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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 1583 | Data di udienza: 23 Settembre 2014

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Accesso – Diritto soggettivo di cui il G.A. conosce in sede di giurisdizione esclusiva  – Oggetto del giudizio – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Principio di pubblicità degli atti delle amministrazioni locali – Requisiti di accoglimento della domanda di accesso – Principi di cui alla L. n. 241/1990 – Amministrazione locale – Potere di disciplinare il diritto di accesso ai propri atti – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2014
Numero: 1583
Data di udienza: 23 Settembre 2014
Presidente: Nicolosi
Estensore: Di Santo


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Accesso – Diritto soggettivo di cui il G.A. conosce in sede di giurisdizione esclusiva  – Oggetto del giudizio – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Principio di pubblicità degli atti delle amministrazioni locali – Requisiti di accoglimento della domanda di accesso – Principi di cui alla L. n. 241/1990 – Amministrazione locale – Potere di disciplinare il diritto di accesso ai propri atti – Limiti.



Massima

 

TAR TOSCANA,  Sez. 3^ – 16 ottobre 2014, n. 1583


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Accesso – Diritto soggettivo di cui il G.A. conosce in sede di giurisdizione esclusiva  – Oggetto del giudizio.

 L’accesso costituisce oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, co. 4, c.p.a.). Questo implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (cfr., Cons. di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117).


Pres. Nicolosi, Est. Di Santo – Omissis (avv. Ravenni) c. Comune di Barberino Valdesa e altro (n.c.)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Principio di pubblicità degli atti delle amministrazioni locali – Requisiti di accoglimento della domanda di accesso – Principi di cui alla L. n. 241/1990.

La previsione di cui al primo comma dell’articolo 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sancisce il principio della pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, senza tuttavia con ciò possa implicare una diversa configurazione del diritto di accesso, così come delineato dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e senza neppure disciplinare modalità differenziate di esercizio di tale diritto. Per quanto riguarda i requisiti di accoglimento della domanda di accesso non sussiste dunque alcuna ragione per discostarsi da quelli contenuti nella disciplina generale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pres. Nicolosi, Est. Di Santo – Omissis (avv. Ravenni) c. Comune di Barberino Valdesa e altro (n.c.)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Amministrazione locale – Potere di disciplinare il diritto di accesso ai propri atti – Limiti.

Il potere riconosciuto all’amministrazione locale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del successivo articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di disciplinare in concreto il diritto di accesso ai propri atti, non si configura affatto come potere normativo libero e autonomo, derogatorio dei principi generali in materia, bensì si colloca armonicamente proprio come strumentale all’applicazione dei principi fondamentali della materia (nel rispetto, quindi, del fondamentale rispetto del principio di legalità cui è subordinato l’esercizio del potere regolamentare), essendo diretto ad assicurare ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai documenti attraverso la disciplina del rilascio delle copie di atti previo pagamento dei soli costi; individuando, anche attraverso norme di organizzazione, gli uffici e i servizi e i responsabili del procedimento; dettando le norme per assicurare ai cittadini l’informazione sugli atti, procedure e provvedimenti che li riguardano ed in generale l’accesso alle informazioni in possesso dell’informazione (cfr., Cons. di Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1772).

Pres. Nicolosi, Est. Di Santo – Omissis (avv. Ravenni) c. Comune di Barberino Valdesa e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 16 ottobre 2014, n. 1583

SENTENZA

 

TAR TOSCANA,  Sez. 3^ – 16 ottobre 2014, n. 1583

N. 01583/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- in persona del Trustee legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Ravenni, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Barberino Valdesa, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
Difensore Civico della Regione Toscana, non costituito;

nei confronti di

Atop S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., e Atop S.p.A. Gestioni Immobiliari Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Scarfì e Marco Cresti, ed elettivamente domiciliate presso il primo in Firenze, via G. La Pira 21;

per l’annullamento

del parere favorevole all’accesso, a seguito d’istanza di riesame del diniego comunale, ex art. 25 Legge 241 del 1990, del Difensore Civico della Regione Toscana – Nota prot. -OMISSIS-;

del successivo silenzio dell’Amministrazione Comunale di Barberino Valdelsa sul medesimo, idoneo a formare la fattispecie di silenzio-assenso ex art. 24 Legge 241/1990 sull’accesso agli atti medesimo;

di ogni atto previo, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Atop S.p.A. e di Atop S.p.A. Gestioni Immobiliari Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2014 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori P. F. Ravenni e M. Cresti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio si espone quanto segue:

-in data 18 febbraio 2014 -OMISSIS- riceveva la nota del Comune di Barberino Val d’Elsa del 10 febbraio 2014 con la quale veniva a conoscenza del fatto che il 3 febbraio 2014 le società Atop s.p.a. e Atop Gestioni Immobiliari s.r.l. avevano rivolto istanza all’ente locale per poter accedere agli atti amministrativi (id est, a “tutte le pratiche edilizie”) riguardanti l’immobile di proprietà del -OMISSIS- in diretta linea visuale con il terreno oggetto del rilascio di un permesso di costruire, numero-OMISSIS-/2013, a favore di Atop per la costruzione di un insediamento industriale;

-il -OMISSIS- è un Trust a carattere familiare nel quale è stato conferito l’immobile de quo per la protezione e la cura degli interessi dei minori di età (-OMISSIS-), che abitano nel fabbricato con la propria madre;

-la richiesta di accesso agli atti faceva leva su ritenute diversità di consistenza tra quanto contenuto in una perizia dell’immobile del Trust – posta a base di una precedente richiesta del medesimo Trust al Comune di Barberino Val d’Elsa di accesso ed esame della succitata pratiche edilizia-OMISSIS-/2013 per cristallizzare, a data certa, il ritenuto valore del fabbricato prima che Atop portasse a conclusione la propria iniziativa urbanistico edilizia (nuovo insediamento industriale) – e quanto asseritamente sarebbe emerso dai dati catastali relativi a detto immobile; l’istanza, più in particolare era motivata con la necessità, per Atop s.p.a. e Atop Gestioni Immobiliari s.r.l. “di avere una piena ed esatta conoscenza della consistenza dell’immobile del Trust” e ciò, in forma del tutto generica, “al fine dell’esercizio del loro diritto di difesa”; le società istanti, a tal fine precisavano di avere un interesse “diretto concreto ed attuale” corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata e documenti in relazione ai quali era richiesto l’accesso, ovverosia numero sei pratiche edilizie, e che l’accesso agli atti amministrativi (pratiche edilizie) riguardanti l’immobile del Trust doveva ritenersi atto dovuto per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 111, secondo comma, della regolamento edilizio comunale;

-il Comune di Barberino Val d’Elsa, accogliendo l’opposizione del -OMISSIS-, aveva negato l’accesso agli atti e documenti da parte delle società Atop, avente ad oggetto le pratiche edilizie relative agli immobili del Trust ai fini dell’esame della loro consistenza, in quanto, in forza dell’interpretazione logica della norma dell’articolo 111 del vigente regolamento edilizio, ai suoi commi primo e secondo, ha ritenuto “oggetto di accesso sono gli atti relativi a permessi di costruire o altri titoli riferiti ad interventi in corso di realizzazione” (mentre il Trust, senza ombra di dubbio, non aveva alcuna attività edilizia in corso di esecuzione) e, comunque, per l’insussistenza di un interesse “diretto” e “concreto” delle Atop a conoscere i valori immobiliari del Trust;

-le società Atop si rivolgevano, quindi, al difensore civico regionale, con istanza ex articolo 25 della legge 241/90, chiedendo il riesame della decisione del Comune di Barberino Val d’Elsa;

-il -OMISSIS- interveniva nel procedimento opponendosi all’accoglimento dell’istanza di riesame, a tutela della propria riservatezza;

-il Difensore Civico Regionale, con nota del 30 aprile 2014, emetteva parere favorevole sull’istanza di riesame presentata dalle società Atop, fondando il proprio parere su una lettura di più ampia portata dell’articolo 111 del regolamento edilizio comunale, e, in subordine, per il caso di conferma della lettura restrittiva del Comune che già sul punto si era pronunciato, dava conferma di un interesse sostanziale all’accesso in capo alle società istanti, in ragione di un’accezione generalizzata del diritto di accesso per titolarità di situazione giuridicamente rilevante (indicata in una “potenziale vertenza”) sulla quale il Comune, a suo dire, non avrebbe motivato ex articolo 3 della legge 241/90; il Difensore Civico Regionale, peraltro rimetteva al Comune la concreta scelta di ribadire il diniego o consentirlo, avvertendo, comunque, che il decorso di 30 giorni di silenzio avrebbe definitivamente consentito l’accesso alle parti istanti;

-il Comune di Barberino Val d’Elsa non si pronunciava a seguito del parere favorevole all’accesso emesso dal Difensore Civico Regionale e, pertanto, si formava la fattispecie di silenzio-assenso ex articolo 24 della legge 241/90 sull’accesso agli atti medesimo.

Con il ricorso in esame vengono, quindi, impugnati sia il suindicato parere favorevole all’accesso che il silenzio-assenso successivamente formatosi.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) “Violazione di legge – Violazione art. 22 e 25 legge 241/90 e del combinato disposto degli artt. 1 e 111, co. 1 e 2, del regolamento edilizio Comune di Barberino Val d’Elsa (inapplicabile al caso de quo) – violazione del combinato disposto art. 1, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., dell’art. 6, 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea”, in quanto la citata disposizione del regolamento edilizio comunale sarebbe inapplicabile nel caso di specie poiché il -OMISSIS- non ha in essere, nè in prospettiva, alcuna attività edilizia nel proprio immobile;

2) “Violazione di legge – Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà del parere del Difensore Civico Regionale del -OMISSIS- sull’interesse dei richiedenti l’accesso secondo i requisiti ex art. 22 legge 241/1990 – Illegittimità del predetto parere per carenza di istruttoria – Ulteriori elementi a supporto dell’inesistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso agli atti del Trust da parte delle società istanti che rendono illegittima la formazione di un silenzio assenso all’accesso agli atti”, in quanto la motivazione addotta a sostegno dell’istanza di accesso sarebbe del tutto inconsistente e strumentale a mettere in atto una forma di “rappresaglia” per aver le società istanti dovuto sino ad ora sospendere le lavorazioni oggetto di permesso di costruire per asseriti profili di illegittimità.

Si sono costituite le società Atop s.p.a. e Atop Gestioni Immobiliari s.r.l., le quali hanno controdedotto, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione del -OMISSIS- all’odierno contenzioso, sostenendo che il trustee dovrebbe essere l’unico soggetto legittimato all’azione, l’unico soggetto di riferimento, in quanto unico ed esclusivo titolare di beni conferiti (e non lo stesso nella qualità di legale rappresentante di un inesistente soggetto giuridico, il trust).

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle controinteressate va disattesa.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il “trust” non sia un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al “trustee”, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105).

Ciò premesso, va rilevato che, ancorchè dalla intestazione del ricorso lo stesso risulti proposto dal “-OMISSIS-, in persona del trustee legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-…”, il mandato professionale al difensore risulta conferito non dal trust in persona del proprio legale rappresentante ma direttamente dal trustee nella qualità. La delega a margine del ricorso introduttivo, infatti, è del seguente tenore: “-OMISSIS-(c.f. -OMISSIS-), non personalmente ma quale trustee del -OMISSIS- (-OMISSIS-), delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio, l’Avvocato Francesco Paolo Ravenni del Foro di Siena …”.

Tale dato è assolutamente dirimente e consente di ritenere che il ricorso sia stato ritualmente proposto.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Va innanzitutto precisato che l’accesso costituisce oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, co. 4, c.p.a.). Questo implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (cfr., Cons. di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117).

Sempre in via preliminare e generale va rilevato che, nel nostro ordinamento, l’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 e s.m.i. nonché dal d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 ( “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”).

Ai sensi dell’art. 2 comma I del d.P.R. 12.04.2006 n. 184, il diritto di accesso, sia nella forma della presa visione che in quella di estrazione di copia, è esercitabile “da chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”.

L’art. 25 comma II della legge n. 241/1990 e s.m.i. precisa che la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, mentre l’art. 24 della medesima legge, nel disciplinare le ipotesi di esclusione del diritto di accesso, stabilisce, al comma III, che “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

L’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, con riguardo alle ipotesi di accesso formale, impone alle pp.aa. cui è indirizzata la richiesta di accesso l’obbligo di darne comunicazione ai soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241/1990, legittimando questi ultimi a presentare una motivata opposizione.

Premesso ciò, il Collegio rileva la insussistenza di un interesse “concreto ed attuale” delle società Atop, odierne controinteressate, a prendere visione e ad estrarre copia “di tutte le pratiche edilizie che hanno riguardato l’immobile del Trust” che subirebbe un deprezzamento di valore a seguito della costruzione di un insediamento industriale da parte delle controinteressate medesime, oltre ad una serie di titoli edilizi espressamente indicati riguardanti il predetto immobile.

Le società Atop, infatti, hanno addotto a giustificazione della richiesta di accesso l’esigenza di avere una piena ed esatta conoscenza della consistenza dell’immobile in questione “ai fini della loro difesa nella controversia” che dovesse essere intentata dal Trust nei loro confronti per ottenere il risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dell’immobile del Trust causato dalla costruzione del predetto insediamento industriale. Hanno precisato, a tal fine, che tale eventualità è emersa in occasione del procedimento attivato dal -OMISSIS-, il -OMISSIS-, per l’accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia “P.E. -OMISSIS- Permesso a Costruire n.-OMISSIS- del -OMISSIS-”, concernente l’insediamento industriale in questione, avendo in quella circostanza il Trust presentato, a supporto giustificativo della propria istanza, “una relazione redatta a una agenzia immobiliare (Golden) nella quale si stima che il bene di proprietà del Trust subirebbe, a causa dell’intervento edilizio di Atop, un deprezzamento del valore di rilevante importo correlato alla ivi descritta consistenza dell’immobile ed ha sottolineato che le violazioni delle regole edilizie ben possono portare al risarcimento del danno”.

Sulla base di tali circostanze, l’istanza di accesso delle controinteressate assume carattere meramente esplorativo. Non sussiste, infatti, in capo ad esse un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, non solo e non tanto perché non risulta allo stato esperita alcuna azione risarcitoria nei loro confronti da parte del trustee di -OMISSIS-, quanto perché l’interesse a conoscere l’effettivo valore della proprietà conferita nel suindicato Trust ubicata nel Comune di Barberino Val d’Elsa -OMISSIS-deve ritenersi direttamente collegato e conseguente all’avvenuta trasformazione urbanistico-edilizia dei terreni di proprietà delle controinteressate a seguito della realizzazione del nuovo insediamento industriale, sulla quale il Trust potrebbe eventualmente fondare la propria richiesta risarcitoria, che non risulta, allo stato – e il dato è incontestato – essere stata nemmeno avviata.

Né potrebbe in contrario fondatamente invocarsi l’applicazione dell’art. 111 ( “Diritti di informazione, accesso agli atti e certificazioni”) del regolamento edilizio comunale, il quale dispone, al primo e al secondo comma, quanto segue:

“Dell’avvenuto rilascio dei Permessi di Costruire, D.I.A. o di Asseverazione viene data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di protocollo, del titolare e della località nella quale la costruzione viene eseguita.

Chiunque può prendere visione e copia, presso gli uffici comunali a ciò abilitati degli atti abilitativi o Nulla-Osta edilizio e dei relativi atti di progetto”.

Per quanto riguarda, infatti, la disposizione di cui al primo comma, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare (C.d.S., sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773; 20 ottobre 2004, n. 6879; 18 marzo 2004, n.1412) – esprimendo un avviso da cui non vi è motivo di discostarsi – che la previsione di cui al primo comma dell’articolo 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (secondo cui “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”), sancisce il principio della pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, senza tuttavia con ciò possa implicare una diversa configurazione del diritto di accesso, così come delineato dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e senza neppure disciplinare modalità differenziate di esercizio di tale diritto.

Per quanto riguarda i requisiti di accoglimento della domanda di accesso non sussiste dunque alcuna ragione per discostarsi da quelli contenuti nella disciplina generale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In altri termini, come pure è stato opportunamente evidenziato nei citati arresti giurisprudenziali, l’articolo 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e prima di esso l’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142), contiene una deroga all’articolo 24 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, ma non alle disposizioni di cui al successivo articolo 25.

Lo stesso dicasi per la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 111 del regolamento edilizio comunale.

Tale disposizione, infatti, quale che sia la portata applicativa che alla stessa si voglia riconoscere, ritenendola estesa ai soli atti relativi ad interventi edilizi in corso di realizzazione, ovvero anche agli atti relativi ad interventi edilizi già realizzati, andrebbe comunque interpretata coerentemente con i principi enunciati dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

Sul piano sistematico, infatti, il potere riconosciuto all’amministrazione locale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del successivo articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di disciplinare in concreto il diritto di accesso ai propri atti, non si configura affatto come potere normativo libero e autonomo, derogatorio dei principi generali in materia, bensì si colloca armonicamente proprio come strumentale all’applicazione dei principi fondamentali della materia (nel rispetto, quindi, del fondamentale rispetto del principio di legalità cui è subordinato l’esercizio del potere regolamentare), essendo diretto, come puntualmente stabilito dalle disposizioni legislative ricordate, ad assicurare ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai documenti attraverso la disciplina del rilascio delle copie di atti previo pagamento dei soli costi; individuando, anche attraverso norme di organizzazione, gli uffici e i servizi e i responsabili del procedimento; dettando le norme per assicurare ai cittadini l’informazione sugli atti, procedure e provvedimenti che li riguardano ed in generale l’accesso alle informazioni in possesso dell’informazione (cfr., Cons. di Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1772).

Peraltro, sotto una diversa angolazione prospettica, ove si ritenesse che con la citata disposizione l’amministrazione comunale abbia consentito un accesso generalizzato di terzi agli “atti abilitativi o nulla osta edilizio e relativi atti di progetto” senza alcuna necessità di allegare un interesse giustificativo della domanda, ciò determinerebbe un completo travisamento dell’istituto configurato dagli artt. 22 e ss. trasformandolo da mezzo di partecipazione responsabile dei cittadini in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, in un indebito strumento per soddisfare mere curiosità degli amministrati o per perseguire interessi emulativi o, peggio ancora, per operare un controllo generico e generalizzato sulla legalità dell’azione amministrativa, con conseguente ingiustificato appesantimento e rallentamento della stessa attività amministrativa (cfr., Cons. di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6879).

Pertanto, anche le citate disposizioni del regolamento edilizio comunale del Comune di Barberino Val d’Elsa in materia di accesso agli atti non escludono, anzi impongono anch’esse, che la richiesta di accesso sia supportata da un interesse concreto e attuale dell’interessato per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, nella specie insussistente.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

5. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, quanto al rapporto processuale tra parte ricorrente e il Difensore Civico nonché le controinteressate resistenti; mentre vanno compensate per il resto, avuto riguardo alla fase procedimentale svoltasi presso lo stesso Difensore Civico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Condanna il Difensore Civico Regionale e le controinteressate a rifondere alla ricorrente, ciascuno in ragione della metà, le spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Primo Referendario

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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