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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, VIA VAS AIA Numero: 714 | Data di udienza: 27 Marzo 2014

* VIA, VAS E AIA – AREE PROTETTE – Decisione sulla VIA favorevolmente intervenuta – Eventuale dissenso motivato espresso da un’amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente – Art. 14, c. 5 L. n. 241/1990.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2014
Numero: 714
Data di udienza: 27 Marzo 2014
Presidente: Esposito
Estensore: Fedullo


Premassima

* VIA, VAS E AIA – AREE PROTETTE – Decisione sulla VIA favorevolmente intervenuta – Eventuale dissenso motivato espresso da un’amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente – Art. 14, c. 5 L. n. 241/1990.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ –  11 aprile 2014, n. 714


VIA, VAS E AIA – AREE PROTETTE – Decisione sulla VIA favorevolmente intervenuta – Eventuale dissenso motivato espresso da un’amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente – Art. 14, c. 5 L. n. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 14 ter, comma 5, l. n. 241/1990, “nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater (…) si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”: in particolare, ai sensi della norma citata, quanto la decisione sulla V.I.A. sia favorevolmente intervenuta, l’eventuale dissenso motivato, espresso da una amministrazione preposta (come, nella specie, l’Ente Parco) alla tutela dell’ambiente, non impone, ai fini del suo eventuale superamento, il ricorso all’eccezionale meccanismo decisorio imperniato sulla devoluzione della potestas decidendi al Consiglio dei Ministri.  Consegue da tale rilievo, in primo luogo, il carattere decisivo che assume il sindacato di legittimità del Tribunale nei riguardi del provvedimento negativo di V.I.A., non potendo l’Amministrazione procedente (nella specie, il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno) negare l’approvazione del progetto, qualora la V.I.A. sia intervenuta in senso favorevole, solo sulla scorta del (recessivo) parere negativo dell’Ente Parco. Deriva inoltre, dal suddetto rilievo, l’impossibilità che il provvedimento di V.I.A., proprio per il carattere assorbente della stessa rispetto alle valutazioni di altre amministrazioni preposte alla tutela ambientale, rinvenga il suo esclusivo fondamento nel diniego dell’Ente Parco (il quale, come si è detto, assume carattere recessivo, ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti emerse nell’ambito della conferenza di servizi, nell’ipotesi di positiva valutazione di impatto ambientale), quantomeno in mancanza di una autonoma considerazione, ad opera dell’Autorità preposta alla V.I.A. medesima, delle ragioni da cui esso deriva.

Pres. Esposito, Est. Fedullo – A.P. (avv. Fenuccio) c. Regione Campania (avv. Imparato) e Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 11 aprile 2014, n. 714

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ –  11 aprile 2014, n. 714

N. 00714/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonio Paolino, rappresentato e difeso dall’avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto in Salerno, via Memoli n.12;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Imparato, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3;
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l’annullamento

del decreto n. 102 del 14.3.2013 a firma del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, recante parere negativo di compatibilità ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 5.12.2012, in merito al progetto “lavori di messa in sicurezza dei fronti della cava di calcare e contestuale ricomposizione ambientale della cava di calcare in Comune di Capaccio alla località Vuccolo – Maiorano”, del decreto del Dirigente del Settore del Genio Civile di Salerno n. 137/654 del 22.5.2013, di rigetto dell’istanza di parte ricorrente per l’approvazione del progetto definitivo relativo ai “lavori di messa in sicurezza della cava sita in Vuccolo – Maiorano del Comune di Capaccio – Risagomatura dei fronti di cava”, di tutti gli atti connessi e presupposti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente espone di essere proprietario di un terreno ubicato nel Comune di Capaccio, alla località Vuccolo – Maiorano, sul quale ha esercitato per anni l’attività di estrazione di materiali calcarei.

Espone altresì che, in relazione alla suddetta cava, con decreto n. 395/523 del 22.10.2009, il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno ordinò “l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità con la realizzazione di una barriera con i massi presenti in cava ad una distanza di circa mt. 50 dal piede dei fronti di cava…”.

La relazione all’uopo predisposta, per conto del ricorrente ed al fine di dare esecuzione al suddetto decreto, prevedeva la sostituzione della barriera paramassi con un intervento di risagomatura dei fronti di cava, in quanto la prima tipologia di intervento avrebbe richiesto un ingente quantitativo di blocchi, per il reperimento dei quali sarebbero stati necessari ulteriori sbancamenti vietati dal Genio Civile, ed avrebbe prodotto un considerevole impatto ambientale oltre che ulteriormente pregiudicato la sicurezza delle aree poste a monte della cava, fortemente fratturate.

Evidenzia ancora la parte ricorrente che, trasmessa la relazione al Genio Civile, per averne un parere preliminare, questo fu espresso in senso favorevole, insieme alla richiesta di predisporre uno studio di massima, da sottoporre alla conferenza di servizi, conforme alle seguenti prescrizioni: i materiali estratti avrebbero dovuto essere utilizzati per la sistemazione, regolarizzazione e ritombamento delle aree alterate presenti all’interno del perimetro di cava; l’eventuale materiale in esubero avrebbe dovuto essere stoccato in apposite aree da individuarsi dalla ditta per ogni eventuale pubblica utilizzazione.

Lo studio di massima all’uopo redatto, deduce la parte ricorrente, illustra le diverse tipologie di intervento, evidenziando l’impraticabilità di tiranti e chiodature e delle barriere paramassi, affermando la necessità della risagomatura dei fronti e definendone la portata.

Il Genio Civile, essa prosegue, indiceva quindi la conferenza di servizi sullo studio di massima per individuare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, gli assensi richiesti dalla normativa vigente: all’esito della conferenza veniva autorizzata la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo da portare nuovamente all’esame della conferenza di servizi.

Il progetto definitivo, che contemplava la sistemazione dei fronti a gradoni multipli, veniva trasmesso al Genio Civile in data 1.12.2010 e, con nota n. 1024186/2010, il Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania comunicava la necessità di sottoporre il progetto a V.I.A., ricadendo l’area interessata nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e richiedeva la produzione dei relativi elaborati.

Con nota del 4.1.2011, il ricorrente evidenziava che non occorreva la V.I.A., trattandosi di intervento di messa in sicurezza non riconducibile ad attività di cava.

In data 18.1.2011 si riuniva quindi la conferenza di servizi per l’esame del progetto definitivo: in tale occasione, il termine per la conclusione dei lavori veniva fissato in novanta giorni, con la sospensione dello stesso per novanta giorni fino all’acquisizione della V.I.A..

In data 11.5.2011, il ricorrente depositava al Genio Civile tutta la documentazione occorrente per la V.I.A. (tra cui lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica), che veniva rimessa al Settore Regionale competente.

Alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, tenuta in data 15.11.2011, si esprimeva negativamente il solo rappresentante del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed, all’esito della stessa, il Presidente concludeva positivamente i lavori, sulla scorta della posizione favorevole maggioritaria dei partecipanti alla conferenza, “subordinando l’autorizzazione all’obbligatorio ed indispensabile parere V.I.A. da parte del Settore Tutela dell’Ambiente”.

Con nota prot. n. 618368 del 13.8.2012, tuttavia, il Settore Tutela dell’Ambiente comunicava il preavviso di rigetto “sulla scorta del parere negativo espresso dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” e perché “inoltre appare estremamente impattante sull’ambiente la previsione dello stoccaggio di mc. 105.000 del materiale non utilizzato per la ricomposizione, in un sito non identificato e con modalità non specificate”.

Con le osservazioni prodotte, il ricorrente evidenziava che:

– i materiali risultanti dalla riconfigurazione dei versanti sarebbero stati in prima istanza riutilizzati per la sistemazione, regolarizzazione e ritombamento delle aree alterate presenti all’interno della cava;

– i materiali in esubero sarebbero stati stoccati in apposito sito, identificato in catasto al foglio 8 particella 287, su un terreno ricadente nell’area industriale-artigianale del Comune di Roccadaspide;

– in osservanza delle indicazioni preliminari fornite dal Genio Civile di Salerno, i materiali in esubero sarebbero stati depositati per ogni eventuale pubblica utilizzazione tramite cessioni alle amministrazioni, per essere utilizzati come sottoprodotti in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, ai sensi degli artt. 186 comma 1 e 183 comma 1 lett. p) del d.lvo n. 152/2006;

– il diniego di nulla-osta espresso dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano costituiva l’unico parere negativo manifestato nell’ambito della conferenza di servizi.

Mediante l’impugnato decreto dirigenziale, quindi, il Settore Regionale Tutela dell’Ambiente ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per i seguenti motivi:

– la destinazione del materiale in esubero in un sito individuato in catasto terreni al foglio 8 p.lla 87 del Comune di Roccadaspide, di cui non viene specificato alcunché in ordine ad eventuali vincoli ambientali, al dimensionamento del sito nonché all’eventuale sussistenza di autorizzazioni per tale deposito da parte del Comune di Roccadaspide;

– non viene specificato alcunché in ordine alla movimentazione su ruote del succitato materiale in esubero e del relativo impatto ambientale;

– non viene superata la problematica del parere negativo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, sulle cui motivazioni ostative si era basato il parere negativo della Commissione.

Mediante le censure formulate in ricorso avverso il predetto provvedimento, viene quindi evidenziato che: 1) nell’esprimere il parere negativo di compatibilità ambientale, il Settore Regionale Tutela dell’Ambiente della Regione Campania non ha proprio valutato le risultanze degli elaborati redatti dai docenti universitari incaricati dal ricorrente e degli studi di impatto ambientale, né ha evidenziato soluzioni alternative all’ipotesi progettuale proposta, né ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che l’hanno indotto a disattendere i pareri positivi acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi; 2) lo stesso Ente che ha ritenuto la compatibilità ambientale dell’attività di cava (cfr. decreto assessorile n. 87 del 14.2.2005) sostiene l’insostenibilità ambientale della mera messa in sicurezza e ricomposizione ambientale del sito; 3) quanto alla prima ragione del diniego, nonostante i chiarimenti resi dal ricorrente con la relazione depositata in data 21.2.2012, l’Amministrazione intimata, con il provvedimento impugnato, muove per la prima volta contestazioni sulle quali non è stato attivato il contraddittorio procedimentale, senza tenere conto del fatto che il materiale verrà stoccato provvisoriamente in un sito industriale in vista del suo utilizzo da parte di Enti pubblici e del fatto che le eventuali autorizzazioni saranno acquisite in conferenza di servizi e, comunque, non incidono sull’impatto ambientale del deposito e non rilevano ai fini della V.I.A.; 4) quanto al secondo motivo del diniego, viene evidenziato in ricorso che a pag. 47 dello studio di impatto ambientale, al paragrafo Traffico/Viabilità, viene valutato l’impatto degli automezzi utilizzati per il movimento terra; idem a pag. 17 della sintesi non tecnica ed a pag. 7 dell’elaborato denominato “chiarimenti ed integrazioni allo studio di impatto ambientale”; 5) quanto al terzo motivo del diniego, viene dedotto che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis l. n. 241/1990, il parere negativo dell’Ente Parco è stato sostituito dalla determinazione positiva del dirigente dell’amministrazione procedente; il Settore Regionale Tutela dell’Ambiente attribuisce invece al suddetto parere negativo una valenza ostativa assoluta non contemplata da alcuna norma di legge, né chiarisce perché ha disatteso tutti i pareri positivi espressi sul progetto nell’ambito della conferenza di servizi; 6) in ordine alle ragioni sulle quali si fonda il parere negativo dell’Ente Parco, viene partitamente osservato che: a) quanto all’assunto secondo cui il progetto prevede solo la messa in sicurezza dei fronti di cava con movimentazione di mc. 180.000 di cui solo mc. 75.000 riutilizzati, le opere progettate costituiscono gli interventi minimi necessari per la messa in sicurezza dell’area, che per essere efficace ha dovuto interessare le aree limitrofe alla cava; b) quanto all’assunto secondo cui negli atti integrativi trasmessi non sono stati evidenziati gli elementi a rischio con elaborati grafici, mentre nella relazione viene solo citata la presenza di SP13 e viene detto che l’elemento a rischio è il patrimonio ambientale della cava, oppone la parte ricorrente che gli elementi a rischio sono evidenziati negli elaborati redatti dal prof. Cascini ed in quelli depositati durante la procedura di V.I.A.; le mancanze evidenziate dal Parco avrebbero comunque potuto giustificare una richiesta di integrazione, non il diniego impugnato; c) quanto alla tesi secondo cui il progetto non è stato rimodulato con interventi meno impattanti in funzione sia dei reali elementi a rischio che compromettano la pubblica e privata incolumità, sia in funzione di un riutilizzo futuro dell’area, viene dedotto che gli studi effettuati dagli esperti universitari hanno evidenziato che l’unico intervento in grado di garantire la messa in sicurezza dell’area è la risagomatura dei fronti, progettata in modo da ridurre al minimo il prelievo di inerti; il futuro utilizzo dell’area, poi, verrà individuato dal P.U.C. di Capaccio di imminente approvazione; d) quanto all’assunto secondo cui non è stato prodotto alcun progetto di riqualificazione ambientale dell’area di cava, viene osservato che esso è smentito dagli elaborati che descrivono analiticamente fasi e modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione dell’area; e) quanto al rilievo secondo cui l’Autorità di Bacino in Sinistra Sele, nella redazione delle nuove carte del P.S.A.I., non individua quale area a rischio frane la cava oggetto di intervento, viene evidenziato che gli studi universitari hanno dimostrato i fenomeni di franosità presenti all’interno della cava; inoltre, la suddetta Autorità ha espresso parere favorevole all’intervento nell’ambito della conferenza di servizi; f) quanto al rilievo secondo cui l’integrazione trasmessa non fornisce elementi tecnici tali da valutare la conformità dell’intervento proposto né con le norme del Piano del Parco né con i divieti generali imposti dalla l. n. 394/1991, viene evidenziato che l’Ente Parco ben avrebbe potuto valutare la legittimità degli interventi progettati indicandone le eventuali incompatibilità con le norme di tutela e le modifiche idonee a consentire la realizzabilità dell’intervento; 7) l’Amministrazione ha omesso di indicare le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente ex art.10 bis l. n. 241/1990, mentre, con riguardo alle motivazioni non indicate nel preavviso di rigetto, avrebbe dovuto inviare una nuova comunicazione.

Con la relazione del Genio Civile di Salerno depositata in data 17.2.2013, viene evidenziato che, a seguito del provvedimento del Settore Tutela dell’Ambiente n. 102 del 14.3.2013, è stato adottato, previa instaurazione del contraddittorio procedimentale, il provvedimento n. 137 del 22.5.2013, di rigetto dell’istanza di parte ricorrente per l’approvazione del progetto definitivo de quo, sulla scorta del diniego di nulla-osta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e del parere negativo di compatibilità ambientale espresso con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Anche il Settore Tutela dell’Ambiente ha depositato, in pari data, una relazione sui fatti di causa.

Il suddetto provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 2.7.2013, mediante i quali vengono sostanzialmente riproposte, sub specie di vizi di invalidità derivata, le censure formulate con il ricorso introduttivo.

Il ricorso ed i motivi aggiunti quindi, all’esito dell’udienza di discussione, sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente rilevarsi che la sostanziale identità contenutistica del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, quanto alle censure articolate, ed il fatto che il provvedimento di diniego dell’istanza di approvazione dei lavori di messa in sicurezza della cava sita in Vuccolo – Maiorano del Comune di Capaccio, di proprietà del ricorrente, impugnato con i motivi aggiunti, rinvenga il suo principale fondamento nel provvedimento negativo sulla compatibilità ambientale del progetto medesimo, impugnato con il ricorso introduttivo, consentono senz’altro di esaminarli congiuntamente.

Poiché, poi, entrambi i provvedimenti impugnati richiamano a loro fondamento il diniego di nulla-osta espresso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è opportuno esaminare preliminarmente le doglianze volte a contestare la legittimità di quest’ultimo nonché della relazione di consequenzialità instaurata dall’Amministrazione intimata tra il suddetto diniego di nulla-osta e la definizione negativa del procedimento di approvazione del progetto.

Può muoversi, in particolare, dalla censura intesa ad evidenziare che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis l. n. 241/1990, il parere negativo dell’Ente Parco sarebbe stato sostituito dalla determinazione positiva del dirigente dell’amministrazione procedente, a conclusione della conferenza di servizi espletata sul progetto definitivo dei lavori presentato dalla parte ricorrente.

La doglianza non può essere accolta.

Basti osservare che, in base alla norma richiamata dalla parte ricorrente, il predicato effetto sostitutivo è imputabile alla “determinazione motivata di conclusione del procedimento”, la quale non si identifica con il verbale conclusivo della conferenza di servizi (con il quale, nella specie, si è dichiarata la “conclusione positiva dei lavori” alla luce del parere positivo espresso dalla maggioranza dei partecipanti alla conferenza), ma con il provvedimento che viene adottato dall’Amministrazione procedente sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e che, nella vicenda in esame, ha assunto contenuto negativo (in ordine all’approvazione del progetto).

Infondato è anche l’assunto attoreo, secondo cui il predetto Settore regionale non ha chiarito le ragioni per le quali ha disatteso tutti i pareri positivi espressi sul progetto nell’ambito della conferenza di servizi: deve invero evidenziarsi che la valutazione di compatibilità ambientale, sfociata nell’impugnato provvedimento del Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, è stata espletata al di fuori del sub-procedimento della conferenza di servizi, per cui non era configurabile in capo alla suddetta Amministrazione alcun onere di prendere in considerazione, ed eventualmente disattenderli con adeguata motivazione, i pareri espressi nell’ambito della stessa (peraltro, sotto quest’ultimo profilo, non può omettersi di considerare che, dei due pareri intervenuti sulla materia paesaggistico-ambientale, quello – favorevole – della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici risulta molto laconicamente motivato, con la conseguente inconfigurabilità di un dovere di disattenderlo motivatamente in capo al suddetto Settore regionale).

Fondata è invece la censura intesa a lamentare che il Settore Regionale Tutela dell’Ambiente ha attribuito al suddetto parere negativo dell’Ente Parco una valenza ostativa assoluta, non contemplata da alcuna norma di legge.

Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 5, l. n. 241/1990, “nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater (…) si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità”: in particolare, ai sensi della norma citata, quanto la decisione sulla V.I.A. sia favorevolmente intervenuta, l’eventuale dissenso motivato, espresso da una amministrazione preposta (come, nella specie, l’Ente Parco) alla tutela dell’ambiente, non impone, ai fini del suo eventuale superamento, il ricorso all’eccezionale meccanismo decisorio imperniato sulla devoluzione della potestas decidendi al Consiglio dei Ministri.

Consegue da tale rilievo, in primo luogo, il carattere decisivo che assume il sindacato di legittimità del Tribunale nei riguardi del provvedimento negativo di V.I.A., non potendo l’Amministrazione procedente (nella specie, il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno) negare l’approvazione del progetto, qualora la V.I.A. sia intervenuta in senso favorevole, solo sulla scorta del (recessivo) parere negativo dell’Ente Parco.

Deriva inoltre, dal suddetto rilievo preliminare, l’impossibilità che il provvedimento di V.I.A., proprio per il carattere assorbente della stessa rispetto alle valutazioni di altre amministrazioni preposte alla tutela ambientale, rinvenga il suo esclusivo fondamento nel diniego dell’Ente Parco (il quale, come si è detto, assume carattere recessivo, ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti emerse nell’ambito della conferenza di servizi, nell’ipotesi di positiva valutazione di impatto ambientale), quantomeno in mancanza di una autonoma considerazione, ad opera dell’Autorità preposta alla V.I.A. medesima, delle ragioni da cui esso deriva.

Venendo al caso di specie, risulta dal tenore degli atti impugnati che il Settore Tutela dell’Ambiente, senza esprimere (nemmeno per il tramite della Commissione V.I.A.) alcun esplicito giudizio di condivisibilità in ordine alle motivazioni – di incompatibilità ambientale dell’intervento – sulle quali il provvedimento dell’Ente Parco si fonda, lo ha assunto tout court a presupposto del parere negativo di V.I.A.: tanto non poteva tuttavia ritenersi consentito, attesa la già evidenziata autonomia delle valutazioni di compatibilità ambientale demandate alla struttura regionale competente per il procedimento di V.I.A. rispetto a quelle espresse dall’Ente Parco.

La necessità di una autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione regionale in ordine alle ragioni sulle quali si fonda il parere negativo dell’Ente Parco emerge anche considerando il contenuto delle stesse (e delle relative censure mosse dalla parte ricorrente), a cominciare da quella secondo cui il progetto “prevede solo la messa in sicurezza dei fronti di cava con mobilitazione di mc. 180.000 di cui solo mc. 75.000 riutilizzati”.

Osserva sul punto la parte ricorrente che le opere progettate costituiscono gli interventi minimi necessari per la messa in sicurezza dell’area, che per essere efficace ha dovuto interessare le aree limitrofe alla cava.

Ebbene, rileva il Tribunale che l’Ente Parco si è limitato ad operare un rilievo di carattere quantitativo, incentrato sulla quantità (invero ingente) di materiale rimosso e su quella ben inferiore di materiale da riutilizzare in situ, senza evidenziare le relative implicazioni negative di carattere ambientale (indicazione tanto più necessaria alla luce del fatto che l’intervento concerne un’area già compromessa per l’esistenza della cava) e senza svolgere alcuna considerazione, tenuto conto della finalità primaria di messa in sicurezza dell’intervento, in ordine alla necessità della “mobilitazione” di materiale, nelle quantità indicate, al fine di raggiungere efficacemente siffatta finalità ed alla eventuale esistenza di soluzioni alternative idonee ugualmente a realizzarla, producendo nel contempo un minore effetto pregiudizievole per l’ambiente.

E’ evidente che siffatta valutazione, non compiuta dall’Ente Parco, avrebbe potuto (e dovuto) essere condotta dall’Amministrazione preposta alla V.I.A., non potendo la stessa ritenersi assolutamente vincolata, come si è detto, dal parere del Parco: a siffatto onere tuttavia la stessa, limitandosi a richiamare semplicemente il diniego di nulla-osta dell’Ente Parco, non risulta avere adeguatamente assolto.

Con riguardo all’ulteriore motivo del provvedimento negativo dell’Ente Parco, incentrato sull’assunto secondo cui “negli atti integrativi trasmessi non sono stati evidenziati gli elementi a rischio con elaborati grafici ma solo citati in relazione la presenza di SP13 e che l’elemento a rischio è il patrimonio ambientale della cava” (il quale, afferma l’Ente Parco, “risulta notevolmente compromesso dalla stessa attività estrattiva”), viene opposto dal ricorrente che gli elementi a rischio sono evidenziati negli elaborati redatti dal prof. Cascini ed in quelli depositati durante la procedura di V.I.A., aggiungendo che le mancanze evidenziate dal Parco avrebbero potuto giustificare una richiesta di integrazione, non il diniego impugnato.

Ritiene il Tribunale che sia condivisibile la deduzione attorea con la quale si contesta che l’Amministrazione preposta alla V.I.A. non ha esercitato il potere di richiedere integrazioni documentali.

Invero, sebbene la suddetta richiesta fosse stata formulata dall’Ente Parco (cfr. nota prot. n. 622 del 18.1.2011), la stessa avrebbe dovuto essere riformulata dall’Amministrazione preposta alla V.I.A., ove avesse ritenuto decisivi i documenti mancanti ai fini del compimento delle valutazioni di sua competenza: invero, proprio la già evidenziata autonomia del procedimento di rilascio del nulla-osta, di competenza dell’Ente Parco, e di quello di V.I.A. imponeva all’Amministrazione regionale preposta a quest’ultima di valutare ex novo e criticamente i rilievi posti a fondamento del diniego espresso dall’Ente Parco nonché, ove li avesse condivisi, di consentire al soggetto interessato di rimediare alla lacune documentali eventualmente riscontrate.

Ugualmente pertinenti sono le deduzioni attoree intese a contestare l’ulteriore rilievo dell’Ente Parco, secondo cui il progetto non è stato rimodulato “con interventi meno impattanti in funzione sia dei reali elementi a rischio che compromettano la pubblica e privata incolumità, sia in funzione di un riutilizzo futuro dell’area”.

Osserva in proposito la parte ricorrente che gli studi effettuati dagli esperti universitari hanno evidenziato che l’unico intervento in grado di garantire la messa in sicurezza dell’area è la risagomatura dei fronti, progettata in modo da ridurre al minimo il prelievo di inerti, mentre il futuro utilizzo dell’area verrà individuato dal P.U.C. di Capaccio di imminente approvazione.

Ebbene, deve premettersi che, come illustrato dall’Ente Parco con la relazione depositata in data 14.2.2014, la carenza descrittiva lamentata attiene all’indicazione degli “elementi a rischio”, ovvero di quelli (numero di presenze umane, valore delle risorse economiche e naturali presenti) che devono sopportare l’evento dannoso, necessaria ai fini della formulazione della “equazione del rischio”: nella specie, osserva l’Ente Parco che il prof. Cascini, nella sua relazione integrativa, non ha evidenziato gli “elementi a rischio”, limitandosi a richiamare la presenza della Strada provinciale 13, ben distante dai fronti di cava oggetto di intervento (circa ml. 350).

Viene quindi in rilievo, anche sotto tale profilo, il mancato svolgimento, da parte della struttura regionale preposta alla V.I.A., di una autonoma considerazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento negativo dell’Ente Parco, alla luce del fatto che l’intervento di messa in sicurezza dei fronti di cava è stato prescritto dal decreto n. 395/523 del 22.10.2009 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, sebbene le modalità esecutive sarebbero dovute consistere nella “realizzazione di una barriera con i massi presenti in cava ad una distanza di circa mt. 50 dal piede dei fronti di cava…”.

Da quest’ultimo punto di vista, tuttavia, l’Amministrazione (del Parco) non ha contestato le modalità di esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza, ma la stessa esigenza di porlo in essere: in tal modo pretermettendo, come si è detto, l’imperatività del citato decreto regionale che lo imponeva.

Non resiste alle critiche di parte ricorrente nemmeno l’assunto dell’Ente Parco secondo cui non sarebbe stato prodotto alcun progetto di riqualificazione ambientale dell’area di cava: basti osservare che, anche a prescindere dall’esame degli elaborati, cui rinvia la parte ricorrente, dalla scheda istruttoria elaborata dal Tavolo Tecnico tematico II nell’ambito del procedimento di V.I.A. (depositata dalla Regione Campania) nonché, più diffusamente, dalla relazione integrativa trasmessa dalla ditta ricorrente in riscontro alla richiesta istruttoria formulata dalla Commissione V.I.A. in data 14.3.2012, si evince chiaramente che il progetto esaminato prevede interventi di ricomposizione ambientale, consistenti essenzialmente nella messa a dimora di essenze arboree sulle piazzole risultanti dall’intervento di risagomatura.

Sono fondate anche le allegazioni attoree intese a confutare il rilievo dell’Ente Parco secondo cui l’Autorità di Bacino in Sinistra Sele, nella redazione delle nuove carte del P.S.A.I., non individua quale area a rischio frane la cava oggetto di intervento: invero, il pericolo di frane (che peraltro è insito nel già richiamato provvedimento del Genio Civile di Salerno n. 395/523 del 22.10.2009, con il quale, evidenziato che “il fronte di cava presenta numerosi massi in precaria stabilità con pericolo di crollo”, si ordina “l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”) avrebbe potuto essere desunto dalle analisi condotte dai tecnici incaricati dal ricorrente ai fini della predisposizione del progetto dei lavori di messa in sicurezza.

Ugualmente insufficiente, a giustificare il provvedimento impugnato (laddove richiama, come si è detto, il diniego di nulla-osta dell’Ente Parco), è il rilievo secondo cui l’integrazione trasmessa non fornirebbe elementi tecnici tali da valutare la conformità dell’intervento proposto né con le norme del Piano del Parco né con i divieti generali imposti dalla l. n. 394/1991: invero, come correttamente evidenzia la parte ricorrente, l’Amministrazione (del Parco e regionale) avrebbe potuto autonomamente valutare la legittimità degli interventi progettati indicandone le eventuali incompatibilità con le norme di tutela (a tale onere, deve evidenziarsi, l’Ente Parco ha inteso porre rimedio con la già menzionata relazione istruttoria, insuscettibile tuttavia di integrare ex post la motivazione del diniego di nulla-osta così come del provvedimento negativo di V.I.A. che lo richiama).

Evidenziato, a questo punto, che i motivi posti a fondamento del diniego di nulla-osta dell’Ente Parco non sono idonei a sorreggere il provvedimento negativo di V.I.A., vengono adesso in rilievo le ragioni di quest’ultimo autonomamente enucleate dal Settore Tutela dell’Ambiente.

Con il primo motivo del diniego, viene evidenziata “la destinazione del materiale in esubero in un sito individuato in catasto terreni al foglio 8 p.lla 87 del Comune di Roccadaspide (SA) di cui non viene specificato alcunché in ordine ad eventuali vincoli ambientali, dimensionamenti del sito nonché l’eventuale sussistenza di autorizzazioni per tale deposito da parte del Comune di Roccadaspide”.

Osserva al riguardo la parte ricorrente che, nonostante i chiarimenti resi con la relazione depositata in data 21.2.2012, l’Amministrazione regionale intimata muove per la prima volta contestazioni sulle quali non è stato attivato il contraddittorio procedimentale, senza tenere conto del fatto che il materiale verrà stoccato provvisoriamente in un sito industriale in vista del suo utilizzo da parte di Enti pubblici e del fatto che le eventuali autorizzazioni, che comunque saranno acquisite in conferenza di servizi, non incidono sull’impatto ambientale del deposito e non rilevano ai fini della V.I.A..

Ebbene, è fondata la censura intesa a lamentare il mancato svolgimento del contradditorio procedimentale sulle suddette ragioni ostative.

Basti osservare che, con il verbale n. 27 del 14.6.2012, la Commissione V.I.A. si limitava a contestare la “previsione dello stoccaggio in un sito non identificato e con modalità non specificate”: sulla scorta di tali rilievi veniva quindi trasmessa al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi, ai quali egli replicava con la relazione del 21.2.2012, chiarendo i punti sui quali l’Amministrazione aveva sollecitato le osservazioni della parte interessata.

Con il verbale n. 50 del 5.12.2012, tuttavia, la medesima Commissione V.I.A. menzionava, per la prima volta, le carenze concernenti il sito di stoccaggio, che sarebbero poi state poste a base del provvedimento negativo: carenze sulle quali la parte ricorrente non ha tuttavia avuto modo di interloquire nella sede procedimentale.

Un ulteriore motivo del diniego è correlato al fatto che “non viene specificato alcunché in ordine alla movimentazione su ruote del materiale in esubero ed al relativo impatto ambientale”.

L’assunto, nella sua assolutezza (“non specificare alcunché” equivale infatti ad “assenza di ogni indicazione”, non ad insufficienza della stessa), è smentito dalle deduzioni di parte ricorrente, intese ad evidenziare che la questione è stata analizzata sia a pag. 17 della sintesi non tecnica (laddove si sottolinea la vicinanza alla S.S. 166, alla strada provinciale per Capaccio ed alla superstrada per Battipaglia) sia (in termini simili) a pag. 47 dello studio di impatto ambientale.

Sulla scorta dei motivi che precedono, quindi, la proposta domanda di annullamento deve essere accolta, relativamente al decreto n. 102 del 14.3.2013 del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania ed al (consequenziale) decreto del Dirigente del Settore del Genio Civile di Salerno n. 137/654 del 22.5.2013, mentre può disporsi l’assorbimento delle censure non esaminate.

Resta invece al di fuori dell’oggetto del disposto annullamento il diniego di nulla-osta dell’Ente Parco, essendo lo stesso privo di immediata portata lesiva per gli interessi di parte ricorrente, questa derivando solo dalla sua acritica assunzione da parte della Regione Campania (prima del Settore Tutela dell’Ambiente e della Commissione V.I.A., poi del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno), a motivo ostativo alla favorevole definizione del procedimento approvativo del progetto di messa in sicurezza presentato dalla parte ricorrente.

Sussistono nondimeno giuste ragioni per statuire la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1052/2013 e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie ed annulla per l’effetto il decreto n. 102 del 14.3.2013 del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania ed il decreto del Dirigente del Settore del Genio Civile di Salerno n. 137/654 del 22.5.2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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