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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, VIA VAS AIA Numero: 1810 | Data di udienza: 10 Giugno 2015

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –  Proroga e rinnovo – Differenze – VIA, VAS E AIA – AIA –  Art. 29 octies d.lgs. n. 152/2006 – Rinnovo dell’AIA –  Art. 29 quater d.lgs. n. 152/2006 – Rilascio dell’AIA –  Meccanismo del cd. dissenso costruttivo  – Rinnovo – Nuova comparazione dell’interesse pubblico con quello privato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 29 Giugno 2015
Numero: 1810
Data di udienza: 10 Giugno 2015
Presidente: Vinciguerra
Estensore: Elefante


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –  Proroga e rinnovo – Differenze – VIA, VAS E AIA – AIA –  Art. 29 octies d.lgs. n. 152/2006 – Rinnovo dell’AIA –  Art. 29 quater d.lgs. n. 152/2006 – Rilascio dell’AIA –  Meccanismo del cd. dissenso costruttivo  – Rinnovo – Nuova comparazione dell’interesse pubblico con quello privato.



Massima

 

TAR SICILIA,  Catania, Sez. 2^ – 29 giugno 2015, n. 1810


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –  Proroga e rinnovo – Differenze.

Mentre la “proroga” ricorre sul piano sostanziale quando il “medesimo” rapporto amministrativo venga fatto proseguire, a beneficio del precedente titolare, ex lege o a fronte di domanda presentata prima della scadenza del titolo, il “rinnovo” comporta, invece, una nuova e completa manifestazione di volontà dell’amministrazione, ossia la costituzione di un “nuovo” rapporto sotto il profilo del regime giuridico, seppur intercorrente tra gli stessi soggetti ed avente il medesimo oggetto. La nozione di “rinnovo” deve quindi essere tenuta distinta da quella di “proroga” (id est, con il mero effetto di protrazione dell’efficacia nel tempo) dell’originario titolo, sia esso autorizzatorio o concessorio, essendo diversi i presupposti e il contenuto stesso della valutazione operata dall’amministrazione procedente. La distinzione rileva soprattutto sul contenuto dell’istruttoria demandata all’agere amministrativo, con particolare riguardo al profilo (anche) temporale degli elementi valutativi da tenere in considerazione ai fini della decisine finale. Si vuole cioè affermare che, in linea di massima, mentre nel caso di proroga rimangono fermi i requisiti fattuali e le condizioni originariamente previste dalla normativa e dalle parti ai fini del rilascio, nel caso di rinnovo, invece, trattandosi di un “nuovo rapporto” tra le parti, l’amministrazione ha il dovere di svolgere una nuova valutazione e comparazione di interessi assolutamente identica, dal punto di vista procedimentale, a quella originariamente compiuta in sede di rilascio del primo provvedimento, non potendosi infatti riconoscere al provvedimento originario alcuna efficacia ormai consolidata. In sostanza, nel caso di rinnovo l’amministrazione non è tenuta solo a verificare se medio tempore siano intervenuti elementi (giuridici o fattuali) nuovi e rilevanti tali da imporre una modifica del precedente regime – come nel caso appunto della mera proroga – ma è deputata anche a sindacare nuovamente le valutazioni già compiute illo tempore, sotto il profilo della opportunità e della legittimità, al momento della adozione del primo titolo.


Pres. Vinciguerra, Est. Elefante – O. s.p.a. (avv. Giuffrè) c. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana (Avv. Stato), Provincia Regionale di Catania (avv. Mineo), Comune di Motta Sant’Anastasia (avv. Bivona) e altri (n.c.)



VIA, VAS E AIA – AIA –  Art. 29 octies d.lgs. n. 152/2006 – Rinnovo dell’AIA.

Ai sensi dell’art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), in sede di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale l’autorità competente “conferma o aggiorna” le relative condizioni seguendo, quanto al procedimento, “quanto previsto dall’articolo 29-ter”, ossia esattamente l’iter previsto per il rilascio in prima battuta del provvedimento integrato.


Pres. Vinciguerra, Est. Elefante – O. s.p.a. (avv. Giuffrè) c. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana (Avv. Stato), Provincia Regionale di Catania (avv. Mineo), Comune di Motta Sant’Anastasia (avv. Bivona) e altri (n.c.)

VIA, VAS E AIA – AIA –  Art. 29 quater d.lgs. n. 152/2006 – Rilascio dell’AIA –  Meccanismo del cd. dissenso costruttivo  – Rinnovo – Nuova comparazione dell’interesse pubblico con quello privato.

L’art. 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006 (richiamato dal precedente art 29 octies, e quindi applicabile anche in sede di rinnovo) prevede che “la convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi […] ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” e, quindi, anche il meccanismo del c.d. dissenso costruttivo (ossia, del modulo procedimentale secondo il quale l’ente procedente deve dapprima esplicitare le condizioni e gli adempimenti utili a superare le criticità riscontrate in senso ostativo al rilascio del provvedimento favorevole e, solo in seguito, in caso di non esecuzione degli stessi da parte dell’interessato, provvedere in senso negativo). Modulo procedimentale, quest’ultimo, che si giustifica in quanto sottende a sua volta il riconoscimento in capo alla amministrazione procedente di un ampio potere valutativo, ossia il dovere di compiere un’istruttoria articolata (e non già semplificata, come nella proroga) che si giustifica – derogando al principio generale del non aggravamento del procedimento amministrativo – proprio in quanto è la natura dell’atto di rinnovo a richiedere una nuova (rectius, aggiornata) comparazione dell’interesse pubblico con quello privato alla stessa stregua di quella già effettuata in sede di rilascio del primo provvedimento. Il che sta a significare, in ultima analisi, che all’originaria regolamentazione contenuta nel primo provvedimento autorizzatorio non può riconoscersi alcuna efficacia preclusiva o limitativa (ovvero di consolidamento) rispetto al successivo atto di rinnovo della stessa.

Pres. Vinciguerra, Est. Elefante – O. s.p.a. (avv. Giuffrè) c. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana (Avv. Stato), Provincia Regionale di Catania (avv. Mineo), Comune di Motta Sant’Anastasia (avv. Bivona) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ - 29 giugno 2015, n. 1810

SENTENZA

 

TAR SICILIA,  Catania, Sez. 2^ – 29 giugno 2015, n. 1810


N. 01810/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02222/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2014, proposto da:
Oikos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Nunzia Pappalardo, rappresentata e difesa dall’ Avv. Felice Alberto Giuffre’, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, alla Via Francesco Crispi n. 225;

contro

– Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
– Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore;
– Provincia Regionale di Catania (ora Libero Consorzio Comunale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Mineo, con domicilio eletto in Catania, alla Via Prefettura n. 14;
– Comune di Motta Sant’Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Bivona, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, alla Via Cilestri n. 41;

e con l’intervento di

ad adiuvandum
Oikos s.p.a., in persona degli amministratori straordinari e temporanei nominati ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, rappresentati e difesi dall’Avv. Attilio Luigi Maria Toscano, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, alla Via Milano n. 85;
e
ad opponendum
Comune di Misterbianco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Adele Maria Olla’, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;

per l’annullamento

– del provvedimento dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – di cui al D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014 di diniego dell’istanza presentata di rinnovo del D.R.S. n. 221 del 29 marzo 2009 per l’esercizio della discarica sita in C.da Valanghe d’Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia (CT), e di contestuale chiusura della stessa;

– nonché di tutti gli atti o provvedimenti connessi, presupposti o consequenziali, ivi compresi la relazione conclusiva redatta dalla Commissione ispettiva per la verifica degli atti relativi alle discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi site nel territorio siciliano, istituita con D.A. n. 54 del 17 gennaio 2014; i verbali delle conferenze dei servizi tenutesi rispettivamente in data 10.4.2014 e 14.7.2014; i pareri, le osservazioni e i voti espressi dagli enti partecipanti alle citate Conferenze di servizi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, della Provincia Regionale di Catania, nonché, infine, del Comune di Motta Sant’Anastasia;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Nunzia Pappalardo, ha adito l’intestata sezione, in qualità di titolare di una discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Valanghe d’Inverno, Comune di Motta Sant’Anastasia – autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (d’ora in poi A.I.A.) di cui al D.R.S. n. 221 del 29 marzo 2009- al fine di ottenere l’annullamento degli atti di cui in epigrafe.

Ha allegato, a tal fine, che con nota assunta al prot. n. 36081 del 17 settembre 2013 dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua e Rifiuti, presentava, entro i termini previsti dalla normativa di settore, specifica istanza di rinnovo della suddetta A.I.A.

Tuttavia, nel corso dell’iter procedimentale, l’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua e Rifiuti – istituiva con D.A. n. 54 del 17 gennaio 2014 una Commissione ispettiva per la verifica degli atti relativi a tutte le discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi site nel territorio siciliano che, all’esito degli accertamenti disposti, formulava relativamente alla discarica in esame alcuni rilievi in merito al procedimento che aveva condotto all’adozione della citata A.I.A. del 2009.

Ed infatti, con nota prot. n. 9597 del 11.3.2014, riceveva la comunicazione del Dipartimento Acqua e Rifiuti di avvio del procedimento di diniego dell’istanza di rinnovo, previo deposito di eventuali osservazioni in merito alle conclusioni raggiunte dalla Commissione ispettiva.

Sicché, con nota (prot. n. COM/352MAR/1357U/2014) del 21.03.2014 provveda a presentare una prima puntuale memoria di riscontro che, anche in ragione di quanto emerso durante la (prima) Conferenza di servizi del 10.04.2014, veniva integrata (con nota prot. COM/431APR/1906U/2014 del 23.04.2014) con ulteriori e dettagliati elementi di riscontro.

Quindi, a seguito di apposita convocazione disposta dal Dipartimento Acqua e Rifiuti in ragione delle osservazioni presentate, veniva convocata per la data del 14.07.2014 una (seconda) conferenza dei servizi all’esito della quale, con D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014, il citato Dipartimento si esprimeva con il provvedimento impugnato di diniego e chiusura delle discarica.

Così sinteticamente riassunti gli elementi fattuali più salienti della controversia in esame, la società ricorrente deduceva l’illegittimità di quest’ultimo provvedimento perché fondato su erronei presupposti di fatto nonché adottato in palese violazione della normativa di settore.

In particolare l’ illegittimità per “eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, motivazione contraddittoria. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione della normativa di settore. Violazione e falsa applicazione della disciplina del procedimento amministrativo e della Conferenza di servizi. Violazione del principio di leale collaborazione tra provati e P.A.” atteso, per un verso, che il citato diniego di rinnovo si fondava su presunti vizi dell’originario provvedimento di A.I.A del 2009 e non già, viceversa, sugli atti del procedimento volto, appunto, al rinnovo della predetta A.I.A.; per altro verso, che i sollevati rilievi ostativi non sussistevano in realtà, sia in fatto che in diritto, oltre a non essere mai stati in precedenza invocati dall’amministrazione resistente prima dell’esame dell’istanza di rinnovo. L’autorizzazione integrata rilasciata nel 2009, infatti, non solo non era mai stata annullata in autotutela ma, viceversa, era stata ritenuta pienamente legittima dal TAR Lazio, Roma, con la sentenza passata in giudicato n. 10387/2013.

Inoltre, evidenziava che il Dipartimento Acqua e Rifiuti non solo aveva omesso di considerare le osservazioni e le memorie dalla stessa presentate nel corso dell’iter procedimentale, ma aveva concluso il procedimento senza attendere nemmeno l’ulteriore istruttoria dallo stesso ufficio commissionata all’A.R.P.A. di Catania nel corso della conferenza dei servizi del 14 luglio 2014 e, inoltre, persino disattendendo i pareri, in maggioranza favorevoli al rinnovo, espressi dagli enti intervenuti alla predetta Conferenza.

Relativamente a tale ultimo profilo deduceva in modo puntuale che:

1) l’A.R.PA. di Catania aveva manifestato l’intenzione di procedere ad ulteriori indagini prima di pronunziarsi definitivamente, pur tuttavia escludendo espressamente qualsiasi criticità ambientale;

2) la Provincia di Catania aveva espressamente confermato sul piano tecnico l’assenza di profili di rischio per l’ambiente esprimendo, tuttavia, voto contrario al rinnovo solo ed esclusivamente in ragione di una futura ed eventuale nuova programmazione territoriale, che però non poteva avere in realtà alcun rilievo nel procedimento istruttorio de quo;

3) tutti gli altri enti inviatati alla conferenza dei servizi di luglio 2014 avevano espresso, invece, parere favorevole al rinnovo (nello specifico: il Comune di Motta S. Anastasia; il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, pur esprimendo dubbi in ordine al procedimento utilizzato nel 2009 per destinare l’area di Valanghe d’inverno da “discarica per rifiuti inerti” a “discarica per rifiuti non pericolosi”, aveva precisato che per effetto dello stesso Decreto si era venuta a determinare una variante al P.R.G. di Motta Sant’Anastasia attualmente ancora vigente ed efficace, come confermato anche dal Comune di Motta S. Anastasia e dal Certificato di destinazione urbanistica di quest’ultimo aggiornato al 2013; l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; l’Azienda Sanitaria Provinciale; la Provincia di Catania, che, come anticipato, si esprimeva sugli aspetti ambientali di pertinenza della stessa con parere positivo per ma, per converso, esprimeva ciò nonostante parere finale in senso contrario al rinnovo al fine di salvaguardare un’ eventuale e futura modifica della programmazione provinciale, entrando in evidente contraddizione considerato che in precedenza aveva già espressamente escluso che la competenza pianificatoria fosse rimessa al livello provinciale; il Dipartimento Acqua e Rifiuti – Servizio V, che relazionava altresì sul Piano Finanziario proponendo una riduzione tariffaria; l’A.R.P.A. che, come già anticipato, pur non ravvisando “particolari criticità ambientali a breve termine” esprimeva la necessità, prima di rilasciare il parere richiesto, di un approfondimento delle indagini che, sebbene concluse solo dopo il diniego impugnato atteso l’intempestiva adozione dello stesso, evidenziavano l’assenza di forme di inquinamento delle acque sotterranee).

Ed infatti, mentre il Direttore del Dipartimento Acqua e Rifiuti dichiarava a verbale, in sede finale della conferenza di Servizi del 14 luglio 2014, di voler chiedere un parere ai legali della Regione in merito alla procedura di variante e, quindi, alla validità del DRS 221/09, nonché di voler attendere almeno quindici giorni per dare la possibilità all’ ARPA di approfondire le sue indagini – e nonostante, come visto, la maggioranza dei partecipanti si fosse espressa in senso favorevole al rinnovo dell’AIA – si pronunciava senza attendere sia le ulteriori indagini che il parere adottando il provvedimento impugnato.

Tant’è che quest’ultimo si limitava a ribadire il mancato superamento delle “criticità” rilevate dalla Commissione ispettiva dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, e segnatamente:

1) la dichiarazione di illegittimità dal punto di vista urbanistico del A.I.A. n. 221 /2009;

2) il mancato rispetto, sempre nell’ambito del procedimento che aveva condotto nel 2009 al rilascio della stessa, delle misure di pubblicità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

3) la mancanza, in quest’ultima, dell’obbligo di rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;

4) la mancanza, nella stessa, dell’obbligo di pretrattamento dei rifiuti ex art 7 del D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente assenza, nella fattispecie, di un impianto idoneo a garantire la biostabilizzazione della frazione organica e la necessità, conseguentemente, di dover provvedere alla stabilizzazione pretrattando i rifiuti presso altro stabilimento sito un diverso Comune;

5) l’avvenuto smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti senza nessun preventivo trattamento;

6) la mancata indicazione, nel provvedimento di autorizzazione, dell’area interessata alla discarica, con l’effetto di avere incluso “fisicamente, ma non fattivamente negli obblighi di rispetto della normativa” la discarica storica del Comune di Motta Sant’Anastasia;

7) la mancanza dei Piani di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003.

Con riferimento specifico a ciascuno dei citati rilievi evidenziava la società ricorrente che in sede procedimentale aveva dato puntuale risposta a tutte le richieste del Dipartimento Acque e Rifiuti, ivi comprese quelli derivanti dalla relazione finale redatta della Commissione ispettiva.

Nel dettaglio:

1) quanto alla destinazione urbanistica dell’area, che in realtà il TAR del Lazio, sede di Roma, aveva già accertato, con sentenza n. 10387 del 2013, la piena compatibilità dell’A.I.A. del 2009 e, dunque, la legittimità urbanistica della stessa (“al quadro progettuale ed alla destinazione d’uso dei terreni sui quali insiste la discarica, occorre osservare come dalla documentazione depositata in atti emerge che l’area oggetto dell’ampliamento ricade nell’ambito di un terreno destinato a “Discarica comunale R.S.U.” e che “le caratteristiche stratigrafiche, morfologiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche e macrosistemiche del territorio rendono l’area ideale per le attività di smaltimento rifiuti. Il sito individuato per la localizzazione della discarica in esame risulta ottimale, infatti, in quanto presenta più di un fattore preferenziale tra quelli sopra esposti come emerge dalle seguenti considerazioni: – l’area destinata all’impianto di discarica risulta confinante alla discarica attiva, autorizzata e di proprietà della stessa OIKOS S.p.a., per rifiuti non pericolosi di cui la presente opera costituisce un ampliamento; – la presenza della suddetta discarica, di proprietà della stessa OIKOS S.p.a., fornisce la possibilità di usufruire della viabilità d’accesso esistente, nonché dei collegamenti stradali già fruiti dai conferitori di rifiuti tuttora circolanti senza nessun ulteriore aggravio ambientale dovuto alla realizzazione ex novo di viabilità dedicata; – la connotazione naturale dell’area interessata dal progetto di discarica, come descritto all’interno dell’Analisi Ambientale della Relazione Tecnica del presente SIA, mostra terreni di natura prevalentemente argillosa che, per le loro caratteristiche in termini di permeabilità, sono quelli più idonei a costituire il substrato idoneo ad un sito di discarica. […] l’autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata in data 19 marzo 2009 e, quindi, in data antecedente alla entrata in vigore delle disposizioni regionali, richiamate dalla parte ricorrente, impositive di puntuali limiti in tema di distanze delle discariche dai centri abitati (art. 17 L.R. Sicilia n. 9/2010). Nella fattispecie in oggetto, infatti, la discarica è stata autorizzata a far data dal 1984 e la verifica di congruità dell’ampliamento è stata condotta in sede di valutazione di impatto ambientale con il decreto n. 221/2009. Peraltro, occorre anche osservare come il disposto dell’art. 17, comma 3, L.R. Sicilia n. 9/2010, si limita ad imporre una distanza minima in ipotesi di realizzazione di nuovi impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti in zone classificate agricole, laddove, nella fattispecie in esame, l’ampliamento della discarica di cui all’odierno ricorso ricade pur sempre in una zona classificata come discarica dai vigenti strumenti urbanistici comunali. […].Del resto, l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società OIKOS per l’ampliamento della discarica di cui all’odierno ricorso si fonda non già sul Piano regionale rifiuti adottato in data 11 luglio 2012, quanto, piuttosto, su quello adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 che, in tema di distanze, non prevedeva specifici obblighi”).

In sostanza, non solo la destinazione urbanistica dell’area era stata già accertata come coerente con l’utilizzo del terreno a discarica “per rifiuti non pericolosi” (in luogo della vecchia destinazione di “discarica per inerti”), ma la questione della destinazione urbanistica doveva addirittura ritenersi definitivamente risolta e chiusa in forza di una specifica previsione dell’ordinanza di protezione civile n. 1166 del 18 dicembre 2002 che aveva in precedenza previsto l’ampliamento della preesistente discarica sita in un fondo adiacente (in c.da Tiritì) già originariamente destinata a “discarica per inerti”.

Senza tralasciare, inoltre, che la destinazione della discarica per “rifiuti non pericolosi” derivava anche dall’adozione della medesima A.I.A. del 2009 atteso che l’art. 5 del D.lgs. 59/2005, ratione temporis vigente, prevedeva in generale che i provvedimenti di A.I.A. andavano a sostituire le autorizzazioni di cui all’elenco riportato nell’Allegato II del medesimo decreto (in base al citato Allegato II, punto 3, anche l’A.I.A. del 2009 andava cioè a sostituire l’Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui all’art 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27, secondo il quale entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione dell’impianto che assorbe ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, comportando la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Disposizione poi riprodotta nell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006).

Con la conseguenza ultima, quindi, che l’adozione dell’ A.I.A. del 2009 aveva comunque determinato –semmai ritenuta comunque necessaria – una variazione della destinazione urbanistica dell’area: tant’è, da un lato, che il Comune di Motta Sant’Anastasia, con nota prot. n. 7593/2008, aveva espresso in sede di procedimento di rilascio dell’AIA del 2009 parere favorevole anche con riferimento al suddetto profilo ed aveva altresì rilasciato, proprio in ragione degli effetti discendenti dalla stessa, un certificato di destinazione urbanistica aggiornato attestante la destinazione a “discarica per rifiuti non pericolosi”; dall’altro, che l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Urbanistica aveva rilevato, nel corso della conferenza dei servizi del 14 luglio 2014, che nonostante il suo mancato coinvolgimento nel procedimento di rilascio della stessa (id est, A.I.A del 2009) questa aveva comunque “piena efficacia” ai fini urbanistici sulla destinazione dell’area “per rifiuti non pericolosi”.

Aggiungeva sul punto la società ricorrente che a prescindere dalle procedure adottate per il rilascio dell’A.I.A. del 2009, avente come detto effetto di variante urbanistica, tale ultimo provvedimento non era stato comunque annullato in sede giurisdizionale, né tantomeno in via di autotutela, sicché i suoi effetti, anche urbanistici, dovevano ritenersi ormai definitivamente consolidati;

2) con riferimento all’asserita violazione, nell’ambito del procedimento che aveva condotto al rilascio dell’AIA n. 221/2009, delle misure di pubblicità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 – già oggetto di controdeduzioni procedimentali – che, da un lato, si trattava di rilievo assolutamente infondato; dall’altro, che quest’ultimo si riferiva, in ogni caso, al precedente procedimento i cui effetti si erano ormai consolidati proprio in ragione dell’adozione, all’esito dello stesso, dell’AIA del 2009 (come detto mai annullata in sede giurisdizionale o amministrativa).

Nel dettaglio, evidenziava al riguardo, per un verso, che il procedimento di rilascio dell’A.I.A. del 2009 era stato avviato nel marzo 2008 con il regime di pubblicazioni previsto dall’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05; per altro verso, di aver presentato, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 152/06 (secondo cui “i depositi di atti e documenti, le pubblicazioni e le consultazioni previste dalla parte seconda del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”), applicabile alla procedura di V.I.A. già avviata stante la previsione dell’art. 35, comma 2-ter del D.Lgs. 4/2008, “domanda di compatibilità ambientale (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 03/04/06 n° 152) Ampliamento Discarica per rifiuti non pericolosi – C.da Valanghe d’Inverno – Motta S. Anastasia – CT”, allegando a quest’ultima, insieme agli altri documenti, proprio il suddetto progetto oggetto del rapporto istruttorio V.I.A. prot. n. 60 del 22.01.2009 recante “giudizio di compatibilità ambientale positivo”.

Deduceva, in sintesi, che nel corso del procedimento relativo al D.R.S. n. 221/2009 erano state rispettate – contrariamente a quanto sostenuto – tutte le prescrizioni attinenti agli oneri di pubblicità degli atti consentendo quindi a tutti gli eventuali controinteressati di intervenire.

Non tralasciando, anche in tal caso, che le asserite insussistenti violazioni non avevano comunque determinato l’annullamento (per via giurisdizionale o amministrativa) del D.R.S. n. 221/2009, ormai consolidatosi, sicché non potevano essere eccepite, a distanza di oltre cinque anni, nell’ambito del successivo e diverso procedimento di rinnovo di quest’ultimo;

3) quanto alla contestata inadempienza dell’obbligo di rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (di cui all’art. 5 del D.Lgs. 36/2003) nonché di pretrattamento dei rifiuti (di cui all’art 7 del D.Lgs. n. 36/2003) – con conseguente necessità, attesa l’assenza di un impianto idoneo a garantire la biostabilizzazione della frazione organica, di provvedere alla stabilizzazione pretrattando i rifiuti presso altro stabilimento – che anche tale rilievo era infondato perché sin dall’avvio dell’attività della discarica in esame la frazione umida, proveniente dall’impianto di pretrattamento/selezione in sua proprietà, era stata sempre inviata presso un impianto esterno di biostabilizzazione, come da formale accordo contrattuale con ditta Sicula Trasporti.

Senza tacere, in ogni caso, che anche la suddetta criticità non poteva più avere rilievo ostativo.

Quest’ultimo, infatti, era già stata oggetto di specifica contestazione nel corso del precedente iter procedimentale da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti, superato però mediante il deposito del contratto concluso con Sicula Trasporti.

Inoltre, aggiungeva che già dopo tre mesi dal rilascio del provvedimento di A.I.A. n. 221/2009 aveva diligentemente provveduto ad avviare la procedura autorizzatoria per la realizzazione di un’apposita “Discarica per rifiuti non pericolosi–Bioreattore” presentando domanda di A.I.A. (con nota Prot. RIC/18105/1024U/2009 del 26.05.2009) e domanda di compatibilità ambientale (con nota Prot. RIC/20905/1052U/2009 del 29.05.2009), tempestivamente pianificando quindi la destinazione della frazione umida (come chiaramente esplicitato nel corpo della relazione del relativo progetto ove si leggeva che “La discarica in oggetto potrà, quindi, fornire una destinazione alla frazione organica selezionata dal suddetto Impianto di pretrattamento/selezione, gestito dalla stessa società e alimentato con rifiuti non pericolosi, nelle more della realizzazione di uno specifico impianto di trattamento della frazione biodegradabile, per garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di discariche e risolvere il gravoso problema dello smaltimento della frazione R.U.B.”) tanto da ottenere anche a tal l’autorizzazione di cui al D.D.G. n. 83 del 04.03.2010.

Con riferimento a tale ultima affermazione precisava, per completezza, che medio tempore il “Bioreattore”, oltre a richiedere tempi e costi maggiori rispetto a quanto era stato inizialmente previsto, non incontrava più, dal punto di vista tecnologico e gestionale, il consenso delle autorità competenti per cui, seppur formalmente autorizzato, non veniva materialmente realizzato avendo preferito attendere piuttosto l’individuazione di una tecnologia alternativa.

Il che, tuttavia, non poteva comunque assumere rilevanza tenuto conto che la frazione umida prodotta in uscita dall’impianto di pretrattamento/selezione era sempre stato inviato, come anticipato, presso un impianto esterno di biostabilizzazione e giammai conferito in discarica.

Evidenziava, inoltre, che in sede di Conferenza dei servizi del 10 aprile 2014 si era espressamente impegnata alla realizzazione di specifico impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti ed aveva altresì presentato, in allegato alla nota prot. OM/262LUG/3488U/2014, uno specifico studio di fattibilità (contenente una descrizione del sistema di biostabilizzazione, un dimensionamento di massima, una descrizione dei flussi lavorati e di quelli in uscita ed un cronoprogramma indicante i tempi stimati di realizzazione dalla data di autorizzazione).

In ultimo, che dal punto di vista procedimentale, deduceva che in ogni caso, su tale specifico aspetto, avrebbero dovuto essere preventivamente offerte a suo carico delle prescrizioni in sede di conferenze di servizi mediante il meccanismo procedimentale del c.d. “dissenso costruttivo”, viceversa completamente omesso;

5) in ordine al profilo di accertamento dell’avvenuto smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti senza preventivo trattamento, osservava di aver viceversa messo in atto una serie di interventi tesi all’ottimizzazione delle procedure di controllo dei rifiuti in ingresso (richiamando, a tal proposito, il documento “OIKOS s.p.a. – Complesso IPPC, Relazione attività svolte nel periodo luglio/agosto 2014” – trasmesso al Dipartimento Acque e Rifiuti con nota prot. TRA/406AGO/4159U/2014 del 30.08.2014, contestualmente alla presentazione del “Progetto di chiusura anticipata della discarica” richiesto dal D.D.G. n. 1143 del 22.07.2014 – la cui efficacia era stata altresì documentata dal verbale di sopralluogo dei funzionari di A.R.P.A. di CT del 05.08.2014);

6) in merito all’asserita mancata indicazione nell’AIA n. 221/2009 dell’area interessata alla discarica, che anche tale rilievo era palesemente infondato essendosi fatta confusione, infatti, con altra discarica limitrofa tenuto conto che l’area della discarica di Valanghe d’inverno era stata viceversa puntualmente delimitata nel progetto approvato con D.R.S. n. 221/2009 (come d’altronde si evinceva dalla documentazione in possesso dell’Amministrazione e, del resto, da quest’ultima a suo tempo approvata). Infine, anche in tal caso eccepiva che in ogni caso il suddetto rilievo non era mai stato oggetto di considerazione da parte dell’Assessorato regionale competente sino all’istruttoria dell’istanza di rinnovo e che avrebbe dovuto essere comunque oggetto in via preventiva del meccanismo procedimentale del c.d. “dissenso costruttivo”;

8) relativamente al rilievo involgente la mancanza dei Piani di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003, deduceva che anche tale eccezione era stata documentalmente confutata nel corso dell’istruttoria sull’istanza di rinnovo e che, anche in questo caso, ci si riferiva ad un aspetto superabile ove si fosse fatta applicazione del “dissenso costruttivo”. Nel dettaglio, evidenziava con riguardo al primo versante che già con nota prot. n. 9597 dell’11 marzo 2014 il Dipartimento Acqua e Rifiuti, facendo acriticamente riferimento alle errate conclusioni della Commissione ispettiva regionale, si era lamentato della presunta mancanza del Piano di gestione operativa della discarica, del Piano di gestione post-operativa, del Piano di sorveglianza e controllo, del Piano di ripristino ambientale e del Piano finanziario (art. 8 del D.Lgs. 36/2003) e che, tuttavia, tali conclusioni erano in realtà frutto di un errore di valutazione dovuto, verosimilmente, alla mancata o superficiale considerazione del reale contenuto della documentazione in possesso dell’amministrazione. Rilevava, infatti, che ad eccezione di quello finanziario, tutti i restanti piani erano stati regolarmente ricompresi all’interno del citato progetto “Opere per la conversione ed adeguamento della discarica per rifiuti inerti di contrada Valanghe d’Inverno in discarica per rifiuti non pericolosi”. Mentre, con specifico riguardo a quello finanziario, evidenziava che quest’ultimo non era stato volutamente richiesto in sede istruttoria perché consapevoli che se fossero emerse eventuali prescrizioni, nel corso del procedimento d’istruzione dell’AIA, queste avrebbero necessariamente comportato delle modifiche allo stesso, tant’è che lo stesso decreto A.I.A. n. 221/09 ne prescriveva la presentazione solo successiva (come difatti avvenuta nel mese di maggio 2009).

Aggiungeva inoltre, per un verso, che la discarica non era entrata immediatamente in funzione dal quale ne era discesa la necessità di interloquire con l’A.R.T.A. mediante uno scambio documentale teso all’aggiornamento del Piano finanziario stesso e, conseguentemente, anche della tariffa; per altro verso, che anche il nulla-osta rilasciato dal Dipartimento Acqua e Rifiuti in data 15/5/2013 aveva previsto espressamente “che nelle more della approvazione del piano finanziario” la società avrebbe fatto applicato “salvo conguaglio, la tariffa di cui al DRS 376/2008, rilasciato dall’A.R.T.A, fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione”.

Dal che ne conseguiva, in sintesi, che la carenza dei Piani richiesti dalla normativa vigente era semplicemente il frutto di una mancata lettura della documentazione in possesso dell’Amministrazione resistente.

Senza tralasciare, anche in tal caso, quanto già dedotto con riferimento ai punti precedenti, ossia che si trattava in ogni caso di carenze astrattamente sanabili mediante il meccanismo del “dissenso costruttivo”.

2. Successivamente la stessa società Oikos s.p.a. si costituiva, inoltre, anche in persona degli Amministratori straordinari e temporanei nominati ex art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014.

Nello specifico, veniva infatti dedotto che con decreto n. 61502, datato 19 dicembre 2014, il Prefetto della Provincia di Catania, su specifico impulso del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine “di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile quale quello di igiene urbana ed ambientale e di smalti/muto dei rifiuti”, aveva adottato la misura di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), del Decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, disponendo la straordinaria e temporanea (parziale) gestione della società OIKOS S.p.A. e la contestuale sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e gestione da parte degli organi dell’impresa – ai sensi del comma 3, ultima parte, dell’art. 32, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014 – con riferimento ai soli contratti ed alle convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica Valanghe d’Inverno da parte delle amministrazioni locali, con conseguente obbligo, in capo ai nuovi amministratori straordinari, di costituirsi o, in subordine, di intervenire in giudizio.

In particolare, mettevano in risalto gli amministratori straordinari che si trattava, dal punto di vista strettamente processuale, di una delle prime applicazioni di nomina disposta ex art. 32, comma l, lett. b), D.L. n. 90/2014, per cui poteva anche astrattamente ritenersi che, per effetto del comma 3 del medesimo articolo, si fosse verificata un’ipotesi di temporanea sospensione della capacità di stare in giudizio (di cui all’art. 75 c.p.c.) della OIKOS S.p.A., con conseguente interruzione del giudizio.

Esponevano che era loro intenzione, quindi, di proseguire il giudizio (in qualità di interventori) e/o di riassumerlo (in veste di nuovi ricorrenti) al fine di scongiurare qualsiasi discontinuità del servizio pubblico essenziale.

Quanto al merito del giudizio, riproponevano – in sintesi – tutte le deduzioni già offerte dalla società ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio depositato dagli organi sociali “ordinari”, seppur con differente modalità espositiva.

3. Si costituiva altresì in giudizio il Libero Consorzio della Provincia di Catania deducendo, ex adverso, quanto segue:

a) che la scadenza del termine dell’ A.I.A. del 2009 si era verificato indipendentemente dal mancato rinnovo con la conseguenza che la chiusura della discarica era, in realtà, un effetto di diritto;

b) che errava il ricorrente quando le veniva addebitata una contraddittorietà nella posizione assunta in sede istruttoria – perché pur non avendo rilevato, in base ai sopralluoghi in discarica, alcuna violazione di legge si era espressa con parere negativo rispetto al rinnovo dell’A.I.A del 2009 al solo fine di salvaguardare la diversa futura pianificazione del territorio – in quanto nella nota datata 14.7.2014, prot. n. 43846, del Servizio Ambiente della Provincia, nel rispondere ad una serie di quesiti posti dall’Assessorato dell’Energia nel corso dell’istruttoria, aveva chiarito espressamente che l’attività pianificatoria della Provincia, ai sensi dell’art. 197 d.lgs n. 152/2006, assumeva comunque rilevanza ai fini dell’individuazione delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione di impianti da inserire nei Piani regionali.

A tale considerazione aggiungeva, inoltre, che pur essendo la discarica in esame inserita nel piano di localizzazione provinciale del 2004 come impianto esistente (peraltro con limitata capacità residua) ciò non implicava comunque alcun particolare riconoscimento della legittimità di tale insediamento né imponeva alcun vincolo in ordine ad un aggiornamento futuro della pianificazione.

Il che era confermato altresì dalla temporaneità dei provvedimenti autorizzativi, la cui ratio si ricollegava al necessario controllo periodico delle localizzazioni in ragione anche dei possibili mutamenti della situazione dei territori.

Ed infatti, il parere contrario espresso nella conferenza dei servizi del 14.7.2014 si giustificava proprio in ragione del mutamento della situazione di fatto (ampliamento delle zone abitate fino ad invadere le face di rispetto) nonché, come detto, per non pregiudicare le future valutazioni e determinazioni pianificatorie.

Infine, deduceva altresì che non aveva rilievo l’argomento secondo il quale l’Assessorato competente, se avesse ritenuto illegittima l’A.I.A. del 2009, avrebbe dovuto annullarla in autotutela e non già porla – come avvenuto – a base del diniego di rinnovo, perché in realtà non vi era alcun motivo per ritirare un provvedimento la cui efficacia si era già esaurita per intervenuta scadenza del termine finale.

4. Si costituiva altresì in giudizio l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che, da un lato, illustrava preliminarmente le fasi del procedimento amministrativo di rilascio dell’A.I.A. del 2009 ed evidenziando, dall’altro, la totale difformità di quanto asserito dalla ricorrente rispetto alla normativa ambientale applicabile agli impianti di discarica.

Nel dettaglio, esponeva quindi che con D.A. n. 54 del 17 Gennaio 2014 era stata costituita una commissione ispettiva per la verifica degli atti relativi alle discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi site nel territorio siciliano la cui relazione conclusiva, con riferimento alla discarica gestita dalla ricorrente, aveva messo in evidenza numerose criticità dell’AIA del 2009 (aggiungendo che neanche il contraddittorio procedimentale instauratosi in sede di esame della richiesta di rinnovo era riuscito a superare tenuto conto che alcun provvedimento in sanatoria poteva essere adottato a posteriori).

Relazione conclusiva che venne trasmessa in data 10 marzo 2014 al Dipartimento competente.

Quindi, sulla base delle conclusioni ivi raggiunte, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti aveva provveduto ad emettere il provvedimento n. 9597, del 14 marzo 2014, con il quale comunicava alla OIKOS S.p.A., ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 10/91 e dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, l’avvio del procedimento finalizzato al diniego dell’istanza di rinnovo del D.R.S. n. 221 del 29 marzo 2009.

Successivamente, con nota prot. n. COM/352MAR/1357U/2014 del 21 marzo 2014, la ricorrente provvedeva ad inviare le proprie controdeduzioni con allegata documentazione.

In seguito, in data 10 aprile 2014, si teneva una (prima) conferenza dei servizi nella quale si esaminavano tutti i documenti prodotti, ivi compresi anche quelli provenienti dagli enti pubblici coinvolti.

In riscontro, con nota prot. n. COM/431APR/1906U/2014 del 23 aprile 2014, la società ricorrente trasmetteva le proprie ulteriori controdeduzioni rispetto a quanto emerso.

E così, con nota prot. n. 24718 del 24 giugno 2014, si decideva di convocare, per il giorno 14 luglio 2014, un’ulteriore (seconda) conferenza di servizi alla quale espressamente si invitavano gli enti coinvolti a pretendere posizione espressa rispetto alle deduzioni procedimentali presentate dalla ricorrente.

Conseguentemente, veniva puntualmente tenuta anche la citata ultima (seconda) conferenza di servizi il cui esito, tuttavia, non consentiva di superare ancora una volta le molteplici criticità rilevate dalla Commissione ispettiva regionale (aventi ad oggetto, in sostanza, l’insussistenza delle condizioni giuridiche e fattuali richieste per il rinnovo del D.R.S. n. 221 del 29 marzo 2009).

Nello specifico, dalla verifica ispettiva erano emerse le seguenti persistenti criticità:

a) la dichiarazione, da parte del competente Comitato Regionale Urbanistica, di illegittimità del precedente decreto A.I.A. n. 221/09, oggetto della richiesta di rinnovo, in quanto rilasciato sulla base di una conformità urbanistica erroneamente attestata;

b) taluni vizi del procedimento di V.I.A. relativamente alle misure di pubblicità, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 152/06, atteso che la pubblicazione effettuata ai fini del rilascio dell’A.I.A del 2009 era in realtà riferibile al progetto di autorizzazione integrata ambientale e non già allo studio di impatto ambientale (VIA), tant’è che quest’ultimo veniva solo successivamente redatto e depositato presso gli uffici competenti, in prossima della scadenza dei termini di pubblicazione utili per la proposizione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati;

c) l’approvazione e la realizzazione di opere difformi rispetto al D.Lgs. n. 36/03 con riferimento al mancato rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’art. 5, in violazione quindi della normativa comunitaria di riferimento oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale e regionale;

d) la mancata applicazione della prescrizione n. 6 del rapporto istruttorio di VIA;

e) l’assenza di trattamento dei rifiuti previsto dalla legge atteso che la discarica non era stata dotata di un impianto idoneo a garantire la biostabilizzazione della frazione organica, tant’è che tale attività avveniva presso un impianto appartenente a terzi sito in altro territorio comunale;

f) la mancata dettagliata indicazione, nell’A.I.A del 2009, dell’area interessata dalla discarica;

g) la mancata approvazione dei piani previsti dall’art. 8 del citato D.Lgs. n. 36/03.

Tutto ciò premesso, l’Assessorato resistente rilevava che diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente – secondo la quale il provvedimento di diniego era stato prematuramente adottato per asserite influenze dovute a parallele indagini penali – non rispondeva alla realtà dei fatti in quanto la impugnata determinazione negativa al rinnovo trovava viceversa fondamento nel fatto “che le verifiche effettuate e la puntuale istruttoria compiuta alla luce delle risultanze delle conferenze di servizi hanno asseverato l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto valutati al momento dell’adozione dell’atto originario per vizi propri e sopravvenuti e di cui oggi si richiede il rinnovo”, dando conto espressamente delle citate criticità rilevate dalla Commissione tecnica e del fatto che le stesse non erano state in concreto superate (sul punto metteva in specifico risalto che il provvedimento di rigetto non riproponeva in realtà tutte le osservazioni poste alla base dell’apertura del procedimento di diniego ma soltanto quelle non risolte neanche attraverso le conferenze di servizi).

Con riferimento, viceversa, alla deduzione della ricorrente secondo la quale “il Dipartimento […] ha concluso il procedimento senza attendere nemmeno l’ulteriore istruttoria commissionata all’ARPA di Catania nel corso della conferenza di servizi del 14 luglio 2014 e persino disattendendo i pareri, in maggioranza favorevoli al rinnovo, espressi dagli Enti intervenuti alla conferenza”, controdeduceva che, in realtà, non era stata affatto “commissionata” dal Dipartimento Regionale alcuna apposita istruttoria all’A.R.P.A. di Catania avendo piuttosto quest’ultima rappresentato, durante la conferenza di servizi, i risultati del piano di monitoraggio sulle acque sotterranee effettuato dal gestore in discarica nel corso dell’anno 2013 e rimarcato la qualità scadente delle acque, con conseguente necessità, al fine di esprimere il richiesto parere, di acquisire ulteriori indagini analitiche volte ad individuare con certezza la fonte di contaminazione ( nello specifico “pertanto ARPA oggi ritiene di non poter esprimere il parere tecnico di competenza ai fini del rinnovo”).

Ed infatti era stata la stessa ARPA ad aver dichiarato a verbale che “non può che ribadire le criticità già segnalate presso l’impianto consegnando in questa sede un verbale di accertamento riguardo la non conformità di alcune tipologie di rifiuti riscontrate già in fase di abbancamento” discendenti dalla mancata approvazione, in fase di rilascio del decreto n. 221/09, del Piano di Sorveglianza e Controllo avente “all’atto pratico evidenti carenze”.

Inoltre, smentiva quanto affermato dalla ricorrente relativamente agli esiti deliberativi delle conferenze di servizi allegando che a verbale era stato acquisito il parere favorevole alla rinnovazione dell’A.I.A. solamente da parte del Sindaco del Comune di Motta Sant’Anastasia e della A.S.P. competente mentre, viceversa, risultava dallo stesso verbale il parere negativo della Provincia Regionale di Catania, il giudizio di illegittimità del Dipartimento Urbanistica dell’A.R.T.A. in merito alla localizzazione della discarica nonché la mera conferma, da parte del Dipartimento Ambiente, di quanto era già stato riferito illo tempore nell’ambito del decreto AIA n. 221/09 e non già viceversa un parere espresso (positivo o negativo) riguardo alla richiesta di rinnovo. Alla stessa stregua il Servizio V del Dipartimento Acque e Rifiuti che, relativamente all’approvazione del Piano Finanziario presentato dalla ditta, si era infatti limitato a consegnare una relazione istruttoria nella quale veniva affermato che la tariffa proposta dal gestore era da considerarsi non congrua in quanto più alta di quella applicabile secondo la normativa vigente.

In sintesi, priva di fondamento era quindi l’affermazione del ricorrente secondo cui si era venuta a creare un orientamento prevalente al rinnovo in sede di conferenze di servizi, tant’è che nella parte conclusiva del relativo verbale era stato testualmente dato atto che “in conferenza non c’è un orientamento prevalente relativamente al procedimento di diniego del rinnovo avviato dal Dipartimento” con “riserva di assumere una decisione anche sulla base degli esiti quantomeno delle prime risultanze delle indagini richieste dall’ARPA da cui dipende il parere della stessa”.

In aggiunta a quanto riportato sottolineava altresì, dal punto di vista strettamente procedimentale, che l’art. 29 octies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, rendeva applicabile ai procedimenti di rinnovo lo stesso procedimento previsto dall’art. 29 ter per l’ipotesi di nuove autorizzazioni; che l’art. 29 quater stabiliva, al comma 5, che nel caso di convocazione della conferenza di servizi la stessa aveva luogo ai sensi degli artt. 14, 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 quater di cui alla legge n. 241/90 (in particolare, che l’art. 14 ter comma 6 bis prevedeva espressamente che “all’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis”).

In conclusione, la lettura data dalla ricorrente in merito ai pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi del 14 luglio 2014 non rispondeva assolutamente a quanto verbalizzato ma rappresentava, piuttosto, una lettura fuorviante e non corretta del procedimento amministrativo.

In chiusura non mancava di fare altresì riferimento ai principi cardine in materia ambientale e di tutela della salute pubblica di cui alla parte prima del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (art.2) i quali, nel dettare i principi fondamentali dell’azione ambientale, ponevano quale “obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”; nonché, in particolare, al principio dell’azione ambientale (art. 3 ter) secondo cui “la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché al principio chi inquina paga che ai sensi dell’art.174, comma 2, del trattato delle unioni europee regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

5. Si costituiva altresì in giudizio il Comune di Misterbianco evidenziando in primo luogo il contenuto della relazione ispettiva e deducendo quindi, a sua volta:

a) che, contrariamene a quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento di diniego non solo era stato correttamente e legittimamente emesso all’esito ad un articolato iter procedimentale, durante il quale era stato ampiamente garantita la partecipazione del ricorrente, ma altresì compiutamente motivato;

c) quanto alla conformità urbanistica della discarica, che mentre nel D.R.S. n. 221/2009 veniva dato atto che “da un punto di vista urbanistico il lotto in esame ricade in zona destinata dal PRG a discarica Comunale RSU” e “che l’area in esame, non e’ soggetta a vincoli di alcun genere”, in realtà ciò non rispondeva ai fatti reali in quanto quest’ultima era stata destinata per effetto del P.R.G., approvato con DDR n. 1010/DRU del 12.09.2006, a discarica “per inerti” ed era stata sottoposta a vincolo geologico, idrogeologico – oltre a ricadere nelle aree a rischio frana – come da certificato di destinazione urbanistica sia del 29.2.2006, presentato dalla stessa ricorrente al momento della richiesta del rilascio dell’A.I.A., sia del 18.2.2013, prodotto in sede di rinnovo;

d) che la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1038712013 non assumeva alcuna rilevanza perché viziata da errore di fatto essendosi l’organo giudicato limitato a prendere in considerazione unicamente le errate attestazioni riportate nell’A.I.A. del 2009;

e) che il mancato annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela del citato ultimo provvedimento non poteva comunque comportare, in alcun modo, il consolidamento degli effetti dallo stesso prodotti tenuto conto che in sede di rinnovo occorreva ovviamente far rifermento all’effettiva destinazione urbanistica attualizzata dell’area e non già quella erroneamente attestata nella precedente AIA del 2009;

f) che, inoltre, la conformità urbanistica della discarica al relativo P.R.G. non poteva farsi comunque discendere dall’approvazione della stessa A.IA. del 2009 (c.d. effetto variante) perché in sede di rilascio di quest’ultima non era stata espressamente manifestata alcuna volontà in tal senso; né poteva ritenersi che il suddetto effetto si fosse determinato, in assenza di alcuna motivazione sul punto, in via automatica (come ritenuto da quella parte della giurisprudenza secondo la quale “l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla costruzione di un impianto di recupero o smaltimento può costituire variante allo strumento urbanistico solo se il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 27 D.Lgv. n.22/1997 sia adeguatamente motivato in relazione alla pubblica utilità dell’opera”cfr. Cass. penale 11.05.2005 n. 37122);

g) che il parere favorevole rilasciato dal Sindaco del Comune di Motta S. Anastasia con nota prot. n. 7593/2014 in sede di conferenza di servizi non conteneva in realtà alcuna attestazione sotto il profilo urbanistico, ma atteneva più propriamente ad aspetti sanitario-ambientali;

f) che, relativamente alla violazione delle misure di pubblicità nel rilascio dell’AIA n. 221/2009, il relativo procedimento di VIA era risultato viziato in quanto lo studio di impatto ambientale era stato redatto e depositato presso gli uffici competenti solamente in data successiva alla scadenza dei termini di pubblicazione utili per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati;

g) che, quanto alle argomentazioni relative al c.d.” dissenso costruttivo”, i rilievi sollevati rendevano comunque non favorevolmente esitabile la richiesta di rinnovo, ove unitariamente e complessivamente considerati;

h) che, infine, per giurisprudenza consolidata, nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti disciplinati dall’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (in precedenza dall’art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) la conferenza di servizi aveva natura istruttoria.

6. Si costituiva infine in giudizio anche il Comune di Motta Sant’Anastasia rimarcando, rispetto a quanto già riportato in giudizio dalle altre parti, che:

a) non sussisteva alcun obbligo di esercizio del potere di annullamento in autotutela del D.R.S. n. 221/2009 anteriormente al diniego di rinnovo, essendo gli effetti di quest’ultimo già venuti meno per scadenza del termine;

b) l’art 29 octies del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) stabiliva chiaramente che “l’Autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”;

c) in sede di conferenza di servizi del 14.7.2014 la maggior parte degli enti non aveva affatto espresso parere positivo;

d) il parere favorevole dallo stesso ente locale deducente espresso in sede di conferenza di servizi riguardava non già l’opportunità di rilasciare il rinnovo ma unicamente i motivi per cui era stata convocata (id est, la delocalizzazione della discarica o la presenza di ragioni sanitarie);

e) che ostativa in senso assoluto al rinnovo era in ogni caso la non conformità della discarica alla destinazione urbanistica dell’area tenuto conto che la più volte citata sentenza del T.A.R. Lazio n. 10387/2013 non poteva assumere valore di giudicato in ragione sia della non coincidenza soggettiva delle parti, sia perché tale punto non era stato oggetto specifico del contendere. Tant’è che la stessa Commissione ispettiva aveva affermato che in sede di procedura di approvazione del AIA del 2009 si sarebbe dovuto tenere conto della necessità di una variante urbanistica e, quindi, di prevedere la partecipazione anche del Dipartimento Urbanistica. In sintesi, che diversamente da quanto affermato nell’originaria AIA del 2009 l’area in esame non era affatto destinata a discarica comunale per rifiuti urbani, bensì alla differente categoria di rifiuti inerti, meno inquinanti;

f) che non poteva comunque ricondursi all’A.I.A del 2009 un effetto di variante – discendente dalla approvazione del relativo progetto della discarica – di cui all’allora art 27, comma 5, del D.Lgs n. 22/1997, atteso che a tal fine occorreva innanzitutto che ci fosse stato a priori un corretto inquadramento della destinazione urbanistica dell’area (cioè che il procedimento originario avrebbe dovuto dapprima assumere correttamente l’area come destinata a discarica inerti e, solo ex post, trasformarla in area per discarica rifiuti solidi urbani). Effetto di riqualificazione urbanistica che, quindi, non era viceversa riconducibile, nella fattispecie, al provvedimento che si intendeva far rinnovare, essendo quest’ultimo viziato sin dall’inizio con un’ errata qualificazione dell’area stessa (id est, rifiuti r.s.u.).

7. Con memoria depositata in data 8 maggio 2015 il Comune di Misterbianco – in aggiunta a quanto già riportato al precadente capo n. 5 – deduceva altresì quanto segue:

a) che l’atto di costituzione e/o degli amministratori straordinari della società ricorrente doveva considerarsi inammissibile, improcedibile nonché infondato. Nello specifico deduceva, in primis, l’inammissibilità del suddetto atto – qualora inteso nel senso di atto di riassunzione del giudizio in prosecuzione – sia in quanto tardivo rispetto all’ipotetico effetto interruttivo del giudizio prodotto dal decreto prefettizio avente ad oggetto la loro nomina (nello specifico, perché notificato oltre il termine di novanta giorni di cui all’art. 80 comma 3 decorrente dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, avvenuta in data 19.12.2014); sia perché l’eventuale perdita della capacità di stare in giudizio degli organi “ordinari” di amministrazione della OIKOS s.p.a.a non era stata dichiarata in giudizio dal procuratore costituito (ex artt. 299 e 300, comma 2, c.p.c. cui rinvia l’art. 79, comma 2, c.p.a.), sicché non poteva ammettersi una contestuale doppia costituzione in giudizio della stessa società seppur, in seconda battuta, per il tramite degli amministratori straordinari. In secundis, in via ancor più gradata, che tale atto, quand’anche inteso diversamente come atto di intervento ad adiuvandum, era da ritenersi in ogni caso inammissibile sia perché non poteva astrattamente riconoscersi la contestuale titolarità dei poteri societari in capo agli amministratori ordinari ed ai “commissari” straordinari; sia infine per carenza di interesse in capo agli a questi ultimi atteso che dal contenuto decreto prefettizio emergeva con evidenza che l’amministrazione straordinaria non era stata disposta in relazione all’intera gestione di tutte le attività della OIKOS s.p.a. ma solamente con riferimento ai contratti ed alle convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica “fino alla completa esecuzione delle opere previste nel progetto di chiusura”. Tant’è – aggiungeva – che il predetto provvedimento dava atto in parte motiva di essere stato adottato a seguito della nota del 04.09.2014 con la quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) aveva prospettato l’opportunità della nomina di amministratori straordinari “limitatamente alla gestione transitoria della discarica […] al fine di realizzare le opere previste nel progetto di chiusura”. Dal che ne conseguiva, da un lato, che i poteri dei commissari straordinari risultavano limitati esclusivamente alla gestione dei contratti pendenti della OIKOS s.p.a. fino al completamento del progetto di chiusura; dall’altro, che non poteva configurarsi in capo agli stessi alcun interesse processuale all’annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo – unico oggetto del presente giudizio – atteso che l’attività di gestione loro demandata non avrebbe subito alcun pregiudizio dalla chiusura disposta. Non si poteva cioè riconoscere loro alcun interesse diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di chiusura della discarica e/o al rilascio del rinnovo dell’A.I.A del 2009 – peraltro nemmeno evidenziato, in ogni caso, in seno all’atto di costituzione e/o intervento – essendo viceversa gli amministratori straordinari titolari di poteri diversi se non addirittura incompatibili;

b) nel merito, più approfonditamente, l’erroneità di quanto attestato dal D.D.G. n.221/2009 in merito alla conformità urbanistica perché – come plasticamente evidenziato anche dalla Relazione della Commissione ispettiva (secondo la quale “relativamente all’inquadramento urbanistico nel rubricato del decreto si riferisce che il lotto in esame ricade in zona destinata dal PRG a discarica comunale r.s.u. Quanto sopra in difformità al certificato di destinazione urbanistica allegato al progetto e citato in premesse. Come già detto primo, il Piano Regolatore del Comune di Motta Sant’Anastasia risulta approvato dall’ARTA Sicilia Dipartimento Urbanistica con DDG n. 1010/DRU/2006 e riporta il vincolo speciale per discarica di inerti per il lotto in oggetto. Il certificato in allegato prot. n. 20118 del 29.12.2008 (..) riporta la destinazione a discarica per inerti. Nel certificato viene riportato anche un vincolo geologico, relativo alle aree di affioramento di litotipi argillosi con forme di erosione calanchiva come l’area oggetto della progettazione, nella quali non è consentita ulteriore edificazione oltre all’esistente, pur rimanendo la destinazione urbanistica prevista. La procedura di approvazione, come già evidenziato, avrebbe dovuto tenere conto della necessità di una variante urbanistica e prevedere la partecipazione del Dipartimento Urbanistica alle conferenze di servizio”. Nel rubricato si legge “Ritenuto che l’area in esame, non soggetta a vincoli di alcun genere ricade all’interno dell’area industriale della discarica di Motta Sant’Anastasia, quindi non si riscontra sottrazione di risorsa del suolo per la realizzazione dell’impianto in progetto. Tale assunto non è corretto. Come già detto, l’area proposta per l’ampliamento ricade in una zona a vincolo speciale “discarica di inerti”. Inoltre l’area risulta soggetta a vincolo idrogeologico”) – lo stesso era stato rilasciato “sulla base di una conformità urbanistica all’epoca erroneamente attestata”. Né l’A.I.A. del 2009 poteva aver comportato, in alcun modo, da un lato, l’irreversibile consolidamento dei suoi effetti, atteso che nel procedere al rilascio del provvedimento di rinnovo bisognava chiaramente prendere nuovamente in considerazione l’effettiva destinazione urbanistica dell’area (e non già fare riferimento de plano a quella erroneamente attestata nella precedente AIA); dall’altro, un effetto variante, tenuto conto della mancata necessaria partecipazione del Dipartimento Urbanistica alle conferenze di servizio tenutesi nel corso del procedimento poi addivenuto all’adozione della stessa.

8. All’udienza del 10 giugno 2015, come in verbale, la causa veniva chiamata, discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

10. In limine litis, tuttavia, occorre dapprima dare conto della questione, di natura strettamente processuale, avente ad oggetto la qualificazione e la eventuale ammissibilità dell’atto di riassunzione o di intervento depositato dalla società OIKOS s.p.a. in persona, tuttavia, degli amministratori straordinari e temporanei nominati ex D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014.

Il Collegio, consapevole che si tratta di questione assolutamente nuova – attesa la peculiarità del potere prefettizio “sostitutivo” delineato dalla citata novella –, ritiene conseguentemente necessario applicare alla fattispecie quanto previsto dall’art. 28, comma secondo, del c.p.a. (secondo il quale “chiunque non sia” propriamente” parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”) interpretato però, previo adattamento, alla luce dei principi generali processualcivilistici.

Con la conseguenza, come sarà spiegato a breve, che dal punto di vista processuale l’ulteriore atto di costituzione in giudizio della società O.I.K.O.S. s.p.a. in persona però degli amministratori straordinari, per quanto sui generis, deve più propriamente essere qualificato alla stregua di un mero atto di “intervento adesivo dipendente” e non già di riassunzione del giudizio, con conseguente ridimensionamento della funzione processuale dallo stesso svolta.

Trattasi a ben vedere di questione rilevante, in realtà, esclusivamente sotto il profilo processuale, atteso che quest’ultimo atto, dal punto di vista strettamente contenutistico, ripercorre essenzialmente il percorso argomentativo svolto già in prima battuta dall’atto introduttivo del presente giudizio da parte degli organi gestori “ordinari” della società ricorrente.

Nello specifico, come anticipato, l’atto di costituzione della società O.I.K.O.S. s.p.a. in persona degli amministratori straordinari non può ritenersi atto di riassunzione in senso tecnico del giudizio in quanto deve escludersi la riconduzione in capo a questi ultimi della titolarità di una situazione giuridica soggettiva autonoma, e quindi di un interesse al ricorso altrettanto autonomo, rispetto all’annullamento dell’atto di diniego di rinnovo dell’A.I.A del 2009 (il principale provvedimento impugnato) atteso che – come correttamente evincibile anche dalle Linee guida adottate al riguardo dall’A.N.A.C e dal Ministero dell’Interno in data 15 luglio 2014 (depositate all’udienza del 10 giugno 2015) – la misura prevista dall’art. 32, lett.b), del D.L. n. 90/2014, in quanto ad contractum, è finalizzata unicamente a garantire la continuità dell’esecuzione del contratto pubblico (nel citato documento si legge infatti testualmente che “l’intervento sostitutivo non viene ad implicare <<l’azzeramento>> degli organi sociali preesistenti, ma si concretizza in un più limitato intervento di <<sterilizzazione>> che appare più conforme, nell’attuale fase, ad un prudenziale criterio di non invadenza e di rispetto dell’autonomia di impresa”).

Ed infatti, la straordinaria e temporanea gestione dell’attività dell’impresa, in quanto limitata funzionalmente al fine del completamento dell’esecuzione di un contratto o di un appalto, da un lato, non implica l’azzeramento totale degli organi sociali, che restano infatti in carica per lo svolgimento di tutti gli altri affari riguardanti lo stesso o altri settori dell’attività economica dell’azienda; dall’altro, determina allo stesso tempo che i poteri gestionali riferiti al settore di attività interessato dalla misura stessa sono sottratti, in parte qua, agli organi societari originari per essere attribuiti, in via esclusiva, a quelli temporanei di nomina prefettizia.

Fenomeno che, come messo in evidenza anche nei primi commenti effettuati dalla dottrina con riferimento alla descritta situazione in esame, “costituisce, pertanto, una forma di gestione separata e <<a tempo>> di un segmento dell’impresa che nel protocollo viene equiparata all’istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui all’art. 2447 bis c.c., che consentono forme di destinazione speciale del patrimonio sociale ad un determinato affare”.

Ciò premesso, calando le coordinate generali appena esposte in un’ottica strettamente processuale (che tenga conto cioè delle peculiarità del presente giudizio), ne consegue che dall’incarico conferito nella fattispecie agli amministratori straordinari dal Prefetto di Catania – avente ad oggetto, nello specifico, il fine della tutela della salute pubblica e della salubrità dei luoghi sino alla chiusura della discarica in questione – non può farsi discendere in capo agli stessi un interesse effettivamente autonomo all’annullamento del provvedimento di rigetto essendo infatti estraneo, alla missione a questi ultimi affidata, qualsiasi profilo ulteriore rispetto alle gestione della stessa sino alla chiusura.

A ben vedere, infatti, gli amministratori straordinari sono titolari esclusivamente di un interesse indiretto e riflesso rispetto al rinnovo (id est, alla non chiusura della discarica).

Dal che discende la non ammissibile qualificazione dell’atto processuale di costituzione in giudizio da questi depositato alla stregua di ricorso in riassunzione ovvero di “intervento adesivo autonomo o litisconsortile”, dovendosi piuttosto tale atto di nuova costituzione sussumersi nella categoria processuale dell’intervento adesivo dipendente.

In particolare, atteso che dall’eventuale annullamento giurisdizionale del provvedimento in esame (si consentito ricordalo nuovamente, di contestuale diniego di rinnovo dell’A.I.A. e chiusura delle discarica) può astrattamente discendere un effetto di proroga transitoria dell’A.I.A. stessa, ne deriva che la decisione del presente giudizio potrebbe eventualmente incidere, ma solo di riflesso, sul contenuto stesso dell’incarico ricevuto dagli amministratori straordinari, con la conseguenza ulteriore, quindi, che questi ultimi possono correttamente entrare a far parte del presente giudizio (per ragione di opportunità, anche eventualmente iussu iudicis) ma solo perché titolari di un interesse (quello derivante dall’incarico) comunque ricollegato a quello fatto valere in via principale dalla “proprietà aziendale”. Interesse di “rimbalzo” tale da qualificarli astrattamente come “interventori ad adiuvandun in senso adesivo dipendente” (fattispecie che, come è noto, ricorre allorquando un terzo, avendo interesse alla decisione della controversia, partecipa al giudizio al fine di non essere pregiudicato dalla stessa, ivi sostenendo le ragioni di quella parte che lui stesso ritenga a sé favorevole e sviluppando, quindi, deduzioni ed eccezioni unicamente, però, nell’ambito di quanto già fatto dalla stessa parte adiuvata).

Tutto ciò a prescindere, è bene precisarlo, dal contenuto effettivo e dalla concreta incisività rispetto al giudizio spiegata dallo stesso atto di intervento.

Non deve dimenticarsi, infatti, che la nomina (con effetto sostitutivo parziale o totale) degli amministratori straordinari di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014 si giustifica, pur sempre, in ragione di un interesse anche pubblico alla continuità di un certo servizio (se infatti si opinasse diversamente – nel senso che sottesa alla loro nomina non vi è alcun interesse pubblico – la normativa contenuta nel D.L. n. 90/2014 potrebbe infatti difficilmente ritenersi compatibile con il dettato costituzionale di cui all’art. 41 Cost.) sicché gli stessi assommano, nella stessa veste, da un lato, la rappresentanza in prospettiva privata della società colpita dalla misura e, dall’altro, la “mission” pubblicistica ricevuta.

In definitiva, la costituzione degli amministratori straordinari, se intesa e qualificata nei sensi e per gli effetti da ultimo esposti, deve ritenersi astrattamente ammissibile dal punto di vista più propriamente processuale (costituisce infatti, come già detto, profilo diverso dalla delimitazione dei soggetti processuali aventi diritto a partecipare al giudizio quello involgente il contenuto in concreto dell’atto di intervento depositato – se cioè di effettivo ausilio o meno rispetto all’interesse azionato dal ricorrente – attenendo tale ultimo profilo al merito della controversia esaminanda).

Ne consegue, in definitiva, che l’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dal Comune di Misterbianco deve essere rigettata, nei limiti stabiliti, perché infondata.

11. Così risolta l’anzidetta questione processuale, si ritiene utile, ai fini del merito della controversia, un’ulteriore premessa di carattere generale avente, viceversa, natura sostanziale.

Il Collegio, infatti, valuta come necessario un breve excursus sulla distinzione tra atto di rinnovo e ed atto di mera proroga dell’efficacia di un precedente provvedimento amministrativo.

Come è noto, infatti, la giurisprudenza ha sempre tenuto distinti i due citati istituti precisando che si ha rinnovo quando il provvedimento autorizzatorio, già scaduto, previa nuova istruttoria, viene sostituito da un nuovo e distinto provvedimento, mentre, viceversa, ci si trova dinanzi ad una proroga ogni qual volta, prima della scadenza, venga presentata un’istanza tesa unicamente, senza incidere sull’oggetto del provvedimento autorizzatorio, a spostare in avanti il termine di efficacia dell’originario provvedimento autorizzatorio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1013 del 04/03/2014 e Consiglio di Stato, , sez. VI, sentenza n. 1502 del 13/03/2013).

La nozione di “rinnovo”, infatti, deve essere tenuta distinta da quella di “proroga” (id est, con il mero effetto di protrazione dell’efficacia nel tempo) dell’originario titolo, sia esso autorizzatorio o concessorio, essendo diversi i presupposti e, quindi, in ultima analisi, il contenuto stesso della valutazione operata dall’amministrazione procedente.

Ed invero – come evidenziato, da ultimo, anche dal Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 26.8.2014 n. 2760 – mentre la “proroga” ricorre sul piano sostanziale quando il “medesimo” rapporto amministrativo venga fatto proseguire, a beneficio del precedente titolare, ex lege o a fronte di domanda presentata prima della scadenza del titolo, il “rinnovo” comporta, invece, una nuova e completa manifestazione di volontà dell’amministrazione, ossia la costituzione di un “nuovo” rapporto sotto il profilo del regime giuridico, seppur intercorrente tra gli stessi soggetti ed avente il medesimo oggetto.

Distinzione che rileva soprattutto sul contenuto dell’istruttoria demandata all’agere amministrativo, con particolare riguardo al profilo (anche) temporale degli elementi valutativi da tenere in considerazione ai fini della decisine finale.

Si vuole cioè affermare che, in linea di massima, mentre nel caso di proroga rimangono fermi i requisiti fattuali e le condizioni originariamente previste dalla normativa e dalle parti ai fini del rilascio – con la conseguenza, da un lato, che in tal caso l’amministrazione deve compiere una valutazione meno pregnante, perché volta unicamente a verificare se l’interesse pubblico, nella sua attuale conformazione, possa essere ancora soddisfatto attraverso il regime (“medesimo rapporto”), ormai consolidatosi, già dettato dal precedente atto amministrativo e, dall’altro, che assolutamente più ridotto è il margine di discrezionalità conseguentemente alla stessa riconosciuto (in sostanza, solo l’an della protrazione dell’efficacia temporale del provvedimento originario) – nel caso di rinnovo, invece, trattandosi di un “nuovo rapporto” tra le parti, l’amministrazione ha il dovere di svolgere una nuova valutazione e comparazione di interessi assolutamente identica, dal punto di cista procedimentale, a quella originariamente compiuta in sede di rilascio del primo provvedimento, non potendosi infatti riconoscere al provvedimento originario alcuna efficacia ormai consolidata (rispetto al futuro).

In sostanza, nel caso di rinnovo l’amministrazione non è tenuta solo a verificare se medio tempore siano intervenuti elementi (giuridici o fattuali) nuovi e rilevanti tali da imporre una modifica del precedente regime – come nel caso appunto della mera proroga – ma è deputata anche (e soprattutto) a sindacare nuovamente le valutazioni già compiute illo tempore, sotto il profilo della opportunità e della legittimità, al momento della adozione del primo titolo (in sostanza, non solo l’an ma anche il quomodo dell’azione amministrativa).

Ed infatti, al fine rendere il discorso fin qui compiuto maggiormente concreto, non è un caso che nelle fattispecie di “rinnovo” la legge imponga normalmente un’istruttoria procedimentale nei termini appena indicati.

A conferma di quanto esposto si veda ad esempio, il disposto di cui all’art. 29 octies del D. Lgs. n. 15272006 (c.d. Codice dell’Ambiente) per il quale in sede di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale l’autorità competente “conferma o aggiorna” le relative condizioni seguendo, quanto al procedimento, “quanto previsto dall’articolo 29-ter”, ossia esattamente l’iter previsto per il rilascio in prima battuta del provvedimento integrato.

Così come, alla stessa stregua, l’art. 29 quater del citato testo normativo (richiamato dal precedente art 29 octies, e quindi applicabile anche in sede di rinnovo) prevede che “la convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi […] ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” e, quindi, (stando ai principi giurisprudenziali correttamente richiamati e riportati dalla parte ricorrente) anche il meccanismo del c.d. dissenso costruttivo.

Modulo procedimentale, quest’ultimo, che si giustifica proprio in quanto sottende a sua volta il riconoscimento in capo alla amministrazione procedente di un ampio potere valutativo, ossia il dovere di compiere un’istruttoria articolata (e non già semplificata, come nella proroga) che si giustifica – derogando al principio generale del non aggravamento del procedimento amministrativo – proprio in quanto è la natura dell’atto di rinnovo a richiedere una nuova (rectius, aggiornata) comparazione dell’interesse pubblico con quello privato alla stessa stregua di quella già effettuata in sede di rilascio del primo provvedimento.

Il che sta a significare, in ultima analisi, che all’originaria regolamentazione contenuta nel primo provvedimento autorizzatorio non può riconoscersi alcuna efficacia preclusiva o limitativa (ovvero di consolidamento) rispetto al successivo atto di rinnovo della stessa.

12. Ciò premesso, prima di esplicitare funditus le ragioni per le quali il Collegio adito ritiene il ricorso introduttivo del presente giudizio infondato, è necessario svolgere un’ultima annotazione preliminare.

Occorre infatti evidenziare che il provvedimento impugnato fonda la propria motivazione – come si evince nella parte in fatto del presente provvedimento – su una molteplicità di ragioni (c.d. provvedimento a motivazione plurima) puntualmente contestate dal ricorrente, con la conseguenza, per un verso, che ciascuna di esse deve essere oggetto di vaglio nella presente sede e, per altro verso, che la fondatezza (anche) di un solo elemento motivazionale posto a base del diniego comporta automaticamente il rigetto del ricorso.

13. Quanto esposto al capo precedente è utile per comprendere che mentre coglie nel segno il motivo di gravame – sollevato dal ricorrente in via “trasversale” – afferente alla mancata attivazione, da parte dell’amministrazione regionale, in sede di conferenze di servizi di aprile e luglio 2014, del meccanismo del dissenso costruttivo (ossia, in senso generale, del modulo procedimentale secondo il quale l’ente procedente deve dapprima esplicitare le condizioni e gli adempimenti utili a superare le criticità riscontrate in senso ostativo al rilascio del provvedimento favorevole e, solo in seguito, in caso di non esecuzione degli stessi da parte dell’interessato, provvedere in senso negativo) con la conseguente caducazione processuale di tutti i rilievi ostativi al rinnovo espressamente interessati da tale censura – id est, il mancato rispetto della pubblicità prevista dall’art 28 del Codice dell’ambiente; la mancanza del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili e di trattamento degli stessi; la mancanza dei piani di cui all’art. 8; e, infine, la non corretta delimitazione dell’area – viceversa, il profilo motivazionale del provvedimento impugnati involgente l’ “illegittimità urbanistica” della precedente A.I.A. del 2009 rispetto al P.R.G. del Comune di Motta Sant’ Anastasia è risultato allo stesso tempo – come si vedrà a breve – fondato e non astrattamente sussumibile, tenuto conto della sua natura, nell’ambito della sfera di applicazione del meccanismo procedimentale poc’anzi richiamato.

La circostanza, infatti, che in sede di rilascio della A.I.A. del 2009 sia stato seguito – come si vedrà – un procedimento non lineare costituisce invero circostanza certamente valutabile in sede di rinnovo da parte dell’amministrazione regionale, atteso che sul punto non può ritenersi essersi determinato un effetto di consolidamento urbanistico da parte della stessa.

Ma tale punto motivazionale, in quanto riferito esclusivamente al passato, non può rientrare nell’ambito applicativo del “dissenso costruttivo”, rivolto viceversa al futuro, ma unicamente e più semplicisticamente nell’ambito del diritto partecipativo (meno gravoso per la p.a.) del richiedente alla presentazione di memorie e deduzioni ex artt. 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 (come esattamente avvenuto, nella fattispecie, nel corso delle citate conferenze).

Di ciò, d’altronde, se ne trae conferma anche dalla circostanza, di stampo anche strettamente processuale, per cui il profilo urbanistico è l’unico rispetto al quale lo stesso ricorrente non solleva, non a caso, il suddetto motivo di gravame “trasversale”.

In sostanza, in modo maggiormente lineare e chiaro, si vuole rilevare che l’unico motivo per cui si ritiene di dover confermare la legittimità del provvedimento impugnato attiene al profilo motivazionale della non conformità urbanistica della A.I.A del 2009, con riguardo al profilo della natura della discarica, rispetto all’area individuata nel relativo P.R.G. (atteso, invece, che tutti gli altri profili motivazionali – come correttamente dedotto al riguardo dalla ricorrente – avrebbero dovuto essere previamente sollevati in sede procedimentale mediante il meccanismo del dissenso costruttivo prima del’adozione del provvedimento di diniego).

14. Tuttavia, prima di esplicitare le ragioni per cui il procedimento di rilascio dell’A.I.A. del 2009 non fu legittimo e perché dalla stessa non può comunque farsi discendere – sinanche prescindendo da tale ultima circostanza – un effetto di irreversibile consolidamento della compatibilità urbanistica della discarica in esame con il relativo P.R.G. (tale quindi da non consentire più, all’amministrazione interpellata, di poter spiegare ed aggiornare le proprie valutazioni in merito alla prosecuzione nella gestione della stessa discarica) deve innanzitutto darsi atto che tale ultima questione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può dirsi processualmente definita ed incontestabile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 10387/2013.

Tale pronuncia, infatti, può certamente avere nella presente sede un valore “persuasivo” ma non già effetto di giudicato vero e proprio in quanto, come facilmente verificabile, la stessa è stata emessa tra soggetti processuali parzialmente diversi (come infatti correttamente dedotto nel presente giudizio da quelle stesse amministrazioni resistenti che non parteciparono al citato giudizio dinanzi al T.A.R. capitolino).

Sicché, stando così le cose, l’indicato valore persuasivo della pronuncia può, in quanto tale, certamente essere sindacato e rimesso in discussione dal presente Collegio – previa esplicitazione delle relative ragioni argomentative – mediante la evidenziazione per cui fu lo stesso T.A.R. del Lazio ad affermare, nella motivazione della richiamata pronuncia, che l’accertamento in merito alla conformità urbanistica della discarica era stato condotto in base alla sola “documentazione in atti”.

La lettura, infatti, della documentazione prodotta nel presente giudizio ha viceversa fatto emergere che il P.R.G. del Comune di Motta Sant’Anastasia venne stato efficacemente “variato” (da discarica inerti e rifiuti solidi urbani) proprio a seguito dell’adozione della stessa A.I.A. del 2009, assunta tuttavia all’esito di un procedimento viziato in ragione della mancata partecipazione del Dipartimento Urbanistica dell’A.R.T.A.

Dal punto di vista documentale ci si riferisce, in particolare, prima ancora che alle risultanze della relazione redatta dalla Commissione ispettiva, al contenuto:

a) del certificato del Comune di Motta S. Anastasia del 29 dicembre 2006 (allegato n. 5 della memoria depositata in data 3.10.2014 dal Comune di Misterbianco) nel quale era stato dato espressamente atto che il P.R.G. approvato in data 12.09.2006 faceva ricadere il terreno interessato in area destinata a discarica inerti;

b) al certificato aggiornato del Comune di Motta S. Anastasia del 18 febbraio 2013 ove si certificava, “visto il decreto A.I.A n. 221/2009”, che il citato terreno, secondo il PRG del 2006 ancora vigente, “ricadeva in area destinata a discarica inerti” e “all’interno del vincolo geologico…idrogeologico” e, soprattutto, che era appunto solo per effetto del l’A.I.A n. 221/2009 che “il suddetto terreno è destinato ad ampliamento della discarica R.S.U.”;

c) del verbale della conferenza di servizi del 14.7.2014, pagina 2, nella parte in cui l’Ing. Verace del Dipartimento Urbanistica dell’A.R.T.A. precisa che il proprio Dipartimento non era mai stato coinvolto nella procedura di rilascio dell’A.I.A. del 2009 (specifica circostanza, quest’ultima, dedotta dalle resistenti e non contestata ex art 64, comma 2, c.p.a. dalla ricorrente) e che, viceversa, avrebbe dovuto essere illo tempore convocato in quanto era necessario attivare la procedura di variante urbanistica (allo stesso tempo dando però atto che il suddetto decreto “seppur viziato, dal punto di vista urbanistico ha piena efficacia”).

15. Fermo restando, in base a quanto esposto, che l’A.I.A. del 2009 abbia avuto (come correttamente affermato in sede di conferenza di servizi dall’Ing. Verace) effetto di variante urbanistica – considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti, non era in realtà necessaria alcuna motivazione espressa trattandosi di effetto legale – nonostante la mancata partecipazione del Dipartimento Urbanistica al procedimento di adozione, tuttavia tale effetto “variante” non può essere ritenuto, allo stesso tempo, irreversibilmente consolidato anche pro futuro al punto tale da non poter più essere messo in discussione neanche in sede di rinnovo della stessa.

La possibilità (rectius, onere) da parte della pubblica amministrazione di rivalutare quanto già in passato disposto con un provvedimento autorizzatorio a termine deriva, infatti, proprio dalle considerazioni in precedenza esposte, in sede di premessa, circa la distinzione tra proroga e rinnovo.

Si vuole cioè affermare che nella fattispecie può certamente ritenersi ormai consolidato l’effetto variante prodottosi relativamente al periodo di vigenza della stessa A.I.A. del 2009 – attesa la citata pronuncia del T.A.R. Lazio e la non impugnazione della stessa nei termini previsti da parte di altri soggetti – ma ciò non può tuttavia altresì costituire un vero e proprio vincolo per le decisioni future nel momento in cui l’amministrazione regionale venne appunto nuovamente richiamata, in sede di rinnovo, a spendere poteri esattamente uguali a quelli previsti in sede di primo rilascio (cfr. artt. 29 octies e quater del D.Lgs. n 152/2006, c.d Codice dell’Ambiente).

E’ invero proprio il contenuto di queste ultime disposizioni, nella parte in cui prevedono un termine all’A.I.A. nonché la necessità che il provvedimento rinnovo sia rilasciato all’esito dell’esercizio di penetranti poteri valutativi della stessa specie di quelli originari, a determinare che l’effetto variante previsto dall’art. 208 dello stesso Codice dell’Ambiente sia, se non anch’esso a termine, comunque non irreversibilmente vincolante anche rispetto a decisioni future.

Non può cioè ritenersi che il vizio inficiante il procedimento di adozione dell’A.I.A del 2009 venga dall’amministrazione regionale trascurato o ritenuto ormai superato, anche pro futuro, in ragione del fatto che l’effetto variante prodottosi si è ormai definitivamente consolidato ( a tal punto che la stessa non è più titolare di poteri valutativi in parte qua e addirittura onerata da un obbligo di rinnovo de plano).

16. Né, ancora, può ritenersi che tale profilo (vizio del procedimento di adozione dell’A.I.A. del 2009, avente effetto di variante, per mancata partecipazione del Dipartimento Urbanistica) sia stato favorevolmente superato in sede di conferenza di servizi del luglio 2014.

In primo luogo perché, in via generale, l’art. 14 ter, comma 6, della legge n. 241 del 1990 (richiamato dagli artt. 21 octies e 21 quater del Codice dell’Ambiente) prevede espressamente che “l’amministrazione procedente […] valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento”, il che non vuol dire – come vorrebbe la ricorrente – che la formazione di un orientamento prevalente imponga all’amministrazione procedente l’obbligo di provvedere necessariamente in modo conforme (con esautorazione di qualsiasi margine valutativo), ma semmai che la determinazione non in linea con lo stesso deve dare conto delle ragioni a pena di vizio di motivazione e di eccesso di potere.

In secondo luogo, nello specifico, perché in realtà in quella sede non si formò affatto un orientamento prevalente, sia favorevole che sfavorevole (in tal senso si rinvia al contenuto del relativo verbale, da tutti sottoscritto, nella parte in cui si legge appunto che “il Dott. Lupo nel prendere atto che in conferenza non c’è un orientamento prevalente relativamente al procedimento di diniego del rinnovo”) considerato che: il Comune di Motta S. Anastasia ebbe ad esprimersi con parere favorevole al rinnovo dell’A.I.A.; il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente non espresse alcun parere evidenziando, viceversa, il vizio relativo all’iter procedimentale seguito per l’adozione dell’A.I.A del 2009, ossia la sua mancata partecipazione (“Ing. Verace precisa che non mette in dubbio la vigenza attuale del decreto ma che oggi siamo qua a valutare il rinnovo di questo decreto e che l’Urbanistica non può che rilevare la incongruenza urbanistica di questo decreto con il PRG che è lo strumento che individua la destinazione urbanistica dell’area” e “che se per effetto di questo decreto la variante è vigente allora non ha senso convocare l’Urbanistica”); l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in realtà, non espresse alcun parere in merito al rinnovo o meno dell’A.I.A. del 2009 ma ebbe a contestare, piuttosto, quanto evidenziato dal citato Dipartimento Urbanistica affermando che, viceversa, la procedura di rilascio di quest’ultima si era svolta correttamente; l’Azienda Sanitaria Provinciale espresse parere favorevole; la Provincia di Catania, viceversa, adottò un parere sfavorevole, pur tuttavia facendo riferimento a motivazioni discutibili; il Dipartimento Acqua e Rifiuti – Servizio V, nel relazionare sul Piano Finanziario, espresse parere favorevole previa riduzione tariffaria; l’ARPA, invece, non espresse alcun parere rinviando piuttosto la decisione avendo ritenuto necessari alcuni approfondimenti.

17. Relativamente a quest’ultima – ossia al rilievo del ruolo assunto in sede di conferenza di servizi del 14 luglio 2014 dall’A.R.P.A. – si ritiene necessario, inoltre, svolgere un breve approfondimento tenuto conto delle contestazioni sollevate al riguardo dalla parte della ricorrente (per la quale il provvedimento di diniego sarebbe stato intempestivo in quanto adottato prima della istruttoria “commissionata” alla citato ultimo Assessorato Regionale).

In realtà, dalla lettura del più volte richiamato verbale si evince, piuttosto, che l’amministrazione procedente si riservò semplicemente di attendere gli esiti dell’A.R.P.A. (aventi ad oggetto i profili più strettamente ambientali), non commissionando alla stessa alcuna istruttoria nè condizionando agli esiti di quest’ultima la decisione finale.

La riserva assunta dall’amministrazione regionale procedente, quindi, ben poteva essere sciolta, come poi avvenuto, indipendentemente dalle suddette indagini considerato che a ben vedere era stata la stessa A.R.P.A. ad aver ritenuto necessari tali approfondimenti per i soli profili ambientali di propria competenza.

Si vuole cioè affermare che gli elementi emersi nella conferenza con riferimento agli altri profili (non ambientali) ben potevano essere già essere astrattamente ed autonomamente valutabili dall’amministrazione regionale purché nel solo senso del diniego.

Intempestiva sarebbe stata cioè la decisione solo se, nel caso esattamente opposto, l’amministrazione procedente fosse addivenuta ad un provvedimento favorevole di rinnovo senza tenere conto degli esiti degli approfondimenti ambientali richiesti dall’A.R.P.A., e ciò alla luce proprio di quanto dalla stessa dichiarato in conferenza in ordine agli esiti delle indagini ambientali effettuate nel 2013 (id est, “scadente qualità ambientale della matrice acque sotterranee”).

18. Altrettanto infondati, infine, gli ultimi due profili sollevati sul punto dalla ricorrente a sostegno della conformità urbanistica dell’A.I.A. del 2009:

1) l’argomentazione secondo la quale la questione della destinazione urbanistica era stata definitivamente chiusa in forza di una specifica previsione dell’ordinanza di protezione civile n. 1166 del 18 dicembre 2002, che aveva previsto l’ampliamento della preesistente discarica sita in un fondo adiacente (in c.da Tiritì), già originariamente destinato a “discarica per inerti”;

2) la deduzione secondo la quale quest’ultima non era stata revocata in autotutela, con la conseguenza quindi che i suoi effetti, anche urbanistici, si erano ormai consolidati.

Entrambe le deduzioni, infatti, non colgono rispettivamente nel segno.

In primo luogo perché – come visto – alcun effetto di consolidamento, sotto il profilo urbanistico, può essere riconosciuto pro futuro all’A.I.A del 2009 e quindi, a maggior ragione, alla precedente ordinanza commissariale del 2002, non solo non depositata nel presente giudizio ma (soprattutto) cronologicamente anteriore rispetto al successivo P.R.G. del Comune interessato di Motta Sant’Anastasia approvato con Decreto Dirigenziale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 1010/DRU del 12.09.2006 (e quindi superata nel contenuto da quest’ultimo).

In secondo luogo, perché l’A.I.A del 2009 era sottoposta – per legge ed expressis verbis – ad un termine finale di scadenza, il che esclude in radice sia, come più volte ripetuto, l’esistenza di un effetto di consolidamento urbanistico irreversibile, sia la necessità per l’amministrazione regionale resistente di dover preliminarmente incidere sulla stessa in via di autotutela, mediante provvedimento di revoca, prima dell’adozione del provvedimento di diniego impugnato.

19. Prima di concludere è doveroso sottolineare che quanto sin qui esposto ha, come presupposto, il riconoscimento in capo all’A.I.A. del 2009 di un effetto urbanistico di variante, atteso che quest’ultimo viene alla stessa ricondotto direttamente dalla legge nonostante i vizi procedurali che condussero alla sua adozione (tesi più convincente secondo il Collegio adito).

Ma è altrettanto doveroso evidenziare che il citato provvedimento (per il cui contenuto si rinvia all’allegato n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), nel prendere a riferimento espressamente il profilo urbanistico, dava testualmente atto nel corpus che “dal punto di vista urbanistico che il lotto in esame ricade in zona destinata dal P.RG. a discarica Comunale R.S.U.” e “non soggetta a vincoli di alcun genere”, il che viceversa – in base a quanto già riportato – è in palese contrasto con il più volte citato certificato urbanistico del 29.12.2006 del Comune di Motta Sant’Anastasia (confermato in parte qua da quello successivo del 2013) ove l’area risultava invece destinata dal P.R.G. a discarica per inerti e soggetta a vincoli di diverso genere.

20. In conclusione, in ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

21. Attesa la complessità della vicenda esaminata, si ritiene che ricorrano i motivi di cui all’art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Francesco Elefante, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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