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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 630 | Data di udienza: 25 Febbraio 2015

DIRITTO SANITARIO – Prelievo di organi – Artt. 4 e 23 L. n. 91/1999 – Opposizione parziale al prelievo – Possibilità – DANNI – PERSONA, DIRITTO DELLA PERSONALITA’ – Art. 23 L. n. 91/1999 – Prossimo congiunto del defunto –  Espianto d’organi nonostante la formulazione di un’opposizione parziale da parte del congiunto – Lesione di un diritto proprio del congiunto – Interesse leso – Tutela – Artt. 2 e 29 Cost.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 25 Febbraio 2015
Numero: 630
Data di udienza: 25 Febbraio 2015
Presidente: Donnarumma
Estensore:


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Prelievo di organi – Artt. 4 e 23 L. n. 91/1999 – Opposizione parziale al prelievo – Possibilità – DANNI – PERSONA, DIRITTO DELLA PERSONALITA’ – Art. 23 L. n. 91/1999 – Prossimo congiunto del defunto –  Espianto d’organi nonostante la formulazione di un’opposizione parziale da parte del congiunto – Lesione di un diritto proprio del congiunto – Interesse leso – Tutela – Artt. 2 e 29 Cost.



Massima

 

TRIBUNALE DI FIRENZE,  Sez. 2^ civile – 25 febbraio 2015, n. 630


DIRITTO SANITARIO – Prelievo di organi – Artt. 4 e 23 L. n. 91/1999 – Opposizione parziale al prelievo – Possibilità.

Il legislatore, nel  prevedere la facoltà  di opporsi al prelievo di organi, non vieta l’opposizione parziale.  Lo scopo della legge è infatti favorire gli espianti e,  quindi, i  trapianti a scopo terapeutico , tanto  è vero che è  previsto un meccanismo di silenzio – assenso. Non ammettere l’opposizione parziale finirebbe per cozzare  con la predetta finalità, poiché in tutti i casi di contrarietà manifestata dai congiunti in relazione  all’espianto di questo o di quell’organo/tessuto , per ragioni legate  a d una certa sensibilità o  ad  un  certo  patrimonio  di idee, la comunità  dovrebbe rinunciare all’espianto  tout court , anche di  quegli organi o tessuti non oggetto di opposizione. Il legislatore tutela inoltre ampiamente  – come  si evince sia dall’art.  4 che dall’art.  23 della l.  91/1999  – la  volontà di chi era e non è più, tanto è vero che  i cittadini sono chiamati a  “dichiarare la  propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo ” (art.  4) ed  “ è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti … salvo che il soggetto abbia  esplicitamente negato il proprio assenso ” (art.  23) . Se  così  è,  il  divieto  di  opposizione  parziale  finirebbe non  solo  per  ledere  l ‘interesse  della  comunità,  ma  anche  per  comprimere  e  limitare la  volontà  degli aspiranti donatori ,  che  si  vedrebbero costretti a rinunciare a donare  per il sol fatto di non voler donare un dato organo o  tessuto.

G.U. Donnarumma – M.G.S  e altri (avv. Fortini) c. Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (avv. Colombo)

DIRITTO SANITARIO – DANNI – PERSONA, DIRITTO DELLA PERSONALITA’ – Prelievo di organi – Art. 23 L. n. 91/1999 – Prossimo congiunto del defunto –  Espianto d’organi nonostante la formulazione di un’opposizione parziale da parte del congiunto – Lesione di un diritto proprio del congiunto – Interesse leso – Tutela – Artt. 2 e 29 Cost.

Il prossimo congiunto del defunto  – cui  l ’ art. 23 della l.  91/1999  riconosce la facoltà di opporsi  all’ espianto  qualora  in  vita  il  soggetto  interessato  non  abbia  esplicitamente  negato  il proprio  assenso  – non  è mero  nuncius o testimone della volontà del familiare defunto. Il comportamento di chi non tiene conto  della volontà manifestata dal prossimo congiunto – in  quanto procede ad espianto nonostante la formulazione di un’opposizione totale o parziale da parte del prossimo congiunto – è  lesivo  di un diritto proprio di questi , nel senso che è  offensivo  della sensibilità  del  congiunto  medesimo  e di quel patrimonio di affetto, di intimità e di solidarietà che connota  le relazioni  familiari.  Se è vero, come è vero, che, alla luce dei  recenti arresti  delle Sezioni Unite (vd. Cass. Civ., Sez.  Un., 11.11.2008 , N. 26972 ),  al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù  del  principio  della  tutela  minima  risarcitoria  spettante  ai  diritti  costituzionali  inviolabili,  la  tutela è estesa  ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della  persona riconosciuti dalla Costituzione , l’interesse leso nel caso di  specie trova tutela nell’art.  2  della  Costituzione  (per  il  quale  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i diritti  inviolabili dell’uomo,  non  solo  come  singolo,  ma  anche  nell’ ambito  di  quelle  formazioni  sociali  ove  si  estrinseca la sua personalità) e  nell’art.  29  (che  riconosce e presidia i diritti della famiglia).


G.U. Donnarumma – M.G.S  e altri (avv. Fortini) c. Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (avv. Colombo)

 


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI FIRENZE, Sez. 2^ civile – 25 febbraio 2015, n. 630

SENTENZA

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