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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 737 | Data di udienza: 18 Giugno 2014

* RIFIUTI – Impianti di smaltimento o di recupero – Autorizzazione – Art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Conferenza di servizi – Disciplina speciale rispetto a quella generale prevista dagli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2014
Numero: 737
Data di udienza: 18 Giugno 2014
Presidente: De Zotti
Estensore: Gambato Spisani


Premassima

* RIFIUTI – Impianti di smaltimento o di recupero – Autorizzazione – Art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Conferenza di servizi – Disciplina speciale rispetto a quella generale prevista dagli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^  – 27 giugno 2014, n. 737


RIFIUTI – Impianti di smaltimento o di recupero – Autorizzazione – Art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Conferenza di servizi – Disciplina speciale rispetto a quella generale prevista dagli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/2006, l’autorizzazione a gestire “impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti” si rilascia, in sintesi estrema, all’esito di un’istruttoria che prevede la convocazione obbligatoria di una conferenza di servizi, la quale, entro un termine, deve valutare il progetto e “trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione”, o all’autorità da essa delegata. La norma citata rappresenta una disciplina della conferenza di servizi speciale rispetto a quella generale degli artt. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990 n°241, che su questa si impone, e quindi prevede in modo inderogabile che la conferenza adotti una propria decisione finale e che l’amministrazione la recepisca in un proprio distinto atto. Nel procedimento in esame le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vanno pertanto, a pena di illegittimità, espresse in seno alla conferenza stessa, e non con atti ad essa esterni successivi alla chiusura dei lavori (TAR LOMBARDIA, Brescia, n. 1028/2013; C.d.S. sez. VI 1 agosto 2012 n°4400 ; TAR Piemonte sez. I 15 febbraio 2012 n°237).


Pres. De Zotti, Est. Gambato Spisani – G.P. (avv.ti Ceruti e Rondani) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Noschese)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 27 giugno 2014, n. 737

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^  – 27 giugno 2014, n. 737

N. 00737/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Graziella Pinotti, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Ceruti, Filippo Rondani, con domicilio eletto presso Filippo Rondani in Brescia, via XX Sett., 66 (Fax=030/3772133);


contro

Provincia di Mantova, rappresentato e difeso dagli avv. Eloisa Persegati Ruggerini, Francesco Noschese, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via Spalto San Marco, 1/A;

nei confronti di

La Vetri Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Orecchia, con domicilio eletto presso Romano Manfredi in Brescia, via XX Settembre, 66; Comune di Villa Poma, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia;

per

(A – ricorso principale)

l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento 14 luglio 2011 n°21/91, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Dirigente del settore ambiente della Provincia di Mantova ha autorizzato la La Vetri S.r.l. a realizzare una variante sostanziale all’impianto di recupero (R13, R3, R4 e R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Villa Poma (Mn) alla via Roma Nord 207;

di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, in particolare:

dei verbali della Conferenza di servizi 22 giugno 2009 e 1 dicembre 2010;

nonché l’annullamento

( B – I ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 gennaio 2013)

del provvedimento 3 ottobre 2012 n°21/235, conosciuto in data imprecisata, con il quale il predetto Dirigente ha autorizzato la La Vetri S.r.l. alle emissioni in atmosfera per l’attività di recupero e lavorazione di rottami di vetro, carta, plastica e lattine sita in Villa Poma (Mn) alla via Roma Nord 207;

di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, in particolare:

dei verbali della Conferenza di servizi 8 luglio e 7 ottobre 2011;

della nota 28 giugno 2012 prot. n°89689 dell’ARPA Lombardia;

della nota 14 agosto 2012 prot. n°51059 dell’ASL di Mantova;

( C – II ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20 settembre 2013)

del provvedimento 18 aprile 2012 n°21/94, conosciuto in data imprecisata, con il quale il predetto Dirigente ha autorizzato la La Vetri S.r.l. ad apportare modifiche sostanziali e migliorative alla variante sostanziale all’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di cui sopra, già autorizzata con precedente provvedimento 14 luglio 2011 n°21/91;

del provvedimento 20 novembre 2012 n°21/305, conosciuto in data imprecisata, con il quale il predetto Dirigente ha autorizzato la La Vetri S.r.l. a realizzare una variante non sostanziale all’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di cui sopra;

di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, in particolare:

del verbale della Conferenza di servizi 1 agosto 2012;

nonché in ogni caso la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Mantova e di La Vetri Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Graziella Pinotti, odierna ricorrente, è proprietaria in Comune di Villa Poma (Mn), alla via Roma Nord 211, di un podere formato da una casa di abitazione, nella quale risiede, e da alcuni fondi agricoli, distinti al locale catasto al foglio 3, particelle 44, 45, 46, 65 e 193, il tutto confinante con lo stabilimento della La Vetri S.r.l., odierna controinteressata, la quale ivi esercita la propria attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, essenzialmente carta, vetro e lattine (doc. ti ricorrente 1, 2 e 3, copie certificato di residenza e visure catastali, nonché relazione geom. Federzoni, descrittiva dello stato dei luoghi; si tratta comunque di fatti storici non controversi in causa).

Ritenendosi a ciò legittimata in forza di tale appena descritta sua posizione di proprietaria residente, Graziella Pinotti insorge ora nella presente sede giurisdizionale contro gli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali, in sintesi estrema, la Provincia di Mantova, odierna intimata, ha assentito un progetto di potenziamento dell’impianto La Vetri.

In primo luogo, Graziella Pinotti ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 9 maggio 2012, il provvedimento provinciale 14 luglio 2011 n°21/91, che autorizza una prima variante, di carattere sostanziale, all’impianto in questione, comprensiva, sempre in sintesi, del raddoppio dei quantitativi annui di rifiuti recuperabili, dell’aumento della capacità di messa in riserva e di deposito preliminare e di una riorganizzazione degli impianti (doc. 8 ricorrente, copia provvedimento impugnato, in part. p.6); a sostegno ha dedotto i seguenti quattordici motivi:

– con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n°152, per essere stata svolta ulteriore attività istruttoria – acquisizioni documentali del 28 febbraio, 30 giugno e 8 luglio 2011 ed espressione dei pareri 20 giugno 2011 dell’ARPA e 21 giugno 2011 del Comune di Villa Poma- dopo la chiusura della conferenza di servizi in data 1 dicembre 2010, anziché, come previsto dalla norma citata, in seno ad essa (doc. 8 ricorrente cit., pp. 5-6);

– con il secondo motivo, deduce ulteriore violazione della norma citata, per esser stato il procedimento autorizzativo concluso in circa cinque anni dalla domanda, ovvero molto al di là dei centocinquanta giorni previsti dalla legge;

– con il terzo motivo, deduce ancora violazione della norma citata e dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006, per avere la Provincia previsto il rilascio di due distinte autorizzazioni, quella impugnata, relativa alla variante, ed altra di successivo futuro rilascio, relativa alle emissioni in atmosfera; assume la ricorrente che l’autorizzazione dovrebbe essere unica, ovvero, al più, condizionare la possibilità di ampliamento all’effettivo successivo rilascio dell’autorizzazione alle emissioni;

– con il quarto motivo, deduce violazione dell’art. 5 del d. lgs. 152/2006, per asserita mancata previsione di un piano di monitoraggio degli odori, previsto invece nel precedente decreto di valutazione di impatto ambientale – VIA (doc. 5 ricorrente, copia di esso, p.6 § C 1);

– con il quinto motivo, deduce eccesso di potere per illogicità, per asserita mancata previsione di un monitoraggio della silice cristallina;

– con il sesto motivo, deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, quanto alla previsione da parte del provvedimento impugnato di una barriera a verde ritenuta insufficiente a salvaguardare il proprio podere, previsione espressa affermando, in modo non conforme al vero, che sarebbe mancato il parere della ricorrente in merito;

– con il settimo motivo, deduce ulteriore eccesso di potere quanto alla possibilità, accordata sempre da parte del provvedimento impugnato, di innalzare i cumuli di rifiuti in lavorazione al di sopra della barriera verde perimetrale;

– con l’ottavo motivo, deduce ulteriore violazione dell’art. 208 d. lgs. 152/2006, e del D.M. 5 aprile 2006 n°186, quanto alla previsione di uno stoccaggio cd. alternato dei rifiuti in lavorazione, che a suo dire contrasterebbe con l’obbligo, previsto dalle norme citate, di immagazzinare i diversi rifiuti in aree distinte;

– con il nono motivo, deduce ancora violazione del citato D.M. 186/2006, quanto ad una asserita insufficiente delimitazione delle varie aree di stoccaggio;

– con i motivi decimo, undecimo e dodicesimo, deduce ancora violazione dell’art. 208 d. lgs. 152/2006, per avere il provvedimento impugnato autorizzato il trattamento di rifiuti non previsti nella conferenza di servizi;

– con il tredicesimo motivo, deduce eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al progetto e al decreto VIA: questi autorizzerebbero il trattamento di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, mentre l’autorizzazione impugnata si riferirebbe anche a rifiuti ulteriori, che dalla raccolta differenziata non provengono;

– con il quattordicesimo motivo, deduce infine ancora eccesso di potere per illogicità, in ordine alla possibilità, conferita dall’autorizzazione, di avviare due particolari categorie di rifiuti –codici CER 191212, altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, e CER 200301, rifiuti urbani non differenziati- indifferentemente al trattamento presso uno qualunque degli impianti del sito.

Con atto 6 giugno 2012, la Provincia di Mantova chiedeva la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; di conseguenza la ricorrente si costituiva in giudizio avanti questo TAR con atto depositato il 20 luglio 2012.

Nelle more, Graziella Pinotti impugnava anche il provvedimento 3 ottobre 2012 n°21/235, concernente l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui si è accennato, e che la Provincia ha effettivamente rilasciato (doc. 17 ricorrente allegato ai primi motivi aggiunti), con ricorso articolato, in ordine logico, nei seguenti nove motivi aggiunti:

– con il primo di essi, rubricato come terzo a p. 9 dell’atto, deduce violazione dell’art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006 n°152, per esser stata anche in questo caso svolta ulteriore attività istruttoria dopo la chiusura della conferenza di servizi in data 7 ottobre 2011, anziché, come previsto dalla norma citata, in seno ad essa;

– con il secondo motivo, rubricato come primo a p. 5 dell’atto, deduce ancora violazione dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006, riproponendo la censura di cui al terzo motivo di ricorso principale, relativa alla scissione delle autorizzazioni;

– con il terzo motivo, rubricato come secondo a p. 7 dell’atto, deduce ancora violazione degli artt. 208 e 269 del d.lgs. 152/2006, in quanto a suo dire esisterebbe una contraddittorietà fra l’autorizzazione 21/91, relativa alla modifica sostanziale, e l’autorizzazione 21/235, relativa alle emissioni: questa riguarderebbe un impianto, detto “sabbia di vetro” non contemplato dalla precedente;

– con il quarto motivo, rubricato come tale a p. 13 dell’atto, deduce violazione degli artt. 3 sexies e 281 del d. lgs. 152/2006, per il grave ritardo con il quale le sarebbero stati trasmessi i dati e le notizie richiesti sull’impianto per cui è causa allo scopo di esprimere un motivato punto di vista nel procedimento in corso;

– con il quinto motivo, rubricato come tale a p. 22 dell’atto, deduce violazione dell’art. 270 commi 4, 5 e 7 del d. lgs. 152/2006, in quanto a suo dire l’autorizzazione consentirebbe il convogliamento in un unico punto di emissioni dalle diverse caratteristiche chimico fisiche;

– con i motivi sesto, settimo, ottavo e nono, rubricati come tali rispettivamente alle pp. 24, 26, e 28 dell’atto, deduce infine altrettanti profili di eccesso di potere per illogicità, quanto ad alcuni profili tecnici dell’atto, segnatamente nel sesto motivo la previsione di un filtro a maniche, ritenuta insufficiente per l’impianto “sabbia di vetro”; nel settimo motivo la previsione di un monitoraggio solo annuale per le emissioni di particolato, con un limite ritenuto eccessivo; nell’ottavo motivo la già denunciata possibilità di innalzare i cumuli di rifiuti in lavorazione al di sopra della barriera verde e nel nono motivo la ritenuta insufficienza del sistema di contenimento delle emissioni diffuse.

Con memoria 10 giugno 2013, la ricorrente ribadiva le proprie asserite ragioni.

Hanno resistito l’amministrazione provinciale intimata, con memoria formale 4 giugno e memoria 14 giugno 2013, e la controinteressata, con memoria 13 giugno 2013, ed hanno chiesto la reiezione del ricorso e dei primi motivi aggiunti:

– in via preliminare (memoria Provincia p. 13) hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo alla ricorrente, la quale potrebbe al più dolersi in sede civilistica di una eventuale mala gestione dell’impianto, non già impugnare i provvedimenti che lo autorizzano;

– sempre in via preliminare, hanno eccepito (memoria Provincia, p. 14) la inammissibilità, meglio detto improcedibilità, del ricorso per omessa impugnazione di atti conseguenti, ovvero dei provvedimenti 18 aprile 2012 n°21/94 e 20 novembre 2012 n°21/305, modificativi del 21/91 rilasciato in origine;

– nel merito, hanno sostenuto l’infondatezza dei motivi dedotti, eccependo comunque rispetto a ciascuno di essi la inammissibilità per asserito difetto di interesse, e la correttezza dell’operato dell’amministrazione.

Con replica 25 giugno 2013, la ricorrente ribadiva la propria legittimazione nonché le proprie asserite ragioni; sull’eccezione di improcedibilità, pur sostenendo il carattere accessorio degli atti provinciali successivi di cui si è detto, chiedeva un rinvio della pubblica udienza, fissata per il 16 luglio 2013, allo scopo di impugnarli con motivi aggiunti.

Ottenuto il chiesto differimento, la ricorrente depositava quindi ulteriore ricorso, articolato in tre censure: con la prima, riproponeva contro gli atti in questione tutti i motivi, testualmente riprodotti, già dedotti nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti, eccettuati solo i motivi decimo, undecimo e dodicesimo del ricorso principale, cui dichiarava di rinunciare (atto, p.8 settimo rigo dal basso); con le altre due, articolava due motivi nuovi, e precisamente:

– con il primo di essi, dato atto che nel provvedimento 21/305 è contenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto “sabbia di vetro”, deduce violazione degli artt. 9 e 10 della l.7 agosto 1990 n°241, sostenendo che il relativo procedimento le sarebbe stato tenuto nascosto, impedendole di parteciparvi,

– con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 208 del d. lgs 152/2006, per esser stato tale impianto, in realtà già esistente, illegittimamente autorizzato a sanatoria.

Con memoria 14 maggio e replica 27 maggio 2014, la ricorrente ribadiva ancora una volta le proprie domande e argomentazioni, precisando di voler rinunciare non solo, come già detto, ai motivi decimo, undecimo e dodicesimo del ricorso principale, ma anche al motivo tredicesimo, in quanto riferito al codice CER 191212.

Per parte loro, la Provincia, con memoria 17 maggio e replica 28 maggio 2014, e la controinteressata, con memoria 16 maggio 2014, insistevano per la reiezione dei ricorsi principale e per motivi aggiunti.

La Sezione, all’udienza del giorno 18 giugno 2014, tratteneva infine il ricorso in decisione.


DIRITTO

1. Il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti quanto alla domanda di annullamento; vanno invece respinti quanto alla domanda risarcitoria, e ciò per le ragioni tutte di seguito precisate.

2. Vanno in primo luogo scrutinate le eccezioni preliminari proposte, le quali secondo logica si riferiscono sia al ricorso principale, sia ai motivi aggiunti, e risultano tutte infondate.

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo alla ricorrente è infondata in quanto, per giurisprudenza assolutamente costante, che come tale non richiede puntuali citazioni, il proprietario del fondo confinante con un impianto industriale è pacificamente legittimato ad impugnare gli atti amministrativi in base ai quali l’impianto può operare. La possibilità di agire in sede civilistica, cui allude la difesa della controinteressata (memoria 13 giugno 2013 p. 5) rappresenta in tal senso una salvaguardia ulteriore, che si affianca alle impugnazioni giurisdizionali amministrative, ma non le sostituisce, secondo un meccanismo concettualmente analogo a quello della cd. “doppia tutela” in materia urbanistica, sul quale da ultimo per tutte TAR Calabria Catanzaro sez. I 9 maggio 2012 n°433.

4. Parimenti infondata, meglio detto superata, è l’eccezione ulteriore, di improcedibilità, del ricorso per omessa impugnazione di atti conseguenti, identificati come si è detto nei provvedimenti 18 aprile 2012 n°21/94 e 20 novembre 2012 n°21/305, modificativi del 21/91 rilasciato in origine. In proposito, la ricorrente ha infatti provveduto a impugnarli nei termini con il secondo ricorso per motivi aggiunti: ha affermato di averli conosciuti solo il 5 giugno 2013, meglio detto il 4 giugno 2013, data della loro produzione in giudizio da parte della Provincia (memoria 25 giugno 2013 p. 2 ultime cinque righe), senza che ciò sia stato contestato, ed ha notificato l’atto il 13 settembre successivo, e ciò del tutto correttamente.

5. Gli atti in questione, come risulta a loro semplice lettura (v. doc. Provincia 21 e 23, copie di essi), autorizzano varianti particolari allo stabilimento della controinteressata, e quindi rivestono autonoma attitudine lesiva, se pure la loro legittimità sta e cade con quella degli atti che autorizzano l’originario stabilimento, così come avviene per la variante relativa a parte dell’edificio rispetto al titolo che assentisce l’edificio stesso: sul principio, TAR Puglia Bari sez. II 8 settembre 1994 n°1229.

6. In ordine logico, va ora scrutinato il primo motivo del ricorso principale, che è fondato e va accolto per ragioni del tutto simili a quelle già condivise da questo TAR nella propria sentenza sez. I 28 novembre 2013 n°1028, e che si ripropongono in questa sede, in quanto relative ad un caso del tutto analogo.

7. Come è noto, ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/2006, l’autorizzazione a gestire “impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti” come quello per cui è causa si rilascia, in sintesi estrema, all’esito di un’istruttoria che prevede la convocazione obbligatoria di una conferenza di servizi, la quale, entro un termine, deve valutare il progetto e “trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione”, o all’autorità da essa delegata, nel nostro caso appunto la Provincia, ai sensi dell’art. 16 della l.r. Lombardia 12 dicembre 2003 n°26, la quale provvede.

8. La norma citata rappresenta una disciplina della conferenza di servizi speciale rispetto a quella generale degli artt. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990 n°241, che su questa si impone – sul principio, v. la sentenza citata, nonché C.d.S. sez. V 14 ottobre 2013 n°5000 e TAR Emilia Romagna Parma 16 settembre 2013 n°1261, e quindi prevede in modo inderogabile che la conferenza adotti una propria decisione finale e che l’amministrazione la recepisca in un proprio distinto atto.

9. In tal senso, allora, la conferenza è configurata come sede dell’esame contestuale di tutti gli interessi coinvolti nella fattispecie, in base ad una scelta logica prima che giuridica: il legislatore ha ritenuto che la soluzione migliore possa e debba emergere attraverso la discussione ed il confronto dei vari punti di vista, in particolare, per quanto qui interessa, nel confronto fra il privato confinante, che può partecipare alla conferenza, in fatto vi ha partecipato, anche se indirettamente, presentando una memoria (cfr. doc. 6 ricorrente, estratto verbali, p. 6 § 2), rappresentare le proprie doglianze e preoccupazioni e vederle esaminare da tutte le autorità, in ispecie da quelle preposte alla tutela ambientale.

10. In tali termini il Collegio condivide la giurisprudenza conforme alla prospettazione dei ricorrenti (ricorso principale, pp. 8-9), secondo la quale nel procedimento in esame le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vanno a pena di illegittimità espresse in seno alla conferenza stessa, e non con atti ad essa esterni successivi alla chiusura dei lavori: così la propria precedente sentenza 1028/2013 citata, nonché C.d.S. sez. VI 1 agosto 2012 n°4400 e TAR Piemonte sez. I 15 febbraio 2012 n°237, come particolarmente argomentate.

11. Sempre il Collegio non condivide invece l’opposto orientamento, espresso da C.d.S. sez. V 17 settembre 2012 n°4909, per cui la norma “impone unicamente la contestuale partecipazione alla conferenza di servizi di tutte le Amministrazioni interessate, ma nulla stabilisce in ordine alle modalità con cui esse possono esternare la loro valutazione, potendo ciò avvenire anche dopo i lavori della conferenza, purché antecedentemente all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico”. In tal modo, infatti, è evidente che i lavori della conferenza vengono svuotati di significato, perché viene meno la possibilità di costruttivo confronto, e a ben vedere si frustra anche la norma che richiede alla conferenza di prendere una deliberazione finale, perché tale non è la deliberazione monca.

12. Viceversa, non esattamente pertinente risulta C.d.S. sez. IV 6 maggio 2013 n°2443, invocata a proprio favore dalla difesa della Provincia, che si limita a ritenere la legittimità di una partecipazione alla conferenza mediante note scritte alla stessa recapitate, ma pur sempre in tal sede esaminate, ciò che a ben vedere ha fatto anche Graziella Pinotti, facendo pervenire, come si è detto, una propria relazione.

13. Applicando i predetti principi al caso di specie, va accolto, come si è detto, il primo motivo, perché in fatto non è in primo luogo controverso che la conferenza di servizi venne chiusa in data 1 dicembre 2010 (doc. 6 ricorrente, copia del verbale, p. 10) con un “parere finale” che tale non era nella sostanza, perché espresso in assenza del pareri dell’ASL, che si era riservata ulteriori valutazioni (ibidem, primo paragrafo in fine) ed in fatto inviò una nota ulteriore il 20 giugno 2011 (doc. 8 ricorrenti, cit., pp. 5-6). In secondo luogo, il provvedimento finale è, come si è detto, del 14 luglio 2011, interviene quindi a molti mesi di distanza dalla chiusura della conferenza, e tiene conto di numerosi apporti procedimentali successivi e ad essa esterni, in particolare, come evidenziato dalla ricorrente, dalle acquisizioni documentali 30 giugno e 8 luglio 2011 dal parere 21 giugno 2011 del Comune di Villa Poma, di cui, anche volendo adottare un approccio sostanziale, non risulta oltretutto che la ricorrente stessa abbia avuto contezza.

14. Il predetto motivo riveste carattere assorbente, poiché l’amministrazione dovrà in forza del suo accoglimento rinnovare il procedimento con la riunione in conferenza di tutti i soggetti interessati e l’esame contestuale degli interessi coinvolti in tale sede, in cui dovranno valutarsi, con esiti sui quali questo Giudice all’evidenza nulla può dire al presente, anche le questioni oggetto dei residui motivi, che toccano più da vicino l’assetto autorizzato dell’impianto.

15. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, consegue anzitutto l’accoglimento anche del primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, che ricalca il precedente nel censurare l’identica illegittima procedura seguita nel rilasciare la autorizzazione 3 ottobre 2012 n°21/235. Come si è detto in narrativa, anche in questo caso la conferenza di servizi si chiude ad una data, il 7 ottobre 2011 (doc. 2 ricorrente in primo ricorso per motivi aggiunti, copia verbale, p. 6), con un “parere finale” poi superato da altre acquisizioni, fra cui spiccano i pareri ARPA 28 giugno 2012 e ASL Mantova 14 agosto 2012, dopo le quali la Provincia provvede il 3 ottobre 2012, a quasi un anno dalla chiusura della conferenza (doc. 17 ricorrente in primo ricorso per motivi aggiunti, copia autorizzazione, in part. p. 6).

16. Sempre dall’accoglimento del motivo suddetto, discende anche l’accoglimento del motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, che censura l’illegittimità derivata delle autorizzazioni modificative, ovvero dei provvedimenti 18 aprile 2012 n°21/94 e 20 novembre 2012 n°21/305.

17. Anche per i ricorsi per motivi aggiunti, da ultimo, va ripetuto quanto detto al precedente § 14, sul carattere assorbente del motivo accolto.

18. E’soltanto per completezza che si precisa come l’annullamento si riferisca, fra gli atti impugnati di cui in epigrafe, esclusivamente a quelli che rivestono natura di provvedimenti, ovvero ai singoli provvedimenti autorizzatori, meglio indicati in dispositivo; non si riferisce invece agli altri atti, che rivestono natura istruttoria, come è il caso dei verbali della Conferenza di servizi e dei pareri dell’ARPAV e dell’ASL.

19. Va invece respinta la domanda risarcitoria, rispetto alla quale la ricorrente, la quale ne aveva l’onere, così come ritenuto, fra le molte, già da C.d.S. sez. V 20 marzo 2007 n°1346, non ha offerto alcuna prova, né semplice allegazione, idonea a determinare se in concreto danno abbia subito e, in caso positivo, di quale entità.

20. La parziale soccombenza quanto alla domanda risarcitoria è giusto motivo per compensare per metà le spese di giudizio; l’amministrazione intimata e la controinteressata vanno quindi condannate a rifondere alla ricorrente la residua metà, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti come in epigrafe proposti, così provvede:

a) accoglie la domanda di annullamento di cui al ricorso principale, e per l’effetto annulla il provvedimento 14 luglio 2011 n°21/91 del Dirigente del settore ambiente della Provincia di Mantova;

b) accoglie la domanda di annullamento di cui al primo ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla il provvedimento 3 ottobre 2012 n°21/235 del medesimo Dirigente;

c) accoglie la domanda di annullamento di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla i provvedimenti 18 aprile 2012 n°21/94 e 20 novembre 2012 n°21/305 del medesimo Dirigente;

d) respinge la domanda risarcitoria;

e) compensa per metà le spese del giudizio e condanna in solido la Provincia di Mantova e la La Vetri S.r.l. a rifondere a Graziella Pinotti la residua metà, che liquida in € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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