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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 287 | Data di udienza: 24 Gennaio 2014

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impianti destinati ad attività industriale – Contributo di costruzione – Esonero – Art. 17 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2014
Numero: 287
Data di udienza: 24 Gennaio 2014
Presidente: Salemi
Estensore: Gizzi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impianti destinati ad attività industriale – Contributo di costruzione – Esonero – Art. 17 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 14 febbraio 2014, n.287


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impianti destinati ad attività industriale – Contributo di costruzione – Esonero – Art. 17 d.P.R. n. 380/2001.

Ove l’attività edificatoria riguardi interventi relativi al settore dell’industria o dell’artigianato, l’ordinamento esonera il titolare del permesso di costruire (o di equivalente titolo abilitativo) dalla parte di contributo commisurata al costo di costruzione, richiedendo, invece, in aggiunta agli oneri corrispondenti alle spese di urbanizzazione, il versamento di quanto (il c.d. «onere ecologico ») attenga all’aggravio di costi che un insediamento industriale o artigianale determina sulla collettività per effetto delle opere necessarie all’eliminazione dell’impatto ambientale negativo conseguente al nuovo impianto: detto contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale, poiché prescinde totalmente dall’eventuale esistenza delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tenere conto né dell’utilità che il privato ritragga dal titolo edificatorio né delle spese effettivamente occorrenti per realizzare le suddette opere” (ex multis, Tar Emilia Romagna, Parma, n. 431 del 2008). E’ di conseguenza illegittima la richiesta di pagamento degli oneri concessori di cui al DPR n. 380/2001, limitatamente al costo di costruzione, per violazione dell’art. 17 del medesimo DPR, per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, ossia di un impianto destinato ad attività industriale.

Pres. Salemi, Est. Gizzi – E. s.p.a. (avv.ti Sabelli, Piscitelli e Fraccastoro) c. Comune di Scandale (avv. Poerio) E Regione Calabria (avv. Ventrice)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 14 febbraio 2014, n.287

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 14 febbraio 2014, n.287

N. 00287/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 704 del 2013, proposto da:
Ergosud S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Sabelli, Stefania Maria Teresa Piscitelli, Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso Caterina Biondi in Catanzaro, via Madonna dei Cieli, 32;

contro

Comune di Scandale, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Poerio, con domicilio eletto presso Domenico Poerio in Catanzaro, via Daniele, 35; Regione Calabria, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Ventrice, con domicilio eletto presso Enrico Ventrice in Catanzaro, via Cassiodoro 50;

per l’annullamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scandale e di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2014 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 24.5.2013, la Ergosud Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore – premesso di essere titolare di un’autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale della potenza elettrica di circa 800 mw e termica di circa 1390 mw, in esercizio dal 2009 – impugnava il provvedimento n. 65 del 2013, con cui il Comune di Scandale aveva calcolato e chiesto il pagamento del costo di costruzione per una somma di euro 652.569,00.

Chiedeva altresì che il Tribunale accertasse che la ricorrente non era obbligata a corrispondere la somma richiesta a titolo di costo di costruzione.

A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente lamentava la violazione degli artt. 16 e 19 del Dpr n. 380 del 2001, oltre che degli artt. 3, 97 e 117 Cost., in quanto nel caso di impianti destinati ad attività industriale il contributo di costruzione è dovuto in misura pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione e allo smaltimento dei rifiuti.

In subordine, si deduceva violazione di legge ed eccesso di poter per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, in quanto il contributo di costruzione sarebbe stato erroneamente calcolato.

In via ulteriormente subordinata, la società ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera regionale n. 591 del 1978 per violazione degli artt. 16 e 17 del Dpr n. 380 del 2001, qualora interpretata nel senso fatto proprio dall’Amministrazione comunale, che l’ha posta a fondamento del suo provvedimento.

Si costituivano in giudizio la Regione Calabria e il Comune di Scandale, insistendo per l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale del 21.6.2013, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, considerato che, come disposto dall’art. 19 del D.p.r. n. 380 del 2001, “gli impianti destinati ad attività industriali e le costruzioni ad essi strumentali fruiscono del beneficio dell’esonero dal costo di costruzione”.

Alla pubblica udienza del 24.1.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Oggetto di gravame è l’atto con cui il Comune resistente ha calcolato e chiesto il pagamento del costo di costruzione per la realizzazione della centrale turbogas Santa Domenica, per una somma di euro 652.569,00, alla società ricorrente che ne è titolare.

Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 16 del Dpr n. 380 del 2001, “Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo”.

Il successivo art. 17 prevede che “1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva”.

Come rilevato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “ove l’attività edificatoria riguardi interventi relativi al settore dell’industria o dell’artigianato, l’ordinamento esonera il titolare del permesso di costruire (o di equivalente titolo abilitativo) dalla parte di contributo commisurata al costo di costruzione, richiedendo, invece, in aggiunta agli oneri corrispondenti alle spese di urbanizzazione, il versamento di quanto (il c.d. «onere ecologico ») attenga all’aggravio di costi che un insediamento industriale o artigianale determina sulla collettività per effetto delle opere necessarie all’eliminazione dell’impatto ambientale negativo conseguente al nuovo impianto: detto contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale, poiché prescinde totalmente dall’eventuale esistenza delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tenere conto né dell’utilità che il privato ritragga dal titolo edificatorio né delle spese effettivamente occorrenti per realizzare le suddette opere” (ex multis, Tar Emilia Romagna, Parma, n. 431 del 2008).

Dalla lettura dell’atto gravato con il ricorso introduttivo, emerge chiaramente che l’Amministrazione comunale ha chiesto il pagamento degli oneri concessori di cui al Dpr n. 380 del 2001 limitatamente al costo di costruzione.

Ne consegue che detto atto è illegittimo per violazione dell’art. 17 del Dpr n. 380 del 2001, come dedotto dalla ricorrente con il primo gruppo di censure.

Con esso, infatti, è stato chiesto il pagamento della parte del contributo di costruzione commisurato al costo di costruzione, ossia proprio quella parte per cui è previsto, ai sensi dell’art. 17 del Dpr n. 380 del 2001, l’esonero per le costruzioni e gli impianti destinati ad attività industriali, quali quello in oggetto.

A fronte di ciò, del tutto irrilevanti sono le deduzioni del Comune resistente in ordine alla natura del soggetto che ha realizzato la centrale, alla zona ove essa è stata insediata, al titolo edilizio in base al quale è stata costruita, alla sussistenza o meno di una convezione di lottizzazione.

Ciò che rileva, infatti, è che l’atto comunale ha erroneamente imposto alla società ricorrente il pagamento del contributo per il rilascio del titolo edilizio commisurato al costo di costruzione, nonostante l’ordinamento preveda, trattandosi di una centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, ossia di un impianto destinato ad attività industriale, un esonero. Nulla, pertanto, era dovuto dalla società ricorrente, in qualità di titolare della suddetta centrale, a titolo di costo di costruzione.

Il ricorso, pertanto, è fondato e l’atto gravato va annullato.

Attesa la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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