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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 3131 | Data di udienza: 28 Novembre 2013

DIRITTO DEMANIALE – Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo – Tacita sdemanializzazione – Esclusione – Vincoli posti a tutela del demanio – Tutela del demanio marittimo – Reato di occupazione arbitraria – Disciplina vigente e  Codice della navigazione – Fattispecie: fascia di rispetto di 30 metri – Art.19, D.Lgs. n. 96/2005 – Artt. 55, 714, 716 e 1161 cod. nav..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Gennaio 2014
Numero: 3131
Data di udienza: 28 Novembre 2013
Presidente: Teresi
Estensore: Andreazza


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo – Tacita sdemanializzazione – Esclusione – Vincoli posti a tutela del demanio – Tutela del demanio marittimo – Reato di occupazione arbitraria – Disciplina vigente e  Codice della navigazione – Fattispecie: fascia di rispetto di 30 metri – Art.19, D.Lgs. n. 96/2005 – Artt. 55, 714, 716 e 1161 cod. nav..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 23 Gennaio 2014  (Ud. 28/11/2013), Sentenza n.  3131

DIRITTO DEMANIALE – Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo – Tacita sdemanializzazione – Esclusione – Vincoli posti a tutela del demanio  – Artt. 55 e 1161 cod. nav. – Art.19, d.lgs. n. 96/2005. 
 
L’articolo 1161, comma 1, cod. nav., sia nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. 09/05/2005 n. 96, sia nel testo attuale, configurava e configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che esclude o comunque significativamente comprime l’uso pubblico del bene stesso (Cass. Sez.3, n. 42404 del 29/09/2011, Farci; Cass. Sez. 3, n. 8410 del 12/01/2005, Di Palma; Cass. Sez.3, n. 11098 del 20/09/2000, Simeoni), come necessariamente derivante dalla costruzione e dalla fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di metri 30 dal confine demaniale.
 
(annulla con rinvio sentenza del Gip presso il Tribunale di Modica del 27/10/2012) Pres. Teresi, Est. Andreazza, Ric. PG in proc. Amenta
 
 
DIRITTO DEMANIALE – Tutela del demanio marittimo – Reato di occupazione arbitraria – Disciplina vigente e  Codice della navigazione – Fattispecie: fascia di rispetto di 30 metri – Art.19, D.Lgs. n. 96/2005 – Artt. 55, 714, 716 e 1161 cod. nav.. 
 
In tema di tutela demaniale, il legislatore con le modifiche apportate attraverso il d.lgs. n. 96 del 2005 ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha appunto sostituito l’indicazione degli specifici vincoli “di cui agli artt. 55, 714 e 716” con il riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono, a maggior ragione, da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della navigazione (esattamente in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 45930 del 09/10/2013, Spadaro; Cass. Sez. 3, n. 42346 del 18/09/2013). Fattispecie: costruzione e fruizione di manufatti collocati all’interno o nella fascia di rispetto di metri 30 dal confine demaniale.
 
(annulla con rinvio sentenza del Gip presso il Tribunale di Modica del 27/10/2012) Pres. Teresi, Est. Andreazza, Ric. PG in proc. Amenta 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 23 Gennaio 2014 (Ud. 28/11/2013), Sentenza n. 3131

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
 
Alfredo Teresi                    – Presidente
Luigi Marini 
Chiara Graziosi 
Gastone Andreazza            – Relatore
Alessandro M. Andronio
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica nel procedimento nei confronti di:
 
– Amenta Pino, n. a Scicli il 27/09/1953;
– Buscema Letizia, n. a Scicli il 20/11/1955;
 
avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Modica in data 27/10/2012; 
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A. Policastro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 27/10/2012 il G.i.p. del Tribunale di Modica ha assolto, all’esito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, Amenta Pino e Buscema Letizia dal reato di cui all’art. 1161 cod. nav. per avere mantenuto un immobile ricadente entro la fascia dei trenta metri dal confine del demanio marittimo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 
2. Hanno proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica nonché il P.G. presso la Corte d’Appello di Catania.
 
Con il proprio ricorso il P.M. presso il Tribunale lamenta l’erronea applicazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav. nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. Contesta che la soppressione, nel comma primo dell’art.1161, per effetto dell’art.19 del d.lgs. n. 96 del 2005, del riferimento espresso alla mancata osservanza delle disposizioni, tra le altre, dell’art.55, abbia significato liceità della realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la prescritta autorizzazione, avendo anzi inteso il legislatore, nel sostituire a tale inciso il riferimento alla mancata osservanza dei “vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti”, ampliare l’ambito applicativo dello stesso art. 1161. Censura inoltre come contraddittoria ed illogica la motivazione laddove si è affermato che la necessità di ottenere una autorizzazione per la costruzione nei trenta metri non importerebbe, ex se, un vincolo per la proprietà privata.
 
Anche il P.G. presso la Corte d’Appello di Catania censura, invocando il vizio di manifesta illogicità e di erronea applicazione della legge penale, l’assunto della sentenza osservando che il nuovo testo dell’art. 1161 cod. nav., lungi dal comportare una depenalizzazione della condotta di realizzazione delle opere nella fascia di rispetto ha, al contrario, esteso la tutela penale dell’interesse pubblico relativo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. I ricorsi sono fondati.
 
L’articolo 1161, comma 1, cod. nav., sia nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. 09/05/2005 n. 96, sia nel testo attuale, configurava e configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che esclude o comunque significativamente comprime l’uso pubblico del bene stesso (cfr., tra le altre. Sez.3, n. 42404 del 29/09/2011, Farci, Rv. 251400; Sez. 3, n. 8410 del 12/01/2005, Di Palma, Rv. 230973; Sez.3, n. 11098 del 20/09/2000, Simeoni, Rv. 217638), come necessariamente derivante dalla costruzione e dalla fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di metri 30 dal confine demaniale.
 
Invero, la suddetta disposizione, nel testo previgente, così statuiva: “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino ad euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato”. La sopra citata novella del 2005 ha successivamente sostituito le parole “non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716” con le parole “non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti”. In tal modo il legislatore, lungi dal realizzare, come ritenuto dal giudice di merito nella sentenza impugnata, una depenalizzazione, ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha appunto sostituito l’indicazione degli specifici vincoli “di cui agli artt. 55, 714 e 716” con il riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono, a maggior ragione, da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della navigazione (esattamente in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 45930 del 09/10/2013, Spadaro, non massimata; vedi anche, per analoghe conclusioni, Sez. 3, n. 42346 del 18/09/2013, non massimata).
 
Erronea pertanto l’interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Modica per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modica.
 
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013
 
 

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