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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Armi, Diritto venatorio e della pesca Numero: 225 | Data di udienza: 10 Febbraio 2016

* CACCIA – Condanna per il reato di cui all’art. 30, lett. h) l. n. 157/1992 – Assenza di recidiva – Sospensione della licenza di porto di fucile da caccia – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2016
Numero: 225
Data di udienza: 10 Febbraio 2016
Presidente: Picone
Estensore: Malanetto


Premassima

* CACCIA – Condanna per il reato di cui all’art. 30, lett. h) l. n. 157/1992 – Assenza di recidiva – Sospensione della licenza di porto di fucile da caccia – Illegittimità.



Massima

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 26 febbraio 2016, n. 225


CACCIA – Condanna per il reato di cui all’art. 30, lett. h) l. n. 157/1992 – Assenza di recidiva – ARMI – Sospensione della licenza diporto di fucile da caccia – Illegittimità.

Ai sensi dell’art. 32 della l. n. 157/92, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna per i casi di cui all’art. 30 lett. h), limitatamente all’ipotesi di recidiva, è prevista la sospensione della licenza di porto di fucile da caccia per un periodo da uno a tre anni. Ferma l’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione gode in materia, detta discrezionalità non può però spingersi sino ad una sorta di disapplicazione in peius di una specifica previsione di legge, là dove l’unico elemento valorizzato nel provvedimento consista esclusivamente nella singola condotta oggetto della fattispecie penale (nella specie, il ricorrente veniva trovato in possesso di un cervo adulto, in periodo di divieto di caccia: egli era però stato assolto dall’imputazione per il reato di cui al combinato disposto dell’art. 18 co. 2 e 30 co. 1 lett. H) l. n. 157/1992 e, in ogni caso, mai gli era stata contestata una recidiva)

Pres. f.f. Picone, Est. Malanetto – P.V. (avv. Delmastro Delle Vedove) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 26 febbraio 2016, n. 225

SENTENZA

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 26 febbraio 2016, n. 225

N. 00225/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 543 del 2010, proposto da:
Piero Ventura, rappresentato e difeso dall’avv.to Andrea Delmastro Delle Vedove, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questore di Biella;

per l’annullamento

del decreto del Questore di Biella Cat. 6F- Provv. n. 7/2010, notificato all’interessato a mani proprie il 15.02.2010, di revoca del libretto personale per licenza di porto di fucile n. 425060-M con relativa autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar impugnando il provvedimento con il quale gli è stato revocato il porto di fucile ad uso caccia deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione insufficiente e incongrua; illogicità e contraddittorietà dell’atto; ingiustizia manifesta.

Violazione e falsa applicazione legge n. 157/1992; il provvedimento impugnato avrebbe comminato la revoca per una fattispecie ex lege sanzionata con la mera sospensione del porto d’armi.

Si è costituita l’amministrazione resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

In particolare l’amministrazione evidenziava che il ricorrente veniva trovato in possesso di un cervo abbattuto in periodo che, per data e per orario, si collocava al di fuori del calendario venatorio; ispezionata la sua abitazione veniva poi rinvenuto un laboratorio abusivo di tassidermia; tanto comportava anche una segnalazione all’autorità giudiziaria penale.

All’udienza del 10.2.2016 la causa veniva discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato alla luce delle specifiche motivazioni individuate nel provvedimento impugnato.

In particolare nel provvedimento si formula unica menzione della circostanza che il ricorrente veniva trovato in possesso di un cervo adulto cacciato in periodo di divieto di caccia e che il medesimo veniva segnalato per il reato di cui al combinato disposto dell’art. 18 co. 2 e 30 co. 1 lett. H) l. n. 157/1992.

Il provvedimento esplicita che l’ampia discrezionalità di cui in materia gode l’amministrazione consente di valutare siffatta condotta come tale da far cadere i requisiti di affidabilità prescritti per la titolarità di licenza di porto di fucile da caccia.

Appare tuttavia dirimente la censura mossa con il secondo motivo di ricorso da parte ricorrente.

Infatti, ai sensi dell’art. 32 della medesima l. n. 157/92, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna per i casi di cui all’art. 30 lett. h) (per altro limitatamente all’ipotesi di recidiva) è prevista la sospensione della licenza di porto di fucile da caccia per un periodo da uno a tre anni.

Nel caso di specie occorre osservare: per l’udienza di discussione il ricorrente ha documentato di essere stato assolto dall’imputazione; in ogni caso mai gli è stata contestata una recidiva.

A tutto concedere anche per l’ipotesi di condanna per la fattispecie di reato oggetto di contestazione, lo stesso legislatore ha individuato la sanzione appropriata nella sospensione.

Non pare in definitiva al collegio che, ferma l’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione gode in materia, detta discrezionalità possa spingersi sino ad una sorta di disapplicazione in peius di una specifica previsione di legge là dove l’unico elemento valorizzato nel provvedimento consista esclusivamente nella singola condotta oggetto della fattispecie penale. L’amministrazione, che pure nelle difese ha valorizzato una serie di ulteriori circostanze dei fatti nel provvedimento ha infatti unicamente invocato la condotta oggetto della previsione penale e della specifica diversa valutazione sanzionatoria da parte del legislatore.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite, considerato altresì che il ricorrente non contesta di essere stato trovato in possesso di un capo cacciato al di fuori dei tempi consentiti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF
Roberta Ravasio, Consigliere
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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