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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1588 | Data di udienza: 7 Maggio 2015

* RIFIUTI – Abbandono incontrollato – Ripetuti episodi di sversamento – Proprietario del fondo – Omissione degli interventi atti ad impedire ulteriori sversamenti – Responsabilità a titolo di colpa.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 14 Maggio 2015
Numero: 1588
Data di udienza: 7 Maggio 2015
Presidente: Cavallari
Estensore: Cavallari


Premassima

* RIFIUTI – Abbandono incontrollato – Ripetuti episodi di sversamento – Proprietario del fondo – Omissione degli interventi atti ad impedire ulteriori sversamenti – Responsabilità a titolo di colpa.



Massima

 

TAR PUGLIA,  Lecce, Sez. 1^ – 14 maggio 2015, n. 1588


RIFIUTI – Abbandono incontrollato – Ripetuti episodi di sversamento – Proprietario del fondo – Omissione degli interventi atti ad impedire ulteriori sversamenti – Responsabilità a titolo di colpa.

A fronte di ripetuti episodi di sversamento di rifiuti da parte di ignoti, l’omissione di ogni intervento atto ad impedire che l’area di proprietà venga utilizzata per arrecare un danno ad altri o all’ambiente, concreta la riconducibilità dello sversamento, a titolo di colpa, ai proprietari del fondo, in quanto non si può ritenere atta ad agevolare lo sversamento la condotta del proprietario che ometta di adottare accorgimenti impeditivi di un fatto ( l’abbandono incontrollato ) solo eventuale, mentre costituisce espressione di inescusabile incuria l’omissione delle opportune cautele a fronte del ripetersi degli episodi di abbandono incontrollato di rifiuti.

Pres. ed Est. Cavallari – G.M.  e altro (avv. De Giorgi) c. Comune di Salve (avv. Lazzari)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 14 maggio 2015, n. 1588

SENTENZA

 

TAR PUGLIA,  Lecce, Sez. 1^ – 14 maggio 2015, n. 1588

N. 01588/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2015, proposto da:
Giovanni Muccio, Anna Rita Petracca, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio De Giorgi, con domicilio eletto presso Sergio De Giorgi in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Salve, rappresentato e difeso dall’avv. Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, Via Taranto, N.92;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 43/2014 notificata in data 1/12/2014, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti di provvedere, entro trenta giorni dalla notifica, alla rimozione dei rifiuti siti in agro del Comune di Salve, su terreno distinto al foglio 4, p.lle 55 e 135, nonché alla bonifica del sito ed alla predisposizione di misure atte ad evitare in futuro lo sversamento di altri rifiuti;

di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Salve;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Antonio Cavallari e uditi per le parti i difensori Sergio De Giorgi, Silvestro Lazzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Giovanni Muccio e Anna Rita Petracca impugnano l’ordinanza sindacale n. 43/2014 notificata in data 1/12/2014, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti di provvedere, entro trenta giorni dalla notifica, alla rimozione dei rifiuti siti in agro del Comune di Salve, su terreno distinto al foglio 4, p.lle 55 e 135, nonché alla bonifica del sito ed alla predisposizione di misure atte ad evitare in futuro lo sversamento di altri rifiuti.

nullità per violazione di giudicato a sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990;

violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 192 del d.lgs. n. 152/2006, 54 del d.lgs. n.267/2000, 7 e 21 octies della legge n. 241/1990 – violazione del giusto procedimento – carenza istruttoria e di motivazione;

eccesso di potere per falsa presupposizione in fatto e in diritto – violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 – carenza istruttoria – vizio di motivazione – irragionevolezza manifesta.

Concludono per l’annullamento,previa sospensione, dell’atto impugnato.

Si costituisce in giudizio il Comune di Salve contestando la fondatezza delle censure dedotte.

In memoria entrambi illustrano le rispettive posizioni.

Con ordinanza n.111/2015 è stata respinta l’istanza cautelare.

All’udienza del 7 maggio 2015 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Nel merito l’azione impugnatoria è infondata.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione staccata di Tricase del Tribunale di Lecce n. 237/2011, con la quale è stata annullata l’ordinanza del Sindaco di Salve n. 61 del 2010.

La citata sentenza si fonda sulla omessa indicazione dei “ gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini” che radicano la competenza del Sindaco e sull’omessa indicazione delle ragioni che avevano indotto l’organo emanante a ritenere la responsabilità degli attuali ricorrenti.

L’Amministrazione non perde il potere di provvedere a seguito dell’annullamento di un atto che abbia costituito esercizio dello stesso potere, fermo restando il divieto della riedizione, non delle disposizioni già annullate, ma del contenuto ( fatti e valutazione degli stessi ) che il giudice abbia ritenuto affetto da illegittimità.

L’atto odiernamente impugnato, a differenza di quello annullato, individua sia le caratteristiche dell’emergenza sanitaria, costituita dal ripetersi degli episodi di abbandono incontrollato di rifiuti ( situazione che radica la competenza del sindaco ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000), sia le ragioni della addebitabilità ai ricorrenti dell’abbandono dei rifiuti a titolo di colpa, e quindi della configurabilità dell’ipotesi sanzionata dall’art. 192 del d.lgs. n.152/2006.

La riconduzione dell’atto nella sfera del citato art, 192 ne supporta la legittimità in relazione sia al fatto che all’addebitabilità dello stesso ai ricorrenti.

Il ripetersi degli episodi di sversamento, quale risulta dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 989 del 2014 ( che ha appurato l’omissione, da parte di Muccio Giovanni, di ogni intervento atto ad impedire, anche dopo che il predetto era stato nominato custode dell’area sequestrata, il deposito nel fondo in questione di rifiuti non pericolosi di varia tipologia e quindi l’incremento della “ entità della discarica” ) non è stato ritenuto idoneo ad integrare il concorso nell’illecito penale da altri commesso, ma è sicuramente conseguenza della omissione di interventi atti a salvaguardare la proprietà.

Questo per la maggior rilevanza, nei confronti del soggetto cui l’omissione è addebitata, della responsabilità penale e quindi del carattere più stringente dell’obbligo di impedire l’evento, mentre – sotto il profilo civilistico – non si può dubitare dell’inerenza alla proprietà del dovere di tutelare la cosa oggetto del diritto reale ed impedire che la stessa venga utilizzata per arrecare un danno ad altri o all’ambiente.

In conclusione è escluso che la fattispecie rientri nella sfera di applicabilità dell’art. 652c.p.p.

L’omissione concreta la riconducibilità dello sversamento, a titolo di colpa, ai proprietari del fondo ( i ricorrenti), in quanto non si può ritenere atta ad agevolare lo sversamento la condotta del proprietario che ometta di adottare accorgimenti impeditivi di un fatto ( l’abbandono incontrollato ) solo eventuale, mentre costituisce espressione di inescusabile incuria l’omissione delle opportune cautele a fronte del ripetersi degli episodi di abbandono incontrollato di rifiuti.

Quanto sopra porta a ritenere l’infondatezza anche del terzo motivo.

In ordine,infine, al secondo motivo, attinente all’assenza del contraddittorio imposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, si rileva e l’irrilevanza di un vizio formale, a fronte dell’ art. 21 octies della legge n. 241/1990 ( formale perché nella sede giudiziaria non è stata formulata alcuna valida giustificazione), e l’esistenza di vari episodi nei quali il contraddittorio si è articolato ( anche in sede giudiziaria, come risulta dall’esistenza delle pronunce citate).

A quanto sopra consegue la reiezione dell’impugnativa.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente, Estensore
Jessica Bonetto, Referendario
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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