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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 953 | Data di udienza: 23 Ottobre 2014

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Principi generali di cui al T.U. n. 380/2001 – Applicabilità – Adozione di atti interlocutori atipici – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2014
Numero: 953
Data di udienza: 23 Ottobre 2014
Presidente: Bianchi
Estensore: Capitanio


Premassima

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Principi generali di cui al T.U. n. 380/2001 – Applicabilità – Adozione di atti interlocutori atipici – Illegittimità.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 21 novembre 2014 n. 953


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Principi generali di cui al T.U. n. 380/2001 – Applicabilità – Adozione di atti interlocutori atipici – Illegittimità.

In materia di impianti di telecomunicazione, oltre alle disposizioni settoriali di cui al D.Lgs. n. 259/2003, operano i principi generali del T.U. n. 380/2001. Conseguentemente, allorquando insorgano dubbi circa la natura di interventi edilizi regolarmente autorizzati, il Comune può al massimo adottare un’ordinanza di sospensione dei lavori, che deve essere debitamente motivata e che può avere un’efficacia temporale massima di 45 giorni (art. 27, comma 3, T.U. n. 380/2001); non è invece consentito adottare atti interlocutori atipici, in quanto in materia edilizia vige il principio generale per cui o un intervento è assentibile (eventualmente con prescrizioni e modifiche, imposte ad esempio dalle autorità competenti in materia paesaggistica) o non lo è, tertium non datur.


Pres. Bianchi, Est. Capitanio – H. spa (avv.ti Sartorio e De Lorenzo) c. Comune di Camerino (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 21 novembre 2014 n. 953

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 21 novembre 2014 n. 953

N. 00953/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2005, proposto da:
H3g S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Sartorio, Ferruccio De Lorenzo, con domicilio eletto presso l’Avv. Riccardo Leonardi, in Ancona, corso Stamira, 49;

contro

Comune di Camerino, non costituito;

per l’annullamento

– della nota n.4351 del 1.4.2005, successivamente pervenuta, con cui il Responsabile dell’UTC del Comune di Camerino, in relazione alla comunicazione di inizio lavori presentata dalla H3G per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia cellulare da ubicare in Piazza Mazzini, 6 (c/o Tribunale di Camerino) identificata in catasto al foglio 125 mappa 87 “diffida la società ad non iniziare i lavori” …”nelle more del perfezionamento della pratica”;

– della nota prot. 4170 del 29.3.2005, trasmessa in allegato alla nota sub a), con la quale il Sindaco del Comune di Camerino “invita la società a sospendere l’attuazione dei lavori” comunicando che “la Commissione di manutenzione nella riunione tenutasi presso il Tribunale di Camerino …ha richiesto un chiarimento circa la descrizione dell’impianto da realizzare e un parere da parte dell’ARPAM più articolato e motivato”;

e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se allo stato incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ditta ricorrente impugna l’atto con cui il responsabile dell’UTC l’ha diffidata a non iniziare i lavori di realizzazione di una SRB per telefonia mobile in co-ubicazione, da installare sul tetto del locale Tribunale. All’atto del dirigente è allegata la nota del Sindaco datata 29/3/2005, con cui si invita la società a non iniziare i lavori suddetti e si rende noto che la Commissione di manutenzione costituita presso il Tribunale di Camerino ha chiesto chiarimenti sulla tipologia di impianto ed un parere più motivato ed articolato da parte dell’ARPAM.

2. H3G, che ha conseguito il titolo abilitativo per silentium, ai sensi dell’art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003 (avendo presentato domanda di autorizzazione in data 8/7/2004), deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione della normativa speciale di cui all’art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 (una volta formatosi per silentium il titolo, lo stesso può essere al limite rimosso solo con le forme dell’autotutela);

b) violazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990;

c) violazione art. 41 Cost.;

d) difetto di istruttoria e assenza dei presupposti (la necessità di definizione della pratica è una giustificazione insufficiente a legittimare la sospensione dei lavori);

e) incompetenza del Sindaco, anche per l’assenza dei presupposti di cui agli artt. 50 e 54 TUEL;

f) violazione di legge sotto altro profilo (il parere ARPA è necessario solo ai fini dell’attivazione dell’impianto);

g) omessa comunicazione alla ricorrente degli atti istruttori.

3. Non si è costituito il Comune intimato.

Con ordinanza n. 453/2005 è stata accolta la domanda cautelare.

In data 25/7/2014 H3G ha depositato un atto autorizzativo rilasciatole dal SUAP di Camerino in data 15/4/2013, che assente la riconfigurazione dell’impianto, con sostituzione delle antenne e delle parabole.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente va osservato che dal deposito documentale del 25/7/2014 potrebbe desumersi che, avendo l’amministrazione autorizzato di recente la riconfigurazione dell’impianto, gli atti impugnati possono intendersi superati dalle vicende successive, e ciò anche alla luce del fatto che nell’autorizzazione del 2013 non è stata apposta alcuna riserva riferita all’esito del presente giudizio.

Tuttavia, in assenza di qualsivoglia dichiarazione di parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso va deciso nel merito.

5. Le censure di H3G sono fondate, sia nella parte in cui si evidenzia l’irritualità della diffida a non iniziare i lavori assentiti per silentium, sia nella parte in cui si censura la decisione del Comune di acquisire un nuovo parere ARPAM.

Va infatti osservato che, in subiecta materia, oltre alle disposizioni settoriali di cui al D.Lgs. n. 259/2003, operano i principi generali del T.U. n. 380/2001.

Ma se così è ne consegue che:

– allorquando insorgano dubbi circa la natura di interventi edilizi regolarmente autorizzati, il Comune può al massimo adottare un’ordinanza di sospensione dei lavori, che deve essere debitamente motivata e che può avere un’efficacia temporale massima di 45 giorni (art. 27, comma 3, T.U. n. 380/2001);

– non è invece consentito adottare atti interlocutori atipici, in quanto in materia edilizia vige il principio generale per cui o un intervento è assentibile (eventualmente con prescrizioni e modifiche, imposte ad esempio dalle autorità competenti in materia paesaggistica) o non lo è, tertium non datur;

– è ben vero che in molti casi possono insorgere dubbi circa la conformità delle opere in esecuzione o già eseguite rispetto al progetto autorizzato, ma nemmeno questo giustifica l’adozione di atti sospensivi atipici;

– in materia di impianti per la telefonia mobile, poi, rilevano le disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 259/2003, ed in particolare l’art. 87, commi 4 e 9. In base alla prima disposizione, copia dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione va inviata anche all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (nella specie all’ARPA Marche), ai fini dell’espressione del parere circa il rispetto dei limiti di emissione attualmente previsti dal DPCM 8/7/2003. E’ evidente che, prima dell’attivazione dell’impianto, l’ARPA si può esprimere solo “sulla carta”, verificando cioè la correttezza delle stime previsionali formulate dai progettisti sulla base dei software maggiormente accreditati. Solo dopo l’attivazione dell’impianto possono essere eventualmente svolte campagne di monitoraggio sulle emissioni. Nella specie, quindi, l’ARPAM non doveva rendere ulteriori pareri oltre a quello già rilasciato alla ricorrente, ma, in ogni caso, l’integrazione doveva essere chiesta dallo stesso Comune nell’arco temporale previsto dall’art. 87, comma 9, per la formazione del silenzio-assenso e non dalla ditta ricorrente (alla quale, peraltro, non sono nemmeno stati indicati quali erano i punti critici del progetto, il che pure costituisce violazione di consolidati principi in materia edilizia – cfr. l’art. 20, comma 4, T.U. n. 380/2001);

– fermo restando che per i profili edilizi si applicano per analogia le norme e i principi del T.U. n. 380/2001, con riguardo ai profili afferenti la tutela della salute umana dall’esposizione ai campi elettromagnetici è comunque necessario, per quanto detto all’alinea precedente, che l’impianto sia attivato;

– l’art. 87, comma 9, invece, prevede come detto una fattispecie di silenzio-assenso. Per cui, ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990, solo attraverso un procedimento di autotutela può essere rimosso il titolo autorizzativo formatosi con il decorso del tempo.

6. Non sono invece fondate le censure con cui si deduce la violazione delle norme del T.U.E.L. che disciplinano le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, e ciò in quanto la nota del Sindaco impugnata in questa sede non ha né il nomen iuris né il contenuto sostanziale di atto contingibile ed urgente.

7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese del giudizio vanno però compensate, in quanto, seppure gli atti impugnati sono irrituali e dunque illegittimi, la società ricorrente avrebbe potuto chiedere spiegazioni per le vie brevi, ed eventualmente dirimere i dubbi insorti in seno alla Commissione di manutenzione istituita presso il Tribunale di Camerino.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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