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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Legittimazione processuale, VIA VAS AIA Numero: 1404 | Data di udienza: 14 Novembre 2013

* VIA, VAS E AIA – VAS – Nozione – Effetti significativi sull’ambiente – Impugnazione – Associazioni ambientaliste – Legittimazione a ricorrere – Associazioni non riconosciute di protezione ambientale – Verifica caso per caso – Indici – VAS – Autorità competente – Organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente – Atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli – Sottoposizione a VAS – Limite temporale inderogabile – Data di approvazione del piano – Art. 11, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2013
Numero: 1404
Data di udienza: 14 Novembre 2013
Presidente: Balba
Estensore: Ponte


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VAS – Nozione – Effetti significativi sull’ambiente – Impugnazione – Associazioni ambientaliste – Legittimazione a ricorrere – Associazioni non riconosciute di protezione ambientale – Verifica caso per caso – Indici – VAS – Autorità competente – Organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente – Atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli – Sottoposizione a VAS – Limite temporale inderogabile – Data di approvazione del piano – Art. 11, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 21 novembre 2013, n. 1404


VIA, VAS E AIA – VAS – Nozione – Effetti significativi sull’ambiente –Impugnazione – Associazioni ambientaliste – Legittimazione a ricorrere.

 La cd. Valutazione ambientale strategica (v.a.s.) è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale; si tratta, quindi, di una procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/Ce, che prevede appunto la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull’ambiente.  A fronte di tali chiare indicazioni è invero azzardato sostenere che la relativa impugnazione non avrebbe effetti sull’ambiente; gli effetti sono non solo evidenti ma addirittura i principali in materia, rispetto alla verifica dei singoli progetti a valle, proprio per la valenza pianificatoria e programmatoria degli atti esaminati, per cui la legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni ambientali riconosciute specificamente dallo Stato trova in tale ambito una delle principali espressioni.

Pres. Balba, Est. Ponte – Associazione C. e altri (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Sommariva e Benghi) e Comune Santa Margherita Ligure (avv. Mauceri)


LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni non riconosciute di protezione ambientale – Verifica caso per caso – Indici.

In disparte la pacifica legittimazione ex lege delle associazioni riconosciute dal Ministero dell’ambiente (nel caso de quo la Vas), la legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale (da verificarsi caso per caso) può riconoscersi solo se delle stesse sia accertato il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso; la rappresentatività della collettività locale di riferimento, che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione (cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 49092012).


Pres. Balba, Est. Ponte – Associazione C. e altri (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Sommariva e Benghi) e Comune Santa Margherita Ligure (avv. Mauceri)

VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente – Organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente.

La valutazione ambientale strategica (v.a.s.) non è configurata come un procedimento o un subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, con la conseguenza, fra le altre, che è legittima e anzi quasi fisiologica l’evenienza che l’autorità competente alla v.a.s. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 49262013).


Pres. Balba, Est. Ponte – Associazione C. e altri (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Sommariva e Benghi) e Comune Santa Margherita Ligure (avv. Mauceri)

VIA, VAS E AIA – Atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli – Sottoposizione a VAS – Limite temporale inderogabile – Data di approvazione del piano – Art. 11, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.

Devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di pianificazione territoriali e di destinazione dei suoli e tale valutazione deve essere effettuata — come disposto dall’art. 11 comma 3  del d.lgs. n. 152/2006— prima dell’approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione del piano, e non quella di adozione. Detta regola è stata sancita a livello comunitario anche in considerazione della necessità di prescindere dai diversi regimi di iter approvativo di piani territoriali nei diversi paesi europei, e mantiene la sua logicità rispetto al sistema italiano in quanto effetto primario dell’adozione è solo ricollegato alle misure di salvaguardia che, in quanto di effetto limitativo, non dovrebbero (il condizionale è d’obbligo, essendo rimesso alla singola amministrazione la verifica nel caso di specie di eccezionali diversi effetti) avere effetti immediati sull’ambiente.

Pres. Balba, Est. Ponte – Associazione C. e altri (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Sommariva e Benghi) e Comune Santa Margherita Ligure (avv. Mauceri)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 21 novembre 2013, n. 1404

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 21 novembre 2013, n. 1404

N. 01404/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2013, proposto da:
Associazione “Comitato Difendi Santa” Leg. Rappre. Savino C.I.C. Dario, Dario Savino, Susanna Canepa, Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino, Movimento “Ecologisti e Reti Civiche-Verdi Europei – Area Tigullio”, Circolo Amici di Santa Margherita Ligure & del Tigullio”, Patrizia Federica Bevilacqua, Gianni Rossini, Luca Vezzali, Associazione Verdi Ambiente e Societa’ – V.A.S., rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Sommariva, Gigliola Benghi, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, via Fieschi 15; Comune Santa Margherita Ligure, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via Xii Ottobre, 2/63; Provincia di Genova;

nei confronti di

Ente Parco di Portofino; Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l’annullamento

decreto verifica di assoggettibilita’ progetto preliminare variante puc – settore valutazione impatto ambientale, n. 3704 del 22\10\2012; nonché di ogni atto preparatorio fra cui relazione istruttoria n. 43 del 10\9\2012, progetto preliminare di puc di cui alla delibera consiliare n. 18 dell’11\4\2012, di nota di trasmissione e della delibera di Giunta n. 1424 del 23\11\2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Liguria e di Comune Santa Margherita Ligure e di Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso straordinario le odierne parti ricorrenti, quali associazioni di diversa natura e carattere statale o locale nonché quali residenti e proprietario di immobile in Comune di Santa Margherita ligure, impugnavano il decreto dirigenziale che escludeva la sottoposizione a Vas del progetto preliminare di puc del Comune predetto, nonché gli atti precedenti di cui in epigrafe.

A seguito di opposizione del Comune, il ricorso veniva trasposto in sede giurisdizionale.

Premessa la giustificazione circa la rispettiva legittimazione ad agire, avverso il predetto decreto venivano dedotte le seguenti censure:

– violazione degli artt. 4 ss d.lgs. 152\2006, dei principi ex artt. 9 e 32 Cost., del principio di precauzione e diversi profili di eccesso di potere, dovendo un piano regolatore generale essere sottoposto a Vas;

– analoghi vizi e violazione del d.lgs. 42 del 2004, in quanto l’obbligo di Vas derivava altresì dagli elementi di rilevanza paesaggistica e culturale evidenziata dagli organi statali;

– analoghi vizi in relazione alla vastità e pluralità di condizioni rispetto alla esclusione della Vas, cosicchè un assenso talmente condizionato diventa sostanzialmente un diniego;

– analoghi vizi per mancata considerazione dei criteri della vas nonché per difetto di motivazione del decreto.

Le amministrazioni comunali e regionale e statale intimate si costituivano in giudizio; in specie le prime due controdeducendo punto per punto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 14\11\2013 la causa passava in decisione.
 

DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta da una pluralità di soggetti, persone fisiche e non, avverso il decreto dirigenziale con cui la Regione ha escluso di sottoporre a valutazione ambientale strategica (vas) il progetto preliminare di Puc riguardante l’intero territorio del comune in questione. Va evidenziato, a fini di inquadramento della causa petendi, che i vizi dedotti riguardano tale determinazione mentre nessuna censura risulta diretta avverso il progetto preliminare di puc né, invero, avverso le singole prescrizioni formulate con lo stesso decreto.

In via preliminare, occorre verificare in dettaglio la legittimazione al ricorso dei diversi soggetti ricorrenti, la cui insussistenza è stata eccepita in termini di ammissibilità da parte delle difese resistenti, con esclusione invero della associazione ambientale riconosciuta a livello statale (la V.A.S.), rispetto alla quale va escluso ogni dubbio al riguardo. A quest’ultimo proposito, infatti, è palese la natura ambientale delle contestazioni mosse avverso le determinazioni regionali, la cui rilevanza parimenti ambientale non è seriamente contestabile. Anzi, sarebbe auspicabile che le stesse amministrazioni (nella specie quella comunale soprattutto, alla luce delle difese svolte in giudizio) prendano atto del valore primario degli strumenti generali di verifica e tutela ambientale disegnati a livello comunitario e trasfusi poi in sede nazionale: una corretta ed adeguata verifica ambientale dei fondamentali atti di governo pianificatorio costituisce la base per tutte le future e rilevanti attività che possono esercitarsi nel territorio interessato. In tale contesto, escludere la rilevanza ambientale della vas, anche se solo rispetto al riconoscimento di legittimazione che il legislatore compie con riferimento alle associazioni ambientali, rischia di creare un grave errore di prospettiva cui può conseguire un potenziale vulnus a tutta l’attività a valle della pianificazione, oltre che alla stessa programmazione ivi svolta.

Va ricordato un principio ormai consolidato (cfr. Consiglio di Stato n. 4200\2013): la cd. Valutazione ambientale strategica (v.a.s.) è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale; si tratta, quindi, di una procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/Ce, che prevede appunto la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull’ambiente.

A fronte di tali chiare indicazioni è invero azzardato sostenere che la relativa impugnazione non avrebbe effetti sull’ambiente; gli effetti sono non solo evidenti ma addirittura i principali in materia, rispetto alla verifica dei singoli progetti a valle, proprio per la valenza pianificatoria e programmatoria degli atti esaminati, per cui la legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni ambientali riconosciute specificamente dallo Stato trova in tale ambito una delle principali espressioni.

Per ciò che concerne la diversa questione della legittimazione delle associazioni ricorrenti locali, diverse da quella oggetto di riconoscimento statale, la fondatezza dell’eccezione emerge dal confronto fra i principi più volte ribaditi dalla prevalente giurisprudenza, anche della sezione, con i caratteri propri delle stesse ricorrenti.

In linea generale, va ribadito che il giudice amministrativo può, caso per caso, riconoscere la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 4233\2013).

I rischi derivanti dal giudizio caso per caso vengono sterilizzati dall’orientamento consolidato attraverso la specificazione di quanto già sopra evidente: la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata, almeno in astratto, in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla cd. vicinitas dello stesso ente rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio.

In definitiva, in disparte la pacifica legittimazione ex lege delle associazioni riconosciute dal Ministero dell’ambiente (nel caso de quo la Vas), la legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale può riconoscersi solo se delle stesse sia accertato il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso; la rappresentatività della collettività locale di riferimento, che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione (cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 4909\2012).

Applicando alla fattispecie in esame tali pacifiche e ragionevoli coordinate, tese a combinare il rispetto dei principi in materia (costituenti ricadute dirette degli artt. 24, 103 e 113 Cost.), emerge come nessuna delle associazioni locali rivesta i caratteri predetti: il comitato difendi Santa è privo del necessario consolidamento nel tempo, essendosi costituito solo di recente – oltre che in prevalenza in relazione ad una specifica opera; l’Associazione internazionale amici del Monte di Portofino è tesa al perseguimento di iniziative concernenti un territorio non coincidente con quello comunale interessato e non risulta aver alcun collegamento diretto e rappresentativo della collettività locale, facendo anzi riferimento agli amici internazionali, quindi a soggetti diversi dalla comunità locale; il circolo amici di Santa Margherita ligure e del Tigullio, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte per l’associazione internazionale, oltre alla mancanza di qualsiasi collegamento con la tutela ambientale, trattandosi di soggetto teso a favorire lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali musicali ecc. che nulla hanno a che vedere direttamente col bene ambiente nei termini di vas; il movimento ecologisti, lungi dall’evidenziare gli elementi predetti, si limita ad invocare la propria natura di nuovo movimento politico, la cui qualificazione esclude la legittimazione al ricorso, oltre alla mancanza del necessario consolidamento di cui sopra trattandosi appunto di nuova formazione.

Per ciò che concerne i soggetti persone fisiche, trattandosi di atti concernenti la pianificazione generale, se per un verso non sussistono dubbi sulla legittimazione del soggetto proprietario di immobile nel territorio comunale, coinvolto ex se dalla nuova pianificazione generale, per un altro verso il mero carattere di residenti non è tradizionalmente sufficiente ad integrare quella stabilità necessaria a fornire la legittimazione a contestare le determinazioni urbanistiche nonchè anche quelle ambientali; al riguardo vale quanto detto in termini di stabilità e non occasionalità, ed in tale contesto la differenza fra proprietà e residenza mantiene degli elementi tali da giustificare il diverso esito in tema di legittimazione ai fini in esame.

Il ricorso proposto dagli unici soggetti riconosciuti quali legittimati ad agire nel presente giudizio, Vas e Bevilacqua, va peraltro dichiarato inammissibile per difetto attuale di interesse, in accoglimento dell’eccezione ulteriore proposta dalle difese regionale e comunale, peraltro nei limitati termini che seguono.

Innanzitutto – come già sopra precisato in sede di inquadramento della causa petendi che i vizi dedotti riguardano la determinazione di non sottoporre il progetto preliminare di piano alla Vas mentre nessuna censura risulta diretta avverso il progetto preliminare di puc né, invero, avverso le singole prescrizioni -, va richiamata la condivisa opinione a mente della quale la valutazione ambientale strategica (v.a.s.) non è configurata come un procedimento o un subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, con la conseguenza, fra le altre, che è legittima e anzi quasi fisiologica l’evenienza che l’autorità competente alla v.a.s. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 4926\2013).

Non occorre sul punto ricordare che il progetto preliminare costituisce, nell’originale schema lessicale regionale, l’adozione del piano, cosicchè la determinazione contestata è intervenuta a valle di tale preliminare passaggio e ben prima della definitiva approvazione di cui al progetto definitivo.

In proposito, costituisce principio consolidato della stessa giurisprudenza comunitaria, fondamentale in materia di Vas tanto da essere fatto proprio anche da quella statale, quello a mente del quale devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di pianificazione territoriali e di destinazione dei suoli e tale valutazione deve essere effettuata — come disposto dall’art. 11 comma 3 — prima dell’approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione del piano, e non quella di adozione, tanto che l’art. 11 comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal sub procedimento in questione. Tale regola è stata sancita a livello comunitario anche in considerazione della necessità di prescindere dai diversi regimi di iter approvativo di piani territoriali nei diversi paesi europei, e mantiene la sua logicità rispetto al sistema italiano in quanto effetto primario dell’adozione è solo ricollegato alle misure di salvaguardia che, in quanto di effetto limitativo, non dovrebbero (il condizionale è d’obbligo, essendo rimesso alla singola amministrazione la verifica nel caso di specie di eccezionali diversi effetti) avere effetti immediati sull’ambiente.

Nel caso de quo, se da un lato l’atto dirigenziale regionale è atto non definitivo in quanto adottato in ambito sub procedimentale su di un mero progetto preliminare di puc, dall’altro lato assume rilievo dirimente la seguente considerazione: la legislazione regionale che, come emerge dall’analisi degli atti e delle chiare difese regionali, ha costituito la base della conclusione negativa (cioè la fonte normativa per escludere la assoggettabilità a vas) è stata nelle more del giudizio dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con una sentenza di estrema rilevanza e chiarezza cui occorre rinviare, sia in termini di indicazioni di principio che di analisi concreta (cfr. sentenza 178 del 2013).

Questa sezione (cfr. sentenza n. 982 del 2013) ha già avuto modo di recente di evidenziare i principi e le ricadute della disciplina europea e statale in tema di Vas, cosicchè ha costituito esito atteso quello del predetto giudizio di costituzionalità.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente come gli organi regionali siano ora chiamati a rideterminarsi, o meglio a determinarsi in ordine alla sottoposizione a vas di un piano generale, quale quello in esame; e ciò sono ancora ampiamente in tempo per farlo, sulla scorta del dato legislativo vigente al netto di quello incostituzionale prima applicato, entro il momento conclusivo della definitiva approvazione del piano.

Tale determinazione all’evidenza dovrà quindi tener conto della disciplina legislativa statale, da interpretarsi alla luce dei principi comunitari e della giurisprudenza comunitaria e costituzionale, fatta propria anche da questo Tar nei precedenti richiamati.

Quanto son qui evidenziato concerne, ovviamente, il rigoroso ambito della legittimazione processuale e del relativo interesse concreto ed attuale ad impugnare. Diversamente, e sul punto la stessa formulazione del richiamato articolo 11 comma 3 d.lgs. 152 cit. è chiara (“La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”), l’attività amministrativa avrà tutto l’interesse alla maggior anticipazione possibile del momento valutativo ambientale, in modo da agevolare ed indirizzare, secondo le fondamentali coordinate di tutela ambientale e di sostenibilità degli interventi, la successiva attività a valle, sia di piano che di gestione.

In tale contesto, le difese regionali appaiono ragionevolmente legate al dato legislativo regionale, peraltro venuto meno, con la conseguenza che il nuovo esame andrà svolto nel diverso quadro normativo risultante (anche) dalla sentenza 178. Molto meno comprensibili appaiono le difese comunali le quali, lungi dall’evidenziare la rilevanza dei profili in questione per il territorio comunale, si sono intestardite a sostenere una linea, quella della certa non sottoposizione a vas, palesemente smentita anche al più alto livello di giurisprudenza nazionale (la Consulta), oltre che in base al chiaro derivato dei principi europei.

Invero, la nuova verifica circa la necessità di una vas emerge altresì, nella specie, dalla pluralità di prescrizioni le quali, proprio per il carattere di rilevanza ambientale del piano e dei relativi effetti, non avrebbero senso di fronte ad una valutazione definitiva di mera non assoggettabilità a vas. Incidentalmente, va evidenziato come risultanze del piano della costa e prescrizioni predette possono assumere un nucleo di elementi già rilevanti in materia ed acquisite ai fini in esame, oltre a confermare la necessità di svolgere valutazioni ambientali al livello pianificatorio generale, entro il termine di approvazione definitiva.

Sussistono giusti motivi, a fronte del parziale difetto di legittimazione nonché della riconosciuta necessità di futura determinazione da parte degli organi regionali nelle more della conclusione dell’iter di approvazione del piano, per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: dichiara il difetto di legittimazione al ricorso di Associazione “Comitato Difendi Santa”, Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino, Movimento “Ecologisti e Reti Civiche-Verdi Europei – Area Tigullio”, Circolo Amici di Santa Margherita Ligure & del Tigullio”, nonché dei signori Savino, Rossini e Vezzali; dichiara inammissibile il ricorso nella restante parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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