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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1294 | Data di udienza: 20 Novembre 2014

* RIFIUTI –  Imprenditore iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Conferimento di rifiuti ad un soggetto autorizzato – Onere di diligenza – Individuazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 25 Novembre 2014
Numero: 1294
Data di udienza: 20 Novembre 2014
Presidente: De Zotti
Estensore: Gambato Spisani


Premassima

* RIFIUTI –  Imprenditore iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Conferimento di rifiuti ad un soggetto autorizzato – Onere di diligenza – Individuazione.



Massima

 

TAR LOMBARDIA , Brescia, Sez. 1^ – 25 novembre 2014, n. 1294


RIFIUTI –  Imprenditore iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Conferimento di rifiuti ad un soggetto autorizzato – Onere di diligenza – Individuazione.

L’onere di diligenza imposto dal decreto autorizzativo dell’imprenditore iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi del quale egli è tenuto ad accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 152/2006, va interpretato secondo il principio di buona fede, pacificamente applicabile anche all’interpretazione degli atti amministrativi. Tale principio, logico prima che giuridico, impone di tener conto della figura giuridica del gestore ambientale quale risulta dalle norme: da un lato, egli è un imprenditore, che postula di poter svolgere la propria attività con celerità e sicurezza, concetti incompatibili con la necessità di svolgere controlli eccessivamente puntigliosi; dall’altro, egli è un imprenditore del settore, quindi un soggetto tenuto a conoscere la relativa disciplina speciale, anche se non con il grado di approfondimento proprio del giurista di professione. Ciò rimanda alla necessità di un controllo di carattere solo documentale: l’imprenditore/gestore, nel momento in cui conferisce rifiuti ad un soggetto che ritiene autorizzato è tenuto ad un controllo di carattere documentale. In primo luogo, deve accertare che la documentazione autorizzativa richiesta esista, senza dover svolgere indagini ulteriori che lo costringano ad esaminare atti in possesso della p.a. e non d’ordinario rilasciati, per disposizione normativa in merito, all’autorizzato.  In secondo luogo, non è tenuto ad interrogarsi sull’esistenza di eventuali invalidità o illegittimità non immediatamente percepibili, perché non gli è richiesto di essere giurista; incorrerebbe però, a mero titolo di esempio, in responsabilità se scambiasse per autorizzazione un falso grossolano.  In terzo luogo, è però tenuto, come operatore a conoscenza la disciplina di settore, a verificare  che i documenti necessari gli siano effettivamente esibiti tutti: se ad esempio sia necessario più di un titolo autorizzatorio, dovrà prendere visione di ciascuno di essi, a maggior ragione se ciascuno dei titoli avverta della necessità di possedere anche l’altro.


Pres. De Zotti, Est. Gambato  Spisani  – Impresa individuale B. (avv. Fiorona) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Pasinelli) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Albo Naz.le delle Imprese per la Gestione dei Rifiuti (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA , Brescia, Sez. 1^ - 25 novembre 2014, n. 1294

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA , Brescia, Sez. 1^ – 25 novembre 2014, n. 1294

N. 01294/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2007 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2007, proposto da:
Impresa Individuale Baffi Stefano, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Fiorona, con domicilio eletto presso Simona Granetti in Brescia, Via Romanino, 16;

contro

Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, Via Romanino,16; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Albo Naz.le delle Imprese per la Gestione dei Rifiuti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

nei confronti di

Techno Replastic di Berta Alessandra;

per

l’annullamento

del provvedimento 14 agosto 2007 prot. n°85923, comunicato in data imprecisata, con il quale il Dirigente del settore ambiente servizio rifiuti della Provincia di Bergamo ha intimato a Stefano Baffi di non conferire rifiuti a ditte non autorizzate;

di ogni atto conseguente, pregresso e comunque connesso;

e la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Albo Naz.le delle Imprese per la Gestione dei Rifiuti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Stefano Baffi, odierno ricorrente, titolare dell’omonima impresa individuale iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali al prot. n°MI002044/OS, quale produttrice e trasportatrice di rifiuti giusta autorizzazione regionale, all’epoca dei fatti accordata con provvedimento 17 gennaio 2006 prot. n°MI000474/2006 (doc. 2 ricorrente, copia di essa), insorge nella presente sede contro il provvedimento della Provincia di Bergamo meglio indicato in epigrafe, con il quale ha ricevuto diffida a non più conferire rifiuti a ditte non autorizzate, per avere, come da formulario di trasporto 18 luglio 2007, conferito rifiuti, e precisamente imballaggi di plastica, a ditta -certa Techno Replastic di Berta Alessandra – risultata non autorizzata (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

A sostegno, deduce due censure, riconducibili ad unico motivo di violazione degli artt. 188 e 216 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, anche in relazione all’art. 4 comma 4 delle prescrizioni allegate alla predetta propria iscrizione all’Albo nazionale. In sintesi sostiene che, fermo restando l’obbligo di conferire rifiuti solo a terzi autorizzati, il proprio obbligo di diligenza nel verificare che costoro siano muniti delle necessarie autorizzazioni comprenderebbe solo l’obbligo di accertare che l’autorizzazione esista –come nel caso esisteva- non già di verificare che essa sia valida ed efficace, ovvero che il destinatario abbia ottemperato alle relative prescrizioni, e ciò anche considerato che nella specie l’autorizzazione della Techno Replastic era stata rilasciata nove mesi prima dei fatti, senza che la Provincia eccepisse alcunché.

Resistono il Ministro, con memoria formale 29 novembre 2007, e la Provincia, con memoria 4 marzo 2008, e chiedono la reiezione del ricorso, sottolineando la Provincia come nell’autorizzazione della Techno Replastic fosse chiaramente indicato come l’inizio attività fosse subordinato a formalità ulteriori (doc. 7 Provincia, copia atto).

Con memoria e replica 20 ottobre e 30 ottobre 2014 per il ricorrente e 1 settembre e 29 ottobre 2014 per la Provincia, le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.

La Sezione, all’udienza del giorno 20 novembre 2014, tratteneva infine il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Pacifici i fatti di causa, la questione di diritto rilevante prospettata dall’unico motivo dedotto è la corretta ricostruzione dell’obbligo di diligente controllo imposto a Stefano Baffi, quale imprenditore iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali, e tenuto quindi in particolare a rispettare la prescrizione di cui all’art. 4 punto 4 seconda parte del decreto autorizzativo, per cui “E’ fatto obbligo al trasportatore… di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n°22 e successive modificazioni e integrazioni”, fra le quali ovviamente rientra il sopravvenuto d. lg. 152/2006 (doc. 2 ricorrente, copia decreto, p. 3 ultima riga).

3. In sintesi estrema, il ricorrente ritiene di avere assolto il predetto obbligo di diligenza con il solo atto di prendere visione della comunicazione 23 marzo 2006 prot. n°29694 in possesso della Techno Replastic (doc. 4 ricorrente, copia di essa e ricorso, p. 2 dal nono rigo). La Provincia, all’opposto, sostiene (v. memoria 4 marzo 2008 p. 5) che ciò non sarebbe nella specie stato sufficiente, per i motivi che si diranno.

4. In termini astratti, il contenuto del predetto obbligo di diligenza va ricostruito secondo il principio di buona fede, pacificamente applicabile anche all’interpretazione degli atti amministrativi. Tale principio, logico prima che giuridico, impone di tener conto della figura giuridica del gestore ambientale quale risulta dalle norme: da un lato, egli è un imprenditore, che postula di poter svolgere la propria attività con celerità e sicurezza, concetti incompatibili con la necessità di svolgere controlli eccessivamente puntigliosi; dall’altro, egli è un imprenditore del settore, quindi un soggetto tenuto a conoscere la relativa disciplina speciale, anche se non con il grado di approfondimento proprio del giurista di professione.

5. Ciò rimanda alla necessità di un controllo di carattere solo documentale: l’imprenditore/gestore, nel momento in cui conferisce rifiuti ad un soggetto che ritiene autorizzato è tenuto ad un controllo di carattere documentale. In primo luogo, deve accertare che la documentazione autorizzativa richiesta esista, senza dover svolgere indagini ulteriori che lo costringano ad esaminare atti in possesso della p.a. e non d’ordinario rilasciati, per disposizione normativa in merito, all’autorizzato.

6. In secondo luogo, non è tenuto ad interrogarsi sull’esistenza di eventuali invalidità o illegittimità non immediatamente percepibili, perché non gli è richiesto di essere giurista; incorrerebbe però, a mero titolo di esempio, in responsabilità se scambiasse per autorizzazione un falso grossolano.

7. In terzo luogo, è però tenuto, come operatore tenuto, a conoscere la disciplina di settore, che i documenti necessari gli siano effettivamente esibiti tutti: se ad esempio sia necessario più di un titolo autorizzatorio, dovrà prendere visione di ciascuno di essi, a maggior ragione se ciascuno dei titoli avverta della necessità di possedere anche l’altro.

8. Applicando i principi appena delineati al caso di specie, si deve allora concludere che Stefano Baffi non ha assolto all’obbligo di diligenza impostogli. Così come dedotto dalla Provincia nelle difese citate, infatti, la comunicazione 23 marzo 2006 prot. n°29694 conteneva una precisazione addirittura evidenziata con il carattere grassetto sottolineato: “…l’avvio dell’attività di recupero resta subordinato: all’ottenimento da parte della ditta dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera…per le emissioni prodotte dal macinatore per la plastica; all’acquisizione del nulla osta per l’esercizio dell’attività, di competenza comunale; all’accettazione, da parte dello scrivente Servizio, delle garanzie patrimoniali previste…” (doc. 4 ricorrente, cit. p. 2 ultime righe).

9. In altre parole, il ricorrente visionò un solo documento, che però lo avvertiva espressamente di essere valido solo in presenza degli altri tre documenti sopra descritti, che quindi egli avrebbe dovuto richiedere e aveva titolo per vedersi esibire senza formalità o speciali indagini dal conferitario. In loro mancanza, non ha assolto il proprio obbligo e quindi correttamente ha ricevuto la diffida per cui è causa.

10. La reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche della domanda risarcitoria.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge sia quanto alla domanda di annullamento sia quanto alla domanda risarcitoria.

Condanna il ricorrente a rifondere alla Provincia intimata le spese del giudizio, spese che liquida in € 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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