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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2448 | Data di udienza: 20 Marzo 2014

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intereventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati – Zone bianche – Art. 9, c. 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 – Interpretazione – Soglia di cubatura – Misura massima della superficie coperta realizzabile – Necessità e concorrenza di entrambi i limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2014
Numero: 2448
Data di udienza: 20 Marzo 2014
Presidente: Pasanisi
Estensore: Nunziata


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intereventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati – Zone bianche – Art. 9, c. 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 – Interpretazione – Soglia di cubatura – Misura massima della superficie coperta realizzabile – Necessità e concorrenza di entrambi i limiti.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 5 maggio 2014, n. 2448


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intereventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati – Zone bianche – Art. 9, c. 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 – Interpretazione – Soglia di cubatura – Misura massima della superficie coperta realizzabile – Necessità e concorrenza di entrambi i limiti.

Secondo il generale e prioritario canone ermeneutico dell’interpretazione letterale delle disposizioni normative, l’art. 9 comma 1, lettera b) DPR 380 del 2001, recante la disciplina degli interventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati in caso di assenza di pianificazione urbanistica, non può che essere interpretato nel senso della necessità e concorrenza di entrambi i limiti previsti dalla norma, riferiti sia alla soglia di cubatura consentita, sia alla misura massima della superficie coperta realizzabile.


Pres. f.f. Pasanisi, Est. Nunziata – C.A. (avv. Caruso) c. Comune di Marigliano (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 5 maggio 2014, n. 2448

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 5 maggio 2014, n. 2448

 

N. 02448/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04211/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4211 del 2010 proposto dal Sig. Caliendo Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Elio Caruso e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Castellino n.141;


contro

Comune di Marigliano in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione, della nota n.11507 del 20/4/2010 di diniego del permesso di costruire, nonché della relazione istruttoria n.1088 del 5/3/2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 20 marzo 2014, ed ivi udito l’avv. Innocenzo Calabrese per delega dell’avv. Elio Caruso;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Espone in fatto il ricorrente di aver presentato in data 22/1/2010, unitamente al sig. Cerciello Giosuele, un progetto per la realizzazione di un complesso di edifici da adibire ad attività terziarie – consistenti in un centro di “usi produttivi urbani” – su suolo di cui al fl.16 p.lle 1364, 1365 e 1366 in Marigliano. Sebbene la zona in questione sia ZTO – F Attrezzature pubbliche – Asili e SE della quale non è stata dichiarata la pubblica utilità nei cinque anni dall’approvazione del PRG, l’istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato per mancato rispetto del limite volumetrico ex art. 9 del DPR n. 380 del 2001 pari a 0,03 mc/mq.

Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, il Comune di Marigliano non si è costituito.

Alla udienza pubblica del 20 marzo 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.


DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 9 del DPR n. 380 del 2001.

2. Nella fattispecie in esame il Tribunale ritiene in via preliminare che la disamina della legittimità del provvedimento controverso – come afferente zona esterna al centro abitato attualmente priva di strumentazione urbanistica (c.d. zona bianca) a causa della decadenza dei vincoli per inutile decorso del quinquennio di legge (in ordine alla quale secondo parte ricorrente il progetto presentato risulterebbe del tutto conforme alle disposizioni regionali che disciplinano la edificazione a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi o di inedificabilità che prevedono, in caso di edifici produttivi, che le superfici coperte non possano superare un sedicesimo dell’area di proprietà) – debba essere compiuta con esclusivo riguardo alla conformità della determinazione impugnata al parametro normativo costituito dall’art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001; la questione principale dibattuta si risolve, allora, nell’interpretazione della suddetta norma e, in particolare, nell’esame della necessità, per la realizzazione di insediamenti produttivi in zone bianche e fuori del perimetro dei centri abitati, del rispetto di entrambi i limiti sanciti dalla disposizione, oppure della sufficienza della conformità del progetto al solo parametro della misura massima della superficie coperta. Sul punto l’art. 9, co. 1, lett. b) del TU n.380 così recita: <<1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: …. b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadrato; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà>>.

2.1 Quanto all’esatta individuazione del precetto sancito dall’art. 9 in parola e del suo ambito applicativo, il Collegio ritiene che, a mente dell’art. 12, co. 1, disp. prel. c.c., debba ritenersi legittimo il diniego del permesso di costruire, richiesto per la realizzazione di un insediamento produttivo in “zona bianca” e fuori dal perimetro del centro abitato, che non rispetti il doppio limite previsto dalla citata disposizione, riferito sia alla soglia di cubatura consentita, sia alla misura massima della superficie coperta realizzabile, ciò perché la norma individua due requisiti generali ed autonomi, aventi contenuto eterogeneo, che devono contestualmente concorrere ai fini del rilascio del titolo edilizio. La natura eccezionale e transeunte del regime di edificabilità divisato dall’art. 9 in questione esalta il potere dovere delle amministrazioni competenti di procedere tempestivamente alla pianificazione anche dietro diffida del privato interessato; la limitata edificabilità accordata dalla norma, infatti, non esime gli enti preposti dall’obbligo giuridico di colmare la lacuna pianificatoria che determina anche l’applicazione delle norme stesse, anzi la sfasatura dei procedimenti di rilascio dei titoli edilizi e di quelli pianificatori fa sì che, a tutela della proprietà e del diritto di impresa, sia possibile esercitare alternativamente sia la richiesta di sfruttamento delle limitate capacità edificatorie dei lotti, sia quella di nuova pianificazione delle aree interessate.

2.2 La norma in esame appresta, dunque, una sorta di valvola di sfogo che concorre a giustificare la previsione, in favore degli enti preposti, di uno spatium deliberandi entro il quale assumere le valutazioni urbanistiche generali, ciò in ragione del pubblico e generale interesse alla definizione di un razionale ed ordinato assetto del territorio che tenga conto ed assicuri la salvaguardia dei valori culturali, urbanistici, ed ambientali ivi esistenti; conseguentemente:

a) l’amministrazione è tenuta, a prescindere dall’impulso di parte privata, ad iniziare il procedimento finalizzato alla riqualificazione dell’area mediante una specifica ed appropriata destinazione urbanistica (Cons. Stato, IV, 28.12.2007, n. 6741; 11.10.2007, n. 5355);

b) il protrarsi nel tempo di una abnorme situazione di incertezza sulla sorte della utilizzabilità dell’area può condurre, nel concorso di tutti i presupposti legali, alla configurazione di una violazione dei doveri di correttezza e buona fede con conseguente tutela risarcitoria (Cass. civ., I, 26.9.2003, n. 14333);

c) l’obbligo di procedere alla nuova pianificazione non sorge, neppure dietro diffida del privato, ove le norme tecniche di attuazione del PRG ab imis disciplinino espressamente le conseguenze dell’inefficacia dei vincoli, assegnando alle aree interessate una specifica destinazione urbanistica (Cons. Stato, IV, 23.9.2004, n. 6212).

3. In adesione a precedente con cui la Sezione (n. 21 del 2011) successivamente a pronuncia del Giudice di Appello (n. 681 del 2009) aveva modificato il suo precedente orientamento, va affermata l’irrilevanza delle leggi regionali precedenti o successive alla entrata in vigore del nuovo Testo Unico di cui al DPR n.380 del 2001; pertanto, secondo il generale e prioritario canone ermeneutico dell’interpretazione letterale delle disposizioni normative, l’art. 9 comma 1, lettera b) del DPR 380 del 2001, recante la disciplina degli interventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati in caso di assenza di pianificazione urbanistica, non può che essere interpretato nel senso della necessità e concorrenza di entrambi i limiti previsti dalla norma. Conseguentemente è legittimo il diniego di permesso di costruire qualora l’intervento edilizio a scopi produttivi ricadente in zona bianca non rispetti sia il limite della densità fondiaria massima di 0,03 mc su metro quadrato, sia il limite di un decimo della superficie coperta rispetto all’area di proprietà del richiedente il titolo edilizio.

3.1 La necessità del rispetto anche di tale indice di cubatura deriva in primo luogo dall’uso del punto e virgola tra il primo e il secondo periodo della disposizione che indica, in particolare, che la ipotesi contemplata nella seconda parte (e cioè il caso degli interventi a destinazione produttiva) rinviene una parte della sua regolamentazione nella disciplina contenuta in quella che precede il segno di interpunzione (poiché altrimenti le due frasi sarebbero staccate da un punto); c’è poi l’uso dell’avverbio “comunque” (il cui significato è stato valorizzato dal Giudice di appello, ritenendo che lo stesso va usato soltanto quando mette in relazione e congiunge una proposizione con un’altra, sicchè non va di regola utilizzato in proposizione sospesa), a rivelare come il secondo limite viene stabilito in aggiunta e non in alternativa al primo parametro, restando altrimenti del tutto privo di senso il suo utilizzo.

Deve quindi concludersi che, secondo il generale e prioritario canone ermeneutico dell’interpretazione letterale delle disposizioni normative, l’art. 9 comma 1, lettera b) DPR 380 del 2001, recante la disciplina degli interventi edilizi a destinazione produttiva al di fuori dei centri abitati in caso di assenza di pianificazione urbanistica, non può che essere interpretato nel senso della necessità e concorrenza di entrambi i limiti previsti dalla norma.

4. Con tali premesse il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione del Comune di Marigliano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 20/3/2014 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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