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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1327 | Data di udienza: 29 Aprile 2015

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere assentite ma non realizzate – Rimborso degli  oneri di urbanizzazione – Scadenza del termine di efficacia del titolo edilizio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 14 Agosto 2015
Numero: 1327
Data di udienza: 29 Aprile 2015
Presidente: Salamone
Estensore: Ravasio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere assentite ma non realizzate – Rimborso degli  oneri di urbanizzazione – Scadenza del termine di efficacia del titolo edilizio.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 14 agosto 2015, n. 1327


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere assentite ma non realizzate – Rimborso degli  oneri di urbanizzazione – Scadenza del termine di efficacia del titolo edilizio.

Il versamento di oneri di urbanizzazione riferibile ad opere assentite ma non realizzate diventa rimborsabile nel momento in cui matura la certezza che le opere stesse non saranno più realizzate: in linea di principio, in mancanza di un espresso atto di rinuncia alla realizzazione delle opere da parte dell’interessato, tale momento si può e si deve far coincidere con la scadenza del termine di efficacia del titolo edilizio, dovendosi in tal caso qualificare l’eventuale richiesta di rinnovo del titolo, presentata dopo la scadenza di esso, quale atto giuridico che fa rivivere l’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e che pertanto legittima l’amministrazione comunale a ritenere quelli già percepiti e riferibili alle opere assentite (nuovamente) in sede di rinnovo del titolo edilizio (TAR Bologna, sez. II, n. 489/2013). Mutatis mutandis, alla medesima conclusione si deve pervenire laddove le opere, benché iniziate tempestivamente, non siano ultimate entro il triennio.

Pres. Salamone, Est. Ravasio – S. s.p.a. (avv. Montanaro) c. Comune di Leini’ (avv.ti Sciolla e Viale)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 14 agosto 2015, n. 1327

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 14 agosto 2015, n. 1327

N. 01327/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2013, proposto da:
Sereco Piemonte S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso Riccardo Montanaro in Torino, Via del Carmine, 2;

contro

Comune di Leini’, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;

per la declaratoria del diritto della Società ricorrente ad ottenere il rimborso del contributo di concessione di cui alla pratica edilizia n. 150bis/99, per la parte corrispondente a quanto non realizzato, oltre a rivalutazione ed interessi dalla debenza al saldo;

– per l’annullamento- del provvedimento del Comune di Leinì, Settore edilizia privata/urbanistica prot. n. 14643 in data 01/08/2013, pervenuto successivamente, avente ad oggetto “Vostra domanda pervenuta in data 02/04/2012 relativa alla richiesta di permesso di costruire per 1° Variante in corso d’opera a A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) n. 220-40292/2010…”, nella sola parte in cui afferma che il credito per la restituzione degli oneri concessori versati in eccesso sarebbe prescritto;-

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Leini’;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è impresa che esercita la propria attività nel settore ambientale e che da tempo gestisce in Comune di Leinì un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti acquisito dalla Ecolinea s.p.a..

2. Questa ultima, con delibera di Giunta Regionale del 20/09/1999, era stata autorizzata, ai sensi dell’art. 22 del D. L.vo 22/97, alla realizzazione di un nuovo impianto che avrebbe dovuto avere una superficie complessiva di 12.070,00 mq..

3. In relazione a detto progetto il Comune di Leinì aveva quantificato gli oneri di urbanizzazione in £. 246.071.090, che venivano interamente corrisposte in varie rate, tra il 2/01/2000 ed il 3/05/2001.

4. Ecolinea s.p.a. provvedeva a denunciare l’avvenuto inizio lavori il 15/05/2000 e la fine lavori sotto la data del 15/11/2000, allorché risultava realizzata solo una parte delle opere in progetto, avente una superficie complessiva di mq. 5.860,02; provvedeva inoltre a chiedere l’agibilità di quanto realizzato con istanza del 12/04/2001, senza peraltro segnalare le variazioni in diminuzione apportate al progetto e senza rinunciare formalmente alle opere già assentite ma non ancora realizzate.

5. Il 27/11/2003, sulla premessa che il Comune di Leinì riteneva l’attività esercitata da Ecolinea s.p.a. rischiosa per l’ambiente e che questa ultima si era dimostrata disponibile ad una riconversione dell’area “pur evidenziando: a) la necessità di raggiungere in tempi certi e brevi la nuova destinazione urbanistica delle aree, b) la necessità di ricomprendere nella trasformazione urbanistica tutte le aree citate in premessa, per un totale di 147.009 mq di superficie territoriale al lordo di aree a servizi ed infrastrutture e/lo OO.UU, al fine di individuare un comparto di intervento omogeneo, che possa adeguatamente essere attrezzato con appropriate infrastrutture, considerato anche che parte delle urbanizzazioni generali già realizzate da Ecolinea sono in grado di soddisfare la trasformazione dell’intera area”, il Comune di Leinì ed Ecolinea s.p.a. addivenivano alla stipula di un “accordo di pianificazione”ex art. 11 L. 241/90, a mezzo del quale il Comune si impegnava a sua volta ad adottare, entro i successivi 120 giorni, una variante di Piano Regolatore volta a modificare la destinazione d’uso dell’intera area di proprietà di Ecolinea s.p.a. s.p.a., per riconvertirla ad altre attività produttive non implicanti rischi ambientali, ovvero ad attività commerciali, alberghiere, di distribuzione e logistica , mentre Ecolinea s.p.a. si impegnava a cessare l’attività di trattamento rifiuti una volta intervenuta l’approvazione della variante di Piano Regolatore ed a presentare un piano esecutivo convenzionato: l’accordo prevedeva infatti che l’area sarebbe stata soggetta a piano urbanistico esecutivo al fine di definire le destinazioni d’uso ammesse nel comparto, gli indici di edificabilità, le aree a standard, le garanzie per la corretta esecuzione, ed inoltre al fine di “considerare gli oneri già versati e/o le urbanizzazioni già realizzate come voci in detrazione”.

6. La variante di Piano Regolatore, di riconversione dell’area di proprietà della Ecolinea s.p.a., veniva adottata dal Comune, ma l’accordo di pianificazione non trovava ulteriore esecuzione. Nel frattempo Sereco Piemonte s.p.a. è divenuta proprietaria al 100% di Ecolinea s.p.a..

7. Con AutorizzazionE Integrata Ambientale n. 220-40292 del 4/11/2010 la Provincia di Torino autorizzava Sereco Piemonte s.p.a. ad una variante.

8. In data 2/04/2012 la ricorrente chiedeva al Comune di Leinì il permesso di costruire per realizzare alcune opere in variante rispetto al progetto assentito con l’A.I.A., comportanti un aumento delle superfici esistenti: detta istanza veniva evasa dal Comune con una richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale.

9. Nel fornire i predetti chiarimenti la ricorrente, con nota del 25/06/2013, allegava un calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti al 22/04/1999, in relazione alle opere di cui alla A.I.A. del 20/09/1999. Forniva inoltre un calcolo degli oneri effettivamente dovuti in relazione alla minor superficie realizzata, rispetto a quanto autorizzato in quella A.I.A., concludendo per la sussistenza di un debito del Comune, nei confronti di Ecolinea s.p.a./Sereco Piemonte s.p.a., di Euro 65.385,00.

10. Con nota dell’1/08/2013, n. prot. 14643, il Comune di Leinì riscontrava detta missiva eccependo la prescrizione decennale dell’obbligo di rimborsare gli oneri di urbanizzazione versati in misura superiore al dovuto, affermando che per tale ragione l’istanza di rimborso non poteva essere accolta.

11. Con successiva nota dell’8/10/2013, n. prot. 18712, il Comune di Leinì provvedeva poi a quantificare in complessive Euro 9. 541,70 gli oneri dovuti in relazione alle opere realizzate in variante alla A.I.A. del 4/11/2010.

12. Con il ricorso in epigrafe indicato Sereco Piemonte s.p.a. ha dunque impugnato la nota del Comune di Leinì del 1° agosto 2013, con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) violazione degli artt. 3 L. 10/77 e 3 d.P.R. 380/01, dai quali si desume che il contributo di costruzione è dovuto solo in relazione al concreto esercizio della facoltà di edificare, dal che consegue che in caso di rinuncia o di mancato esercizio della stessa il contributo non è dovuto o deve essere ridotto ed eventualmente rimborsato ai sensi dell’art. 2036 c.c.;

II) violazione degli artt. 2944/2046 c.c. ed eccesso di potere per travisamento, errore e difetto di motivazione, stante che con la stipula dell’Accordo di pianificazione del 27/11/2003 il Comune di Leinì ha riconosciuto la propria debenza, così interrompendo la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione dei contributi versati in più, rispetto alle opere effettivamente realizzate sulla base della A.I.A. del 29/09/1999.

13. La ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e quindi per la condanna del Comune di Leinì alla restituzione di Euro 65.385,00, oltre a rivalutazione ed interessi dalla scadenza della concessione edilizia al saldo effettivo.

14. Il Comune di Leinì si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, sottolineando che la ricorrente non ha mai richiesto, perché indebitamente versati, parte degli oneri corrisposti per la realizzazione delle opere assentite con l’A.I.A. del 20/09/1999; che il riconoscimento del debito altrui per avere l’effetto di interrompere la prescrizione del diritto di credito deve mostrare la consapevolezza della debenza da parte del debitore nonché la volontà di voler rinunciare alla prescrizione; che dall’Accordo di pianificazione del 27/11/2003 non emerge in alcun modo che il Comune avesse consapevolezza del credito di Ecolinea s.p.a. per oneri di urbanizzazione versati in misura maggiore a quella effettivamente dovuta, credito che del resto il Comune non era neppure in grado di rappresentarsi dal momento che Ecolinea s.p.a., pur avendo realizzato opere minori rispetto a quelle assentite, non ha mai formalizzato una variante . Il Comune ha inoltre rilevato che su quanto eventualmente dovuto per le causali di che trattasi non sarebbe dovuta la rivalutazione monetaria venendo in considerazione un indebito oggettivo.

15. Con memoria dell’8/07/2015 la ricorrente ha replicato che il Comune era a conoscenza del fatto che i lavori assentiti con l’A.I.A. del 20/09/1999 non erano stati interamente eseguiti: tale conoscenza l’Amministrazione poteva infatti desumere dalla richiesta di agibilità che Ecolinea s.p.a. aveva chiesto sin dal 2001 con riferimento alla palazzina ad uso uffici, cioè solo alle opere effettivamente realizzate, ed inoltre dalla delibera della Giunta Provinciale n. 168727 del 30/07/2002, nella quale, in esito ad una conferenza di servizi indetta dalla Provincia su una richiesta di variante proposta da Ecolinea s.p.a., si dava atto che una parte dell’impianto non era stata realizzata: poiché in tale delibera si legge che il Comune aveva partecipato a tutte le fasi della procedura, la delibera provinciale in questione dimostrerebbe, secondo la rcorrente, che esso aveva preso contezza, sin dall’anno 2002, della mancata realizzazione di una parte delle opere e della conseguente insorgenza di un credito di Ecolinea s.p.a. per gli oneri di urbanizzazione versati in relazione alle opere non eseguite; alla luce di tale constatazione dovrebbe quindi essere letto ed interpretato l’Accordo di Pianificazione stipulato tra il Comune ed Ecolina s.p.a. il 27/11/2003.

16. Dopo scambio di memorie il ricorso è stato introitato a decisione alla pubblica udienza del 29/04/2015.

17. Il ricorso deve essere respinto dovendosi constatare, da una parte, che non v’è prova del fatto che il Comune si era concretamente prefigurato tutti i fatti costitutivi del diritto di Ecolinea s.p.a. al rimborso degli oneri pagati in esso, d’altra parte che dall’Accordo di Pianificazione del 27/11/2003 non emerge affatto la chiara la volontà del Comune di riconoscersi debitore nei confronti di Ecolinea s.p.a. relativamente agli oneri medesimi, e tanto meno emerge la volontà del Comune di voler procedere al rimborso di essi.

17.1. La mancata realizzazione di parte dei lavori assentiti ad Ecolinea con l’A.I.A. del 20/09/1999 non comportava automaticamente che l’Amministrazione comunale si prefigurasse il proprio obbligo di restituire gli oneri riferibili alle opere non realizzate, e ciò per la ragione che, non avendo Ecolinea s.p.a. mai manifestato l’intenzione di rinunciare definitivamente alla realizzazione di esse, il Comune era legittimato a presumere che Ecolinea vi avrebbe dato corso in un secondo momento, giustificando così l’esborso degli oneri: sul punto va sottolineato che la segnalazione di fine lavori del 15/11/2000 e la richiesta di agibilità presentata da Ecolinea s.p.a. con riferimento alla sola palazzina per gli uffici non era di per sé significativa della intenzione della società di rinunciare in via definitiva ad eseguire tutte le altre opere, potendo giustificarsi tali adempimenti anche con il mero interesse di Ecolinea di cominciare ad utilizzare immediatamente l’edificio destinato agli uffici, senza dover attendere la fine di tutti i lavori. Il fatto, poi, che Ecolinea abbia proceduto al pagamento di rate degli oneri di urbanizzazione anche in epoca posteriore alla richiesta di agibilità dimostra ulteriormente che a quell’epoca l’azienda non era ancora intenzionata a rinunciare alla realizzazione delle altre opere.

17.1.2. In senso contrario neppure depone, in particolare, la Giunta Provinciale n. 168727 del 30/07/2002, prodotta l’8/04/2015, nella quale la Provincia rilevava che “…..con il progetto presentato la Società istante intende apportare delle modifiche al progetto originale già approvato con D.G.R. n. 44-28212 del 20/09/1999 e che non si prevedono variazioni alle quantità e tipologie di rifiuti già precedentemente autorizzate. Le modifiche richieste consentono di avviare un’attività di stoccaggio conto terzi, rinviando ad un secondo momento la realizzazione della seconda parte dell’impianto già autorizzato dalla Regione”: tale affermazione, che si legge nel corpo della delibera in esame, dimostra che nella estate del 2002 Ecolinea s.p.a aveva confermato l’intenzione di portare a termine il progetto assentito nel 1999, pur con varianti che le avrebbero consentito di avviare immediatamente una attività di stoccaggio conto terzi ulteriore o diversa rispetto alla attività inizialmente assentita.

17.1.3. Quanto alla delibera della Giunta Provinciale n. 232 – 1181115 del 17/10/2007 va detto che essa, documentando attività posteriori all’Accordo di Pianificazione del 27/11/2003, non può avere alcuna rilevanza ai fini della interpretazione di questo ultimo, anche perché la delibera in questione non effettua alcun riferimento a detto Accordo né accenna minimamente alla problematica nascente dall’avvenuto pagamento, da parte di Ecolinea s.p.a., di oneri di urbanizzazione con riferimento ad opere non ancora realizzate.

17.1.4. Si deve a questo punto rilevare che il versamento di oneri di urbanizzazione riferibile ad opere assentite ma non realizzate diventa rimborsabile nel momento in cui matura la certezza che le opere stesse non saranno più realizzate e si può concordare sul fatto che, in linea di principio, in mancanza di un espresso atto di rinuncia alla realizzazione delle opere da parte dell’interessato, tale momento si può e si deve far coincidere con la scadenza del termine di efficacia del titolo edilizio – dovendosi in tal caso qualificare l’eventuale richiesta di rinnovo del titolo, presentata dopo la scadenza di esso, quale atto giuridico che fa rivivere l’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e che pertanto legittima l’amministrazione comunale a ritenere quelli già percepiti e riferibili alle opere assentite (nuovamente) in sede di rinnovo del titolo edilizio -: anche in giurisprudenza è già stato affermato che il diritto al rimborso di oneri di urbanizzazione versati in relazione ad opere mai iniziate può essere fatto valere dalla scadenza del termine annuale entro il quale i lavori devono avere inizio (TAR Bologna, sez. II, n. 489/2013), e tale affermazione deve appunto correlarsi al principio per cui il mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire comporta la perdita di efficacia del medesimo. Mutatis mutandis alla medesima conclusione si deve pervenire laddove le opere, benché iniziate tempestivamente, non siano ultimate entro il triennio.

17.1.5. Tuttavia ai fini della decisione sul caso di specie si deve procedere ad interpretare l’Accordo di Pianificazione del 27/11/2003, onde verificare se a mezzo di esso il Comune abbia inteso – come sostiene parte ricorrente – riconoscere l’obbligo di restituire ad Ecolinea s.p.a. gli oneri da questa versati in eccesso: in questa sede interessa pertanto stabilire non solo, e non tanto, se il Comune fosse astrattamente in condizioni di prefigurarsi l’insorgenza – in conseguenza della perdita di efficacia del titolo edilizio – dell’obbligo di restituire gli oneri di urbanizzazione percepiti in eccesso, quanto piuttosto se il Comune tale obbligo se lo era in concreto rappresentato, poiché in caso contrario non si potrebbe ragionevolmente sostenere che tale obbligo sia stato fatto oggetto di un atto di riconoscimento e volizione nel contesto dell’Accordo di Pianificazione. Ebbene, ad avviso del Collegio quanto sopra detto in ordine al fatto che Ecolinea s.p.a. non ha mai formalmente rinunciato alla realizzazione delle opere e che ancora nella estate del 2002 essa affermava di voler procedere ad ultimare, in un secondo momento, le opere assentite con l’A.I.A. del 20/09/1999, tutto ciò ad avviso del Collegio ha indotto il Comune a non porsi, quantomeno per un certo numero di anni, il problema della eventuale restituzione delle somme indebitamente incassate per la causale che qui si sta esaminando e ciò di fatto ha impedito che il Comune si rendesse conto di essere esposto ad una richiesta di rimborso.

17.2. Venendo all’Accordo di pianificazione il Collegio ritiene, allora, che la clausola contenuta all’art. 6, parte seconda, lett. d), secondo la quale il Comune si impegnava “a considerare gli oneri già versati e/o le urbanizzazioni già realizzate come voci in detrazione”, non può essere considerata quale riconoscimento dell’obbligo di restituire gli oneri già corrisposti da Ecolinea s.p.a. e riferibili alle opere non realizzate, obbligo che, come sopra argomentato, il Comune non si era all’epoca ancora prefigurato e che quindi non poteva fare oggetto di un atto di volizione.

17.2.1. Peraltro occorre soggiungere che alla clausola in esame è possibile attribuire un significato ben diverso da quello accreditato da parte ricorrente. Considerato che con l’Accordo in esame il Comune otteneva la disponibilità di Ecolinea s.p.a. a riqualificare l’area per destinarla comunque ad attività produttive, commerciali o terziarie, in relazione alle quali sarebbero tornate utili le urbanizzazioni già realizzate o programmate in loco; considerato altresì che ove non fosse intervenuto un tale accordo il Comune avrebbe potuto ottenere la riqualificazione dell’area solo previa rilocalizzazione forzosa dell’attività esercitata da Ecolinea s.p.a., di guisa che sussisteva un interesse pubblico ad andare incontro alle esigenze di Ecolinea s.p.a.; tanto premesso e considerato pare al Collegio evidente che con la clausola in esame le parti si siano limitate ad esprimere il concetto che le opere di urbanizzazione già esistenti sarebbero state valorizzate e che il relativo importo, insieme agli oneri già versati da Ecolinea s.p.a. non ancora tradottisi in opere di urbanizzazione, sarebbe stato portato in deduzione degli oneri di urbanizzazione che Ecolinea s.p.a. avrebbe dovuto versare in base alla nuova tipizzazione urbanistica ed a seguito della presentazione del piano esecutivo convenzionato divisato dall’Accordo di Pianificazione: in sostanza, dunque, con quella clausola le parti si sono limitate a stabilire che dal futuro debito per oneri di urbanizzazione, insorgente per effetto della approvazione del futuro piano esecutivo convenzionato, sarebbe stato portato in compensazione il valore delle opere e degli oneri già versati per l’urbanizzazione di quell’area, a prescindere dall’ammontare di esso, e proprio per il fatto che nel coacervo di somme da portare in compensazione le parti facevano confluire anche il valore delle opere di urbanizzazione già realizzate, rispetto alle quali il Comune non aveva certamente alcun obbligo restitutorio, dimostra che scopo della clausola in esame non era quello di regolare i rispettivi rapporti di debito credito, quanto piuttosto quello di riconoscere l’utilità delle urbanizzazioni già esistenti o già programmate anche nell’ambito della futura nuova urbanizzazione. La clausola in questione, dunque, non implica e non prova che nel momento in cui la sottoscriveva il Comune si ritenesse debitore nei confronti di Ecolinea s.p.a. in relazione alla indebita percezione di oneri, né implica e prova che a mezzo della pattuita compensazione il Comune intendesse sdebitarsi: essa lasciava invece totalmente impregiudicata la questione della eventuale restituzione di oneri versati da Ecolinea s.p.a.. Non è quindi assolutamente possibile interpretare la clausola di che trattasi quale atto con cui il Comune di Leinì si sia riconosciuto debitore di somme versate in eccesso da Ecolinea s.p.a. per l’urbanizzazione dell’area di sua proprietà.

17.2.2. Alla clausola in esame, peraltro, non potrebbe comunque attribuirsi la valenza che pretende parte ricorrente in ragione della sua genericità, dal momento che a mezzo di essa le parti non hanno effettuato alcuna ricognizione delle somme che, in ipotesi, il Comune avrebbe dovuto restituire.

18. Non essendo mai stato presentato ed approvato il nuovo piano esecutivo convenzionato, non è mai sorta, a carico di Ecolinea s.p.a., una nuova debenza per oneri di urbanizzazione, e quindi non si sono verificate le condizioni perché prendesse efficacia la compensazione pattuita nell’Accordo di Pianificazione, che peraltro richiedeva anche un atto di valorizzazione delle urbanizzazioni già realizzate e degli oneri già versati. Al fine di non perdere questi ultimi Ecolinea s.p.a. avrebbe quindi dovuto avanzare, a tempo debito, una formale richiesta di rimborso degli oneri versati in relazione alle opere non realizzate: non provvedendo a ciò Ecolinea s.p.a. ha lasciato decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione degli oneri versati in eccedenza.

18.1. La decorrenza del predetto termine prescrizionale va fissata tra il 20/09/2002 ed il 15/05/2003. L’A.I.A. che autorizzava la realizzazione delle opere per le quali Ecolinea s.p.a. ha versato gli oneri in eccedenza è stata rilasciata il 20/09/1999 e quindi, in quanto atto sostitutivo del permesso di costruire, dal punto di vista edilizio ha perso efficacia al 20/09/2002 ovvero, al massimo, entro il triennio successivo al materiale inizio dei lavori, avvenuto il 15/05/2000.

18.2. Solo con missiva del 25/06/2013 la ricorrente, succeduta ad Ecolinea s.p.a., ha provveduto ad inoltrare al Comune un conteggio degli oneri versati indebitamente, senza peraltro formalmente richiederne la restituzione. Comunque, anche a voler qualificare la missiva del 25/06/2013 come idonea a costituire il Comune in mora con riferimento all’obbligo di restituire gli oneri percepiti indebitamente, essa è intervenuta quando ormai era già maturata la prescrizione del relativo diritto, alla quale il Comune ha prontamente dimostrato di non voler rinunciare.

19. Alla luce di tutto quanto sopra esposto le domande formulate dalla ricorrente debbono ritenersi infondate, dovendo ritenersi ormai prescritto il credito vantato dalla ricorrente.

20. Il ricorso va conseguentemente respinto.

21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Leinì, spese che si liquidano in Euro 4.000,00 (euro quattromila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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