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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 4366 | Data di udienza: 12 Marzo 2014

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Nozione di informazione ambientale – Associazioni di protezione ambientale – Diritto di accesso – Fattispecie: richiesta di esibizione dei documenti relativi all’allarme conseguente ai frutti di bosco contaminati dal virus dell’epatite.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2014
Numero: 4366
Data di udienza: 12 Marzo 2014
Presidente: Riggio
Estensore: Sapone


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Nozione di informazione ambientale – Associazioni di protezione ambientale – Diritto di accesso – Fattispecie: richiesta di esibizione dei documenti relativi all’allarme conseguente ai frutti di bosco contaminati dal virus dell’epatite.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 22 aprile 2014, n. 4366


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Nozione di informazione ambientale – Associazioni di protezione ambientale – Diritto di accesso – Fattispecie: richiesta di esibizione dei documenti relativi all’allarme conseguente ai frutti di bosco contaminati dal virus dell’epatite.

 Il D. Lgs. 25 febbraio 1997 n. 39, in attuazione dei principi della Direttiva C.E.E. n. 90/93, ha stabilito all’art. 3 (poi trasfuso nell’art. 3 del d. l.vo 195/2005) che “le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibile le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse”; giusta quanto previsto dall’art.2 del citato decreto legislativo per informazione ambientale devono intendersi anche quelle riguardanti “lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3); la giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana, Sez. III, n. 2731/2000; Tar Campania, Sa, sez.II, n.4082/2008)ha, poi, chiarito e confermato che il diritto di accesso alle informazioni possedute dall’Amministrazione, in materia di ambiente, spetta non solo ai cittadini, ma anche alle associazioni di protezione ambientale (fattispecie relativa alla richiesta di esibizione dei documenti relativi all’allarme conseguente ai frutti di bosco contaminati dal virus dell’epatite)

Pres. Riggio, Est. Sapone – Associazione C. (avv. Giacomelli) c. Ministero della Salute (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 22 aprile 2014, n. 4366

SENTENZA

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 22 aprile 2014, n. 4366

N. 04366/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.768 del 2014 proposto dall’Associazione Codici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ivano Giacomelli ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, Viale Guglielmo Marconi n.94;

contro

il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è per legge domiciliato;

per ottenere:

A) l’Annullamento della determinazione del 12 dicembre 2013 con cui l’intimata amministrazione ha rigettato l’istanza con la quale l’associazione ricorrente aveva chiesto di prendere visione delle misure amministrative adottate in relazione al rischio derivante dai frutti di bosco;

B) l’Accertamento del diritto dell’associazione ricorrente a prendere visione della suddetta documentazione e la conseguente condanna del resistente Ministero all’ostensione della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame l’Associazione Codici- Centro per i Diritti del Cittadino, la quale è l’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti degli utenti e dei consumatori ed è iscritta nel registro di cui all’art.137 del D.lgvo n.206/2005, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimato Ministero ha rigettato l’istanza, presentata in relazione al diffondersi di notizie relative all’allarme conseguente ai frutti di bosco contaminati, tesa ad ottenere l’esibizione della seguente documentazione:

a) le segnalazioni prevenute al Ministero dalle ASL competenti per territorio con particolare riferimento alle ASL di Padova, Pavia, Ferrara, Parma e Cuneo e contenenti le seguenti informazioni: 1) l’agente eziologico; 2) il veicolo e le modalità di trasmissione; 3) la provenienza dell’alimento contaminato, 4) i fattori causali di cui all’art.6 del D.lgvo n.123/1993;

b) le comunicazioni ricevute a seguito delle notifiche volontarie per il tramite del “Seieva” coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità con indicazioni che all’inizio del 2013 si è registrato un aumento progressivo rispetto alla media normale dei casi di epatite A;

c) le misure amministrative adottate dall’intimato Ministero in ordine alla tutela della sicurezza umana con particolare riferimento ai programmi di controllo;

d) le direttive o altri atti amministrativi di indirizzo emanati dal suddetto Ministero agli organi di vigilanza che controllano le materie prime utilizzate per la produzione e la commercializzazione dei frutti di bosco.

La contestata determinazione è stata adottata sul presupposto che l’istanza in questione era generica in quanto non consentiva l’individuazione dei documenti richiesti ed era finalizzata ad un controllo generalizzato dell’attività della PA.

Il proposto gravame è fondato.

Al riguardo il Collegio, condividendo quanto prospettato dall’associazione ricorrente, osserva che:

I) il D. Lgs. 25 febbraio 1997 n. 39, in attuazione dei principi della Direttiva C.E.E. n. 90/93, ha stabilito all’art. 3 (poi trasfuso nel citato art. 3 del d. l.vo 195/2005) che “le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibile le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse”;

II) giusta quanto previsto dall’art.2 del citato decreto legislativo per informazione ambientale devono intendersi anche quelle riguardanti “lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

III) la giurisprudenza amministrativa ha, poi, chiarito e confermato che il diritto di accesso alle informazioni possedute dall’Amministrazione, in materia di ambiente, spetta non solo ai cittadini, ma anche alle associazioni di protezione ambientale (TAR Toscana, Sez. III, n. 2731/2000; Tar Campania, Sa, sez.II, n.4082/2008).

In ordine all’asserita genericità della predetta istanza il Collegio, in linea con quanto affermato dalla Sez.II di questo Tribunale con sentenza n.3089/2005, pur avendo ben presente che il diritto di accesso non può risolversi in una mera richiesta di informazioni in ordine all’esistenza ed allo stato delle pratiche, osserva che l’istanza avanzata dall’Associazione ricorrente, pur se non conteneva l’indicazione formale dei provvedimenti adottati dal Ministero, tuttavia non poteva essere considerata generica ed indeterminata, dato che i documenti di cui era stata chiesta l’esibizione ben potevano essere facilmente individuati dalla suddetta amministrazione, essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della vicenda fattuale e del procedimento che ne hanno giustificato l’adozione.

Ciò premesso, il proposto gravame va accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n.768 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione e condanna l’intimata amministrazione all’esibizione della richiesta documentazione.

Condanna il Ministero della Salute al pagamento a favore dell’Associazione ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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