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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 1605 | Data di udienza: 17 Aprile 2014

* VIA, VAS E AIA – VAS – Gravami volti a censurare le modalità di svolgimento della VAS – Ammissibilità – Condizioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2014
Numero: 1605
Data di udienza: 17 Aprile 2014
Presidente: De Zotti
Estensore: Di Mauro


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VAS – Gravami volti a censurare le modalità di svolgimento della VAS – Ammissibilità – Condizioni.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 18 giugno 2014, n. 1605


VIA, VAS E AIA – VAS – Gravami volti a censurare le modalità di svolgimento della VAS – Ammissibilità – Condizioni.

L’impugnazione di uno strumento urbanistico deve ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546). In altri termini, l’utilità comunque rappresentata dal possibile vantaggio che astrattamente il ricorrente potrebbe ottenere per effetto della riedizione dell’attività amministrativa non è ex se indicativa della titolarità di una posizione di interesse giuridicamente qualificata e differenziata, idonea a legittimare la tutela giurisdizionale. (così Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).  Conseguentemente, sono inammissibili i gravami volti a censurare le modalità di svolgimento della V.A.S., laddove non sia stata fornita alcuna dimostrazione dell’incidenza dei vizi relativi a tale procedura rispetto alla pianificazione avente ad oggetto le aree dei ricorrenti (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 297).


Pres. De Zotti, Est. Di Mauro – I.P. s.p.a. (avv.ti Prosperi e Celant) c. Comune di Corbetta (avv. Viviani) e Regione Lombardia (avv. Tamborino)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 18 giugno 2014, n. 1605

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 18 giugno 2014, n. 1605

N. 01605/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02807/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2010, proposto da:
Immobiliare PA.RO.GRA. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Anna Sarah Prosperi e Marco Celant, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Celant in Milano, via Cappuccio n. 13;

contro

Comune di Corbetta, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Galleria San Babila, 4/A; Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Lucia Tamborino, con domicilio in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

per l’annullamento

– del “Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati” del Comune di Corbetta, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 15 dicembre 2009 e approvato con deliberazione n. 37 del 16 giugno 2010, del cui deposito presso gli uffici comunali è stato pubblicato avviso sul B.U.R.L. 28 luglio 2010 n. 30;

– di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o presupposto, con particolare riguardo al procedimento di V.A.S. e relativi elementi costitutivi, attivato con determinazione n. 78 del 16 maggio 2007 integrata con successiva determinazione n. 31 del 3 marzo 2008 e, per quanto occorrer possa, alla deliberazione di C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351, nonché alla deliberazione di G.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 e alla successiva deliberazione integrativa di G.R. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009;

per l’emanazione di conseguenti pronunce giurisdizionali ex articolo 34, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. amm.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corbetta e della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 36, comma 2 e 65 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 10 novembre 2010 e depositato il 1° dicembre 2010, la società Immobiliare PA.RO.GRA. s.p.a. (di seguito anche “PA.RO.GRA.”) impugna il Piano di Governo del Territorio approvato dal Comune di Corbetta, nonché gli atti della procedura di Valutazione Ambientale Strategica svolta in relazione al medesimo strumento pianificatorio, ivi incluse le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale concernenti lo svolgimento della VAS.

2. La ricorrente è proprietaria di due aree non limitrofe ricadenti nel territorio del Comune di Corbetta, una situata in zona centrale e comprendente l’edificio già sede del Consorzio agrario, l’altra in posizione più periferica e del tutto inedificata.

Il previgente Piano Regolatore Generale consentiva l’edificazione a iniziativa privata in entrambe le aree, sulla base di appositi e autonomi piani attuativi. In particolare, l’area centrale comprendente l’ex Consorzio agrario era disciplinata dall’articolo 27 delle Norme Tecniche di Attuazione e rientrava, insieme ad altre porzioni di proprietà comunale, nel “P.A. 14”, mentre l’area più periferica era disciplinata all’articolo 28 delle N.T.A. e formava oggetto del “P.A. 36”, interamente costituito da porzioni immobiliari di proprietà della ricorrente.

Il nuovo P.G.T. del Comune di Corbetta ha stabilito, all’articolo 17 del Documento di Piano, che le due aree “ex Consorzio agrario” (già P.A. 14) e “Ultrocchi” (già P.A. 36) costituiscano unitariamente l’Area di trasformazione 5 – “Città della Cultura”, nella quale è prevista la riqualificazione dell’ambito urbano attorno all’edificio dell’ex Consorzio agrario al fine della realizzazione di un polo per l’offerta di servizi culturali, il recupero del medesimo edificio, la realizzazione di una sala polivalente da localizzarsi a nord dello stesso, “la realizzazione di uno spazio urbano centrale destinato a rafforzare e ricucire le relazioni tra l’area del centro storico e le zone edificate poste immediatamente a nord, lungo l’asse Via Volta – via Roma”.

L’intera area è, quindi, soggetta a un unico piano attuativo, e non più a due piani distinti, come in precedenza.

Il Documento di Piano stabilisce altresì che l’edificazione massima complessivamente consentita nell’Area di trasformazione 5 sia di 20.000 mq di superficie lorda di pavimento e debba essere concentrata pressoché esclusivamente nell’area “Ultrocchi”, mentre nella vigenza del P.R.G. l’edificabilità totale delle due aree – secondo quanto riferito dalla ricorrente e non contestato dal Comune – era pari a circa 22.800 mq di slp. e in entrambe le aree era consentita la realizzazione di edilizia privata.

Infine, l’articolo 17 del Documento di Piano stabilisce che il piano attuativo dovrà prevedere, tra l’altro, “la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale dell’edificio dell’ex Consorzio agrario, salvo quanto concordato in sede di piano attuativo ai sensi del 4° capoverso delle ‘Disposizioni per l’edificazione’”. Tale ultima disposizione, a sua volta, prevede che “In sede di definizione del Piano Attuativo potrà essere concordato che parte della quantità minima di superficie da destinare a funzioni terziarie T1, T2 e T3 possa essere collocata al piano terra dell’ex Consorzio Agrario, ferma restando la quantità di Slp massima ammissibile”.

3. Avverso tale nuova disciplina pianificatoria la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

I) violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, eccesso di potere sotto plurimi profili e violazione del giudicato (rispetto alla sentenza del TAR Lombardia n. 1526 del 2010), in quanto il Comune di Corbetta non avrebbe assicurato, nello svolgimento della procedura, la necessaria separazione e autonomia tra “autorità procedente” e “autorità competente”;

II) violazione della disciplina legislativa in materia urbanistica nazionale e regionale, eccesso di potere e violazione del principio di nominatività e tipicità degli strumenti urbanistici, in quanto sarebbe precluso al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio dettare una disciplina dettagliata e puntuale, nonché immediatamente conformativa della proprietà privata, stante, in particolare, la previsione dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, in base al quale tale atto “non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime dei suoli”;

III) violazione della disciplina regionale in materia di perequazione, da considerarsi di stretta interpretazione, mediante l’introduzione di una modalità perequativa non prevista;

IV) violazione degli articoli 3, 41 e 42 Cost., dell’articolo 1 del Primo Protocollo Addizionale della CEDU, del d.P.R. n. 327 del 2001 e della legge regionale n. 12 del 2005, in quanto la previsione del Documento di Piano che impone di prevedere in sede di piano attuativo la cessione gratuita al Comune dell’edificio dell’ex Consorzio agrario darebbe luogo a un vincolo espropriativo atipico e non assistito dalla previsione di un indennizzo commisurato al valore venale del bene;

V) violazione, sotto altro profilo, delle medesime disposizioni normative indicate nel quarto motivo, in quanto la quota parte delle capacità edificatorie attribuite alla ricorrente nell’area “Ultrocchi” che può considerarsi finalizzata a compensare la necessaria cessione dell’ex Consorzio agrario avrebbe un valore di mercato assai inferiore rispetto al valore venale da riconoscere all’edificio in questione.

4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Corbetta e la Regione Lombardia, insistendo per il rigetto del gravame.

5. All’udienza pubblica del 17 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Ritiene il Collegio di dover dichiarare l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, correttamente eccepita dalla difesa comunale e da quella regionale.

6.1 E invero, la ricorrente impugna gli atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T., senza, tuttavia, censurare l’assunzione, nell’ambito di tale procedura, di determinazioni erronee e lesive del proprio interesse, relative alle aree ad essa appartenenti.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare – con diretto riferimento alla procedura di VAS e in riforma della sentenza di questo Tribunale n. 1526 del 2010 – che l’impugnazione di uno strumento urbanistico “deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546).

In altri termini, l’utilità comunque rappresentata dal possibile vantaggio che astrattamente il ricorrente potrebbe ottenere per effetto della riedizione dell’attività amministrativa non è ex se indicativa della titolarità di una posizione di interesse giuridicamente qualificata e differenziata, idonea a legittimare la tutela giurisdizionale.” (così Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133). Conseguentemente, “(…) per evitare di pervenire a una legitimatio generalis del tipo di quella sopra indicata, occorre che le “determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., e pertanto l’istante avrebbe dovuto precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà (…)” (ancora Cons. Stato, n. 133 del 2011, cit.).

Tale orientamento è stato fatto proprio dalla Sezione, la quale ha ritenuto l’inammissibilità dei gravami volti a censurare le modalità di svolgimento della V.A.S., laddove non sia stata fornita alcuna dimostrazione dell’incidenza dei vizi relativi a tale procedura rispetto alla pianificazione avente ad oggetto le aree dei ricorrenti (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 297).

Con riferimento al caso oggetto del presente giudizio, deve pertanto concludersi, in coerenza con i sopra affermati principi, nel senso che il mero interesse al regolare svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica, dedotto da PA.RO.GRA., non dia luogo di per sé a una situazione giuridica qualificata e differenziata tale da determinare la legittimazione a ricorrere avverso l’esito di tale iter procedimentale.

Né, d’altra parte, può assumere alcun rilievo, nel senso di fondare la legittimazione della ricorrente, la dedotta “violazione del giudicato” rispetto alla richiamata sentenza di questo Tribunale n. 1526 del 2010 (in tema di distinzione tra “autorità competente” e “autorità procedente” nell’ambito della V.A.S.), posto che si tratta di decisione non resa nei confronti di PA.RO.GRA, né del Comune resistente e, come detto, riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133.

Va conclusivamente dichiarata, come anticipato, l’inammissibilità delle censure dedotte con il primo motivo di ricorso.

7. Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, il Collegio rileva che dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che:

– con riferimento all’Area di trasformazione 5, l’articolo 17 del Documento di Piano stabilisce che “La superficie della nuova sala polivalente, da localizzarsi a nord dell’edificio dell’ex Consorzio agrario, e l’ex Consorzio agrario non incidono sulla quantità massima di Slp ammessa, salvo quanto previsto nelle ‘disposizioni per l’edificazione’ sotto riportate”;

– lo stesso articolo 17 prevede che la superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche sia pari al 40% della St e che “L’intera superficie relativa all’area dell’ex Consorzio agrario e Piazza Beretta contribuiscono al recupero della superficie minima da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come sopra quantificata; la rimanente parte deve essere realizzata nell’ex Area Ultrocchi”;

– come più sopra riportato, è prevista la cessione gratuita al Comune dell’edificio dell’ex Consorzio agrario, salvo quanto concordato in sede di piano attuativo ai sensi del 4° capoverso delle “Disposizioni per l’edificazione”;

– nella memoria della difesa comunale del 17 marzo 2014 si afferma che “va rilevato che la capacità edificatoria dell’AT 5 è stata determinata in una misura (circa 0,40 mq/mq, incrementabile ai sensi del quinto e del sesto comma dell’art.12 delle Disposizioni per la pianificazione attuativa – doc. n.7) nettamente superiore rispetto a quella (tra 0,20 mq/mq e 0,25 mq/mq) prevista, in via generale, dal secondo comma del medesimo art.12, “per gli ambiti di trasformazione nei quali è prevista esclusivamente la nuova edificazione” residenziale (qual è l’area Ultrocchi). I particolari oneri connessi all’attuazione dell’AT 5 e, in ispecie, la cessione, integrale o parziale, dell’ex Consorzio Agrario (peraltro -come già ricordato- dismesso, degradato e soggetto a vincolo culturale), insomma, sono stati assolutamente considerati e ponderati dal Comune nel quadro complessivo delle previsioni del Documento di Piano (art.17 – doc. n.6)” (pag. 13 della memoria della difesa comunale del 17 marzo 2014; nello stesso senso anche la memoria della difesa comunale del 27 marzo 2014, pag. 7).

8. In considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre a carico del Comune di Corbetta il deposito di una relazione, corredata della documentazione ritenuta d’interesse, al fine di illustrare dettagliatamente, anche alla luce delle risultanze del relativo iter istruttorio, le modalità operative del meccanismo perequativo previsto per l’Area di trasformazione 5, specificando, altresì, se la cessione al Comune dell’edificio dell’ex Consorzio agrario sia aggiuntiva rispetto al reperimento degli standard normativamente previsti, nonché se, ed eventualmente in che misura, la previsione della cessione dell’edificio abbia formato oggetto di compensazione mediante attribuzione di capacità edificatoria aggiuntiva.

La relazione dovrà essere depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla notificazione, se anteriore.

9. Per la prosecuzione della trattazione del ricorso ritiene il Collegio di fissare l’udienza pubblica del 23 ottobre 2014.

10. La decisione sulle spese è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

– dispone, a carico del Comune di Corbetta, gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

– fissa, per la prosecuzione della trattazione del ricorso, l’udienza pubblica del 23 ottobre 2014;

– rinvia al definitivo la decisione sulle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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