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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 879 | Data di udienza: 17 Ottobre 2013

* VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – AIA – Art. 29 nonies d.lgs. n. 152/2006 – Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti – Varianti non sostanziali – Comunicazione – Termine di sessanta giorni – Linee guida approvate con d.r.g. Lazio n. 239/2008 – Prescrizione in via generalizzata del nulla osta – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 22 Novembre 2013
Numero: 879
Data di udienza: 17 Ottobre 2013
Presidente: Corsaro
Estensore: Soricelli


Premassima

* VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – AIA – Art. 29 nonies d.lgs. n. 152/2006 – Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti – Varianti non sostanziali – Comunicazione – Termine di sessanta giorni – Linee guida approvate con d.r.g. Lazio n. 239/2008 – Prescrizione in via generalizzata del nulla osta – Illegittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 22 novembre 2013, n. 879


VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – AIA – Art. 29 nonies d.lgs. n. 152/2006 – Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti – Varianti non sostanziali – Comunicazione – Termine di sessanta giorni – Linee guida approvate con d.r.g. Lazio n. 239/2008 – Prescrizione in via generalizzata del nulla osta – Illegittimità.

La vigente normativa in tema di A.I.A. (art. 29-nonies d.lg. n. 152 del 2006 e art. 15 della l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27), in relazione a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, distingue tra varianti sostanziali e varianti non sostanziali sottoponendo a regime autorizzatorio le sole varianti sostanziali; le variazioni non sostanziali sono oggetto di semplice comunicazione all’autorità e la realizzazione del progetto è sospesa per un periodo di sessanta giorni; ciò ha chiaramente la funzione di consentire all’autorità di verificare se la modifica abbia effettivamente carattere non sostanziale ovvero abbia carattere sostanziale; nel primo caso (cioè nel caso in cui l’autorità concordi con la valutazione del gestore e ritenga non sostanziale la modifica) quest’ultima può essere realizzata una volta decorsi i 60 giorni dall’inoltro della comunicazione; nel secondo caso (cioè qualora l’autorità non concordi con la valutazione del gestore e ritenga che la modifica sia sostanziale) è previsto che l’autorità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dia notizia del proprio avviso al gestore e lo inviti a presentare una nuova domanda di autorizzazione; è ovvio, tuttavia, che ben potrebbe l’autorità – prima della scadenza del termine – rilasciare un nulla osta alla realizzazione della modifica (o meglio comunicare al gestore di concordare sul carattere non sostanziale della variante) con l’effetto di permettere al gestore di attuare quest’ultima senza dover attendere la scadenza del termine; solo in questi limiti può ammettersi un nulla osta dell’autorità, sicchè la previsione delle Linee guida, approvate con D.G.R. n. 239 del 2008, che prescrive in via generalizzata il nulla osta (cfr. il paragrafo 3.2.1.) è illegittima.


Pres. Corsaro, Est. Soricelli – S. s.r.l. (avv.ti Perino e Ciccocioppo) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) e Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella regione Lazio (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 22 novembre 2013, n. 879

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 22 novembre 2013, n. 879

N. 00879/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 665 del 2012, proposto da SE.IN. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Perino e Adolfo Ciccocioppo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Tamburrini, in Latina, via Cicerone n. 44;


contro

la regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Chieppa, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
commissario delegato per l’emergenza ambientale nella regione Lazio, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento di archiviazione d’ufficio dell’istanza della ricorrente relativa a variazioni non sostanziali all’A.I.A. rilasciata con decreto n. 11 del 4 aprile 2008 dal commissario delegato all’emergenza ambientale della regione Lazio e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale e, in particolare, delle note prot. n. 120257 del 20 giugno 2012 e prot. n. 96177 del 17 maggio 2012 del Direttore regionale del dipartimento programmazione economica e sociale della regione Lazio e delle “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lg. 152/06 e della l.r. 27/98”, approvate con D.G.R. n. 239 del 2008, nella parte in cui subordinano la realizzazione di varianti non sostanziali all’A.I.A. al rilascio del nulla osta da parte della regione, e per la condanna dell’amministrazione all’esatto adempimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone la società ricorrente di gestire un impianto per il trattamento di rifiuti in Morolo.

L’impianto è stato autorizzato con decreto n. 11 del 4 aprile 2008 dal commissario delegato all’emergenza ambientale del Lazio.

L’autorizzazione aveva ad oggetto un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; in particolare, era previsto che lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti non pericolosi avvenisse in un capannone (cd. capannone A) mentre lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi sarebbe avvenuto in un secondo capannone (cd. capannone B). Il primo capannone era già esistente mentre il secondo era da realizzare.

In concreto la ricorrente iniziava a svolgere l’attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi utilizzando il capannone A, mentre l’attività di trattamento dei rifiuti pericolosi non è stata mai avviata.

Nel 2009 un incendio distruggeva il capannone A, per cui – su domanda della ricorrente – la regione Lazio, con determinazione B6325 del 11 dicembre 2009, autorizzava quest’ultima a utilizzare per l’attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi il capannone B (che nel frattempo era stato costruito). Il provvedimento regionale precisava che esso “fintantoché non sarà ripristinato lo stato dei luoghi dell’area oggetto d’incendio e non sarà rilasciato il necessario nulla osta da parte dell’autorità competente, sarà parte integrante e sostanziale della vigente A.I.A.”.

In data 7 luglio 2011 la SE.IN. presentava istanza di modifiche non sostanziali alla regione Lazio allegando una perizia asseverata e planimetria rappresentativa dell’impianto e delle modifiche proposte.

La regione Lazio chiedeva quindi il 10 novembre 2011 alla ricorrente documentazione integrativa che era rimessa il 12 aprile 2012 unitamente a una seconda perizia asseverata che confermava il carattere non sostanziale delle modifiche proposte.

Il successivo 17 maggio 2012 il Direttore del dipartimento programmazione economica e sociale chiedeva alla ricorrente ulteriori chiarimenti.

Anche a questa richiesta era dato riscontro il successivo 4 giugno 2012.

A questo punto alla ricorrente era inviata un’ulteriore nota datata 20 giugno 2012 con cui la regione: a) da un lato, sosteneva che la sua autorizzazione del 2009 non avesse eliminato l’autorizzazione commissariale originaria cosicché la ricorrente avrebbe dovuto, ove avesse voluto modificare l’originario progetto, inoltrare apposita istanza di variante sostanziale; b) dall’altro, dava notizia alla ricorrente che la sua istanza del 7 luglio 2011 era stata archiviata d’ufficio in quanto essa non aveva dato riscontro alle richieste di integrazione del 10 novembre 2011.

La SE.IN. proponeva quindi il ricorso all’esame con cui viene chiesto: a) nel duplice presupposto che le “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lg. 152/06 e della l.r. 27/98” impugnate siano illegittime nella parte in cui prevedono un nulla osta regionale a variazioni non sostanziali e che la sua comunicazione del 7 luglio 2011 si riferisse a “variazioni non sostanziali”, che, previa declaratoria di illegittimità della citate Linee guida, sia accertato che la ricorrente ha titolo a realizzare le modifiche di cui alla istanza del 7 luglio 2011 essendo decorsi i 60 giorni dalla comunicazione come stabilito dall’articolo 29-nonies d.lg. 4 aprile 2006, n. 152; b) sia annullato il provvedimento di archiviazione d’ufficio dell’istanza del 7 luglio 2011.

In via subordinata la ricorrente chiede che siano annullate le note del 17 maggio 2012 e del 20 giugno 2012 e sia dichiarato l’obbligo della regione Lazio di provvedere sulla sua istanza.

2. La regione Lazio resiste al ricorso. Si è altresì costituito con memoria di stile il commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio cui pure è stato notificato l’atto introduttivo benché nei confronti di tale autorità non siano state formulate domande.

3. Con ordinanza n. 293 del 13 settembre 2009 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.


DIRITTO

1. Va premesso che dalla documentazione depositata dalla regione Lazio risulta che la ricorrente ha trasferito l’attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi nel capannone A (che evidentemente è stato ripristinato); è pertanto dubbio se ancora sussista un reale interesse alla definizione del ricorso all’esame, come sembrerebbero confermare le circostanze che le parti non hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza pubblica e i difensori della ricorrente non sono comparsi alla stessa.

Tuttavia, in difetto di una chiara manifestazione di difetto di interesse da parte della ricorrente ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. Ciò premesso, il ricorso è in parte fondato e va accolto.

Come accennato la ricorrente in via principale chiede anzitutto che sia dichiarata l’illegittimità delle “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lg. 152/06 e della l.r. 27/98” nella parte in cui introducono, secondo la ricorrente illegittimamente in quanto in contrasto con quanto previsto dalla legge, un nulla osta dell’autorità regionale sulle istanze (o meglio sulle comunicazioni) aventi a oggetto modifiche non sostanziali agli impianti di trattamento dei rifiuti.

Le censure della ricorrente sono fondate nei limiti che seguono.

Da un punto di vista giuridico va rilevato che la vigente normativa effettivamente distingue in relazione a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti tra varianti sostanziali e varianti non sostanziali sottoponendo a regime autorizzatorio le sole varianti sostanziali; da questo punto di vista i contenuti dell’articolo 29-nonies d.lg. n. 152 del 2006 citato e dell’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 sono inequivoci; le variazioni non sostanziali sono oggetto di semplice comunicazione all’autorità e la realizzazione del progetto è sospesa per un periodo di sessanta giorni; ciò ha chiaramente la funzione di consentire all’autorità di verificare se la modifica abbia effettivamente carattere non sostanziale ovvero abbia carattere sostanziale; nel primo caso (cioè nel caso in cui l’autorità concordi con la valutazione del gestore e ritenga non sostanziale la modifica) quest’ultima può essere realizzata una volta decorsi i 60 giorni dall’inoltro della comunicazione; nel secondo caso (cioè qualora l’autorità non concordi con la valutazione del gestore e ritenga che la modifica sia sostanziale) è previsto che l’autorità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dia notizia del proprio avviso al gestore e lo inviti a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

In questo schema come si vede non è previsto che per l’attuazione di modifiche non sostanziali occorra un esplicito nulla osta da parte dell’autorità potendo il gestore, una volta scaduto il termine di 60 giorni senza che abbia ricevuto comunicazioni in ordine al ritenuto carattere sostanziale della modifica oggetto di comunicazione, attuare quest’ultima; è ovvio, tuttavia, che ben potrebbe l’autorità – prima della scadenza del termine – rilasciare un nulla osta alla realizzazione della modifica (o meglio comunicare al gestore di concordare sul carattere non sostanziale della variante) con l’effetto di permettere al gestore di attuare quest’ultima senza dover attendere la scadenza del termine; solo in questi limiti può ammettersi un nulla osta dell’autorità, sicchè la previsione delle Linee guida che effettivamente prescrive in via generalizzata il nulla osta (cfr. il paragrafo 3.2.1.) è illegittima.

3. Se da un punto di vista giuridico le argomentazioni della ricorrente sono fondate occorre però verificare se ricorresse o meno la fattispecie della variazione non sostanziale.

4. Va premesso in punto di fatto che, come già accennato, in data 7 luglio 2011 la ricorrente ha inoltrato alla regione Lazio una comunicazione avente a oggetto variazioni non sostanziali all’autorizzazione integrata ambientale n. 11 del 4 aprile 2008, modificata con determinazione n. 36324 del 11 dicembre 2009; alla comunicazione era allegata una perizia asseverata di un tecnico e una planimetria dell’impianto.

Il 10 novembre 2011 (quindi circa quattro mesi dopo la ricezione della comunicazione) la regione Lazio chiedeva alla ricorrente di procedere al pagamento della tariffa istruttoria (come previsto dalla D.G.R. n. 956 del 2009), di ripresentare la documentazione allegata alla comunicazione in 5 copie (cartacee e in formato elettronico) e di presentare planimetrie rappresentative dello stato “ante operam” e di quello “post operam”.

La ricorrente dava riscontro a quanto richiesto dalla regione solo il 12 aprile 2012, trasmettendo alla regione copia dell’avvenuto pagamento della tariffa e 5 copie in formato cartaceo e elettronico di una perizia tecnica asseverata (a firma di un tecnico, un geologo, diverso da quello, un chimico, che aveva predisposto quella allegata alla comunicazione del 7 luglio 2011) e di planimetrie illustrative della variante.

In data 17 maggio 2012 la regione dava riscontro alla documentazione depositata dalla ricorrente con una nota in cui, senza menzionare la comunicazione del 7 luglio 2011 e la documentazione a essa allegata e qualificando i documenti depositati il 12 aprile come una nuova e autonoma istanza di variazione non sostanziale, erano chiesti chiarimenti su alcuni aspetti del progetto.

I chiarimenti richiesti erano forniti dalla ricorrente il 4 giugno 2012.

Seguiva il 20 giugno 2012 una ulteriore nota della regione in cui questa: a) nel presupposto che l’autorizzazione del 11 dicembre 2011 non avesse modificato l’originaria autorizzazione integrata del 2008 ma semplicemente “aggiornato” in via provvisoria quest’ultima al fine di consentire la prosecuzione del trattamento dei rifiuti non pericolosi nel capannone destinato a quelli pericolosi nelle more delle riparazioni del capannone andato distrutto per l’incendio, invitava la ricorrente, ove questa avesse avuto l’intenzione di modificare l’originario progetto, a presentare istanza di variazione sostanziale; b) in relazione alle modifiche all’impianto di trattamento delle acque (la variante proposta infatti prevedeva la modifica della vasca di prima pioggia di raccolta delle acque mediante sostituzione dei due esistenti recipienti interrati aventi volume di mc 30 con un’unica vasca in cemento divisa in quattro sezioni e aventi volume di 60 mc.), affermava che risultava che il precedente 7 luglio la ricorrente avesse presentato un’istanza di variazione non sostanziale contemplante tra l’altro la modifica di tale impianto ma che tale istanza era stata archiviata non avendo la SE.IN. dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale del 10 novembre 2011; c) rinviava ogni decisione in merito alle modifiche all’impianto a epoca successiva al rilascio del nulla osta alla ripresa delle attività autorizzate in conformità all’A.I.A. n. 11/2008, come disposto dal punto 4 dell’autorizzazione regionale del 11 dicembre 2009.

5. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la regione ha: a) archiviato d’ufficio la comunicazione/ istanza del 7 luglio 2011, nel presupposto che la ricorrente non avesse proceduto all’integrazione istruttoria richiestale (così si legge nella nota del 20 giugno 2012 in cui non è precisato in quale data all’archiviazione si sia proceduto); b) considerato la documentazione trasmessa il 12 aprile 2012 una nuova comunicazione/ istanza di variazione non sostanziale.

In sede di memoria di costituzione la regione ha poi chiarito che la comunicazione/ istanza del 7 luglio 2011 non era ricevibile in quanto a essa non era stata allegata prova dell’avvenuto pagamento della tariffa istruttoria e tale pagamento costituisce condizione di procedibilità dell’istanza in base all’articolo 5 della D.G.R. n. 956 del 2009 e dell’articolo 5 D.M. 24 aprile 2008; di conseguenza essa ha dato avvio all’istruttoria solo il 17 aprile 2012 (data in cui ha acquisito la documentazione presentata dalla ricorrente e, in particolare, la prova del pagamento della tariffa istruttoria) e ha ritenuto che la documentazione allora presentata sostituisse la prima istanza del luglio 2011 che veniva quindi archiviata tanto più che tra la richiesta di integrazione e la presentazione della documentazione erano trascorsi 5 mesi.

La regione ha poi sostenuto che la variazione proposta in base alla comunicazione del 7 luglio 2011 risultava diversa da quella descritta dalla perizia presentata il 12-17 aprile 2012 e che dalla documentazione depositata risultasse anche che la ricorrente aveva in parte già eseguito le variazioni previste. A ciò si aggiunge che le variazioni andavano anche a ripercuotersi sull’originale lay-out dell’impianto, cioè quello contemplato dall’A.I.A. del 2008, “configurando una possibile sostanzialità delle proposte di modifica”.

6. Ciò premesso le censure dedotte dalla ricorrente sono in larga parte fondate anche sotto il profilo sostanziale.

Va anzitutto osservato che le modifiche oggetto di comunicazione da parte della ricorrente hanno senz’altro carattere non sostanziale consistendo in definitiva in una diversa disposizione spaziale dei rifiuti e nella sostituzione dei serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia; si tratta all’evidenza di nodifiche che – come del resto asseverato dalla perizia del tecnico di fiducia della ricorrente – non sono riconducibili alle modifiche sostanziali come definite dalle Prime linee guida regionali più volte citate; al riguardo va solo rilevato che il riferimento per stabilire il carattere sostanziale o non sostanziale della modifica è costituito dall’autorizzazione del 2008 come modificata, per quanto in via temporanea, dall’autorizzazione regionale del 11 dicembre 2009.

7. Va tuttavia rilevato che non condivisibile è l’assunto della ricorrente secondo cui essa avrebbe avuto titolo ad attuare le modifiche dopo la decorrenza del termine di 60 giorni dall’inoltro della comunicazione-istanza del 7 luglio 2011; tale istanza infatti era – come argomentato dalla regione – irricevibile per il mancato pagamento della tariffa istruttoria (come stabilito, in conformità del citato D.M. 24 aprile 2008, dalla D.G.R. n. 956 del 2009, non impugnata).

Solo a seguito del pagamento della tariffa istruttoria e dell’inoltro della documentazione integrativa l’istanza del 7 luglio è ridivenuta procedibile.

Come sostenuto dalla ricorrente l’archiviazione di tale istanza è illegittima; a questo riguardo le varie motivazioni che la regione ha addotto a sostegno del proprio operato non appaiono persuasive.

Anzitutto nella nota del 20 giugno si afferma che l’archiviazione d’ufficio dell’istanza del 7 luglio 2011 è stata determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale del 10 novembre 2011; già si è visto che questa circostanza non è veritiera perché la ricorrente, sia pure con criticabile ritardo, ha invece adempiuto alla richiesta depositando anche una seconda perizia a firma di un geologo; d’altra parte non risulta che la regione avesse disposto l’archiviazione prima del 17 aprile 2012, data in cui ha acquisito la documentazione della ricorrente sembrando invece dal tenore delle difese che l’archiviazione sia intervenuta dopo la ricezione della documentazione e sia stata motivata – diversamente da quanto sostenuto dalla nota del 20 giugno 2012 impugnata – dalla circostanza che la regione ha ritenuto che la documentazione del 12-17 aprile 2012 rappresentasse modifiche diverse da quelle comunicate il 7 luglio 2011; anche su questo punto le argomentazioni della ricorrente sono sostanzialmente condivisibili; l’integrazione del 12-17 aprile 2012 menzionava infatti esplicitamente la richiesta di integrazione e, benché la seconda perizia, non menzionasse la modifica dei serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia la planimetria rappresentativa dello stato post operam dell’impianto allegata alla documentazione integrativa è sostanzialmente identica a quella allegata alla comunicazione del 7 luglio 2011 per cui, in definitiva, la tesi della regione secondo cui la documentazione dell’aprile 2012 fosse sostitutiva di quella del precedente luglio non è persuasiva, essendo invece condivisibile quanto affermato dalla ricorrente secondo cui quest’ultima si limitava a meglio rappresentare, conformemente a quanto richiesto dalla regione il 10 novembre 2011, la portata delle modifiche progettate.

8. In conclusione le domande avanzate in via principale dalla ricorrente vanno in parte accolte nel senso che è fondata l’impugnazione delle “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lg. 152/06 e della l.r. 27/98”, approvate con D.G.R. n. 239 del 2008, nella parte in cui subordinano la realizzazione di varianti non sostanziali all’A.I.A. al rilascio del nulla osta da parte della regione; non può invece ritenersi fondata la domanda avente a oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente a eseguire le variazioni di cui all’istanza del 7 luglio 2011 una volta decorsi i sessanta giorni dalla sua presentazione in quanto tale comunicazione non era procedibile a causa del mancato pagamento della tariffa istruttoria.

Va accolta la domanda di annullamento dell’atto di archiviazione della comunicazione del 7 luglio 2011.

La domanda proposta in via subordinata non viene invece esaminata dato che essa è stata proposta nell’ipotesi che la sezione ritenesse legittime le “Prime linee guida” nella parte in cui prevedono il nulla osta all’attuazione delle modifiche sostanziali.

9. Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati. La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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