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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Beni culturali ed ambientali, Boschi e macchia mediterranea Numero: 30303 | Data di udienza: 18 Marzo 2014

BOSCO – Attività di rimboschimento – Terreni boschivi vincolati – Bosco artificiale e bosco naturale – Individuazione e nozione – Artt. 142 lett. g), 146, 147, 149, 159 e 181 del D. Lgs. 42/04Art. 2 D. Lgs. n.227/01 – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Terreni boschivi protetti da vincolo – Individuazione – Tutela del paesaggio e nozione di bosco in senso normativo e non naturalistico – Nozione di “territorio coperto da bosco” ai fini del vincolo paesaggistico – Bosco naturale e artificiale – Giurisprudenza – AGRICOLTURA – Tutela del paesaggio e vincolo di rimboschimento – Disciplina applicabile – Art. 2, 6c., D. Lgs. 18/05/2001 n. 227.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2014
Numero: 30303
Data di udienza: 18 Marzo 2014
Presidente: Squassoni
Estensore: Grillo


Premassima

BOSCO – Attività di rimboschimento – Terreni boschivi vincolati – Bosco artificiale e bosco naturale – Individuazione e nozione – Artt. 142 lett. g), 146, 147, 149, 159 e 181 del D. Lgs. 42/04Art. 2 D. Lgs. n.227/01 – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Terreni boschivi protetti da vincolo – Individuazione – Tutela del paesaggio e nozione di bosco in senso normativo e non naturalistico – Nozione di “territorio coperto da bosco” ai fini del vincolo paesaggistico – Bosco naturale e artificiale – Giurisprudenza – AGRICOLTURA – Tutela del paesaggio e vincolo di rimboschimento – Disciplina applicabile – Art. 2, 6c., D. Lgs. 18/05/2001 n. 227.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10 Luglio 2014 (Cc. 18/03/2014), Sentenza n. 30303


BOSCO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Attività di rimboschimento – Terreni boschivi vincolati – Bosco artificiale e bosco naturale – Individuazione e nozione – Artt. 142 lett. g), 146, 147, 149, 159 e 181 del D. Lgs. 42/04Art. 2 D. Lgs. n.227/01.
 
La nozione di bosco comprende, in coerenza con l’art. 2 del D. Lgs. 227/01 tanto il bosco latu senso inteso, sia di origine naturale che artificiale, e che, laddove il terreno su cui quel bosco sorge non sia destinato in via esclusiva alla produzione del legno, esso è assoggettato alla disciplina penalistica prevista dall’art. 181 del D. L.vo 42/04. Va, ancora, sottolineato che l’attività di rimboschimento costituisce indice inequivocabile della non esclusività della destinazione a produzione del legno per la particolare ampiezza dell’intervento, di guisa che un intervento di taglio indiscriminato degli alberi seguito dal dissodamento del terreno laddove non specificamente autorizzato, incide sull’assetto territoriale e paesaggistico integrando la fattispecie tipica dell’art. 181 D. Lgs. 42/04 come richiamata dagli artt. 142 lett. g) del medesimo D. Lgs. e 2, commi 5° e 6° del D. Lgs. 227/01.
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 36/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO, del 22/10/2013) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. PM in proc. Giuliani
 
 
BOSCO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Terreni boschivi protetti da vincolo – Individuazione – Tutela del paesaggio e nozione di bosco in senso normativo e non naturalistico.
 
In tema di tutela del paesaggio ed al fine di individuare i terreni boschivi protetti da vincolo va qualificato come bosco, alla luce della speciale normativa di settore (art. 2 del richiamato D. Lgs. 227/01) qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, con il limite spaziale di una estensione non inferiore a 2000 mq., con larghezza media non inferiore a mt. 20 e con copertura per l’intera superficie non inferiore al 20% (Cass., Sez. 3^ 16.11.2006 n. 1874, Monni, Rv. 235869; Cass. Sez. 3^ 18.5.2011 n. 28928, Sardu, Rv. 250968 in cui si specifica che la nozione di bosco va intesa in senso normativo e non naturalistico; Sez. 3^ 20.6.2007 n. 24258; Sez. 3^ 10.3.2011 n. 9690).
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 36/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO, del 22/10/2013) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. PM in proc. Giuliani
 
 
BOSCO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Nozione di “territorio coperto da bosco” ai fini del vincolo paesaggistico – Bosco naturale e artificiale – Giurisprudenza.
 
La nozione di “territorio coperto da bosco ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146, comma 1 lett g) del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, [come successivamente sostituito dall’art. 142 lett. G) del D. Lgs. 42/04] include tanto il bosco di origine naturale quanto quello di natura artificiale” (Cass. Sez. 3^ 17.5.2002 n. 26601, P.G. in proc. Varvara V.; Cass. Sez. 1^ 1.10.1987 n. 742, Carta). E per una definizione “allargata” di bosco va menzionata la recente decisione di questa Sezione n. 32807 del 23.4.2013, P.M. in proc. Timori, Rv. 255904, secondo la quale in piena sintonia con il detto normativo rientra nel concetto di bosco “ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento”.
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 36/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO, del 22/10/2013) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. PM in proc. Giuliani
 
 
BOSCO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Tutela del paesaggio e vincolo di rimboschimento – Disciplina applicabile – Art. 2, 6c., D. Lgs. 18/05/2001 n. 227.
 
In tema di tutela del paesaggio, i requisiti fissati dall’art. 2, comma sesto, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, per qualificare una formazione vegetale quale bosco non sono richiesti per i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, per la cui assimilazione ai boschi è sufficiente la presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento” (Sez. 3^ 7.6.2006 n. 32542, De Nardis, Rv. 234941).
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 36/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO, del 22/10/2013) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. PM in proc. Giuliani
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10 Luglio 2014 (Cc. 18/03/2014), Sentenza n. 30303

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente
Dott. MARIO GENTILE          – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO          – Consigliere Rel.
Dott. GUICLA MULLIRI             – Consigliere
Dott. VINCENZO PEZZELLA – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
nei confronti di: GIULIANI LUCIO N. IL 18/04/1941
avverso l’ordinanza n. 36/2013 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO, del 22/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO; 
sentite le conclusioni del PG Dott. A. Policastro che ha concluso per l’annullamento con rinvio
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con ordinanza del 22 ottobre 2013 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’istanza avanzata nell’interesse di GIULIANI Lucio (soggetto indagato per il reato di cui all’art. 181 del D. Lgs. n.42/04) avverso il provvedimento di convalida del sequestro disposto in via d’urgenza dal Corpo Forestale dello Stato nei confronti dello stesso GIULIANI, avente per oggetto i terreni di cui alle p.11e 47 e 73 del fg. 21, siti in agro di Palata, della superficie complessiva di mq. 3.000. 
 
Il Tribunale molisano, dopo aver dato atto del tipo di impianto realizzato dall’indagato sui terreni oggetto di sequestro (impianto consistito nell’imboschimento di terreni nudi o cespugliosi mediante realizzazione di una piantagione artificiale di “pinus radiata” con un turno variabile da 25 a 30 anni), concludeva per l’inapplicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all’art. 181 del D. Lgs. 42/04 (il quale sanziona la condotta di chi esegua lavori privi di autorizzazione su beni paesaggistici, intesi per tali anche i terreni coperti da foreste e da boschi), osservando come l’attività di rimboschimento effettuata dall’indagato avesse per oggetto arbicoltura da legno prevista e disciplinata dal comma 5° del D. Lgs. n.227/01, non potendosi parlare di bosco nel senso voluto dalla disciplina penalistica speciale. 
 
Il detto Tribunale rilevava ulteriormente che, pur essendo incorso l’indagato nell’inosservanza delle prescrizioni dettate dal Corpo Forestale dello Stato in sede di elaborazione di apposito piano di coltura e conservazione redatto in occasione dell’attività di rimboschimento, si trattava di violazione di norme aventi carattere amministrativo e non penale. 
 
Disattendeva i rilievi del P.M. secondo i quali l’indagato intendeva impiantare un bosco e non un impianto arboreo destinato alla produzione di legno, osservando che doveva ritenersi non univoca l’originaria natura boschiva dei terreni oggetto di sequestro, anche perché si trattava di terreni nudi al momento dell’eseguito rimboschimento e che nessuna rilevanza assumeva la successiva inerzia del proprietario nell’attenersi al piano di coltura né la circostanza che l’indagato non avesse beneficiato di contributi ulteriori a tutela del bosco da lui impiantato, considerando invece come decisiva ai fini della non applicabilità dell’art. 181 citato la circostanza della destinazione dell’impianto arboreo alla produzione di legno come comprovato anche dalla documentazione versata in atti.
 
1.2 Ricorre avverso l’ordinanza suddetto il Procuratore della Repubblica deducendo quanto segue. 
 
Con il primo, articolato motivo, l’Organo della Pubblica Accusa lamenta la violazione di legge per inosservanza (o erronea applicazione) della legge extrapenale (art. 2 comma 5 del D. Lgs. 227/91) in relazione all’art. 181 del D. L.gs. 42/04: secondo il P.M. ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in una fuorviante interpretazione della norma suddetta, posto che l’attività di silvicoltura eseguita dall’indagato non mirava esclusivamente alla produzione arborea da legno (o cellulosa) come richiesto dalla norma ai fini della non applicabilità della disposizione a tutela del paesaggio. In questo senso la motivazione resa dal Tribunale è sostanzialmente assente o comunque apparente in quanto resa senza alcun riferimento ad una serie di elementi documentali che provavano il contrario (la destinazione industriale in via non esclusiva) e che il Tribunale non avrebbe considerato. La stessa terminologia usata e ricorrente negli atti amministrativi rilasciati all’indagato prelude ad una nozione di bosco inteso in senso ampio come indicato dalla norma penale di guisa che la qualificazione giuridica attribuita alla condotta del GIULIANI da parte del Tribunale del Riesame è del tutto erronea.
 
1.3 Con un secondo motivo viene dedotto analogo vizio per inosservanza e/o erronea applicazione della legge extrapenale in relazione alla norma enunciata nell’art. 181 del D. Lgs. 42/04: osserva il P.M. ricorrente, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, che il Tribunale del Riesame è incorso in errata applicazione degli artt. 90 e 91 del R.D. 3267/23; 11 del D.P.R.0 446/67 e 31 della L. 910/66, in quanto il termine “piano di coltura e conservazione” lascia chiaramente intendere il concetto di perpetuità del bosco in netta dissonanza con la reversibilità della coltura tipica del rimboschimento per fini di produzione del legno, con la conseguenza che la mancata osservanza degli obblighi di rimboschimento non poteva qualificarsi – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – come violazione di obblighi contrattuali non rilevante sul piano penale.
 
1.4 Con un terzo motivo il P.M. ricorrente denuncia vizio analogo con riferimento alla errata interpretazione dell’art. 181 del D. Lgs. 42/04, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sottratta alla previsione penale la tutela dei territori, anche non boscati, sottoposti a vincolo di rimboschimento.
 
1.5 Con un quarto motivo, strettamente connesso al precedente, il P.M. ricorrente lamenta identico vizio di violazione di legge per avere il Tribunale ignorato il disposto dell’art. 2 commi 3 e 6 del D. Lgs. 227/91 in relazione agli artt. 142 lett. g) e 181 del D. Lgs. 42/04, in quanto anche i terreni assimilati ai boschi e quelli oggetto di attività di rimboschimento sono assoggettati alla medesima tutela dei boschi veri e propri: secondo il ricorrente, nella nozione di bosco tutelata dalle ricordate norme penali rientra anche il cd. “bosco artificiale”.
 
1.6 Con un quinto motivo viene dedotto vizio di omessa motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l’impianto realizzato dall’indagato sia stato effettuato nel contesto della coltivazione della cellulosa.
 
1.7 Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge per inosservanza del disposto di cui all’art. 149 del D. Lgs. 227/91 in riferimento all’art. 181 del D. Lgs. 42/04 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto estranei alla preventiva autorizzazione alcuni lavori eseguiti dall’indagato in occasione del taglio del bosco.
 
1.8 Con l’ultimo motivo viene denunciata violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, in quanto il Tribunale ha omesso di tenere in considerazione alcuni dati documentali esistenti in atti (il riferimento è a precedenti atti amministrativi nel tempo rilasciati in favore dell’indagato) in cui i terreni oggetto di sequestro sono sempre stati considerati boschi e, come tali, soggetti ai vincoli della legislazione penale speciale di settore.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. 
 
In via preliminare ed ai fini di una completa intelligibilità della fattispecie in esame è opportuno riassumere i termini fattuali della vicenda de qua.
 
2. La presente vicenda origina da un sopralluogo di personale del Corpo Forestale dello Stato su un terreno di proprietà di GIULIANI Lucio sito nel Comune di Palata meglio indicato catastalmente nel foglio 21 – particelle 47 e 73. In quella circostanza i verbalizzanti notavano che il GIULIANI era intento a dissodare il terreno per eliminare i residui di radici ed arbusti residuati a seguito del taglio di tutti gli alberi ivi esistenti. Per come risulta dall’ordinanza impugnata, il taglio degli alberi risaliva all’anno precedente, mentre negli anni 1970/71 il GIULIANI aveva eseguito, grazie ad un finanziamento ai sensi dell’art. 31 della L. 9120/66 l’imboschimento dei terreni medesimi, completato quattro anni dopo; erano poi seguite alcune specifiche prescrizioni dettate dal Corpo Forestale nell’ambito di un piano di coltura e conservazione: tra le prescrizioni veniva consentito al proprietario di tagliare definitivamente gli alberi solo quando essi avessero raggiunto la maturazione economica e tecnica con reimpianto a cura e spese del proprietario previa autorizzazione del Corpo Forestale e fermo restando il divieto assoluto di trasformare il bosco in altre qualità di coltura.
 
3. Il riferimento normativo che inquadra la fattispecie in esame è dato, anzitutto, dal D. Lgs. n. 227 del 18.5.2001: sovviene, in proposito, l’art. 2 comma 6 a tenore del quale “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle regioni stesse, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5”.
 
3.1 II precedente comma 5, a sua volta, specifica che “Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e’ reversibile al termine del ciclo colturale”.
 
3.2 Tali norme vanno poi ricollegate con l’art. 181 comma 1° del D. Lgs. 42/04 in forza del quale “Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’Articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.”. In particolare va ricordato che l’area boscata è rilevante ai fini della disciplina paesaggistica perché rientra tra i beni soggetti a specifica tutela ambientale sulla base di quanto previsto dalla lett. g) dell’art. 142 del menzionato D. Lgs. n.42/04 che riguarda “i territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quello sottoposti a vincolo di rimboschimento”, così come definiti dal ricordato art. 2 comma 6° del D. Lvo 227/01.
 
3.3 Per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di tutela del paesaggio ed al fine di individuare i terreni boschivi protetti da vincolo va qualificato come bosco, alla luce della speciale normativa di settore (art. 2 del richiamato D. Lgs. 227/01) qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, con il limite spaziale di una estensione non inferiore a 2000 mq., con larghezza media non inferiore a mt. 20 e con copertura per l’intera superficie non inferiore al 20% (tra le tante, Sez. 3^ 16.11.2006 n. 1874, Monni, Rv. 235869; v. anche Sez. 3^ 18.5.2011 n. 28928, Sardu, Rv. 250968 in cui si specifica che la nozione di bosco va intesa in senso normativo e non naturalistico; Sez. 3^ 20.6.2007 n. 24258; Sez. 3^ 10.3.2011 n. 9690).
 
4. Così delineato il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali, occorre verificare se parte del Tribunale sia stata correttamente applicata la normativa di cui all’art. 2 comma 5° del D. Lgs. 227/01: secondo il Pubblico Ministero ricorrente la decisione del Tribunale è del tutto inosservante di tale normativa in quanto è stato ritenuto che la coltura impiantata artificialmente poiché diretta esclusivamente alla produzione di cellulosa va intesa come arbicoltura da legno come tale non qualificabile come bosco e dunque non assoggettata alla specifica disciplina dettata dal D. Lgs. 42/04. Nel caso di specie la documentazione acquisita agli atti avrebbe dovuto invece indurre il Tribunale ad una ben diversa decisione con riferimento alla necessità di una preventiva autorizzazione paesaggistica derivante dalla non esclusività della destinazione degli impianti arborei alla produzione del legno.
 
5. Più in particolare, una serie di elementi presenti agli atti militava per una attività sin dal 1970 di rimboschimento – e non “imboschimento” come affermato dal Tribunale (vds. pag. 3 dell’ordinanza impugnata) – del fondo in oggetto. Le stesse rigorose prescrizioni dettate dal Corpo Forestale al termine di quella attività di rimboschimento (anno 1975) prevedevano l’obbligo di reimpianto a spese e cura dei proprietari da effettuarsi quando le piante avessero raggiunto la maturazione economica e tecnica. Anche il contenuto dell’art. 1 del piano di coltura e conservazione predisposto dal Corpo Forestale parla di rimboschimento, il che portava (e porta) a concludere che detta attività iniziata nel 1970 avesse una ampiezza ben maggiore che non una mera coltivazione di piante destinate in via esclusiva alla produzione massiva della cellulosa. E proprio perchè si trattava di aree boscate non destinate, per ampiezza e caratteristiche intrinseche, esclusivamente alla produzione del legno, il bene in oggetto avrebbe dovuto essere inquadrato nella speciale normativa di settore denunciata dal menzionato art. 2 comma 5° del D. Lgs. 227/01 che indica, peraltro, tra le caratteristiche tipiche di tale speciale attività la reversibilità della coltivazione nel caso di specie del tutto assente.
 
5.1 Sotto altro profilo – come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente – il provvedimento impugnato si caratterizza per altra significativa violazione di legge (in particolare gli artt. 90 e 91 del R.D. 3267/23; l’art. 11 del D.P.R. 446/67 e l’art. 31 della L. 4 910/66). Infatti come ricordato dallo stesso Tribunale il GIULIANI aveva ottenuto un finanziamento speciale previsto dall’art. 31 della L. 910/66 (legge emanata per agevolare la forestazione), sicchè quell’impianto di rimboschimento non andava inquadrato nell’attività di arbicoltura da legno, ma in una attività diversa che avrebbe dovuto avere quale risultato finale dopo la trasformazione del terreno cd. “nudo” una attività di tipo conservativo che escludeva in via di principio una attività di produzione del legno in via esclusiva: deve quindi riconoscersi che il termine conservazione stava (e sta) a significare il carattere di perpetuità tipico del bosco. In questi termini deve allora affermarsi che il Tribunale è incorso in difetto assoluto di motivazione (vizio certamente denunciabile in sede di legittimità con riferimento ai provvedimenti cautelari di natura reale ricorribili solo per violazione di legge, in essa inclusa quella collegata alla mancanza assoluta di motivazione ovvero alla motivazione apparente e come tale insussistente). Infatti il Tribunale, erroneamente interpretando ed applicando il disposto normativo di riferimento (artt. 90 e 91 del R.D. 3267/23 che disciplinano l’attività di formazione dei boschi e la loro conservazione), non ha tenuto conto di alcuni indefettibili parametri (uno per tutti l’obbligo di rimboschimento) che impongono quella speciale tutela paesaggistica dettata dall’art. 142 lett. g) del D. Lgs. 42/04.
 
6. Inesatta, da questo punto di vista, la qualificazione di obblighi contrattuali irrilevanti sul piano penale attribuita dal Tribunale ai doveri per il GIULIANI di reimpiantare il bosco e di conservare il bosco nell’ambito del rispetto del piano di coltura prescritto dal Corpo Forestale, non mancando di rilevare che gli obblighi di rimboschimento previsti dal D. Lgs. 227/01 derivano sia da norme di legge sia da atti amministrativi.
 
7. Risulta del pari violato – come sottolineato dal ricorrente – il disposto di cui al ricordato art. 2 comma 3° del D. Lgs. 227/01 che indica quali sono i terreni assimilati a bosco (in particolare va menzionata la lettera a) del detto articolo secondo la quale sono assimilati a bosco “i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale”, concetto riaffermato nel successivo comma 6° del medesimo art. 2 che costituisce una tipica norma integratrice del precetto penale per il richiamo nell’art. 142 lett. g) del più volte menzionato D. Lgs. 42/04.
 
7.1 Ed a questo proposito, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha precisato che “In tema di tutela del paesaggio, i requisiti fissati dall’art. 2, comma sesto, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, per qualificare una formazione vegetale quale bosco non sono richiesti per i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, per la cui assimilazione ai boschi è sufficiente la presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento” (Sez. 3^ 7.6.2006 n. 32542, De Nardis, Rv. 234941).
 
7.2 Illuminante, in proposito, il passo della decisione sopra indicata in cui si si chiarisce la portata dell’art. 142 lett. g) del D. Lgs. 42/04 a tenore del quale sono assoggettati a specifica tutela ambientale “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, articolo 2, commi 2 e 6“. Prosegue la decisione, ricordando che l’art. 2 comma 2° del D. Lgs. 227/01 prevede che entro dodici mesi le regioni stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (ed in particolare i valori minimi di larghezza, estensione e copertura), mentre nel comma successivo viene introdotto il concetto di assimilazione a bosco comprendente “i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale”.
 
7.3 Ed ancora più illuminante l’accenno al comma 6° nel quale è stabilito quali siano le caratteristiche che debbono avere i terreni per essere qualificati come bosco nelle more della emanazione delle norme regionali di cui al comma 2, ribadendosi che “sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale”.
 
8. Nonostante tali indicazioni normative cogenti, il Tribunale ha ritenuto di escludere che il terreno de quo fosse gravato dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di protezione dell’ambiente e del paesaggio in generale, in aperto contrasto con la documentazione esistente (apodittica, quindi, la motivazione del Tribunale secondo la quale dagli atti era da escludere che vi fosse un bosco preesistente), insistendo per la tesi della realizzazione di un impianto destinato in via esclusiva alla produzione del legno in contrasto con i dati sia fattuali sia normativi.
 
9. Parimenti inesatta l’affermazione tout court secondo la quale “la coltura impiantata artificialmente sui terreni del ricorrente, proprio perché diretta alla sola produzione della cellulosa, è definibile come arbicoltura da legno e come tale non qualificabile come bosco” (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
 
9.1 E’ stato infatti precisato più volte da questa Corte Suprema in coerenza, del resto, con il dettato normativo, che la nozione di “territorio coperto da bosco ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146, comma 1 lett g) del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, [come successivamente sostituito dall’art. 142 lett. G) del D. Lgs. 42/04] include tanto il bosco di origine naturale quanto quello di natura artificiale” (Sez. 3^ 17.5.2002 n. 26601, P.G. in proc. Varvara V., Rv. 222102; v. anche Sez. 1^ 1.10.1987 n. 742, Carta, Rv. 177448). E per una definizione “allargata” di bosco va menzionata la recente decisione di questa Sezione n. 32807 del 23.4.2013, P.M. in proc. Timori, Rv. 255904, secondo la quale in piena sintonia con il detto normativo rientra nel concetto di bosco “ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento”.
 
10. E’ poi incontestabile che la normativa statale dettata dall’art. 2 del ricordato D. Lgs. 227/01 prevale sulla normativa regionale, come ha avuto modo di precisare questa Sezione in altra decisione (n. 1874/07 cit.) in cui è stato sottolineato come dopo l’entrata in vigore del testo novellato dell’art. 117 Cost. che ha attribuito allo Stato competenza esclusiva – a scapito delle Regioni – nella materia della tutela ambientale, non è più in potere delle Regioni la definizione del concetto di bosco ai fini della tutela paesaggistica nemmeno con riferimento al territorio di loro appartenenza, con la conseguenza che tale compito definitorio spetta esclusivamente allo Stato.
 
11. E’, ancora, errata e inosservante del dovere di motivazione, l’affermazione del Tribunale secondo la quale dagli atti del procedimento risultava pacifico che l’impianto boschivo di cui si discute avesse a che fare con la produzione esclusiva della cellulosa, non esistendo documenti in proposito e, dunque, non potendo avere alcuna rilevanza il progetto speciale n. 24 per la forestazione del Mezzogiorno a scopo produttivo prodotto dalla difesa in quanto non pertinente.
 
12. Se può ritenersi condivisibile il principio generale che tutti boschi – tanto quelli naturali che quelli artificiale – hanno quale funzione primaria quella della produzione lignea, ciò non significa che il bosco per ciò solo perda le proprie caratteristiche intrinseche al punto di sottrarsi alla specifica tutela paesaggistica.
 
13. In ultimo, con riguardo alla affermazione del Tribunale secondo la quale il dissodamento del terreno a seguito del taglio di tutte le piante non vale a qualificare tale intervento come opera eseguita in un bosco, con conseguente non necessità della preventiva autorizzazione da parte della competente autorità, va precisato che l’art. 149 del menzionato D. Lgs. 42/04 prevede la non necessità della preventiva autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159 per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purche’ previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Nel caso in esame, però, non erano stati né indicati (in quanto nel piano colturale redatto dal Corpo Forestale era stato solo previsto il rimboschimento attraverso l’obbligo di reimpianto a spese e cura del proprietario) né autorizzati (in quanto il provvedimento regionale rilasciato il 15 febbraio 2012 consentiva soltanto un taglio colturale con la prescrizione di prestare “massima attenzione a non danneggiare in nessuna delle fasi dell’operazione la conservazione delle latifoglie autoctone”) tali interventi. Ne consegue che l’attività di dissodamento conseguenziale al precedente taglio massivo di tutti gli alberi impiantati nel terreno da più di 40 anni, proprio perché effettuata in spregio al disposto di cui al ricordato art. 149, ha comportato la violazione della norma penale di cui all’art. 181 del medesimo D. Lgs..
 
14. Può, allora, conclusivamente affermarsi il principio di diritto secondo il quale la nozione di bosco comprende, in coerenza con l‘art. 2 del D. Lgs. 227/01 tanto il bosco latu senso inteso, sia di origine naturale che artificiale, e che, laddove il terreno su cui quel bosco sorge non sia destinato in via esclusiva alla produzione del legno, esso è assoggettato alla disciplina penalistica prevista dall’art. 181 del D. L.vo 42/04. Va, ancora, sottolineato che l’attività di rimboschimento costituisce indice inequivocabile della non esclusività della destinazione a produzione del legno per la particolare ampiezza dell’intervento, di guisa che un intervento di taglio indiscriminato degli alberi seguito dal dissodamento del terreno laddove non specificamente autorizzato, incide sull’assetto territoriale e paesaggistico integrando la fattispecie tipica dell’art. 181 D. Lgs. 42/04 come richiamata dagli artt. 142 lett. g) del medesimo D. Lgs. e 2, commi 5° e 6° del D. Lgs. 227/01.
 
15. Alla stregua di tali considerazioni, presentando il provvedimento impugnato i denunciati vizi di inosservanza delle leggi regolanti la materia e di carenza assoluta di motivazione, l’ordinanza suddetta va annullata con rinvio al Tribunale di Campobasso che dovrà, in quella sede, colmare le lacune motivazionali sopra indicate uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso. Così deciso in Roma il 18 marzo 2014
 

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