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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1152 | Data di udienza: 26 Maggio 2015

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Interventi di ristrutturazione edilizia – Ripristino o ricostruzione di edifici o parti di essi demoliti o crollati – Permesso a costruire – Necessità – Zona paesaggisticamente vincolata – Obbligo di rispettare anche la precedente sagoma – Permesso a costruire – Inizio e termine delle opere – Proroga con provvedimento motivato, solo in presenza di fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del titolare – Effetti – Decadenza del permesso a costruire – Inutile decorrenza del termine fissato per l’inizio o ultimazione dei lavori – Artt. 3, 15, 30, e 44 dPR n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Gennaio 2016
Numero: 1152
Data di udienza: 26 Maggio 2015
Presidente: Mannino
Estensore: Gentili


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Interventi di ristrutturazione edilizia – Ripristino o ricostruzione di edifici o parti di essi demoliti o crollati – Permesso a costruire – Necessità – Zona paesaggisticamente vincolata – Obbligo di rispettare anche la precedente sagoma – Permesso a costruire – Inizio e termine delle opere – Proroga con provvedimento motivato, solo in presenza di fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del titolare – Effetti – Decadenza del permesso a costruire – Inutile decorrenza del termine fissato per l’inizio o ultimazione dei lavori – Artt. 3, 15, 30, e 44 dPR n. 380/2001.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 14/01/2016 (Cc. 26/05/2015) Sentenza n. 1152
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Interventi di ristrutturazione edilizia – Ripristino o ricostruzione di edifici o parti di essi demoliti o crollati – Permesso a costruire – Necessità – Zona paesaggisticamente vincolata – Obbligo di rispettare anche la precedente sagoma – Artt. 3, 15, 30, e 44 dPR n. 380/2001.
 
Pur a seguito della entrata in vigore dell’art. 30 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni con legge 98 del 2013, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente demoliti o crollati, debbono ritenersi assoggettati al rilascio nel necessario permesso a costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, sono altresì assoggettate all’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell’edificio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 settembre 2014, n, 40342; idem Sezione III penale, 7 febbraio 2014, n.5912) 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Permesso a costruire – Inizio e termine delle opere – Proroga con provvedimento motivato, solo in presenza di fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del titolare – Effetti – Decadenza del permesso a costruire – Inutile decorrenza del termine fissato per l’inizio o ultimazione dei lavori. 
 
Ai sensi dell’art. 15 del dPR n. 380 del 2001, all’atto del rilascio del permesso a costruire la competente Amministrazione indica anche i termini fissati per l’inizio ed il termine delle opere assentite; invero, mentre per quanto concerne la ultimazione dei lavori questo termine non può essere, di regola, superiore alla durata di tre anni dall’inizio delle opere, per dare inizio ad esse il titolare del permesso è onerato ad attivarsi entro un anno dal rilascio del permesso; siffatti termini sono, infine, suscettibili di essere prorogati, con provvedimento motivato, solo in presenza di fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del titolare medesimo. Va, altresì, precisato che, nel vigente contesto normativo, non é ravvisablle la presenza di alcuna norma o principio di diritto che imponga l’emanazione di un provvedimento espresso riguardo alla intervenuta decadenza, posto che la legge stessa disciplina in via diretta la durata della concessione e, in via tassativa, le ipotesi per ottenerne la proroga: con la conseguenza, quindi, che la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori opera di diritto e che il provvedimento pronunciante la decadenza, se eventualmente adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto già verificatosi ex se, in via diretta, in ragione dell’infruttuoso decorso del termine prefissato (Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 maggio 2012, n. 2915; nello stesso senso, cioè in quello della automaticità della inefficacia per l’inutile decorrenza del termine fissato per l’inizio o l’ultimazione dei lavori assentiti, anche Tar del Lazio, Sezione II bis, 5 maggio 2015, n. 6356).
 
 
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Pescara del 3/10/2014) Pres. Mannino Est. Gentili Ric. Farina
 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 14/01/2016 (Cc. 26/05/2015) Sentenza n. 1152

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 14/01/2016 (Cc. 26/05/2015) Sentenza n. 1152

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONETERZA PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. MANNINO Saverio Felice Presidente
Dott. GRILLO Renato                Consigliere
Dott. MULURI Guicla                Consigliere
Dott. GENTILI Andrea               Consigliere rel. 
Dott. SCARCELLA Alessio        Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: FARINA Mario Domenico, nato a Lanciano (Ch) il 6 ottobre 1955; 
– avverso la ordinanza del Tribunale di Pescara del 3 ottobre 2014;
– letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
– sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
– sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Manuel DE MONTE, del foro di Pescara, anche in sostituzione dell’avv. Marcello RUSSO, del foro di Pescara, il quale ha Insistito per l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Pescara ha confermato, con ordinanza del 3 ottobre 2014 il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal locale Gip, nell’ambito di un procedimento che vede indagati Farina Mario Domenico, Ferri Agostino e Ferri Lorenzo ed avente ad oggetto un cantiere ubicato a Pescara, via Primo vere n. 13.
 
Il Tribunale, puntualmente ricostruite le articolate fasi del presente procedimento, che è stato preceduto da altri giudizi aventi sempre ad oggetto il medesimo cantiere, e chiariti i motivi di impugnazione che erano stati formulati dal Farina avverso il ricordato provvedimento di sequestro preventivo, ha osservato, per ciò che riguarda le ragioni del rigetto del ricorso in sede cautelare, che sussistevano elementi per ritenere che l’originario permesso a costruire rilasciato agli indagati, recante Il numero 430 del 2003, fosse illegittimo in quanto con esso sarebbe stata assentita, in attuazione di una collusione criminosa fra soggetti pubblici e privati, la realizzazione di un immobile avente, per quanto ora interessa, sagoma diversa da quello preesistente.
 
Sul punto, ha rilevato, altresì, il Tribunale che, indiscussa la diversità di sagoma fra l’edificio preesistente, oggetto di demolizione, e quello di progettata nuova realizzazione, l’art. 3, comma 2, lettera d), del dPR n. 380 del 2001 prevede che si intendano per interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.”
 
Al riguardo il Tribunale ha osservato che non può considerarsi prevalente sulla predetta normativa statale la normativa regionale, la quale prevede che in caso di ricostruzione il vincolo concerna la identità di volumetria e non quella di sagoma; a tale proposito ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 2011, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia che, in ipotesi analoga a quella ora in esame, prevedeva solo il rispetto della volumetria della costruzione preesistente ma non anche quello della sua sagoma.
 
La Corte ha infatti ritenuto che rientrano nella normativa di principio, monopolio della legislazione statale, le definizioni riguardanti le diverse tipologie di intervento edilizio, compresi i limiti ad esse.
 
Procedendo, ha aggiunto la ordinanza, ad una interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione vigente in Abruzzo, deve ritenersi che anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione, debba essere rispettato il limite della identità di sagoma. 
 
Né vale ricordare che secondo l’attuale versione dell’art. 3 del dPR n. 380 del 2001, come modificato a seguito della entrata in vigore del di n. 69 del 2013, convertito con legge n. 98 del 2013, il predetto limite della identità di sagoma sia stato espunto, posto che, tale modifica normativa, non incidendo sulla struttura essenziale del reato e non comportando una variazione del precetto penale, non ha efficacia retroattiva.
 
Infine Il Tribunale ha osservato che il provvedimento di sequestro è fondato, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto il permesso a costruire n. 74 del 2007, in forza del quale sono state eseguite le opere, sarebbe venuto meno per scadenza dei termini previsti dall’art. 15, comma 2, del dPR n. 380 del 2001 sia per l’inizio dei lavori che per la loro conclusione.
 
Rileva, infatti, il Tribunale che non può aderirsi alla tesi prospettata dal ricorrente secondo la quale, ai fini della detta decadenza, è necessaria la esistenza di un provvedimento espresso da parte della Amministrazione, dovendo, invece, ritenersi che la scadenza del detti termini comporti automaticamente la decadenza dal permesso a costruire.
 
Né, infine, vale osservare, secondo la motivazione del Tribunale di Pescara, che i termini in questione sono stati prorogati per effetto dell’art. 30, comma 3, della legge n. 98 del 2013, posto che al momento della entrata in vigore di tale legge Il termine ora in questione già era decorso.
 
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento Farina Domenico Mario, tramite il proprio difensore di fiducia, svolgendo diversi motivi di impugnazione, qui di seguito brevemente sunteggiati.
 
La ordinanza impugnata sarebbe viziata, ad avviso del ricorrente, in quanto difetterebbe il pericolo nel ritardo In quanto, essendo il fabbricato completamente a rustico, la libera disponibilità di esso non può aggravare le conseguenze del reato ipotizzato.
 
Sussisterebbe, in base al secondo motivo di impugnazione, la violazione dei principi sul riparto di giurisdizione fra giudice penale e giudice amministrativo, in quanto il Tribunale di Pescara avrebbe condotto un approfondito sindacato non sulla liceità degli atti amministrativi emessi nel corso della vicenda ma sulla loro stessa legittimità, così invadendo il campo riservato al giudice amministrativo.
 
L’ordinanza sarebbe illegittima stante la violazione ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. in relazione alla insussistenza del fumus commissi delicti per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, nonché dell’art. 3 della Costituzione.
 
Ancora la stessa sarebbe viziata per la violazione ed erronea applicazione degli artt. 321, 648 e 649 cod. proc. pen., nonché dell’art. 157 cod. pen., stante il mancato raccordo fra la pronunzia ora impugnata e le altre intervenute nel tempo nei confronti delle stesse parti.
 
È stata, altresì, dedotta dal ricorrente la violazione dell’art. 3 del dPR n.380 del 2001 nonché dell’art. 30 della legge della Regione Abruzzo n. 18 del 1983 oltre alla mancata applicazione dell’art. 118 della Costituzione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che ai fini della nozione di ristrutturazione edilizia fosse necessario il mantenimento della sagoma originaria dell’immobile demolito, la violazione di legge emergerebbe ciò anche in ragione della avvenuta modificazione dell’art. 3 del dPR n. 380 del 2001, considerato applicabile al caso in questione ai sensi dell’art. 2 cod. pen..
 
Violazione dell’art. 15 del dPR n. 380 del 2001, dovendosi ritenere, anche in conformità con altre decisioni giurisdizionali e provvedimenti amministrativi assunti nel confronti delle stesse parti, che la decadenza ex art. 15 del citato dPR non operi laddove ci siano state ragioni che abbiano obbiettivamente impedito la realizzazione delle opere edilizia per le quali era stato rilasciato il permesso a costruire, nella specie costituito dal permesso n. 74 del 2007.
 
È, infine, stata dedotta la violazione dell’art. 15 del dPR n. 380 del 2001 nonché la contraddittorietà fra il contenuto della ordinanza impugnata ed un proprio precedente provvedimento del 20 giugno 2013.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso, essendo risultato infondato, deve essere, pertanto, rigettato, col conseguente accollo della spese processuali a carico del ricorrente.
 
Rileva, infatti, la Corte, esaminando le doglianze contenute nell’impugnazione proposta dal Farina e confrontandole con la motivazione della ordinanza impugnata, che quest’ultima si fonda, sia pure sotto molteplici profili, essenzialmente sul presupposto della sussistenza in capo al ricorrente dell’obbligo di dotarsi di idoneo permesso a costruire per la realizzazione delle opere oggetto di sequestro e della sua perdurante validità.
 
Assume in tale prospettiva valenza assorbente l’esame del motivo di ricorso formulato dal Farina con Il quale egli ha dedotto la illegittimità della ordinanza impugnata nella parte in cui essa sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 15 del dPR n. 380 del 2001 laddove nella stessa si è affermata la sussistenza del fumus commissi delicti per avere il ricorrente realizzato l’immobile oggetto di sequestro dopo che il permesso a costruire n.74 del 2007 a lui rilasciato era divenuto inefficace per essere scaduto il termine di decadenza previsto dall’art. 15 del dPR n. 380 del 2001 per l’inizio delle opere assentite. 
 
Premessa, infatti, la necessità per il Farina di dotarsi di un valido permesso a costruire per la realizzazione delle opere per cui è processo – atteso che, pur a seguito della entrata in vigore dell’art. 30 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni con legge 98 del 2013, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente demoliti o crollati, debbono ritenersi assoggettati al rilascio nel necessario permesso a costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadano, come nel caso in questione, in zona paesaggisticamente vincolata, sono altresì assoggettate all’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell’edificio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 settembre 2014, n, 40342; idem Sezione III penale, 7 febbraio 2014, n.5912) – rileva questa Corte che correttamente il Tribunale del riesame della misura cautelare reale ha ritenuto che sussistessero gli elementi per la conservazione del sequestro in ragione dell’assorbente motivo della intervenuta inefficacia del citato permesso a costruire n. 74 del 2007.
 
Va, infatti, ricordato che, secondo quanto prescrive l’art. 15 del dPR n. 380 del 2001, all’atto del rilascio del permesso a costruire la competente Amministrazione indica anche i termini fissati per l’inizio ed il termine delle opere assentite; invero, mentre per quanto concerne la ultimazione dei lavori questo termine non può essere, di regola, superiore alla durata di tre anni dall’inizio delle opere, per dare inizio ad esse il titolare del permesso è onerato ad attivarsi entro un anno dal rilascio del permesso; siffatti termini sono, infine, suscettibili di essere prorogati, con provvedimento motivato, solo in presenza di fatti sopravvenuti Indipendenti dalla volontà del titolare medesimo. Va, altresì, precisato che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, nel vigente contesto normativo, così come d’altra parte in quello precedentemente applicabile, non é ravvisabile la presenza di alcuna norma o principio di diritto che imponga l’emanazione di un provvedimento espresso riguardo alla intervenuta decadenza, posto che la legge stessa disciplina in via diretta la durata della concessione e, in via tassativa, le ipotesi per ottenerne la proroga: con la conseguenza, quindi, che la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori opera di diritto e che il provvedimento pronunciante la decadenza, se eventualmente adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto già verificatosi ex se, In via diretta, in ragione dell’infruttuoso decorso del termine prefissato {Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 maggio 2012, n. 2915; nello stesso senso, cioè In quello della automaticità della inefficacia per l’inutile decorrenza del termine fissato per l’inizio o l’ultimazione dei lavori assentiti, anche Tar del Lazio, Sezione II bis, 5 maggio 2015, n. 6356).
 
Premesso quanto sopra deve convenirsi con il Tribunale di Pescara nel rilevare che, non essendo stati iniziati i lavori realizzati dal Farina oltre il termine di un anno dal rilascio del permesso a costruire n. 74 del 2007 e non essendo stati gli stessi completati entro il triennio, detti lavori, in disparte ogni altra considerazione, non possono essere ritenuti legittimi in quanto non validamente assentito con un permesso a costruire in corso di validità.
 
Sulla base già di questo solo rilievo il ricorso proposto da Farina Mario Domenico deve essere rigettato e, al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015
 

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