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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 831 | Data di udienza: 9 Dicembre 2015

RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – Mancata autorizzazione del veicolo al trasporto del rifiuto – Natura occasionale del trasporto – Limiti del Tribunale del Riesame – Merito del procedimento – Art. 259, c.2° D.Lgs. n.152/2006Artt. 321 e 322 c.p.p.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2016
Numero: 831
Data di udienza: 9 Dicembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Mocci


Premassima

RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – Mancata autorizzazione del veicolo al trasporto del rifiuto – Natura occasionale del trasporto – Limiti del Tribunale del Riesame – Merito del procedimento – Art. 259, c.2° D.Lgs. n.152/2006Artt. 321 e 322 c.p.p.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 12/01/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.831
 
 

RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – Mancata autorizzazione del veicolo al trasporto del rifiuto – Natura occasionale del trasporto – Limiti del Tribunale del Riesame – Merito del procedimento –
Art. 259, c.2° D.Lgs. n.152/2006Artt. 321 e 322 c.p.p.
 
In tema traffico illecito di rifiuti, il “periculum” che legittima il sequestro preventivo del veicolo appartenente al conducente è presunto per legge, essendo in tale ipotesi prevista, dall’art. 259, comma secondo D.Lgs. n.152/2006, la confisca obbligatoria speciale del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti. Per altro verso, il sequestro strumentale alla confisca previsto dall’art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo “tipico”, essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità (Cass. Sez. 3, Sentenza n.47684 del 17/09/2014 Cc. dep. 19/11/2014). Nella specie, il sequestro era stato disposto al fine preventivo di non portare ad ulteriori conseguenze il reato, tuttavia, non spettava al Tribunale valutare le condizioni soggettive dell’indagato e le modalità di accadimento dei fatti – essendo irrilevante la natura occasionale o no del trasporto – ma solo verificare che il bene rientrasse nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca.


(annulla con rinvio ordinanza del 05/10/2015 del Tribunale di Reggio Emilia, Sez. del Riesame) Pres. FIALE, Rel. MOCCI, Ric. P.R.R.E. – JAVAID
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/01/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.831

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 12/01/2016 (Ud. 09/12/2015) Sentenza n.831
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta da:
 
Omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento contro Javaid Muhammad Imran, nato a Toba Tek Sing (Pakistan) il 14/02/1983
avverso l’ordinanza del 05/10/2015 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione del Riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO 
 
1. Richiesto del riesame ex art. 322 c.p.p. da Javaid Muhammad Imran, avverso l’ordinanza 21 settembre 2015 del GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, il Tribunale di quella città – con ordinanza del 5 ottobre 2015 – accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
 
Il nucleo centrale della pronunzia del Tribunale muove dalla constatazione che, il 16 settembre 2015, Javaid Muhammad Imran era stato identificato mentre, a bordo di un furgone, era intento a raccogliere sacchi di plastica, contenenti indumenti usati. Secondo quanto dallo Javaid affermato, la raccolta avveniva su delega orale di una ditta, che usava il nome “Aiuto Italia” e che aveva concordato di elargire allo stesso Javaid il compenso di € 250,00 per ogni carico. Il furgone, a costui appartenente, era stato posto sotto sequestro ed il GIP lo aveva convalidato, osservando che l’attività svolta non era consentita, in quanto non iscritto all’albo dei gestori per il trasporto dei rifiuti.
 
Per confutare tutto ciò, il giudice del riesame ha rilevato che il sequestro preventivo avrebbe dovuto implicare uno specifico, e non occasionale, strutturale nesso strumentale fra la “res” ed il reato, mentre il furgone di proprietà del Javaid era stato utilizzato in via occasionale. Inoltre sarebbe mancato il periculum in mora, trattandosi di persona incensurata e regolare sul territorio ed essendo meramente episodico ed eventuale il legame tra la cosa sequestrata e l’attività illecita.
 
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, deducendo un unico motivo.
 
In data 3 dicembre 2015, l’imputato ha fatto pervenire una memoria, per negare sostanzialmente la natura di rifiuti degli indumenti da lui ritirati.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1.Attraverso il motivo dedotto, sostiene il ricorrente che il nesso di strumentalità tra sequestro e reato sussisterebbe pienamente, giacché il reato contestato sarebbe stato ipotizzato proprio per la mancata autorizzazione del furgone al trasporto di una qualche tipologia di rifiuto. Inoltre, l’assunto dell’occasionalità sarebbe stato smentito dalle dichiarazioni spontaneamente rese da Javaid. In ogni caso, l’annullamento sarebbe avvenuto per la ritenuta insussistenza di un elemento, il periculum in mora, che non era necessario, essendo il mezzo stato sottoposto alla confisca obbligatoria di cui all’art. 259 comma 2° D. Lgs 152/06. Il Tribunale sarebbe altresì entrato indebitamente nel merito del procedimento, che invece non avrebbe potuto affrontare, in sede di riesame di una misura cautelare.
 
L’assunto è fondato.
 
Per un verso, il “periculum” che legittima il sequestro preventivo del veicolo appartenente al conducenteè presunto per legge, essendo in tale ipotesi prevista, dall’art. 259, comma secondo D.Lgs. n.152/2006, la confisca obbligatoria speciale del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti.
 
Per altro verso, il sequestro strumentale alla confisca previsto dall’art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo “tipico”, essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità [Sez. 3, Sentenza n.47684 del 17/09/2014 Cc. (dep. 19/11/2014) Rv. 261242]. Nella specie, il sequestro era stato disposto al fine preventivo di non portare ad ulteriori conseguenzeil reato.
 
Come correttamente rilevato dal ricorrente, non spettava dunque al Tribunale valutare le condizioni soggettive dell’indagato e le modalità di accadimento dei fatti – essendo irrilevante la natura occasionale o no del trasporto – ma solo verificare che il bene rientrasse nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca.
 
L’ordinanzaimpugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio
 
Emilia, affinché rivaluti la fattispecie alla luce dei principi che precedono
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia.
 
 
Così deciso il 09/12/2015
 
 

 

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