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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-155/13 | Data di udienza:

AGRICOLTURA – Aglio di origine cinese – Contingenti tariffari –Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto – Art. 6, par. 4 Regolamento (CE) n. 341/2007.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2014
Numero: C-155/13
Data di udienza:
Presidente: Larsen
Estensore: Jürimäe


Premassima

AGRICOLTURA – Aglio di origine cinese – Contingenti tariffari –Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto – Art. 6, par. 4 Regolamento (CE) n. 341/2007.



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^  13  Marzo 2014 Sentenza C-155/13

AGRICOLTURA – Aglio di origine cinese – Contingenti tariffari –Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto – Art. 6, par. 4 Regolamento (CE) n. 341/2007.
 
L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.
 
Pres. Larsen, Rel. Jürimäe, Ric. Società Italiana Commercio e Servizi srl ealtri c. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 13 Marzo 2014 Sentenza C-155/13

SENTENZA

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^  13  Marzo 2014 Sentenza C‑155/13
 

«Agricoltura – Regolamento (CE) n. 341/2007 – Articolo 6, paragrafo 4 – Contingenti tariffari – Aglio di origine cinese – Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto»
 
Nella causa C‑155/13,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia‑Mestre (Italia), con ordinanza del 12 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2013, nel procedimento
 
Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), in liquidazione,
 
Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co.,
 
Agricola Lusia srl,
 
Romagnoli Fratelli SpA,
 
Agrimediterranea srl,
 
Parini Francesco,
 
Duoccio srl,
 
Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl,
 
Novafruit srl,
 
Evergreen Fruit Promotion srl
 
contro
 
Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia,
 
LA CORTE (Quarta Sezione),
 
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský, A. Prechal e K. Jürimäe (relatore), giudici,
 
avvocato generale: E. Sharpston
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per l’Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., l’Agricola Lusia srl, la Romagnoli Fratelli SpA, l’Agrimediterranea srl e Parini Francesco, da M. Moretto, avvocato;
 
–        per la Duoccio srl, da M. Camilli, avvocato;
 
–        per la Novafruit srl e l’Evergreen Fruit Promotion srl, da W. Viscardini e G. Donà, avvocati;
 
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;
 
–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;
 
–        per la Commissione europea, da P. Rossi e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90, pag. 12).
 
2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), in liquidazione, l’Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., l’Agricola Lusia srl, la Romagnoli Fratelli SpA, l’Agrimediterranea srl, Parini Francesco, la Duoccio srl (in prosieguo: la “Duoccio”), il Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl, la Novafruit srl e l’Evergreen Fruit Promotion srl, da un lato, e l’Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (in prosieguo: l’«Agenzia Dogane»), dall’altro, avente ad oggetto taluni avvisi di rettifica e di accertamento che quest’ultima ha indirizzato loro in merito ad importazioni di aglio di origine cinese classificato nella voce NC 0703 20 00 che hanno beneficiato di un dazio doganale agevolato.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 341/2007
 
3        I considerando 1, da 7 a 10 e da 13 a 15 del regolamento n. 341/2007 enunciano quanto segue:
 
«(1)      A partire dal 1° giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un dazio doganale “ad valorem” del 9,6% e di un importo specifico di 1 200 EUR per tonnellata netta. (…)
 
(…)
 
(7)      Dal momento che esiste un dazio specifico per le importazioni non preferenziali al di fuori del contingente GATT, per la gestione di quest’ultimo è necessario introdurre un regime di titoli di importazione. Tale sistema deve permettere un controllo dettagliato di tutte le importazioni di aglio. (…)
 
(8)      Al fine di sorvegliare le importazioni il più strettamente possibile, soprattutto a seguito di recenti casi di frodi basate su una falsa indicazione dell’origine o del prodotto, è necessario che tutte le importazioni di aglio e di altri prodotti che potrebbero essere utilizzati per una scorretta indicazione dell’origine del prodotto siano soggette al rilascio di un titolo di importazione. È opportuno prevedere due categorie di titoli di importazione, una per le importazioni nell’ambito del contingente GATT e l’altra per tutti gli altri tipi di importazioni.
 
(9)      Nell’interesse degli attuali importatori, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di aglio, come pure nell’interesse dei nuovi importatori entrati sul mercato, ai quali occorre dare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di aglio nell’ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Occorre stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi ai richiedenti e all’utilizzo dei titoli di importazione rilasciati.
 
(10)      È necessario che i quantitativi da assegnare a queste categorie di importatori vengano stabiliti sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati.
 
(…)
 
(13)      Occorre che le domande di titoli di importazione per l’importazione di aglio da paesi terzi presentate da importatori di entrambe le categorie siano soggette ad alcune restrizioni. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la concorrenza tra gli importatori, ma anche per dare la possibilità agli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.
 
(14)      Al fine di salvaguardare la concorrenza fra gli importatori effettivi e impedire speculazioni nell’assegnazione di titoli di importazione per l’aglio del contingente GATT ed eventuali abusi che pregiudicherebbero le legittime posizioni commerciali degli importatori nuovi e tradizionali, è necessario introdurre controlli più rigorosi della corretta utilizzazione dei titoli di importazione. A questo scopo è necessario vietare il trasferimento dei titoli di importazione e prevedere sanzioni nel caso in cui lo stesso soggetto presenti più domande.
 
(15)      Occorre inoltre adottare misure atte a ridurre al minimo le domande di titoli di importazione a scopo speculativo che potrebbero impedire un pieno utilizzo del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per ogni tonnellata di aglio oggetto di una domanda di titolo di importazione. È opportuno che l’importo della cauzione sia sufficientemente elevato per scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non così elevato da scoraggiare gli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel settore dell’aglio. (…)».
 
4        L’articolo 1 di detto regolamento, rubricato «Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili», così dispone:
 
«1.      (…) sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00 (…), fatte salve le condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato I del presente regolamento.
 
2.      Il dazio ad valorem applicabile all’aglio importato nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6%».
 
5        L’articolo 4 di tale regolamento, rubricato «Categorie di importatori», ai paragrafi 2 e 3 prevede che:
 
«2.      Per “importatori tradizionali” si intendono gli importatori in grado di comprovare:
 
a)      di aver ottenuto e utilizzato titoli di importazione per l’aglio (…) in ognuno dei tre precedenti periodi contingentali conclusi; nonché
 
b)      di aver importato nella Comunità, nel corso dell’ultimo periodo contingentale concluso precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli (…).
 
(…)
 
3.      Per “nuovi importatori” si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nell’Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli (…) in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno [dei due] anni civili precedenti».
 
6        L’articolo 5 del medesimo regolamento, rubricato «Presentazione di titoli di importazione», al paragrafo 2 stabilisce quanto segue:
 
«I titoli di importazione per l’aglio immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’allegato I sono denominati di seguito “titoli A”.
 
Gli altri titoli di importazione sono denominati di seguito “titoli B”».
 
7        Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 341/2007, rubricato «Disposizioni generali relative alle domande di titoli “A” e ai titoli “A”»:
 
«2.      La cauzione (…) ammonta a 50 EUR per tonnellata.
 
(…)
 
4.      (…) i diritti derivanti dai titoli “A” non sono trasferibili».
 
8        L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali», è così formulato:
 
«Ai fini del presente capo, per “quantitativo di riferimento” si intende il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, quale di seguito indicato:
 
a)      per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1995, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000;
 
b)      per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nella Repubblica ceca, in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia o Slovacchia, il quantitativo massimo di aglio importato:
 
i)      nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure
 
ii)      nel corso del periodo contingentale 2001/02, 2002/03 o 2003/04;
 
c)      per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio in Bulgaria o in Romania fra il 2003 e il 2005, il quantitativo massimo di aglio importato:
 
i)      nel corso del 2003, del 2004 o del 2005; oppure
 
ii)      nel corso dei periodi contingentali 2003/04, 2004/05 o 2005/06;
 
d)      per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a), b) o c), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di uno dei primi tre periodi contingentali conclusi durante i quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 (…), del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento.
 
(…)».
 
9        L’articolo 9 del regolamento n. 341/2007, rubricato «Restrizioni applicabili alle domande di titoli “A”», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
 
«Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli “A” presentate da un importatore tradizionale in un determinato periodo contingentale non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti».
 
 Il regolamento (CE) n. 1291/2000
 
10      Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1423/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007 (GU L 317, pag. 36, in prosieguo: il «regolamento n. 1291/2000»), si applica ai contingenti tariffari aperti dal regolamento n. 341/2007, ai sensi dell’articolo 2 di quest’ultimo regolamento.
 
11      Secondo il considerando 21 del regolamento n. 1291/2000, la cauzione depositata dall’importatore viene incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo di importazione, l’importazione o l’esportazione non sia stata realizzata o lo sia stata soltanto parzialmente.
 
12      L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento n. 1291/2000 così dispone:
 
«(…) in caso di inadempimento dell’obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra:
 
a)      il 95% del quantitativo indicato nel titolo, e
 
b)      il quantitativo effettivamente importato o esportato.
 
(…)
 
Tuttavia, se il quantitativo importato (…) è inferiore al 5% di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.
 
(…)».
 
 Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
 
13      L’articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), prevede quanto segue:
 
«1.      Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:
 
–        mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;
 
–        mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.
 
2.      L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.
 
3.      Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.
 
4.      Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».
 
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
 
14      Il procedimento principale verte su talune operazioni d’importazione di aglio di origine cinese nell’Unione europea effettuate, alla fine del 2007 e all’inizio del 2008, dalla SICES, dall’Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., dall’Agricola Lusia srl, dalla Romagnoli Fratelli SpA, dall’Agrimediterranea srl, da Parini Francesco, dalla Novafruit srl e dall’Evergreen Fruit Promotion srl. Detti importatori, nella loro qualità di nuovi importatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 341/2007, erano intestatari di titoli «A» rilasciati conformemente a tale regolamento. A detto titolo, le importazioni di cui trattasi hanno beneficiato dell’esenzione dal dazio specifico di EUR 1 200 per tonnellata netta.
 
15      In seguito a controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali relative alle summenzionate operazioni d’importazione di aglio, alla fine del 2010 l’Agenzia Dogane ha emesso alcuni avvisi di rettifica e di accertamento. Tali avvisi si fondavano sulla revoca dell’esenzione dal dazio specifico di EUR 1 200 per tonnellata netta, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95, con la motivazione che dette operazioni d’importazione avrebbero eluso tale dazio specifico.
 
16      In particolare, l’Agenzia Dogane ha censurato il seguente meccanismo, da essa ritenuto fraudolento:
 
–        in un primo momento, la Duoccio o la Tico srl (in prosieguo: la «Tico») acquistavano aglio da un fornitore cinese;
 
–        in un secondo momento, prima dell’importazione nell’Unione, la Duoccio e la Tico vendevano la merce agli importatori in causa nel procedimento principale, intestatari di titoli «A», che poi procedevano all’importazione, e
 
–        in un terzo momento, successivamente all’importazione, i suddetti importatori rivendevano la merce alla Duoccio.
 
17      La Duoccio era attiva sia nel mercato delle importazioni di aglio, come importatore tradizionale ex articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 341/2007, sia nel mercato della distribuzione di aglio nell’Unione, come grossista. All’epoca dei fatti del procedimento principale, la Duoccio doveva far fronte a una domanda da parte dei consumatori dell’Unione, ma aveva esaurito i propri titoli «A», cosicché non era più in grado d’importare aglio a dazio agevolato. Inoltre, il dazio specifico era fissato a un livello tale per cui l’importazione d’aglio al di fuori del contingente tariffario non risultava redditizia.
 
18      Secondo l’Agenzia Dogane, le due vendite consecutive di aglio, dalla Duoccio e dalla Tico agli importatori in causa nel procedimento principale, e poi da questi ultimi alla Duoccio, miravano a eludere il divieto di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli «A» sancito all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 341/2007. L’elusione risulterebbe dal fatto che la Duoccio aveva concordato l’acquisto dell’aglio immesso in libera pratica prima ancora che le importazioni avessero luogo. Detta società dovrebbe pertanto essere considerata come l’importatrice effettiva, che ha beneficiato del dazio agevolato senza averne il diritto.
 
19      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato ricorsi contro gli avvisi di rettifica e di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia. Riuniti i ricorsi, quest’ultima li ha respinti precisando che, sebbene le singole compravendite fossero valide, l’importatrice effettiva era la Duoccio e non gli importatori in causa nel procedimento principale, intestatari dei titoli «A». A suo avviso, sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti che consentivano di dichiarare il carattere fittizio di strumenti giuridici utilizzati soltanto per consentire l’importazione di aglio a dazio agevolato e l’elusione del divieto di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli «A». Secondo la Commissione tributaria provinciale di Venezia, i fatti sottoposti al suo esame costituivano un abuso di diritto.
 
20      La Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, dinanzi alla quale le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se l’articolo 6 del regolamento n. 341/2007 (…) debba essere interpretato nel senso che costituisca illecita cessione dei titoli di importazione a dazio agevolato nell’ambito del contingente GATT di aglio di origine cinese, la circostanza che l’intestatario di detti titoli immetta nel mercato l’aglio in questione, previo pagamento del dazio dovuto, mediante cessione ad altro operatore titolare di titoli di importazione, dal quale, prima dell’importazione, aveva acquistato il predetto aglio».
 
21      Il 28 maggio 2013, il giudice del rinvio ha integrato l’ordinanza di rinvio del 12 febbraio 2013 precisando che, mediante la questione pregiudiziale, si chiede alla Corte se, per il legittimo utilizzo dei titoli di importazione a dazio agevolato, sia sufficiente che l’intestatario di tali titoli immetta in libera pratica l’aglio in questione, a nulla rilevando tutte le attività commerciali precedenti e successive a detta immissione in libera pratica.
 
 Sulla questione pregiudiziale
 
22      Occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza del 15 settembre 2011, DP grup, C‑138/10, Racc. pag. I‑8369, punto 28).
 
23      Spetta tuttavia alla Corte, nell’ambito di tale procedimento, fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte, se necessario, riformula le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme di diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere la controversia per cui sono stati aditi, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte da detti giudici (v., in particolare, sentenza DP Grup, cit., punto 29).
 
24      A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso di cui trattasi nel procedimento principale, non vi è stata alcuna cessione di titoli «A» o di diritti dagli stessi derivanti. Solo la merce è stata ceduta, dapprima, da un operatore a un importatore, e poi, dopo l’importazione nell’Unione, da questo importatore al medesimo operatore.
 
25      Poiché l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 341/2007 si limita a prevedere un divieto di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli «A», risulta che la suddetta disposizione non disciplina la fattispecie in cui l’intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta acquisti una merce da un determinato operatore prima della sua importazione e poi la rivenda a quest’ultimo dopo averla importata nell’Unione.
 
26      Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge che le operazioni di acquisto, d’importazione e di rivendita oggetto del procedimento principale, se considerate singolarmente, erano giuridicamente valide. In particolare, per quanto riguarda le importazioni, erano soddisfatti tutti i requisiti formali per la concessione del dazio agevolato, poiché gli importatori in causa nel procedimento principale avevano provveduto allo sdoganamento della merce avvalendosi di titoli «A» ottenuti in modo regolare.
 
27      Nondimeno, dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, mediante tali operazioni, l’obiettivo perseguito dall’acquirente nell’Unione, che era anche importatore tradizionale ex articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 341/2007, consisteva nel potersi rifornire di aglio importato nell’ambito del contingente tariffario previsto da detto regolamento. Ebbene, secondo il giudice del rinvio tale circostanza potrebbe integrare gli estremi di un abuso di diritto.
 
28      La questione pregiudiziale deve essere pertanto considerata come diretta ad accertare se l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 341/2007, sebbene di per sé non disciplini operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquista una merce, prima della sua importazione nell’Unione, da un operatore che sia dal canto suo importatore tradizionale ex articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione, debba essere nondimeno interpretato nel senso che osta ad operazioni siffatte per il motivo che esse costituiscono un abuso di diritto.
 
29      Secondo una giurisprudenza costante, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione (v., in particolare, sentenze del 12 maggio 1998, Kefalas e a., C‑367/96, Racc. pag. I‑2843, punto 20; del 23 marzo 2000, Diamantis, C‑373/97, Racc. pag. I‑1705, punto 33, nonché del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C‑255/02, Racc. pag. I‑1609, punto 68).
 
30      Infatti, l’applicazione della normativa dell’Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a dire le operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali normali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza Halifax e a., cit., punto 69).
 
31      L’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo e un elemento soggettivo.
 
32      Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, deve risultare da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto (v., in particolare, sentenze del 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, Racc. pag. I‑11569, punto 52, e del 21 luglio 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C‑515/03, Racc. pag. I‑7355, punto 39).
 
33      Un siffatto accertamento richiede altresì un elemento soggettivo, nel senso che deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale delle operazioni controverse è il conseguimento di un vantaggio indebito. Infatti, il divieto di pratiche abusive non è pertinente allorché le operazioni di cui trattasi possono spiegarsi in modo diverso dal mero conseguimento di vantaggi (sentenza Halifax e a., cit., punto 75). La sussistenza di un tale elemento connesso all’intenzione degli operatori può essere dimostrata, in particolare, mediante la prova del carattere puramente artificioso delle operazioni (v., in tal senso, sentenze Emsland-Stärke, cit., punto 53, e del 21 febbraio 2008, Part Service, C‑425/06, Racc. pag. I‑897, punto 62).
 
34      Se è vero che la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (sentenza Halifax e a., cit., punto 77), spetta tuttavia a quest’ultimo verificare se sussistano, nel caso oggetto del procedimento principale, gli elementi costitutivi di una pratica abusiva (v., in particolare, sentenze Eichsfelder Schlachtbetrieb, cit., punto 40, e dell’11 gennaio 2007, Vonk Dairy Products, C‑279/05, Racc. pag. I‑239, punto 34). In tale contesto, si deve precisare che la verifica dell’esistenza di una pratica abusiva esige che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, incluse le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.
 
35      A tal riguardo, in primo luogo, quanto all’obiettivo del regolamento n. 341/2007, dai suoi considerando 13 e 14, letti in combinato disposto con i considerando 9 e 10 del medesimo regolamento, si evince che, nella gestione di contingenti tariffari, dev’essere salvaguardata la concorrenza tra gli importatori effettivi, in modo da impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.
 
36      Orbene, nel contesto di operazioni come quelle oggetto del procedimento principale, l’obiettivo sopra menzionato non è raggiunto. È vero che, come risulta dalle osservazioni presentate alla Corte, attraverso operazioni siffatte l’acquirente nell’Unione, che è anche un importatore tradizionale, non consegue il diritto che il suo quantitativo di riferimento, come definito all’articolo 8 del regolamento n. 341/2007, sia calcolato su una base che include i quantitativi di merci da lui acquistati dagli importatori dopo il relativo sdoganamento. Pertanto, tali operazioni non gli consentono di ottenere un aumento dei quantitativi di merce per i quali ha il diritto di presentare domande di titoli «A», ai sensi dell’articolo 9 del suddetto regolamento. Resta tuttavia il fatto che operazioni di questo tipo possono consentire all’acquirente nell’Unione, il quale sia anche un importatore tradizionale che ha esaurito i propri titoli «A» e che, pertanto, non è più in grado d’importare aglio a dazio agevolato, di rifornirsi di aglio importato a dazio agevolato e di estendere la sua influenza sul mercato oltre la quota del contingente tariffario a lui attribuita.
 
37      In secondo luogo, riguardo all’elemento soggettivo citato al punto 33 della presente sentenza, si deve rilevare che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, affinché le operazioni interessate possano essere considerate come aventi lo scopo essenziale di procurare all’acquirente nell’Unione un vantaggio indebito, è necessario che gli importatori abbiano avuto l’intenzione di procurare un siffatto vantaggio a tale acquirente e che le operazioni siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per i medesimi importatori, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. L’accertamento, da parte di quest’ultimo, che simili operazioni non sono prive di giustificazione economica e commerciale potrebbe, ad esempio, fondarsi sul fatto che il prezzo di vendita della merce fosse fissato a un livello tale da permettere agli importatori di trarre un significativo guadagno dalle vendite in questione. Analogamente, si può tenere conto della circostanza che risulta dall’articolo 35 del regolamento n. 1291/200, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 341/2007, secondo cui gli importatori hanno l’obbligo di utilizzare, a pena di sanzione, i titoli «A» loro rilasciati e hanno dunque un interesse reale ad effettuare importazioni, anche nell’ambito di operazioni come quelle oggetto del procedimento principale.
 
38      In tale contesto, se anche operazioni di questo tipo fossero motivate dalla volontà dell’acquirente di beneficiare del dazio agevolato, e se anche gli importatori interessati ne fossero consapevoli, esse non potrebbero essere considerate a priori come prive di giustificazione economica e commerciale per questi ultimi.
 
39      Tuttavia, non si può escludere che, in alcuni casi, operazioni come quelle oggetto del procedimento principale siano state ideate artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. In tal senso, fra gli elementi che potrebbero consentire di accertare il carattere artificioso delle operazioni rientra, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, il fatto che l’importatore intestatario dei titoli «A» non abbia assunto alcun rischio commerciale, essendo stato quest’ultimo in realtà coperto dal suo acquirente, che è anche importatore tradizionale. Un tale carattere artificioso potrebbe risultare, inoltre, dalla circostanza che il margine di profitto degli importatori sia insignificante o che i prezzi della vendita dell’aglio da parte degli importatori all’acquirente nell’Unione siano inferiori al prezzo di mercato.
 
40      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta alla Corte dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 341/2007 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.
 
 Sulle spese
 
41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
 
L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.
 
Firme
 

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