Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali,
Diritto processuale penale
Numero: 1484 |
Data di udienza: 3 Dicembre 2013
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di interventi edilizi – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell’attualità del pericolo – Condotte inidonee a compromettere i valori del paesaggio – Attualità del pericolo anche in astratto – Effetti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro ipotesi criminosa già perfezionatasi – Requisiti della concretezza e dell’attualità – Art. 181 c.1 bis, D. Lgs. n. 42/2004 – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 321 c.p.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Gennaio 2014
Numero: 1484
Data di udienza: 3 Dicembre 2013
Presidente: Squassoni
Estensore: Scarcella
Premassima
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di interventi edilizi – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell’attualità del pericolo – Condotte inidonee a compromettere i valori del paesaggio – Attualità del pericolo anche in astratto – Effetti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro ipotesi criminosa già perfezionatasi – Requisiti della concretezza e dell’attualità – Art. 181 c.1 bis, D. Lgs. n. 42/2004 – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 321 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 15 Gennaio 2014 (C.C. 3/12/2013), Sentenza n. 1484
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di interventi edilizi – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell’attualità del pericolo – Art. 181 c.1 bis, D. Lgs. n. 42/2004 – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 321 c.p.p..
Con riferimento all’
art. 181 D. Lgs. n. 42/2004, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata (Cass. Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013 – dep. 05/06/2013, Chiantone).
(conferma ordinanza dei Tribunale del riesame dl NAPOLI in data 28/05/2013) Pres. Squassoni Est. Scarcella Ric. Langella
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di interventi edilizi – Condotte inidonee a compromettere i valori del paesaggio – Attualità del pericolo anche in astratto – Effetti – Art. 181 c.1 bis, D. Lgs. n. 42/2004 – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 321 c.p.p..
Il reato di pericolo previsto dall’
art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è integrato anche dalla realizzazione di interventi edilizi non determinanti aggravio del carico urbanistico, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.
(conferma ordinanza dei Tribunale del riesame dl NAPOLI in data 28/05/2013) Pres. Squassoni Est. Scarcella Ric. Langella
Il sequestro è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato (Cass. Sez. U., n. 12878 del 29/01/2003 – dep. 20/03/2003, P.M. in proc. Innocenti).
(conferma ordinanza dei Tribunale del riesame dl NAPOLI in data 28/05/2013) Pres. Squassoni Est. Scarcella Ric. Langella
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 15 Gennaio 2014 (C.C. 3/12/2013), Sentenza n. 1484
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai Sigg,ri Magistrati
Dott.ssa Claudia Squassoni – Presidente
Dott. Giovanni Amoroso – Consigliere
Dott. Luigi Marini – Consigliere
Dott. Andrea Gentili – Consigliere
Dott. Alessio Scarcella – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul scorso proposto da LANGELLA ROSSELLA n. 3/02/0966 a Napoli
avverso l’ordinanza dei Tribunale del riesame dl NAPOLI in data 28/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso,
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALDO
POLICASTRO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28/05/2013, depositata in data 3/06/2013, il Tribunale del riesame di NAPOLI, decidendo sulla richiesta di riesame promossa dall’odierna ricorrente, respingeva la richiesta di riesame avverso il provvedimento 19/04/2013, con cui il GIP del Tribunale di NAPOLI disponeva il sequestro preventivo delle seguenti opere: manufatto realizzato in aderenza ad un preesistente muro di contenimento in pietre a tufo a forma trapezoidale costituito dal solo piano terra, delle dimensioni di mt. 6,00 x 5,00 x 2,00, per un’altezza variabile da mt. 3,00 a mt. 2,00, completo di pavimentazione, impianto elettrico, e copertura di legno e tegole a tetto spiovente; in aderenza a tale struttura, presenza di una tettoia poggiante da un lato su muratura e, dall’altro, su due travi in legno, completa di pavimentazione e copertura in legno e tegole delle dimensioni di mt. 4,00 x 2,00 per un’altezza variabile di mt. 2,00 x. 3,00; realizzazione, a fianco della tettoia, di un varco mediante l’installazione di un cancello in ferro delle dimensioni di mt. 1,25 circa per un’altezza di mt. 2,70 circa e una pedana di accesso al piano sottostante in marmo delle dimensioni di mt. 1,80 di lunghezza per mt. 1,10 di larghezza; il manufatto risultava essere utilizzato come garage e deposito attrezzi vari e la zona risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, come tutto il territorio del comune di Pozzuoli.
2. Ha proposto tempestivo ricorso l’indagata a mezzo del difensore – procuratore speciale cassazionista, impugnando la suddetta ordinanza e deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, in particolare, la ricorrente, la violazione e la falsa applicazione dell’
art. 181, comma 1 – bis, D. Lgs. n. 42/2004, dell’
art. 44, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 321 c.p.p.; in sintesi, l’ordinanza impugnata risulterebbe assolutamente carente di motivazione, in quanto il tribunale avrebbe fatto discendere dalla ritenuta astratta configurabilità della fattispecie di cui all’
art. 181, D. Lgs. n. 42/2004, la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 321 c.p.p., senza motivare in ordine alle specifiche ragioni giustificative del vincolo reale in ragione delle esigenze cautelari; difetterebbe, in particolare, il
periculum in mora, trattandosi di opere ultimate ed, inoltre, difetterebbero le esigenze cautelari, avendo lo stesso tribunale dato atto dell’assenza di aggravio del carico urbanistico; quanto, poi, al reato paesaggistico, in mancanza di aggravio del carico urbanistico, non sussisterebbe alcuna esigenza di impedire l’utilizzazione del manufatto anche dopo la sua ultimazione, tenuto conto che il sequestro preventivo sarebbe applicato in relazione ad un reato le cui conseguenze dannose non consistono nella perdurante offesa al carico urbanistico, ma dalla realizzazione del’immobile senza la preventiva autorizzazione dell’autorità preposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
4. Le censure proposte dalla ricorrente riguardano la sussistenza dei presupposti di legge per disporre il sequestro preventivo del manufatto in questione, costituito dalla realizzazione di un manufatto realizzato in aderenza a muro perimetrale di contenimento consistente nel solo piano terra coperto da tettoia spiovente. Va premesso, peraltro, che con l’ordinanza impugnata, il tribunale del riesame aveva già escluso la configurabilità del periculum in mora in relazione alle opere abusive riguardanti la violazione dell
‘art. 44, d.P.R. n. 380/2001, in considerazione della loro ultimazione e del fatto che la relativa destinazione non determinasse carico urbanistico.
4.1. Così delimitato il perimetro al cui interno può svolgersi il sindacato di legittimità di questa Corte in ragione della natura parzialmente devolutiva dell’impugnazione di legittimità, è sufficiente, quanto al fumus del reato di cui all’
art. 181, D. Lgs. n. 42/2004 (unico di cui può discutersi nel presente procedimento impugnatorio cautelare di legittimità, essendo stata confermata la necessità dell’apposizione del vincolo cautelare da parte del giudice del riesame unicamente per il reato paesaggistico), rilevare che dal provvedimento impugnato risulta che l’abuso edilizio di cui si discute, venne eseguito in zona sottoposta a vincolo, come tutto il territorio del comune di Pozzuoli.
Orbene, è di palmare evidenza che la tipologia dell’abuso realizzato è opera destinata ad incidere negativamente sul paesaggio: l’impatto negativo dell’intervento eseguito sull’originario assetto paesaggistico del territorio è, infatti, oggettivo. Il reato di pericolo previsto dall’
art. 181 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è integrato anche dalla realizzazione di interventi edilizi non determinanti aggravio del carico urbanistico, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio.
4.2. Quanto al periculum (e, dunque, all’eccepita insequestrabilità a fini preventivi del manufatto abusivo per l’assenza di esigenze cautelari, in conseguenza del fatto che, essendo già il manufatto ultimato, ciò avrebbe impedito di disporre il sequestro preventivo e che, ancora, le opere non determinano alcun aggravio del carico urbanistico), invece, devesi richiamare quanto già reiteratamente affermato da questa Corte nel senso che il sequestro è sì consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato (v., per tutte: Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 – dep. 20/03/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721).
Orbene, sotto tale profilo, l’ordinanza impugnata non presenta il denunciato vizio di carenza motivazionale (peraltro, da valutarsi unicamente come vizio di violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., secondo l’autorevole insegnamento delle Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), in quanto, con riferimento all’
art. 181 D. Lgs. n. 42/2004, è ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione che in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata (v., da ultimo: Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013 – dep. 05/06/2013, Chiantone, Rv. 255560).
Risulta, peraltro, una – adeguata -, motivazione sul punto della configurabilità del periculum, come emergente dalla lettura dell’ordinanza impugnata, in cui si fa riferimento al fatto che la libera disponibilità delle opere abusive da parte della ricorrente possa aggravare le conseguenza del reato paesaggistico, non solo protraendo il danno urbanistico provocato, ma determinando la protrazione e l’aggravamento di un reale pregiudizio del territorio e la lesione del bene giuridico protetto, in ragione dell’impatto che le opere abusive, attese le dimensioni e la relativa conformazione, riversano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013