Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Inquinamento acustico
Numero: 2864 |
Data di udienza: 18 Dicembre 2015
INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Emissioni superiori alla normale tollerabilità – Diritto al risarcimento del danno – Deposizione testimoniale – Ammissibilità – Fattispecie: risarcimento del danno cagionato da immissioni rumorose in condominio – Artt. 844 e 2043 cod. civ. – Artt. 112-244-115-116-378 cod. proc. civ..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Febbraio 2016
Numero: 2864
Data di udienza: 18 Dicembre 2015
Presidente: Mazzacane
Estensore: Lombardo
Premassima
INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Emissioni superiori alla normale tollerabilità – Diritto al risarcimento del danno – Deposizione testimoniale – Ammissibilità – Fattispecie: risarcimento del danno cagionato da immissioni rumorose in condominio – Artt. 844 e 2043 cod. civ. – Artt. 112-244-115-116-378 cod. proc. civ..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.2^ 12/02/2016 (Cc. 18/12/2015)Sentenza n.2864
In tema di inquinamento acustico, quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l’esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 cod. civ. (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4693 del 18/10/1978; Cass. Sez.2, Sentenza n. 2580 del 12/03/1987; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5844 del 13/03/2007). Inoltre, nulla esclude – in astratto – che l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità possa essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l’attendibilità, anche la congruità delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum.
(conferma sentenza n. 823/2010 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 31/08/2010) Pres. Mazzacane Est. Lombardo Ric. Di Nicolantonio
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.2^ 12/02/2016 (Cc. 18/12/2015) Sentenza n.2864
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.2^ 12/02/2016 (Cc. 18/12/2015) Sentenza n.2864
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MAZZACANE – Presidente
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO – Rel. Consigliere
Dott. LORENZO ORILIA – Consigliere
Dott. LUIGI ABETE – Consigliere
Dott. MASSIMO FALABELLA – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 4444-2011 proposto da: – DI NICOLANTONIO LINDA DNCLND53S46G482E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO DI PAOLO;
– ricorrente –
contro
PETRARCA MARIA TERESA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 823/2010 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 31/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato DI PAOLO Massimo, difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
RITENUTO IN FATTO
1. – Petrarca Maria Teresa convenne in giudizio Di Nicolantonio Linda, chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno cagionatole da immissioni rumorose.
Nella resistenza della convenuta, il Giudice di pace di San Valentino in A.C. accolse la domanda e condannò la convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attrice, che liquidò in euro 200,00.
2. – Sul gravame proposto dalla Di Nicolantonio, il Tribunale di Pescara confermo la pronuncia di primo grado.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Di Nicolantonio Linda sulla base di otto motivi.
Petrarca Maria Teresa, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. – Col ricorso vengono formulati i seguenti motivi:
1) violazione e la falsa applicazione degli
artt. 244-115-116 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito fondato la loro decisione su testimonianze vertenti su apprezzamenti e valutazioni circa la intollerabilità dei rumori, piuttosto che su consulenza tecnica (primo motivo);
2) violazione e la falsa applicazione dell’art. 246 cod. proc. civ., per avere i giudici di merito fondato la loro decisione sulle testimonianze rese da due condomine (De Bernardinis e Di Bari) del medesimo stabile ove abitano le due parti in causa, nonostante si trattasse di testimoni incapaci a deporre in quanto aventi un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio (tanto che la teste De Berardinis aveva presentato un esposto alla Questura di Pescara, denunciando i pretesi rumori molesti) (secondo motivo);
3) insufficiente motivazione con riferimento alla non rilevata incapacità a deporre da parte delle testi la cui dichiarazione è stata posta a fondamento della sentenza impugnata (terzo e quarto motivo);
4) insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle testimoni sopra richiamate (quinto motivo);
5) insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni. che avevano escluso la sussistenza di immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità (sesto motivo);
6) violazione e la falsa applicazione degli
artt. 112-115-116 cod. proc. civ . 1226-2043-2056-2059-2697 cod. civ. e 185-659 cod. pen ., per avere i giudici di merito riconosciuto all’attrice il risarcimento del danno nonostante che non potesse essere ravvisabile alcun danno non patrimoniale in quanto il fatto non configurava alcun reato e l’attrice non avesse fornito alcuna prova del danno (settimo motivo);
7) insufficienza della motivazione per quanto concerne criteri adottati per la quantificazione del danno.
2. – Il ricorso va rigettato.
Invero, le censure di cui ai precedenti nn. l , 4, 5 e 7 sono inammissibili, in quanto attengono ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito che sono insindacabili in cassazione quando – come nella specie – la motivazione è esente da vizi logici e giuridici. Sul punto va precisato che nulla esclude – in astratto – che l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità possa essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l’attendibilità, anche la congruità delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum.
Le censure di cui ai nn. 2 e 3 sono infondate. L’
art. 246 cod. proc. civ. prevede la incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Nel caso di specie, non risulta che le testimoni assunte, condomine del medesimo edificio, abbiano un tale interesse; interesse che potrebbe sussistere solo ove gli appartamenti da esse abitati si trovassero nella medesima posizione – rispetto all’ appartamento dal quale provengono le immissioni rumorose – dell’appartamento dell’attrice ovvero in una posizione assimilabile, tale da consentire di percepire le immissioni rumorose con la medesima intensità. Ciò nel caso di specie non risulta essere stato dedotto. Irrilevante è l’esposto presentato da una delle testimoni alla Questura, diversi essendo i presupposti dell’illecito denunciato con l’esposto rispetto a quello per cui è causa (riferibile alla fattispecie di cui all’
art. 844 cod. civ.).
Da ultimo, anche la doglianza di cui al n. 6 è priva di fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l’esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’
art. 2043 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza n. 4693 del 18/10/1978, Rv. 394378~ Sez.2, Sentenza n. 2580 del 12/03/1987, Rv. 451713; Sez. 3, Sentenza n. 5844 del 13/03/2007, Rv. 597527).
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Essendo la Petrarca rimasta intimata, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 18 dicembre 2015.