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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 38338 | Data di udienza: 21 Maggio 213

DIRITTO URBANISTICO – Modifica dei prospetti – Permesso di costruire – Necessità – Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio –  Muro di recinzione – Permesso a costruire – Necessità – Presupposto – Modificazione dell’assetto urbanistico del territorio – Cisterna interrata in cemento armato – Permesso di costruire – Necessità – Volume tecnico di rilevante ingombro – Modificazione dell’assetto urbanistico del territorio – Opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica – Escluse dall’applicazione della normativa – Presupposti – Elementi costruttivi di limitata importanza nel contesto statico del manufatto – Artt. 10, 44 lett. b), 53, 64, 71, 65, 72, 93. 94 e 95 d.p.r. 380/01


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Settembre 2013
Numero: 38338
Data di udienza: 21 Maggio 213
Presidente: Fiale
Estensore: Sarno


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Modifica dei prospetti – Permesso di costruire – Necessità – Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio –  Muro di recinzione – Permesso a costruire – Necessità – Presupposto – Modificazione dell’assetto urbanistico del territorio – Cisterna interrata in cemento armato – Permesso di costruire – Necessità – Volume tecnico di rilevante ingombro – Modificazione dell’assetto urbanistico del territorio – Opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica – Escluse dall’applicazione della normativa – Presupposti – Elementi costruttivi di limitata importanza nel contesto statico del manufatto – Artt. 10, 44 lett. b), 53, 64, 71, 65, 72, 93. 94 e 95 d.p.r. 380/01



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 18/09/2013 (Ud. 21.5.2013) Sentenza n. 38338

DIRITTO URBANISTICO – Modifica dei prospetti – Permesso di costruire – Necessità – Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – Artt. 10, 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 93. 94 e 95 d.p.r. 380/01.
 
Non può ritenersi sufficiente la mera denuncia d’inizio attività per gli interventi edilizi comportanti una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, rientrando nella previsione dell’art. 10 lett. c) DPR 380/01 secondo cui “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici…”(Cass. Sez. 3, n. 834 del 04/12/2008).

(conferma sentenza n. 982/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/07/2012) Pres. Fiale, Rel. Sarno, Ric. Cataldo
 
 
DIRITTO URBANISTICO –  Muro di recinzione – Permesso a costruire – Necessità – Presupposto – Modificazione dell’assetto urbanistico del territorio.
 
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio (Cass. Sez. 3 n. 4755 del 13/12/2007).

(conferma sentenza n. 982/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/07/2012) Pres. Fiale, Rel. Sarno, Ric. Cataldo
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Cisterna interrata in cemento armato – Permesso di costruire – Necessità – Volume tecnico di rilevante ingombro – Modificazione dell’assetto urbanistico del territorio.
 
Integra il reato edilizio previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione, senza permesso di costruire, di un volume tecnico di rilevante ingombro destinato ad incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni (Cass. Sez. 3, n. 7217  del 17/11/2010). Nella specie, realizzazione di una cisterna interrata in cemento armato di metri quadrati 12 circa.
 
(conferma sentenza n. 982/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/07/2012) Pres. Fiale, Rel. Sarno, Ric. Cataldo
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica – Escluse dall’applicazione della normativa – Presupposti – Elementi costruttivi di limitata importanza nel contesto statico del manufatto – Artt. 53 e 64 d.P.R. n. 380/2001.
 
Sono escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto (Cass. Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011), pertanto, la prova sulla sussistenza delle condizioni indicate è devoluta ad accertamenti di natura fattuale che la Suprema Corte non può essere chiamata a svolgere direttamente in sede di legittimità.
 
(conferma sentenza n. 982/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/07/2012) Pres. Fiale, Rel. Sarno, Ric. Cataldo
 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 18/09/2013 (Ud. 21.5.2013) Sentenza n. 38338

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALDO FIALE – Presidente
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere Rel.
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CATALDO VINCENZO N. IL 03/01/1951
avverso la sentenza n. 982/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari che ha concluso per l’inammissibilità
udito il difensore avv. Valenti Carlo di Roma (sost. proc.)
 
Ritenuto in fatto
 
1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Palermo ha ridotto la pena nei confronti di Cataldo Vincenzo. Quest’ultimo era stato ritenuto in primo grado responsabile dal tribunale della medesima città dei reati di cui agli articoli 44 lettera b), 64, 71, 65, 72, 93. 94 e 95 d.p.r. 380/01 per avere, in zona sismica, senza autorizzazione, progetto esecutivo e direzione di professionista abilitato e senza denuncia di inizio lavori all’ufficio del genio civile, nonché senza permesso di costruire, realizzato in data 24 agosto 2007, nella qualità di proprietario committente, su un preesistente fabbricato ad una elevazione posta fuori terra e nel lotto di terreno in cui questo si trovava le seguenti opere: 
a) sostituzione di solai di copertura del preesistente fabbricato realizzati in travi e tavole di legno con tegole soprastanti, all’interno realizzazione di cordoli di sostegno in cemento armato con dismissione degli infissi e modifica dei prospetti e collocazione di alcune travi di legno tra il solaio di copertura ed il piano di calpestio; 
b) realizzazione all’interno del lotto di terreno di una cisterna interrata in cemento armato di metri quadrati 12 circa; 
c) in adiacenze del muro di confine di muretti in cemento armato da cui fuoriescono tubi di ferro presumibilmente per la realizzazione di un passo carrabile.
 
2. La corte di appello ha tra l’altro evidenziato che lo stesso imputato era consapevole che le opere abusive necessitassero permesso di costruire avendo egli stesso presentato al comune istanza di concessione in sanatoria per le opere realizzate, respinta in quanto mancante l’autorizzazione del genio civile in materia di cemento armato.
 
3. Deduce in questa sede il ricorrente:
3.1 la violazione ed erronea applicazione degli articoli 44 lettera b). d.p.r. 380/ 01 e dell’articolo 6 legge regione Sicilia numero 37/85. Al riguardo fa rilevare che è sufficiente la mera denuncia di inizio di attività per gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore; che nella specie sull’edificio principale non vi sarebbe stata sostituzione di un solaio di copertura di legno con un solaio in cemento armato bensì semplice sostituzione della vecchia copertura in legno e tegole in cemento con altra costituita sempre da travi di legno tavolato, guaina e coppi di rivestimento. Il cemento armato avrebbe riguardato, dunque, i soli cordoli di sommità che non incidono né sulla staticità dell’immobile. Per quanto riguarda la cisterna l’articolo 6 della legge regionale numero 37/85 espressamente esclude la necessità di qualsiasi provvedimento concessorio o autorizzatorio. Infine, per quanto concerne i muri di confine si fa rilevare che il Consiglio di Stato ha costantemente affermato la natura pertinenziale di essi e quindi la possibilità di procedere alla loro realizzazione senza permesso di costruire. Si fa in ogni caso di rilevare che non tutti gli interventi possono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ed il giudice di appello, quindi, avrebbe comunque dovuto rideterminare la pena in relazione alla minore portata delle violazioni accertate.
 
3.2 la violazione e/o erronea applicazione degli articoli 64, 65 e 71 d.p.r. 380/01 rientrando nelle opere di conglomerato cementizio armato quelle composte da un complesso di strutture che assolvono ad una funzione statica e non potendo in esse essere pertanto incluso l’intervento concernente i cordoli di sommità, la cisterna interrata ed i muretti.
 
Considerato in diritto
 
4. Il ricorso è inammissibile.
 
4.1 In ordine al primo motivo giova anzitutto premettere che già il tribunale in primo grado aveva posto in evidenza la necessità del permesso di costruire per interventi contestati rilevando che i lavori erano intervenuti all’interno di un edificio di antica fattura cui era stato sostituito il solaio di copertura con travi tavole e tegole e con la realizzazione all’interno di cordoli in cemento armato, con dismissione dei infissi e modifica dei prospetti e che, invece, all’esterno dell’edificio si era proceduto alla realizzazione di una cisterna di volume tale da incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni e che, per quanto concerne in muretti di cemento armato, gli stessi per dimensione di altezze oltre che per la struttura in cemento armato erano da considerare tali da essere idonei a modificare l’assetto urbanistico del territorio rientrando così nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 3 DPR 380/01.
 
Le motivazioni indicate, confermate dai giudici di appello, si uniformano senz’altro ai principi affermati da questa Corte.
 
Si è affermato più volte, infatti, che non può ritenersi sufficiente la mera denuncia d’inizio attività per gli interventi edilizi comportanti una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, rientrando nella previsione dell’art. 10 lett. c) DPR 380/01 secondo cui “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici…”(ex multis Sez. 3, n. 834 del 04/12/2008 Rv. 242160).
 
E, dunque, corretta appare la risposta per le opere di sostituzione del solaio avendo queste ultime determinato modifica dei prospetti stando alle motivazioni dei giudici di merito.
 
E’ altresì indubbio, che la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, come si sostiene nella specie, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio (cfr. Sez. 3 n. 4755 del 13/12/2007 Rv. 238788).
 
Per la cisterna appare correttamente richiamata la decisione di questa Corte secondo cui integra il reato edilizio previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione, senza permesso di costruire, di un volume tecnico di rilevante ingombro destinato ad incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni. (Sez. 3, n. 7217  del 17/11/2010 Rv. 249529).
 
E tali principi non sono in realtà contraddetti dalle disposizioni regionali dell’art. 6 L. 37/85. La norma in questione si limita in realtà ad elencare una serie di “opere” irrilevanti dal punto di vista urbanistico-edilizio – con l’eccezione per la “manutenzione ordinaria” in quanto riguardanti l’attività agricola.
 
La stessa disposizione contempla, infatti, anche recinzioni di fondi rustici, strade poderali, risanamento e sistemazione suoli agricoli, ecc..
 
Ora nulla è dato conoscere sotto il profilo fattuale sull’opera in questione, sulla consistenza e sulle finalità di essa. Per contro in motivazione si fa logicamente rilevare che per la stessa opera il ricorrente ha ritenuto di dover richiedere concessione in sanatoria senza peraltro ottenerla.
 
E, dunque, il rilievo finisce per essere censurabile in questa sede anche sotto il profilo della genericità della doglianza.
 
4.2 Appartengono al merito della valutazione anche le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso.
 
Se è vero, infatti, che, come più volte affermato da questa Corte, sono escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto (Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 Rv. 252032), non si può non rilevare che la prova sulla sussistenza delle condizioni indicate è devoluta ad accertamenti di natura fattuale che la Corte non può essere chiamata a svolgere direttamente in sede di legittimità.
 
6. A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
 
P.Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
 
Così deciso, il giorno 21.5.2013
 

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