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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1869 | Data di udienza: 13 Giugno 2014

RIFIUTI – Discariche – Raggiungimento, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2003, dell’80% della capacità autorizzata – Garanzia finanziaria relativa alla post chiusura – Riduzione del 40%. (segnalazione e massima a cura dell’avv. Fausto Indelicato)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 14 Luglio 2014
Numero: 1869
Data di udienza: 13 Giugno 2014
Presidente: Giordano
Estensore: Fornataro


Premassima

RIFIUTI – Discariche – Raggiungimento, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2003, dell’80% della capacità autorizzata – Garanzia finanziaria relativa alla post chiusura – Riduzione del 40%. (segnalazione e massima a cura dell’avv. Fausto Indelicato)



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 14 luglio 2014, n. 1869


RIFIUTI – Discariche – Raggiungimento, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2003, dell’80% della capacità autorizzata – Garanzia finanziaria relativa alla post chiusura – Riduzione del 40%.

Per gli impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), l’80% della capacità autorizzata, la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve essere ridotta nella misura del 40%.

Pres. Giordano, Est. Fornataro – S. s.r.l. (avv.ti Bellocchio e Ciampoli) c. Regione Lombardia (avv. Fidani)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ - 14 luglio 2014, n. 1869

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 14 luglio 2014, n. 1869

N. 01869/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2008, proposto da:
Systema Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Marina 6;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’av. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

per l’annullamento

1) quanto al ricorso principale:

– del decreto n. 1882 del 28.02.2008 nella parte in cui pone a carico di Systema Ambiente Srl la prestazione di fideiussioni per la fase post operativa dei primi tre bacini della discarica di Casalunga di Vighizzolo nel Comune di Montichiari;

– di ogni atto connesso, compresa la nota regionale Q1.2008.0 005003 recante la richiesta di garanzia finanziaria ai sensi dell’art. 208 comma 11 lett. g) del d.l.vo 2006 n. 152 e dell’art. 14 del d.l.vo 2003 n. 36;

2) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 ottobre 2008:

– dell’atto della Regione Lombardia prot. n. Q1.2008.00 16812 del 21 luglio 2008 recante la diffida ad adempiere al versamento della fideiussione prevista e contestuale avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti risulta che: a) la Regione Lombardia con le D.G.R. n. 17756 del 30.08.1996 e n. VII/3564 del 26.02.2001, nonché con il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale adottato D.D.S. n. 12833 del 29.10.2007, ha autorizzato la realizzazione e la coltivazione della discarica di Casalunga di Vighizzolo, gestita dalla società Systema Ambiente S.r.l., prevedendone la suddivisione in cinque settori per una capacità totale di smaltimento di 1.349.906 metri cubi di rifiuti; b) a seguito di istanza presentata dalla società Systema Ambiente S.r.l., la Regione Lombardia ha adottato il decreto n. 1882 del 28.02.2008, mediante il quale, da un lato, ha autorizzato l’ampliamento della discarica, consentendo la realizzazione di altri tre bacini (dal sesto all’ottavo), dall’altro, ha rideterminato l’ammontare delle garanzie fideiussorie da prestare per la gestione post operativa della discarica, incrementandolo anche con riferimento ai primi tre bacini autorizzati (dal primo al terzo).

Avverso l’atto ora indicato è stata proposta l’impugnazione in esame, con la precisazione che le contestazioni riguardano solo la rideterminazione della garanzia relativa al periodo di post gestione dei primi tre bacini della discarica, nonché la determinazione della base di calcolo della garanzia finanziaria complessivamente prevista.

2) E’ infondato il primo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la subordinazione dell’efficacia autorizzativa dell’atto impugnato, che concerne la realizzazione e la coltivazione di altri tre bacini di discarica (il sesto, il settimo e l’ottavo) alla prestazione di ulteriori garanzie fideiussorie di post gestione relative ai lotti già autorizzati (il primo, il secondo, il terzo , il quarto e il quinto).

Invero, dal coordinamento tra l’art. 10 e l’art. 14 del d.l.vo. 13 gennaio 2003, n. 36 emerge che il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica deve indicare

sia la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, sia la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa, sia l’ammontare delle relative garanzie finanziarie, con la precisazione che l’autorizzazione all’esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l’accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie.

In relazione a queste ultime si specifica che, qualora la Regione rilasci l’autorizzazione all’esercizio per singoli lotti, resta fermo che “la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica”.

Anche l’art. 14 distingue la garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica da quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, precisando che la prima concerne l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa, mentre la seconda riguarda le procedure di dismissione e di ripristino ambientale ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa, pur potendo essere prestata per lotti qualora l’autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata per lotti.

Ne deriva che, quando la discarica è composta, come nel caso di specie, da una pluralità di lotti oggetto di distinti provvedimenti di autorizzazione, la garanzia di post gestione non è parcellizzata in modo rigido, di modo che ad ogni lotto autorizzato corrisponda un importo fisso della garanzia, determinato in relazione al costo della gestione post operativa del singolo lotto, perché la disciplina appena richiamata impone di correlare l’ammontare della garanzia al costo complessivo della gestione post operativa.

Costo il cui incremento non è direttamente proporzionale all’incremento della quantità di rifiuti smaltibili nella discarica, poiché al crescere di questi ultimi i costi di post gestione aumentano in modo più che proporzionale.

Insomma, l’incremento della capacità della discarica comporta un’incidenza qualitativamente e non solo quantitativamente maggiore sull’ambiente, sicché anche i costi delle operazioni di dismissione e di ripristino ambientale crescono in modo più che proporzionale all’incremento della capacità della discarica.

Ecco, allora, che è del tutto coerente che, in presenza di un aumento della capacità complessiva della discarica, per effetto dell’autorizzazione all’apertura e alla gestione di nuovi lotti, l’amministrazione ridetermini l’ammontare delle garanzie di post gestione anche per i lotti già in esercizio, condizionando all’effettiva prestazione delle garanzie l’efficacia del nuovo provvedimento autorizzatorio.

Ne deriva l’infondatezza della censura in esame.

2) Viceversa è fondato e presenta carattere assorbente, perché di natura sostanziale, il secondo motivo di impugnazione, diretto a contestare la quantificazione delle garanzie per mancata applicazione della riduzione del 40% del massimale garantito.

Il quinto comma dell’art. 14 del d.l.vo 13 gennaio 2003, n. 36 – pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59 – prevede che nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l’80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.

L’amministrazione non ha applicato la riduzione appena indicata e negli scritti difensivi sostiene che sarebbe mancata da parte della società interessata la dimostrazione del raggiungimento dell’80 % della capacità autorizzata per i primi tre lotti.

Nondimeno, sul punto l’amministrazione regionale evidenzia (memoria depositata in data 13 maggio 2014) che, alla data dell’istruttoria prodromica all’autorizzazione integrata del 2007, il primo e il secondo bacino erano chiusi, mentre il terzo e il quarto erano in attività.

Tale dato, palesato dall’amministrazione, va coordinato con i contenuti del “rapporto sullo stato dell’ambiente per l’anno 2002” elaborato dalla ricorrente in data 2 aprile 2003 (cfr doc. 5 di parte ricorrente), ove si attesta che il terzo bacino, avviato nel 2001, è “in fase di colmamento”, tanto che è stato raggiunto il 52% della capacità complessiva della discarica, mentre il quarto bacino è in fase di approntamento.

Da ciò emerge che la discarica in questione è stata gestita mediante il successivo riempimento dei diversi bacini, corrispondenti ai lotti via via autorizzati, tanto che solo quando si stava per colmare il terzo si provvedeva ad approntare il quarto.

Ciò evidenzia, quantomeno ad un livello indiziario di seria consistenza, sia che alla data del 2 aprile 2003 i primi due bacini erano colmi, sia che il terzo bacino era già stato verosimilmente utilizzato per l’80% della sua capacità.

Il quadro indiziario non è in alcun modo smentito dall’amministrazione, che anzi riconosce che i primi due bacini risultavano chiusi prima dell’autorizzazione integrata del 2007, mentre in relazione al livello di utilizzo del terzo bacino, alla data di entrata in vigore del d.l.vo 2003 n. 36, si limita ad asserire che non sarebbe stato raggiunto l’80% della sua capacità, senza fornire alcun elemento di riscontro.

Ne deriva la fondatezza del motivo in esame, in quanto la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalle parti rendono del tutto verosimile che alla data di entrata in vigore del d.l.vo 2003 n. 36 i primi due bacini fossero chiusi e il terzo avesse già raggiunto l’80% della sua capacità, sicché l’amministrazione, che non ha fornito seri elementi per superare il quadro probatorio appena delineato, avrebbe dovuto applicare la riduzione prevista dall’art. 14, comma 5, del d.l.vo n. 36, così da quantificare in modo diverso e meno oneroso per la ricorrente le garanzie di post gestione della discarica.

4) In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.

Nondimeno, la peculiare articolazione della situazione di fatto sottesa al provvedimento impugnato consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, nella parte relativa alla quantificazione delle garanzie fideiussorie di post gestione.

Compensa tra le parti le spese della lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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