, della legge 8.2.2001, n. 21 e dei decreti ministeriali 27.12.2001 e 30.12.2002, dell’art. 35 della legge 865/1971, del principio di buona amministrazione e sviamento.

Si costituivano in giudizio il Comune di Bollate, l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (Aler) e personalmente l’arch. Marco Maria Sagnelli, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 24.10.2013, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nel ricorso introduttivo sono contenuti dapprima una serie di motivi rivolti contro lo strumento urbanistico generale del Comune di Bollate (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi della legge regionale lombarda sul governo del territorio n. 12/2005), volti a contestare specificamente le previsioni del PGT attinenti all’area oggetto del Contratto di Quartiere di cui è causa.

1.1 Nel primo motivo (A.I), gli esponenti evidenziano come il PGT di Bollate, dopo essere stato adottato una prima volta nel 2009, è stato oggetto di una nuova adozione nel 2010 – da parte della nuova maggioranza politica uscita vincitrice dalle elezioni comunali – e di una successiva approvazione definitiva, senza però che fosse effettuata una nuova valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano, essendo invece stata confermata, in sede di nuova adozione del PGT, la precedente VAS, nonostante – proseguono i ricorrenti – il PGT sia differente dal precedente solo adottato.

In sintesi, nel primo mezzo si sostiene l’illegittimità del PGT per non essere stato accompagnato da una nuova VAS, sostitutiva di quella effettuata al momento della prima adozione nel 2009.

La censura è infondata.

L’art. 4 della LR 12/2005 impone la sottoposizione a VAS del documento di piano, vale a dire l’atto costituente il PGT avente una funzione sostanzialmente programmatica e di individuazione degli obiettivi di sviluppo del territorio (cfr. agli articoli 7 e 8 della LR 12/2005, si ricordi che il PGT è articolato in tre atti, vale a dire il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole).

Il documento del 2007 contenente le linee guida per la redazione del documento di piano, relativo al PGT adottato nel 2009 (cfr. doc. 4 del Comune) e quello successivo del 2010, recante le linee guida aggiornate a fronte della nuova adozione (cfr. doc. 5 del Comune), si caratterizzano per una sostanziale identità, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di piano (cfr. il punto 5 di entrambi i documenti contenenti le linee guida); del resto lo stesso doc. 5 del Comune si apre (cfr. pag. 2 del medesimo), con l’affermazione secondo cui il documento è integrativo della precedente analisi, definita << (…) apprezzabile ed efficace in ogni suo contenuto>>.

Si è in presenza, quindi, di una integrazione che non ha scalfito gli obiettivi originari del piano adottato nel 2009, sicché sotto tale profilo non si rendeva necessaria una nuova valutazione ambientale strategica del documento di piano.

A conferma della sostanziale identità del documento di piano, nonostante la nuova adozione, si rileva che il criterio di calcolo della capacità insediativa residenziale teorica degli ambiti di trasformazione, previsto dalla versione del 2009 (cfr. doc. 34 del Comune) non è variato (cfr. la relazione illustrativa del 2011, doc. 33 dei ricorrenti, pag. 50 punto 17).

Non si dimentichi poi, da ultimo, che a fronte delle seppure parziali modifiche al documento di piano era convocata, in data 21.12.2010, una ulteriore conferenza conclusiva di valutazione sulla VAS (cfr. i documenti 29 e 31 dei ricorrenti, quest’ultimo costituente la controdeduzione all’osservazione n. 61 ed il doc. 20 del Comune, pag. 5).

Si conferma, quindi, la reiezione del primo motivo.

1.2 Nel secondo motivo (A.II), si sostiene la presunta illegittimità del procedimento di VAS, in quanto non sarebbero stati considerati gli aspetti ambientali legati alle modifiche del Contratto di Quartiere di via Turati.

In realtà, la relazione illustrativa al documento di piano (cfr. doc. 33 dei ricorrenti), contiene riferimenti alla questione alle pagine 75 e 76, con riguardo al recupero ed alla riqualificazione delle aree degradate, fra cui quella di via Turati 40; inoltre il rapporto ambientale definitivo della VAS (cfr. il doc. 35 del Comune per il testo integrale del medesimo), contempla anch’esso richiami al Contratto di Quartiere, ad esempio a pag. 85 (si parla del Complesso ERP di via Turati), ed alle successive pagine 166 e 167 (ove si parla del degrado sociale del quartiere delle “Quattro Torri”).

Si aggiunga ancora, a proposito dei riferimenti al CDQ contenuti nel documento di piano e nel procedimento di VAS, che il documento di piano regolamenta soprattutto gli ambiti di trasformazione (cfr. l’art. 8 della LR 12/2005), ma il CDQ di cui è causa non costituisce un ambito di trasformazione, facendo parte invece del Tessuto Urbano Consolidato (cfr. i documenti 5 e 6A del Comune), sicché può trovare più agevolmente la propria compiuta disciplina in altro atto costituente il PGT, vale a dire il Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10 della LR 12/2005.

Quanto all’ulteriore doglianza del motivo A.II, secondo cui l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 175 del 13.10.2010, sulle modifiche del Contratto di Quartiere di via Turati, avrebbe introdotto modifiche sostanziali al territorio bollatese, riducendo gli spazi verdi ed incrementando il consumo di suolo, occorre rilevare che:

– non è più prevista la realizzazione di due torri di edilizia residenziale privata (cfr. docc. 27 e 28 del Comune);

– l’esame della planimetria generale tav. 02 del dicembre 2010 (cfr. doc. 17 del Comune), dimostra la realizzazione di ampi spazi verdi lungo via Turati, la creazione di una nuova piazza ed il mantenimento di Piazza della Resistenza.

In conclusione, il secondo motivo deve interamente rigettarsi.

1.3 Nel terzo motivo (A.III), si denuncia il presunto eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione di Bollate, per avere sostituito nel corso del procedimento per tre volte l’Autorità competente per la VAS – di cui all’art. 4 della LR 12/2005 – senza che le Autorità di volta in volta nominate procedessero ad una idonea valutazione dell’attività precedentemente svolta, essendosi invece limitate ad una mera ratifica dell’operato pregresso.

La censura è però generica ed apodittica, essendo fondato sull’assioma – indimostrato – secondo cui i soggetti chiamati a svolgere il ruolo di Autorità competente per la VAS non avrebbero adeguatamente valutato l’operato dei predecessori, limitandosi ad avallarlo in maniera acritica.

Attesa però la genericità e l’indeterminatezza della doglianza, la stessa deve respingersi.

2.1 Nel quarto motivo (B.I), è lamentata l’illegittimità del PGT di Bollate per le presunte violazioni del procedimento di VAS illustrate nei primi tre mezzi di gravame.

La censura deve però respingersi, vista la già ricordata infondatezza dei suindicati mezzi di ricorso.

2.2 Nel quinto motivo (B.II), si denuncia la presunta illegittimità del PGT, per avere il Comune determinato la capacità insediativa del Piano in maniera illogica, prevedendo così un eccessivo sviluppo delle edificazioni, in contrasto con l’obiettivo dichiarato di contenimento del consumo di suolo; tale eccessivo sviluppo riguarderebbe in particolare anche l’area interessata dal CDQ.

Il mezzo è privo di pregio.

In primo luogo, va evidenziato che sia il documento di piano del vigente PGT (cfr. doc. 33 dei ricorrenti, pag. 50) sia quello adottato nel 2009 (cfr. doc. 34 del Comune), dettano criteri uguali per la determinazione della capacità insediativa residenziale, senza contare che il documento del 2009 prevede addirittura un aumento dei residenti fino al 2019 (cfr. ancora il doc. 34 del Comune, pag. 51).

Il rapporto ambientale definitivo sulla VAS (cfr. il doc. 35 del Comune, pag. 33, punto 2.3), parla di una <<stabilità complessiva della popolazione>>; si tratta quindi di elementi che inducono a ritenere non illogiche le previsioni di capacità insediativa nel territorio comunale; mentre per quanto riguarda più specificamente il CdQ ed il presunto eccesso di edificazione nel medesimo, giova ricordare, come già fatto al precedente punto 1.2, che l’Amministrazione comunale non procederà più alla realizzazione di due torri di edilizia residenziale privata.

Il quinto motivo del ricorso principale deve – in conclusione – interamente respingersi.

2.3 Nel sesto motivo (B.III), viene lamentata la presunta violazione dell’art. 13 della legge regionale 12/2005, laddove il Consiglio Comunale di Bollate ha accolto solo parzialmente l’osservazione al piano presentata dagli esponenti, i quali chiedevano lo stralcio dell’art. 35 delle norme di attuazione (NTA) del Piano delle Regole, articolo che dettava una serie di destinazioni d’uso per l’area oggetto del Contratto di Quartiere (in particolare quella D3 terziario e quella B1 residenziale ad alta densità), ritenute dai ricorrenti non compatibili con la convenzione per la realizzazione del CDQ stipulata dal Comune con la Regione Lombardia.

Sul punto, preme osservare che le destinazioni terziaria e residenziale (D3 e B1) sono necessarie per la piena realizzazione del CDQ, visto che la pregressa destinazione urbanistica prevista dal piano adottato nel 2009 era solo quella a “standard” (cfr. la planimetria doc. 6 del Comune, perimetro tratteggiato con colorazione grigio ed ocra), mentre quella attuale consente anche insediamenti commerciali e produttivi, previsti dal CDQ (cfr. la planimetria doc. 6 A del Comune, perimetro tratteggiato con colorazione grigio, ocra e viola).

Quanto al parziale accoglimento dell’osservazione, lo stesso si è reso necessario per l’adeguamento alle prescrizioni impartite dalla Regione Lombardia al Comune con deliberazione di Giunta n. IX/1684 del 4.5.2011 (cfr. doc. 19 del Comune, pag. 8 dell’Allegato A alla delibera).

Quanto al procedimento di valutazione delle osservazioni e di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle relative controdeduzioni, sia consentito rinviare alla sentenza della scrivente Sezione n. 1954 dell’11.7.2012, ormai passata in giudicato (cfr. il doc. 24 del Comune), relativa all’approvazione del vigente PGT di Bollate, oggetto anche del presente ricorso, sentenza nella quale sono state escluse violazioni delle garanzie di partecipazione di singoli consiglieri comunali nell’esame e nelle votazioni delle osservazioni al piano.

In conclusione, anche il sesto motivo deve respingersi.

3. Nel settimo ed articolato motivo (contrassegnato con la lettera “C”), gli esponenti lamentano, sotto vari profili, le presunte illegittime modifiche che il Comune di Bollate ed altri soggetti avrebbero apportato all’originario Contratto di Quartiere di via Turati.

Preliminarmente, occorre rilevare che la Regione Lombardia, in esecuzione della legge n. 21/2001 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, aveva pubblicato un avviso nel 2008 con l’invito a presentare proposte per la selezione di programmi da finanziare, nell’ambito della programmazione regionale a favore dei contratti di quartiere, quali strumenti per il recupero ed il risanamento di aree degradate.

In risposta all’avviso regionale, il Comune di Bollate, unitamente all’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale – Aler di Milano ed a talune cooperative sociali, dava vita ad un’associazione temporanea di scopo (ATS), all’interno della quale il Comune svolgeva il ruolo di mandatario capofila (cfr. il regolamento dell’ATS, doc. 1 del Comune).

Il programma della citata ATS era accolto dalla Regione, che in data 23.12.2009 stipulava con il Comune mandatario un’apposita convenzione per l’attuazione del Contratto di Quartiere di via Turati 40 (cfr. per il testo della convenzione, il doc. 2 del Comune).

Nel settimo mezzo di gravame, gli esponenti lamentano lo snaturamento del CDQ e della relativa convenzione, indicando altresì gli interventi modificativi che – sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente – avrebbero fatto perdere al CDQ le proprie peculiari caratteristiche.

Sotto tale profilo, il mezzo è infondato, visto che:

– si ribadisce ancora che non è più prevista la realizzazione di due torri per attività edilizia libera (cfr. i documenti 27 e 28 del Comune);

– non vi è alcuna eliminazione di Piazza della Resistenza; anzi la planimetria generale tav. 02 allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 222/2010, di approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo (cfr. doc. 13 del Comune), prevedeva che solo la parte superiore della Piazza fosse occupata da un edificio commerciale (cfr. la planimetria doc. 17 del Comune). Successivamente era prevista, in luogo dell’edificio commerciale, la realizzazione di un centro urbano diurno, con finalità ricreativa e di aggregazione sociale, in origine collocato non in Piazza della Resistenza ma in Via Verdi (c.d. Urban Center, cfr. sul punto il doc. 33 del Comune ed anche la planimetria doc. 17).

Una ulteriore struttura costituente il c.d. “Polo Sociale” sorge poi nelle immediate vicinanze dei due edifici di edilizia residenziale pubblica (cfr. ancora il doc. 17 del Comune), il che non appare certo in contrasto con le finalità di recupero e risanamento proprie del CDQ; sull’area sono poi previsti spazi verdi ed un giardino pubblico (cfr. sempre la planimetria doc. 17).

Le attività di incontro e culturali che saranno svolte nel Polo Sociale e nell’Urban Center dovrebbero favorire – contrariamente a quanto indicato in ricorso – l’integrazione sociale degli abitanti.

Si aggiunga ancora che la presenza di funzioni commerciali – attraverso una struttura di vendita – e financo di funzioni residenziali private non sembra al Collegio contrastare di per sé con la funzione di risanamento propria del CDQ: le prime appaiono essenziali in ogni quartiere, le seconde – se non sono prevalenti – evitano la creazione di zone di esclusiva edilizia residenziale pubblica e quindi la (si consenta l’espressione) “ghettizzazione” delle stesse.

In conclusione, le modifiche introdotte al CDQ attengono quindi alla diversa collocazione delle strutture previste e non ne determinano di per sé lo snaturamento; sul punto occorre peraltro ribadire come tali modifiche non incidono in alcun modo sull’intervento edilizio in fondo più rilevante nell’ambito del CDQ, vale a dire quello di ristrutturazione dei due edifici di edilizia residenziale pubblica, appartenenti ad Aler, la quale ha chiesto al Comune il relativo permesso di costruire (cfr. sul punto la memoria di Aler, pag. 7 ed il doc. 2 del Comune, convenzione per il CDQ, che indica quale primario “asse di intervento”, proprio l’edilizia residenziale pubblica).

Viene confermata, poi, la cessione dal Comune ad Aler di 48 monolocali, che saranno destinati anch’essi ad edilizia residenziale pubblica, rafforzando così le finalità sociali del CDQ (cfr. l’atto di cessione, doc. 3 della produzione documentale di Aler).

Ancora, si sostiene nel quinto motivo che la Giunta si sarebbe arbitrariamente sostituita al Direttore del Contratto nelle decisioni di modifica del CDQ.

La doglianza è priva di pregio, visto che l’atto della Giunta n. 175/2010 (cfr. doc. 11 del Comune), ha valore di atto di indirizzo politico, tanto è vero che è stato l’arch. Sagnelli, quale Direttore del CDQ, a proporre alla Regione la c.d. rimodulazione del CDQ (cfr. il doc. 12 del Comune), in attuazione degli articoli 5 e 14 della relativa convenzione di attuazione (cfr. il doc. 2 del Comune).

Appare poi smentita l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui le modifiche sarebbero state in qualche modo taciute ai membri dell’ATS, visti gli incontri sul punto più volte effettuati (cfr. il doc. 8 del Comune).

Gli esponenti sostengono, ancora, che il Comune avrebbe precluso la partecipazione dei cittadini bollatesi alle decisioni riguardanti il CDQ.

In realtà, il coinvolgimento della popolazione risulta, in primo luogo, nelle fasi di nuova adozione e di approvazione del PGT, contenente previsioni riguardanti il CDQ; in particolare i cittadini sono stati invitati più volte a prendere parte ad iniziative di conoscenza del piano (cfr. i documenti 9 e 10 del Comune).

Lo stesso progetto preliminare degli interventi attuativi del CDQ, redatto nel 2010, ha subito una serie di modifiche successive, prima di giungere all’approvazione definitiva, con variazioni rese necessaria a fronte delle richieste e delle osservazioni pervenute (cfr. il doc. 15 del Comune, copia della delibera di Giunta n. 51 del 6.4.2011, nella quale si dà atto delle serate di confronto con i cittadini e le forze politiche presenti in Consiglio, oltre che delle varianti apportate a seguito delle osservazioni e delle eccezioni sollevate nella fase partecipativa).

Sempre nell’ambito del quinto motivo, i ricorrenti sostengono che il Comune si sarebbe appropriato arbitrariamente di talune aree del CDQ, che facevano un tempo parte del Piano di Zona Consortile redatto dal Consorzio Intercomunale Milanese di Edilizia Popolare (CIMEP), trasformandole in aree edificabili e sottraendole quindi alla loro destinazione di edilizia economica e popolare (PEEP).

Anche tale doglianza è priva di pregio, se si considera che:

– il CIMEP fu sciolto con decorrenza dal 1° giugno 2011 (cfr. doc. 36 del Comune, verbale dell’assemblea consortile del 23.2.2010) ed il Comune di Bollate con deliberazione consiliare n. 13 del 18.4.2011 prese atto dello scioglimento, con conseguente trasferimento a suo favore delle aree e degli immobili siti nel territorio comunale e rientranti nel piano di zona consortile, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto del Consorzio (cfr. il doc. 37 del Comune);

– con deliberazione consiliare n. 24 del 1.6.2011 (lo stesso giorno di scioglimento del CIMEP, allorché cessava l’esistenza giuridica di quest’ultimo), il Comune di Bollate provvedeva alla riclassificazione patrimoniale degli immobili compresi nel CDQ di via Turati (cfr. il doc. 23 del Comune).

Non vi è stata, quindi, alcuna appropriazione arbitraria, ma la semplice successione del Comune di Bollate, quale membro del Consorzio ormai sciolto, nei rapporti giuridici inerenti i beni consortili inseriti nei piani di zona e ricadenti nel territorio comunale.

Inoltre, non sembra condivisibile l’asserzione difensiva dei ricorrenti, secondo cui l’intera area del CDQ avrebbe dovuto essere compresa in zona di edilizia residenziale pubblica.

Tale conclusione è , infatti, smentita dalla lettura del decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Politiche e Interventi per la Casa della Regione Lombardia del 5.5.2008, n. 4448 (cfr. il doc. 38 del Comune, copia del decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), sulla disciplina dei contratti di quartiere che, nell’individuare le caratteristiche degli ambiti territoriali (cfr. il punto 4 dell’allegato “A” alla determinazione), non prevede che essi coincidano con le aree PEEP, anzi ammette espressamente che alle aree di edilizia residenziale pubblica si aggiungano anche quelle adiacenti, purché meritevoli di riqualificazione.

Nell’ultima parte dell’articolato quinto mezzo di gravame, le doglianze dei ricorrenti si indirizzano sulla figura dell’arch. Marco Maria Sagnelli, già Dirigente dell’Area Qualità Urbana del Comune di Bollate, oltre che Direttore del CDQ di via Turati (cfr. sul punto, i documenti n. 1 e n. 2 depositati dalla difesa dello stesso arch. Sagnelli), visto che, almeno a detta dei ricorrenti, non sarebbero ben chiari il ruolo svolto dall’arch. Sagnelli e soprattutto il cumulo dei due incarichi sopra indicati.

La convenzione attuativa del CDQ prevede – infatti – la figura del Direttore del Contratto (cfr. l’art. 10 del doc. 2 del Comune), con compiti di organizzazione e coordinamento delle attività per l’attuazione del CDQ.

Ora, il presente ricorso risulta notificato al “Direttore del Contratto di Quartiere di via Turati 40 in Bollate”, nella persona dell’arch. Sagnelli, ma – come agevolmente si desume dagli atti di causa – il Direttore del CDQ non è un organo della Pubblica Amministrazione né un autonomo centro di rapporti giuridici, ma, più semplicemente, il titolare di un incarico – o di una funzione, che dir si voglia – munus assunto dall’arch. Sagnelli nella sua qualità di Dirigente del Comune di Bollate, come risulta dall’ordinanza di nomina a firma del Sindaco n. 134 del 15.7.2010 (cfr. il doc. n. 2 dell’arch. Sagnelli).

L’incarico di Direttore del CDQ – unitamente a quello per così dire “principale” di Dirigente del Comune – è in seguito cessato, a far data dal 15.10.2011, come risulta da comunicazione dello stesso arch. Sagnelli (cfr. il doc. n. 3 di quest’ultimo), tanto è vero che il Comune ha provveduto alla sua sostituzione con l’arch. Bruna Patrizia Settanni (cfr. il doc. 39 del Comune).

Per l’attività svolta quale Direttore del CDQ, l’arch. Sagnelli non pare – almeno stando ai documenti versati in giudizio – avere percepito compensi particolari o ulteriori, diversi dalla sua ordinaria retribuzione, né da parte del Comune né da parte di Aler (cfr. sul punto la memoria difensiva di quest’ultima del 23.9.2013, pagine 10 e 11).

Il ricorso proposto nei confronti dell’arch. Sagnelli, pertanto, va dichiarato inammissibile, con conseguente accoglimento della domanda di estromissione dal giudizio avanzata dallo stesso arch. Sagnelli nei propri scritti difensivi.

In conclusione, quindi, il quinto motivo aggiunto va respinto, così come deve essere respinto l’intero ricorso principale (fatta eccezione per la particolare posizione dell’arch. Sagnelli, in relazione al quale il gravame è , come già chiarito, inammissibile).

4.1 Il ricorso per motivi aggiunti è rivolto contro la deliberazione consiliare n. 2 del 21.1.2013 e tutti gli atti connessi, con la quale il Comune di Bollate ha approvato definitivamente una variante parziale al proprio Piano di Governo del Territorio (cfr. il doc. 32 del Comune), che ha modificato, in parte, anche la disciplina del Contratto di Quartiere di via Turati.

Il primo motivo aggiunto lamenta l’illegittimità derivata dagli atti gravati con il ricorso principale.

Essendo però quest’ultimo infondato, per le medesime ragioni suesposte, anche il primo motivo aggiunto deve rigettarsi.

4.2 Nel secondo motivo aggiunto, sono oggetto di specifica censura le modifiche apportate al CDQ per effetto della variante, con riguardo particolare alla realizzazione ed alla localizzazione della media struttura di vendita e del centro diurno integrato, comprendente un auditorium e spazi di incontro e di socializzazione, vale a dire il c.d. Urban Center.

Viene contestata la logicità della scelta comunale che, sempre a detta degli esponenti, non risponderebbe ad esigenze di tutela del pubblico interesse e di riqualificazione dell’area degradata.

In realtà, la variante prevede una diversa collocazione della struttura commerciale e dell’Urban Center rispetto alla previsione originaria, di fronte alla difficoltà – per ragioni di carattere economico – di reperire risorse finanziarie per le opere non finanziate direttamente dalla Regione.

Infatti, la gara indetta dal Comune per l’alienazione di diritti edificatori e di superficie, volta a procurarsi risorse economiche per l’attuazione del Contratto, andava deserta sicché, al fine di realizzare comunque gli interventi previsti dal CDQ, la Giunta, con deliberazione n. 48 del 9.5.2012, stabiliva di procedere con priorità all’edificazione dell’Urban Center, collocando il medesimo in Piazza della Resistenza, laddove in origine sarebbe dovuta invece sorgere la struttura commerciale (cfr. il doc. 28 del Comune, copia della delibera di Giunta).

Nella stessa delibera, la Giunta, allo scopo di concretizzare la diversa collocazione delle due strutture, prevedeva l’avvio di un procedimento di variante urbanistica, poi sfociato nella delibera gravata con i motivi aggiunti (cfr. ancora il citato doc. 28).

A ciò si aggiunga che sia l’Urban Center sia la struttura di vendita sono assolutamente coerenti con le previsioni della convenzione attuativa del CDQ, che all’art. 2 contempla fra i c.d. assi di intervento la realizzazione di un polo sociale ed artigianale, oltre che di una media struttura di vendita (cfr. il doc. 2 del Comune).

Se si ha poi riguardo alla planimetria allegata alla citata delibera di Giunta n. 48/2012 (cfr. il più volte citato doc. 28), si noterà che, accanto all’Urban Center, è prevista la realizzazione di spazi verdi, con un giardino pubblico ed una nuova piazza a nord di Piazza della Resistenza, vicino agli edifici Aler.

Da ultimo, deve rilevarsi che le modifiche al CDQ sono state illustrate nel corso di un incontro pubblico nella sala biblioteca del Comune in data 10 maggio 2012, alla presenza del Sindaco e di altri operatori politici e tecnici (cfr. il doc. 40 del Comune).

In conclusione, non può ragionevolmente ritenersi che le modifiche introdotte al CDQ per effetto della variante siano illogiche o tanto meno in contrasto con gli obiettivi di riqualificazione propri del Contratto di Quartiere.

Il secondo motivo aggiunto deve – pertanto – interamente rigettarsi.

4.3 Nel terzo motivo aggiunto, si ribadisce ancora la presunta contrarietà delle innovazioni introdotte dal Comune di Bollate alla originaria convenzione di attuazione del CDQ, oltre ad affermarsi nuovamente il mancato coinvolgimento dei cittadini.

Tali censure, ripetitive di quelle contenute in ricorso, devono rigettarsi, per le ragioni sin qui esposte.

Nel mezzo di gravame, gli esponenti riferiscono anche di un piano di lottizzazione in variante al PGT, che produrrebbe effetti sulla destinazione urbanistica di Piazza della Resistenza, pur riguardando ambiti diversi da quelli del CDQ.

La censura appare generica ed indeterminata: risulta peraltro, dagli atti del Comune, che è stato avviato un procedimento per la redazione di un piano di lottizzazione in variante al PGT (cfr. il doc. 42 del Comune), nel corso del quale è stato indetto un incontro con la cittadinanza il 17.4.2013 (cfr. il doc. 43 del Comune) e non si comprende come tale avvio del procedimento possa inficiare la legittimità della variante di PGT impugnata in questa sede.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di referendum consultivo promosso da taluni cittadini di Bollate, di cui ancora si parla nel terzo motivo aggiunto, sulla stessa la Giunta Comunale si è pronunciata con delibera n. 53 del 24.4.2013 (cfr. il doc. 44 del Comune), rigettando la petizione.

Non pare – in ogni caso – che le iniziative del Comune, lamentate nel terzo motivo, possano assurgere ad elemento di illegittimità degli atti impugnati.

In conclusione, l’intero ricorso per motivi aggiunti deve respingersi.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle parti costituite, mentre non occorre provvedere a favore delle parti non costituite in giudizio.

La liquidazione avviene anche in favore dell’arch. Sagnelli, poichè lo stesso è stato evocato in giudizio e tenuto conto che nel gravame sono contenute censure sull’operato del medesimo, quale professionista incaricato dal Comune di Bollate (cfr. ad esempio, pag. 39, punto 5, del ricorso introduttivo).


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e, per la restante parte, li respinge come in motivazione.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di causa, che liquida in:

– euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore del Comune di Bollate;

– euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore dell’Azienda Lombardia per l’Edilizia Residenziale – Aler;

– euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore dell’arch. Marco Maria Sagnelli.

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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