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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1805 | Data di udienza: 22 Maggio 2013

DIRITTO URBANISTICO – Differenza strutturale tra ordine di demolizione e confisca – Violazioni urbanistica – Ordine di demolizione – Inapplicabilità in via analogica della causa di estinzione della pena ex art. 172 c.p.  – Opere edilizie abusive – Ordine di demolizione – Disciplina e finalità – Ordine di demolizione emesso dal giudice penale – Natura, effetti ed esecuzione – Soggetti estranei al reato – Diritto di rivalsa per il terzo proprietario estraneo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2014
Numero: 1805
Data di udienza: 22 Maggio 2013
Presidente: Squassoni
Estensore: Grillo


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Differenza strutturale tra ordine di demolizione e confisca – Violazioni urbanistica – Ordine di demolizione – Inapplicabilità in via analogica della causa di estinzione della pena ex art. 172 c.p.  – Opere edilizie abusive – Ordine di demolizione – Disciplina e finalità – Ordine di demolizione emesso dal giudice penale – Natura, effetti ed esecuzione – Soggetti estranei al reato – Diritto di rivalsa per il terzo proprietario estraneo.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 17 Gennaio 2014  (CC. 22/05/2013), Sentenza n. 1805
 
DIRITTO URBANISTICO – Differenza strutturale tra ordine di demolizione e confisca – Violazioni urbanistica – Ordine di demolizione – Inapplicabilità in via analogica della causa di estinzione della pena ex art. 172 c.p..
 
In materia urbanistica, l’invocata analogia tra l’istituto della demolizione con quello della confisca non è sostenibile attesa la diversa natura dell’ordine di demolizione (amministrativa) rispetto alla confisca (sanzione penale): dal che deriva l’inapplicabilità in via analogica della causa di estinzione della pena prevista dall’art. 172 cod. pen. relativamente all’ordine di demolizione del manufatto abusivo, in quanto essa non ha natura di sanzione penale ma di sanzione amministrativa accessoria attribuita, in via eccezionale, alla concorrente competenza dell’A.G. (Cass. Sez. 3^ 3.12.2009 n. 3918, D’apice; conf. Cass. Sez. 3^ 21.11.2012 n. 3456, Oliva).
 
(conferma ordinanza n. 466/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/06/2012) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Savio
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Opere edilizie abusive – Ordine di demolizione – Disciplina e finalità.
 
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non è assoggettato alla regola del giudicato, ben potendo, in sede esecutiva, procedersi ad una rivisitazione dell’ordine suddetto in vista di una eventuale revoca in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l’abbattimento del manufatto oppure in vista di una sospensione quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale. Ciò implica l’impossibilità di rivedere l’ordine laddove ricorra una mera possibilità che in tempo lontano – o, quanto meno, non prevedibile – possano essere emanati atti favorevoli al condannato. Tanto deriva dalla impossibilità di rinviare sine die la tutela del territorio che l’ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare (Cass. Sez. 3^ 5.3.2009 n. 16686, Marano; conf., 17.10.2007 n. 42978, Parisi).
 
(conferma ordinanza n. 466/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/06/2012) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Savio
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione emesso dal giudice penale – Natura, effetti ed esecuzione – Soggetti estranei al reato – Diritto di rivalsa per il terzo proprietario estraneo. 
 
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Cass. Sez. 3^ 21.10.2009 n. 47281; idem 2.12.2010, n. 801, Giustino e altri), rimanendo impregiudicato il diritto per il terzo proprietario estraneo di rivalersi contro l’autore dell’abuso per la avvenuta demolizione del manufatto (Cass. Sez. 3^ 13.7.2009 n. 39322, Berardi ed altri; conf., 29.3.2007 n. 22853, Coluzzi).
 
(conferma ordinanza n. 466/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/06/2012) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Savio

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 17 Gennaio 2014 (CC. 22/05/2013), Sentenza n. 1805

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.rí Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSON l               – Presidente
Dott. RENATO GRILLO                       – Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                  – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI                        – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                        – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: SAVIO CIRO N. IL 26/10/1971
avverso l’ordinanza n. 466/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette le conclusioni del PG Dott. inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con ordinanza del 15 giugno 2012 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato l’ordinanza di sospensione dell’ordine di demolizione adottato in data 22 maggio 2012 dalla medesima Corte relativamente ad un immobile esteso mq. 100 circa, realizzato abusivamente da IMPAGLIAZZO Caterina ed oggetto di sentenza di condanna nei suoi confronti emessa il 26 giugno 2002 e divenuta irrevocabile. Nel rigettare le istanze difensive promosse dalla stessa IMPAGLIAZZO e da tale SAVIO Ciro Aniello, proprietari dell’immobile (ma terzo estraneo al reato), la detta Corte precisava che l’esecuzione della demolizione riguardava l’immobile nella sua interezza.
 
1.2 A motivo della disposta revoca della sospensione precedentemente concessa il giudice distrettuale rilevava come nel caso di specie si verteva non già sulla legittimità dell’ordine di demolizione ma sull’autorità che sarebbe dovuta essere competente ad eseguire il detto ordine; rilevava che tale ordine riguardava l’immobile nella sua interezza, come emergeva inequivocabilmente dal testo della sentenza di condanna ed, infine, con riferimento alla posizione di SAVIO Ciro Aniello, evidenziava come allo stesso fosse stato garantito il diritto di difesa che questi assumeva essere stato leso, instaurando sia pure nella fase di esecuzione, il contraddittorio anche nei confronti del SAVIO.
 
1.3 Ricorre avverso il detto provvedimento SAVIO Ciro Aniello, lamentando, con un primo motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento a quella parte dell’ordinanza che aveva revocato il precedente provvedimento di sospensione dell’ordine di demolizione; con un secondo motivo, carenza di motivazione e violazione dei diritti di difesa; con un terzo motivo, erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta differenziazione tra il provvedimento di confisca – qualificato come sanzione accessoria – e l’ordine di demolizione qualificato, invece, come provvedimento di natura amministrativa; con un quarto motivo error in judicando ed erronea applicazione dell’art. 164 del D. L.vo 490/99, nonchè violazione falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 380/01.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso non è fondato.
 
Va premesso in punto di fatto – come ricordato sia dal Tribunale che dallo stesso ricorrente – che la questione di cui si controverte riguarda un immobile realizzato in violazione delle leggi urbanistiche nel Comune di Forio d’Ischia, paesaggisticamente vincolato. La sentenza con la quale è stata condannata l’autrice dell’abuso (tale IMPAGLIAZZO Caterina, usufruttuaria del manufatto) è divenuta definitiva ed era quindi in corso la procedura per la demolizione, su esplicita richiesta del P.G., senza però che fosse stata individuata l’autorità competente ad eseguire tale demolizione. In tale vicenda si inserisce il SAVIO – proprietario dell’immobile ma terzo estraneo al reato – che lamenta di non essere stato avvertito dell’intera procedura di demolizione e di non avere potuto compiutamente svolgere le proprie difese. Va anche precisato che l’immobile aveva formato oggetto di una istanza di condono esitata negativamente dal Comune interessato ostandovi una serie di elementi tra i quali il vincolo paesaggistico e la mancanza di autorizzazione da parte dell’Autorità a ciò preposta.
 
2. Il ricorrente SAVIO lamenta che, dopo essere stata disposta con provvedimento della Corte di Appello la sospensione dell’ingiunzione a demolire proprio in correlazione con la posizione del SAVIO terzo estraneo al reato e non posto nelle condizioni di difendersi, la stessa Corte distrettuale, su sollecitazione del P.G. che aveva espresso parere contrario al mantenimento dell’ordine di sospensione, lo aveva revocato senza tuttavia spiegare le ragioni di tale provvedimento. E lamenta anche che tale provvedimento appare ancor più incomprensibile sotto il profilo logico in relazione al fatto che esso SAVIO aveva, nel frattempo, provveduto ad inoltrare altra domanda di condono corredata da documentazione in fase di istruttoria presso il Comune di Forio che aveva anche inviato gli atti alla Sopraintendenza ai Beni Ambientali.
 
3. Tanto detto, le ragioni esposte dal ricorrente non appaiono idonee a far ritenere il provvedimento adottato dal giudice territoriale illegittimo: invero esso ha evidenziato come ormai la situazione dell’immobile fosse definitivamente compromessa in quanto l’autorità amministrativa si era espressa in via definitiva per la non condona_abilità dell’opera, sicchè non insorgevano ostacoli di sorta nella demolizione della costruzione.
 
3.1 II fatto che, in via autonoma e con procedura anch’essa autonoma, il SAVIO sia ricorso al T.A.R. per impugnare il diniego della istanza di condono presentata da IMPAGLIAZZO Caterina non consentiva di prevedere in quali tempi e con quali esiti la vicenda amministrativa relativa al detto manufatto si sarebbe conclusa, il che costituisce condizione per il rigetto della istanza di sospensione dell’ordine di demolizione.
 
3.2 In questi termini va anche evidenziato che, non essendovi più ostacoli per la demolizione dell’opera (da considerare, come correttamente ricordato dalla Corte distrettuale, nella sua interezza e non per una sola porzione come preteso dal ricorrente SAVIO), non aveva alcuna ragion d’essere il mantenimento dell’ordinanza di sospensione della demolizione emessa soltanto per consentire al SAVIO di interloquire attraverso specifiche difese che lo stesso ha in effetti articolato (tanto che – ricorda la Corte – il SAVIO, oltre a difendersi nella fase esecutiva, ha autonomamente proposto ricorso avverso il diniego di condono espresso dal Comune interessato) (per il diritto del terzo estraneo al reato di interloquire nella fase di esecuzione. vds. Sez. 3^ 21.10.2009 n. 47281, Arrigoni, Rv. 245404).
 
4. Sul punto è assolutamente costante l’indirizzo secondo il quale l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non è assoggettato alla regola del giudicato, ben potendo, in sede esecutiva, procedersi ad una rivisitazione dell’ordine suddetto in vista di una eventuale revoca in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l’abbattimento del manufatto oppure in vista di una sospensione quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale. Ciò implica l’impossibilità di rivedere l’ordine laddove ricorra una mera possibilità che in tempo lontano – o, quanto meno, non prevedibile – possano essere emanati atti favorevoli al condannato. Tanto deriva dalla impossibilità di rinviare sine die la tutela del territorio che l’ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare (tra le tante Sez. 3^ 5.3.2009 n. 16686, Marano, Rv. 243463; idem, 17.10.2007 n. 42978, Parisi, Rv. 238145).
 
4.1 In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura del condono per la cui pendenza l’istante ha chiesto la revoca o la sospensione dell’ordine. In particolare, il Giudice deve anzitutto accertare il possibile risultato della richiesta di sanatoria e, in particolare, se esistano cause ostative alla sua concessione (in tale ultimo caso l’inevitabile conclusione è quella del rigetto della richiesta di sospensione o revoca).
 
4.2 Nella ipotesi di applicabilità del condono, dovrà valutare i tempi di definizione del procedimento avanti l’autorità o la giurisdizione amministrativa e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di una rapida definizione dello stesso. Ma laddove tali condizioni non esistano, il giudice dovrà sollecitamente provvedere a dar corso all’ingiunzione al fine di tutelare e ripristinare il diritto dello Stato leso proprio dalla condotta illecita del privato.
 
5. Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto, del tutto correttamente ed in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale testè richiamato, tenuto anche conto della data assai risalente nella quale era stata presentata la richiesta di condono senza che nelle more l’iter amministrativo si concludesse, che la mancanza di indicazioni circa i tempi di definizione della procedura amministrativa per il rilascio della concessione in sanatoria costituiva ostacolo al mantenimento della costruzione e in definitiva al mantenimento della sospensione dell’ordine di demolire.
 
6. E’ poi destituita di giuridico fondamento la tesi del ricorrente della irrilevanza della natura reale dell’ordine di demolizione affermata dal giudice di appello. Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che “l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato” (in termini Sez. 3^ 21.10.2009 n. 47281, cit.; idem 2.12.2010, n. 801, Giustino e altri, Rv. 249129), rimanendo impregiudicato il diritto per il terzo proprietario estraneo di rivalersi contro l’autore dell’abuso per la avvenuta demolizione del manufatto (in termini Sez. 3^ 13.7.2009 n. 39322, Berardi ed altri, Rv. 244612; idem, 29.3.2007 n. 22853, Coluzzi, Rv. 236880).
 
7. Anche le censura in merito alla differenza strutturale tra ordine di demolizione e confisca (che il ricorrente ritiene di dover equiparare) non ha pregio, così come non lo hanno le censure che richiamano precedenti decisioni della CEDU in materia di ineseguibilità della confisca nella ipotesi di violazioni della legge urbanistica, laddove di si tratti di soggetti estranei al reato. L’invocata analogia tra i due istituti non è sostenibile attesa la diversa natura dell’ordine di demolizione (amministrativa) rispetto alla confisca (sanzione penale): dal che deriva l’inapplicabilità in via analogica della causa di estinzione della pena prevista dall’art. 172 cod. pen. relativamente all’ordine di demolizione del manufatto abusivo, in quanto essa non ha natura di sanzione penale ma di sanzione amministrativa accessoria attribuita, in via eccezionale, alla concorrente competenza dell’A.G. (in termini Sez. 3^ 3.12.2009 n. 3918, D’apice, Rv. 246009; nello stesso senso Sez. 3^ 21.11.2012 n. 3456, Oliva, Rv. 254426).
 
8. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma 22 maggio 2013
 
 

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