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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: | Data di udienza: 14 Maggio 2015

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 146, c. 9 d.lgs. n. 42/2004 – Parere tardivo della Soprintendenza – Conseguenze – Parere non più vincolante.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2015
Numero:
Data di udienza: 14 Maggio 2015
Presidente: Onorato
Estensore: De Falco


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 146, c. 9 d.lgs. n. 42/2004 – Parere tardivo della Soprintendenza – Conseguenze – Parere non più vincolante.



Massima

 

TAR MOLISE,  sez. 1^ – 26 giugno 2015, n. 292


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 146, c. 9 d.lgs. n. 42/2004 – Parere tardivo della Soprintendenza – Conseguenze – Parere non più vincolante.

Ai sensi dell’art. 146, c. 9, del d.lgs. n. 42/2004, in mancanza di parere della Soprintendenza e decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti, <<l’amministrazione procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione>>  Essa è dunque tenuta comunque a concludere in proprio il procedimento, se la Soprintendenza non si è espressa, derivando anche da ciò la necessità di dover considerare non più vincolante il parere tardivo (in ipotesi, emesso allorquando l’Amministrazione abbia già formulato o sia in procinto di esprimere la propria autonoma valutazione). Invero, il decorso del termine non consuma il potere della Soprintendenza di emettere il parere e, dunque, a rigore, tale termine non ha carattere propriamente perentorio, ne consegue che il parere può ben essere emesso tardivamente, ma l’Amministrazione procedente non è più vincolata ad osservarlo, dovendolo considerare alla stregua di un rilevante contributo istruttorio a cui può o meno uniformarsi in entrambi i casi illustrando nella motivazione, anche sinteticamente, le ragioni della scelta operata.


Pres. Onorato, Est. De Falco – A.Societa Agricola A.R.L.C.R (avv.ti Di Pardo e Latessa) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, sez. 1^ - 26 giugno 2015, n. 292

SENTENZA

 

TAR MOLISE,  sez. 1^ – 26 giugno 2015, n. 292

N. 00292/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2014, proposto da:
Societa Avicola Pietrabbondante Societa Agricola A.R.L.C.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio eletto presso il primo in Campobasso, Via Crispi, n. 70/A;

contro

Comune di Pietrabbondante in persona del Sindaco p.t., Associazione Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello (SUAP) in p.l.r.p.t.; Regione Molise in persona del Presidente p.t., Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Molise in p.l.r.p.t., Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;

per l’annullamento

– del provvedimento adottato in data 02/05/2014 con il quale il SUAP – Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, ha comunicato il rigetto dell’istanza della ricorrente volta alla realizzazione di un impianto avicolo in agro del Comune di Pietrabbondante;

– della nota prot. n. 23137 del 07/04/2014 con la quale la Regione Molise ha espresso il parere negativo all’autorizzazione paesaggistica sulla base di quello emesso dalla Soprintendenza ai Beni Paesaggistici del Molise prot. n. 2299 del 27/03/2014;

– per quanto ritenuto necessario, del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise prot. n. 2999 del 27/03/2014;

– per quanto di interesse, della nota prot. n. 11302 del 15/11/2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise ha comunicato alla ricorrente il preavviso di parere paesaggistico negativo sull’istanza presentata dalla ricorrente volta alla realizzazione di uno stabilimento avicolo in agro del Comune di Pietrabbondante;

– di ogni ulteriore atto, precedente, consequenziale o comunque connesso anche non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise in persona del Presidente p.t., del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise in p.l.r.p.t. e della Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza proposta il 13 maggio 2013 (n. 11111) allo Sportello Unico Attività Produttive dell’Associazione di Comuni Trigno – Sinello (SUAP), la Società Avicola Pietrabbondante Società Agricola a R.L.C.R. ha chiesto l’autorizzazione per la costruzione di un capannone per l’allevamento avicolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs n. 42/2004.

Con nota del 18 agosto 2013 (prot. n. 23182) indirizzata al SUAP, al Comune di Pietrabbondante e alla società istante, la Regione Molise (Direzione Area IV – servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesistica), comunicava di non potere dare avio al procedimento in assenza di alcuni documenti ritenuti indispensabili (rilievo grafico relativo alla distanza dell’intervento proposto dal bosco e inserimento del progetto di intervento nella carta AN5 del piano paesistico).

In data 7 ottobre 2013 la società istante, come richiesto, integrava la documentazione, riportando la misura della distanza del costruendo capannone dalla limitrofa zona boschiva.

Con nota del 15 novembre 2013 (prot. n. 11302) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise comunicava alla istante il preavviso di provvedimento negativo ai sensi del comma 8 dell’art. 146 del d.lgs. n 42/2004, rilevando, tra l’altro, che <<l’opera ricade su una vasta radura contornata da boschi priva d qualsiasi insediamento urbano. La zona è quella tipica montana con destinazione a pascolo. Gli interventi proposti comportano una radicale trasformazione del suolo e del paesaggio montano presente, nonché eccessivi sbancamenti che vanno in contrasto con le Linee Guida della Regione Molise (DGR 17 marzo 2005 n. 244 – Linee guida all’istruttoria di progetti in aree soggette al Voncolo Paesaggistico)… >>; inoltre, la Soprintendenza osservava che mancavano numerose specificazioni tecniche che rendevano gli elaborati tecnici presentati dall’istante carenti, in quanto contenenti solo una mera elencazione di opere ulteriori priva di specificazioni necessarie alla valutazione delle opere.

Con raccomandata del 25 novembre 2013 trasmessa a mezzo PEC, l’architetto Pietro Salvione, nella qualità di procuratore dell’impresa istante, faceva pervenire le proprie articolate deduzioni con le quali invocava preliminarmente la natura non prescrittiva delle linee guida citate dalla Soprintendenza a preteso supporto del preavviso di rigetto, affermando trattarsi di meri atti di indirizzo.

Nel merito l’istante integrava le informazioni fornite secondo le specifiche richieste dalla Soprintendenza e proponeva una serie di correttivi progettuali, al fine di superare le criticità rilevate dall’Amministrazione.

Ciononostante, con nota del 27 marzo 2014 (prot. n. 19237) la Soprintendenza comunicava all’istante il parere negativo ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, ribadendo senza modifiche le medesime considerazioni già esposte nel preavviso di rigetto.

Con provvedimento del 2 maggio 2014, il SUAP, in conformità al parere negativo della Soprintendenza e della Regione, respingeva l’istanza proposta dalla società istante.

Avverso tale provvedimento, il parere negativo della Soprintendenza, quello della Regione e il preavviso di rigetto dell’istanza, è insorta la Società Avicola Pietrabbondante, proponendo ricorso notificato in data 1° luglio 2014 e depositato il successivo 11 luglio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base dell’unico articolato motivo cosi di seguito rubricato e sintetizzato.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 112/2008 convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 160/2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, disparità di trattamento, sviamento di potere; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Secondo la società ricorrente il provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive dell’Associazione di Comuni Trigno Sinello (SUAP) sarebbe viziato, attesa l’invalidità del parere negativo della Regione, la quale, nonostante avesse proposto un provvedimento favorevole, ha poi adottato un parere negativo sul falso presupposto della natura vincolante del dissenso espresso dalla Soprintendenza. Quest’ultimo, prosegue la ricorrente, essendo stato espresso oltre il termine di 45 giorni avrebbe perso la propria natura vincolante, obbligando l’Amministrazione procedente a motivare autonomamente, senza potersi limitare ad un mero richiamo del contenuto del parere.

Quest’ultimo, poi, non avrebbe specificamente esaminato le osservazioni fornite dalla ricorrente con la nota del 25 novembre 2013 a seguito del preavviso di provvedimento negativo del 15 novembre, violando così l’art. 10-bis della l. n. 241/1990; esso sarebbe poi ulteriormente illegittimo, in quanto fondato sulla pretesa violazione delle Linee guida regionali che, tuttavia, sarebbero prive di valore precettivo, avendo, invece, la sola funzione di indirizzare l’Amministrazione nell’istruttoria dei procedimenti della specie.

Il parere oggetto di censura sarebbe viziato anche da disparità di trattamento con situazioni analoghe a quelle della società istante, rispetto alle quali la Soprintendenza avrebbe invece ammesso gli interventi.

Il provvedimento del SUAP sarebbe poi illegittimo per vizi propri, in quanto decorso il termine di 45 giorni per il rilascio del parere della Soprintendenza, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto prescinderne ai sensi dell’art. 38, co. 3, lett. h del d.l. n. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con atto depositato in data 18 luglio 2014 si è costituito in giudizio il ministero dei Beni culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise che con successiva memoria depositata in data 8 settembre in vista della camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la motivazione del parere negativo era sufficiente a consentire ai destinatari del parere di comprenderne il contenuto e che il progetto presentato è risultato carente di specifiche tecniche non colmate nemmeno in sede di osservazioni avverso il preavviso di rigetto, di modo che non occorreva che l’Amministrazione sostenesse alcun ulteriore onere motivazionale.

Quanto alla pretesa tardività del parere, l’Amministrazione ha osservato che il termine entro il quale esso deve essere emesso non ha carattere perentorio ma meramente acceleratorio, di modo che ben può la Soprintendenza pronunciarsi successivamente alla scadenza del termine che non determina la consumazione del potere, ma rende solo esperibile il procedimento avverso il silenzio.

Con ordinanza dell’11 settembre 2014, n. 119 questo Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus di fondatezza, tenuto conto che la Soprintendenza non aveva vagliato le osservazioni proposte dalla ricorrente in risposta al preavviso di rigetto e il provvedimento negativo del SUAP aveva rinviato al parere della Soprintendenza, ritenendolo vincolante nonostante il decorso del termine di adozione determinasse la perdita di tale attributo.

Ciò premesso, l’ordinanza disponeva che l’Amministrazione regionale riesaminasse l’istanza e così anche il SUAP.

Con provvedimento del 16 gennaio 2015 (n. 4442/2015), successivamente integrato con ulteriore atto del 21 gennaio 2015 (prot. n. 6073/2015), la Regione Molise – Direzione area IV – Servizio Pianificazione e Gestione territoriale e paesaggistica, in dichiarata ottemperanza al predetto provvedimento cautelare di questo Tribunale n. 119/2014, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica.

Nei successivi scritti difensivi l’Amministrazione ha nuovamente contestato che i termini entro cui la Soprintendenza deve adottare il parere abbiano natura perentoria, rilevando che, in ogni caso, il termine è stato interrotto dall’adozione del preavviso di rigetto, con la conseguenza che il parere sarebbe tempestivo, atteso che per la sua adozione non è previsto alcun termine.

Il parere, poi, non perderebbe il suo carattere vincolante solo per il fatto di essere stato adottato dopo il decorso del termine previsto.

All’udienza pubblica del 14 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre preliminarmente rilevare che l’avvenuta adozione dell’autorizzazione all’intervento voluto da parte ricorrente (in data 15 gennaio 2015 ed integrata dal provvedimento del 21 gennaio), non fa venir meno l’interesse al ricorso, in quanto tale provvedimento abilitativo è stato considerato come atto di esecuzione all’ordinanza cautelare e, quindi, subordinato all’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.

Chiarita la permanenza di un interesse al presente giudizio, può passarsi allo scrutinio del merito del ricorso.

La ricorrente solleva censure che impingono direttamente sul diniego della Regione (del 7 aprile 2014, prot. n. 23137) e del SUAP, contestandone la legittimità per vizi propri e censure che, invece, riguardano il parere della Soprintendenza per profili che si ripercuotono in via riflessa sul provvedimento di diniego, in conseguenza del rapporto divisato dalla stessa resistente di stretta presupposizione tra i due atti.

Entrambi i profili di censura sono fondati, sia pure nei limiti delle considerazioni che di seguito si espongono.

Quanto alle censure riferite direttamente al diniego, si osserva che la motivazione del provvedimento regionale negativo, consiste nel mero richiamo del parere della Soprintendenza sull’implicito presupposto della sua natura vincolante che, dunque, avrebbe reso inutili ulteriori ed eventualmente difformi valutazioni da parte dell’Amministrazione procedente.

Come già rilevato in fase cautelare, il Collegio ritiene che tale presupposto sia errato, poiché nel caso di specie il parere è stato adottato tardivamente, in tal modo perdendo il suo carattere vincolante.

La tardività è palese, in quanto, se è vero che la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di rigetto pochi giorni dopo la ricezione della documentazione (e quindi tempestivamente), non è rispetto a tale adempimento che deve valutarsi l’osservanza del termine, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui il parere è stato formalmente adottato.

Né sarebbe stato necessario, come afferma l’Amministrazione, che la legge prevedesse uno specifico termine entro il quale si sarebbe dovuto adottare il provvedimento negativo dopo il preavviso di rigetto, atteso che è lo stesso articolo 10-bis della l. n. 241/1990 che prevede l’interruzione del termine una volta comunicato il preavviso, di modo che quando cessi la causa di interruzione (comunicazione delle osservazioni dell’interessato ovvero scadenza del termine per proporle), il termine originario comincia nuovamente a decorrere.

Nel caso di specie, il preavviso di parere negativo è del 15 novembre 2013, mentre le osservazioni della ricorrente sono state presentate all’Amministrazione il successivo 25 novembre. Ora, pur tenuto conto che ai sensi dell’art. 10-bis della l n. 241/1990 il termine rimane interrotto fino al momento in cui non giungono le deduzioni dell’interessato ovvero non scade il termine per proporle, la Soprintendenza ha adottato il parere negativo solo in data 27 marzo 2014 entro un termine ben maggiore di quello prescritto.

Accertata la tardività del parere negativo, occorre verificare se essa faccia venir meno la natura vincolate del parere stesso, come rilevato in sede cautelare.

Ritiene il Collegio di confermare la statuizione cautelare alla stregua delle considerazioni di seguito proposte.

E’ necessario muovere dalla disciplina di riferimento.

L’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel prevedere che sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione (ovvero, l’Autorità comunale delegata), dopo avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente (quinto comma), stabilisce che quest’ultimo debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, previa formulazione del preavviso di diniego se il parere è negativo (ottavo comma).

Come già rilevato in sede cautelare, deve ritenersi che il carattere vincolante del parere della Soprintendenza permanga solamente se esso venga reso entro i quarantacinque giorni di cui al quinto comma dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (ovvero, dovendo essere preceduto dal preavviso di rigetto, entro 45 giorni dalle osservazioni dell’interessato o dal decorso dei 10 giorni di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/90).

Milita in tal senso la formulazione testuale delle norme che vengono in rilievo: l’ottavo comma dell’art. 146 si riferisce al “parere di cui al comma 5” (qualificato in tale sede vincolante), fissando il termine di 45 giorni e soggiungendo, all’ultimo periodo, che “l’amministrazione provvede in conformità”.

Se, quindi, il parere (vincolante ai sensi del quinto comma) è reso nel termine di 45 giorni (ottavo comma), l’Amministrazione non può discostarsene ma deve limitarsi a prenderne atto entro venti giorni dalla ricezione, secondo quanto previsto dall’ottavo comma, ultimo periodo dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

I primi due periodi del successivo nono comma dell’art. 146 citato nel testo (nel testo vigente ratione temporis) prevedevano che:

<<Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni>>.

È evidente che la previsione della conferenza di servizi, nell’ipotesi in cui il termine non sia rispettato, è inconciliabile con la possibilità che possa ancora essere assegnato carattere vincolante al parere tardivo della Soprintendenza, atteso che la stessa previsione di una conferenza di sevizi non avrebbe alcun senso se, una volta pervenuto il parere, le Amministrazioni intervenute non disponessero di alcun margine di apprezzamento.

La norma dell’art. 146, nono comma, è stata modificata dall’art. 25, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha soppresso il primo e secondo periodo, ma il procedimento oggetto di causa era stato avviato nella vigenza delle norme che prevedevano il ricorso alla conferenza di servizi (essendo la modifica del nono comma dell’art. 146 entrata in vigore il 13 settembre 2014), per cui la notazione può valere a fini argomentativi, rafforzando il convincimento che la tardività del parere ne faccia venir meno il carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2136; TAR Veneto, sez. II, 22/5/2014, n. 698).

In ogni caso, indipendentemente dalla previsione della conferenza di servizi (ora abrogata), in mancanza di parere della Soprintendenza e decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti, <<l’amministrazione procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione>> (art. 146, co. 9, cit.).

Essa è dunque tenuta comunque a concludere in proprio il procedimento, se la Soprintendenza non si è espressa (tanto più una volta eliminata la previsione della conferenza di servizi), derivando anche da ciò la necessità di dover considerare non più vincolante il parere tardivo (in ipotesi, emesso allorquando l’Amministrazione abbia già formulato o sia in procinto di esprimere la propria autonoma valutazione).

Invero, il decorso del termine non consuma il potere della Soprintendenza di emettere il parere e, dunque, a rigore, tale termine non ha carattere propriamente perentorio, ne consegue che il parere può ben essere emesso tardivamente (la Soprintendenza mantiene il potere di esprimere il proprio avviso, anche per la rilevanza dei valori alla cui tutela è preposta, benché spogliato del carattere vincolante), ma l’Amministrazione procedente non è più vincolata ad osservarlo, dovendolo considerare alla stregua di un rilevante contributo istruttorio a cui può o meno uniformarsi in entrambi i casi illustrando nella motivazione, anche sinteticamente, le ragioni della scelta operata.

Diversamente argomentando, ritenendo cioè che il parere di cui al comma 5 dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 sarebbe comunque vincolante anche decorso il termine di adozione, si perverrebbe ad attribuire alla Soprintendenza il potere di emettere un parere vincolante in ogni tempo, cosicché, per un verso, la fissazione del termine stesso non avrebbe alcuna ragion d’essere e, per altro verso, l’Amministrazione procedente dovrebbe prendere atto del parere della Soprintendenza, anche qualora sia decorso il maggior termine di sessanta giorni e spetti ad essa di provvedere autonomamente (cfr. da ultimo TAR Campania, sez. III, 22 aprile 2015, n. 2267).

In conclusione, il parere del Soprintendente è vincolante se espresso nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle osservazioni dell’interessato, successive al preavviso di parere negativo (in mancanza di esse, dalla scadenza dei dieci giorni ex art. 10-bis della legge n. 241/90).

Se nelle more è emesso il parere della Soprintendenza, esso non ha carattere vincolante e l’Amministrazione (chiamata a concludere il procedimento ma non più tenuta a provvedere “in conformità”, come stabilito dall’art. 146, ottavo comma, ultimo periodo) deve considerare i rilievi manifestati dall’amministrazione statale, che entrano a far parte della valutazione da assumere in merito all’autorizzazione paesaggistica (cfr. in tal senso da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2136).

Nel caso di specie, invece, la Regione e il SUAP si sono limitate a negare l’autorizzazione richiamando il parere della Soprintendenza, sull’erroneo presupposto che esso fosse vincolante.

Peraltro, il parere espresso dalla Soprintendenza deve considerarsi anche affetto anche da vizi suoi propri, atteso che, come anticipato e rilevato in sede cautelare, esso non ha preso in considerazione le articolate deduzioni formulate da parte ricorrente nell’ambito dell’interlocuzione procedimentale avviata a seguito della comunicazione dell’avviso di parere negativo ex art. 10-bis l. n. 241/1990 (15 novembre 2013).

Né può sostenersi che le osservazioni formulate non potessero modificare l’orientamento espresso dalla Soprintendenza, atteso che, per un verso, parte ricorrente ha proposto specifici rimedi volti a superare le criticità rappresentate nel preavviso e che, per altro verso, ha fornito informazioni e dettagli sugli aspetti del progetto di intervento sui quali la Soprintendenza stessa aveva chiesto integrazioni e chiarimenti rilevando specifiche carenze.

A fronte di tali oggettivi contributi in sede di contraddittorio, il parere impugnato si limita a ribadire, anche sotto il profilo testuale, quanto la medesima Soprintendenza aveva rilevato già in sede di preavviso di parere negativo, senza nulla aggiungere e non tenendo in considerazione le osservazioni formulate da parte ricorrente, anche solo per ritenerle insufficienti o inadeguate; ad esempio, nel parere definitivo sono state ribadite dalla Soprintendenza pretese carenze relative ad elementi dell’intervento accessori su cui parte ricorrente aveva, invece, fornito numerose indicazioni che, però, l’Amministrazione non ha nemmeno menzionato.

Ciò considerato, il ricorso deve essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro duemila (2.000).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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