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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 792 | Data di udienza: 5 Dicembre 2013

CACCIA – Calendario venatorio – Richiesta di sospensione – Protezione delle coltivazioni – Ragioni di tutela ambientale – Prevalenza (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 5 Dicembre 2013
Numero: 792
Data di udienza: 5 Dicembre 2013
Presidente: Tulumello
Estensore: Tulumello


Premassima

CACCIA – Calendario venatorio – Richiesta di sospensione – Protezione delle coltivazioni – Ragioni di tutela ambientale – Prevalenza (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 5 dicembre 2013, ordinanza n. 792


CACCIA – Calendario venatorio – Richiesta di sospensione – Protezione delle coltivazioni – Ragioni di tutela ambientale – Prevalenza.

Le ragioni di tutela ambientale poste a fondamento del  calendario venatorio appaiono normativamente prevalenti, anche nella prospettiva del principio di precauzione, rispetto alla pretesa all’abbattimento di capi di fauna selvatica asseritamente connessa ad esigenze di protezione delle coltivazioni, che non legittima una prevalenza sulle richiamate esigenze antagoniste.


Pres. f.f. ed Est. Tulumello – Comune di Pantelleria (avv. Mangano) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 5 dicembre 2013, ordinanza n. 792

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 5 dicembre 2013, ordinanza n. 792


N. 00792/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02393/2013 REG.RIC. 
    

    

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2393 del 2013, proposto da:

Comune di Pantelleria in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via N. Morello N.40;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, La Giunta Regionale Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Ambiente dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dip.To Reg. Azienda Regionale Foreste Demaniali, Dip.To Reg Foreste Demaniali N.Q.Ente Gestore Aree Protette Pantelleria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale – Ispra;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

– del d.a. 139/Gab/2013 dell’ 8 agosto 2013 dell’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana (e relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto “calendario venatorio 2013/2014”,

– del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 227/S.6/S.G.del 25 luglio 2013, con il quale e stato approvato it Piano Faunistico-Venatorio della Regione Siciliana 2013/2018;

– della deliberazione n. 254 del 11 luglio 2013, con la quale la Giunta Regionale Siciliana ha approvato it Piano Faunistico-Venatorio della Regione Siciliana 2013/2018;

– della proposta dell’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana formulata con nota prot. 23791 del 11 luglio 2013;

– della deliberazione n. 208 del 6 giugno 2013 della Giunta Regionale Siciliana;

– del parere sulla compatibility ambientale della proposta di Piano

Regionale Faunistico venatorio espresso dal Dirigente Generale dell’ Assessorato Regionale Ambiente dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente con DDG 442 del 10 agosto 2012;

– ove occorra e possa:

– del d.a. 3694/2013 del 30 agosto 2013 dell’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana;

– del d.a. 144/gab/2013 del 17 settembre 2013 dell’Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana;

– del D.D.G. 890 del 28/11/2011;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in disparte allo stato ogni considerazione sulla legittimazione attiva del Comune ricorrente, non sussiste, ad una cognizione sommaria, l’allegato fumus boni iuris, dal momento che le ragioni di tutela ambientale poste a fondamento del provvedimento impugnato appaiono normativamente prevalenti, anche nella prospettiva del principio di precauzione, rispetto alla pretesa all’abbattimento di capi di fauna selvatica asseritamente connessa ad esigenze di protezione delle coltivazioni, che non legittima una prevalenza sulle richiamate esigenze antagoniste, per cui va respinta la domanda cautelare in esame, con consequenziale condanna alle spese della fase, secondo le regole della soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare in esame.

Condanna il Comune di Pantelleria al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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