+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 9461 | Data di udienza: 17 Novembre 2015

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali – PROCEDURA PENALE -Sequestro preventivo – Periculum in mora – Requisiti della concretezza e attualità – Artt. 256, c.4, 256, c.1, lett. a), D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e 635, in relazione all’articolo 625 n. 7, 674 e 734 codice penale – Art. 321 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2016
Numero: 9461
Data di udienza: 17 Novembre 2015
Presidente: Grillo
Estensore: Di Nicola


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali – PROCEDURA PENALE -Sequestro preventivo – Periculum in mora – Requisiti della concretezza e attualità – Artt. 256, c.4, 256, c.1, lett. a), D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e 635, in relazione all’articolo 625 n. 7, 674 e 734 codice penale – Art. 321 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 8/03/2016 (Ud. 17/11/2015) Sentenza n.9461 



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo – Periculum in mora – Requisiti della concretezza e attualità – Artt. 256, c.4, 256, c.1, lett. a), D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e 635, in relazione all’articolo 625 n. 7, 674 e 734 codice penale – Art. 321 c.p.p..
 
In tema di sequestro preventivo, il “periculum in mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme s.r.l.).
 

(dich.inamm. il ricorso avverso la ordinanza del 11-03-2015 del tribunale della libertà di Cosenza) Pres. GRILLO Rel. DI NICOLA Ric. P.R.T. di Cosenza nei confronti di Plastina ed altri
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 8/03/2016 (Ud. 17/11/2015) Sentenza n.9461

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 8/03/2016 (Ud. 17/11/2015) Sentenza n.9461
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
– sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza nei confronti di:
Plastina Debora, nata a Milano il 03-10-1974
Cavaliere Raffaele, nato a Mormanno il 29-07-1972
Gallo Agostino, nato a Cosenza il 30-05-1966
– avverso la ordinanza del 11-03-2015 del tribunale della libertà di Cosenza;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Udito per gli interessati l’avv. Giuseppe Belvedere che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi sito in località San Sago del Comune di Tortora gestito dalla società Ecologie 2008 S.r.l. per i reati di cui agli articoli 256, comma 4,256, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 635, in relazione all’articolo 625 n. 7, 674 e 734 codice penale per avere – nelle rispettive qualità di amministratore (Debora Plastica), di institore (Raffaele Cavaliere) e di direttore tecnico (Agostino Gallo) della società Ecologica 2008 a responsabilità limitata – disatteso le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Dipartimento politiche dell’ambiente della regione Calabria ed in particolare per avere: ricevuto presso l’impianto quantitativi di rifiuti liquidi (percolato da discarica) in esubero imposto di 300 m3 al giorno; omesso di adottare le cautele necessarie per evitare la perdita anche accidentale o l’abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione trasporto; omesso di inviare all’amministrazione provinciale di Cosenza le prescritte comunicazioni mensili relative alla quantità dei rifiuti ricevuti e trattati (articolo 256, comma 4, decreto legislativo 152 del 2006). Condotte, quelle sopra descritte, che, avevano consentito lo smaltimento nel torrente Pizzino, affluente del fiume Noce e successivamente nel Mar Tirreno, di un ingente quantitativo di rifiuti non pericolosi (in particolare percolato di discarica) non adeguatamente trattati (articoli 256, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 152 del 2006) e pertanto dando luogo ad impatti negativi sul corpo idrico recettore (articoli 635, in relazione all’articolo 625 n. 7, 674,734); con conseguente inconsapevole esposizione della pubblica incolumità a gravissimi e concreti pericoli.
 
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente articola un unico complesso motivo con il quale deduce la violazione di legge nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che, dalla lettura dell’impugnata ordinanza, emerge che il tribunale non si è pronunciato sul fumus commissi delicti ma unicamente sul periculum in mora, ritenendolo insussistente ed affermando che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza non avevano dimostrato in concreto il pericolo di reiterazione dei reati cui potesse dare luogo l’utilizzo dell’impianto di depurazione di rifiuti liquidi e senza, tra l’altro, alcun cenno alla consulenza tecnica redatta dall’ingegnere Raffaele Magnanimi, depositata all’ufficio del giudice per le indagini preliminari in data 4 febbraio 2015 e quindi antecedentemente al rigetto della revoca del sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari.
 
Si assume che il superamento, inconfutabile, nei limiti quantitativi giornalieri imposti dalla autorizzazione integrata ambientale (300 m3 al giorno), violazione costituente il reato di dall’articolo 256, comma 4, decreto legislativo 152 del 2006, reiterato sistematicamente negli anni dal 2009 al 2013 rappresenta una circostanza decisiva ai fini del periculum in mora nemmeno presa in considerazione dal tribunale del riesame trattandosi di fatti di reato che, nel caso di restituzione dell’impianto agli indagati, potrebbero reiterarsi o aggravarsi mediante l’attivazione di tubazioni volanti o bypass.
 
In aggiunta a ciò, a ulteriore riprova della fondatezza dell’impianto accusatorio e del danno ambientale arrecato al territorio fluviale costiero e marino, il ricorrente evidenzia che il consulente tecnico ha messo in rilievo circostanze del tutto omesse dal tribunale del riesame e decisive in ordine al tema cautelare in quanto dimostrative del disastro ambientale con conseguente irreparabilità del danno potenziale provocato dallo scarico incontrollato.
 
3. Gli interessati hanno presentato memoria con la quale hanno rappresentato come alcuna violazione di legge avrebbe commesso il tribunale del riesame nell’omessa valutazione del fumus commissi delicti, statuizione preclusa dal rinvio a giudizio disposto nei confronti degli interessati e come avesse correttamente escluso la sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato nei casi non consentiti.
 
2. Va innanzitutto ricordato che, in materia di impugnazioni cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, con la conseguenza che non è consentita la proposizione di doglianza con la quale si censurano vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante su punti decisivi del giudizio cautelare o meramente apparente.
 
Ciò posto, il tribunale cautelare ha correttamente escluso di pronunciarsi in ordine al fumus commissi delicti in presenza di una preclusione derivante dall’esercizio dell’azione penale. In ogni caso, la questione del fumus è stata superata dalla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo che nei verbali di controllo, con riferimento alle residue situazioni di criticità evidenziate nell’ordinanza impugnata in sede di appello cautelare, era emerso che la ditta Ecologica 2008 aveva provveduto ad installare un autocampionatore refrigerato Modello ISCO 5008 adibito al prelievo delle acque di scarico per la verifica della rispondenza delle stesse con quanto previsto dall’allegato 2 (piano di monitoraggio e controllo) dell’autorizzazione. Detto campionatore consentiva il prelievo di acque in modo da formare e conservare un campione che fosse rappresentativo dei quantitativi effettivamente scaricati nel corpo idrico recettore. Inoltre, nei suddetti verbali di controllo, risultava che erano state sostituite le tubazioni volanti per il convogliamento delle acque di piazzale verso le vasche di stoccaggio e quarantena con tubazioni fisse colorate in grigio; erano state rimosse le tubazioni obsolete allo scopo di rendere più chiare e visibili le linee di trattamento degli impianti; per le restanti linee, ove possibile, si era provveduto a sostituire le condotte sotto traccia con condotte aeree facilmente visibili ed ispezionabili; in caso di guasto delle pompe presenti nelle vaschette di ispezione destinate allo scarico finale era stata realizzata una tubazione di emergenza che permetteva lo scarico delle acque trattate direttamente nella condotta finale senza passare dai filtri di carbone e dalle vaschette di ispezione stesse. Tale tubazione era utilizzabile solo attraverso un’apposita valvola sigillata dall’organo di controllo, potendo i sigilli essere rimossi soltanto in caso di utilizzo della tubazione per i casi di emergenza, con conseguente onere di comunicazione della rottura dei sigilli alle autorità competenti.
 
Sulla base di tali elementi, tenuto conto delle verifiche eseguite dall’Apacal, specificamente riferite alle situazioni critiche poste a base dell’ordinanza impugnata in sede di appello cautelare, il tribunale ha ritenuto, con logica ed adeguata motivazione, non ravvisabile la persistenza di rischi di una reiterazione dei reati o di un aggravamento delle loro conseguenze.
 
Nel pervenire a tali conclusioni, il 1ribunale cautelare ha premesso che le valutazioni negative espresse in proposito dalla Guardia di Finanza, e condivise dal Gip nel provvedimento impugnato, in ordine all’impossibilità di stabilire se il campione fosse prelevato dalle acque di scarico in trattamento, era soltanto ipotetica ed eventuale sia perché legata all’eventualità di un guasto delle pompe presenti nella vaschetta di ispezione delle acque depurate, sia per la accertata esistenza di una valvola sigillata dall’organo di controllo, rispetto al cui abusivo utilizzo (vale a dire un utilizzo senza comunicazione agli organi competenti), non sussistevano elementi di concretezza ed attualità che ne evidenziassero il rischio e da qui il superamento dell’ulteriore valutazione, espressa dalla Guardia di Finanza, secondo cui la “presenza del bypass” collegato alla tubazione di emergenza avrebbe consentito lo smaltimento dei rifiuti per quantitativi superiori a quelli consentiti, posto che non vi erano ragioni concrete ed attuali che consentissero di ritenere un utilizzo abusivo della tubazione di emergenza. Peraltro dai verbali di verifica risultava che tutte le tubazioni “volanti” erano state sostituite e che le vecchie condotte sotto traccia erano state sostituite con condotte aeree facilmente visibili ed ispezionabili sicché, all’esito dei lavori e delle di conformazioni autorizzate dal GIP con ordinanza del 14 aprile 2014, era venuto meno il requisito del periculum in mora che aveva giustificato il decreto di sequestro.
 
 
3. Osserva il Collegio che, in tema di sequestro preventivo, il “periculum in mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme s.r.l., Rv. 261167).
 
A tali principi si è ampiamente conformato il tribunale cautelare che – con adeguata motivazione, priva di illogicità e neppure censurabile in sede di controllo di legittimità delle ordinanze cautelari reali – ha escluso la concretezza e l’attualità del paventato pericolo fondato ex adverso sulla base di ipotetiche ed eventuali ripetizioni della condotta criminosa, derivando da ciò l’inammissibilitàdel ricorso.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. 
 
Così deciso il 17/11/2015
 
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!