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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6685 | Data di udienza: 12 Gennaio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reato di lottizzazione abusiva e di distruzione o alterazione di bellezze naturali – Pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata – Artt. 44 lett b) dPR n. 380/2001 nonché 349 e 734 c.p. e 181, c.1° bis D. Lgs. n.42/04PROCEDURA PENALE – Lottizzazione abusiva – Sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato – Confisca del bene lottizzato – Adeguata motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2016
Numero: 6685
Data di udienza: 12 Gennaio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Mocci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reato di lottizzazione abusiva e di distruzione o alterazione di bellezze naturali – Pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata – Artt. 44 lett b) dPR n. 380/2001 nonché 349 e 734 c.p. e 181, c.1° bis D. Lgs. n.42/04PROCEDURA PENALE – Lottizzazione abusiva – Sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato – Confisca del bene lottizzato – Adeguata motivazione.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 19/02/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.6685 


DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reato di lottizzazione abusiva e di distruzione o alterazione di bellezze naturali – Pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata –Artt. 44 lett b) dPR n. 380/2001 nonché 349 e 734 c.p. e 181, c.1° bis D. Lgs. n.42/04.
 
Il reato di lottizzazione abusiva è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37383  Ud. 16/072013 dep. 12/09/2013). Nel fatto, le trasformazioni abusive hanno determinato un aumento della capacità recettiva della struttura e dunque un’attività di urbanizzazione ulteriore, in ragione sia della natura agricola dell’area, sia della sola prossimità, e non dell’inserimento all’interno di un’area già urbanizzata.
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato – Confisca del bene lottizzato – Adeguata motivazione.
 
In tema di lottizzazione abusiva, il giudice, anche quando pronuncia sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, può disporre, sulla base di adeguata motivazione sull’attribuibilità del fatto all’imputato, la confisca del bene lottizzato, atteso quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015, anche considerata la pronuncia della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara e/Italia [Sez. 3, sentenza n. 16803 del 08/04/2015 Ud. (dep. 22/04/2015) Boezi; Sez. 4, sentenza n. 31239 del 23/06/2015 Ud. (dep. 17/07/2015 Giallombardo]. 

(riforma sentenza del 29/09/2014 della Corte d’Appello di Napoli) Pres. AMORESANO Rel. MOCCI Ric. Fabozzo ed altri
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 19/02/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.6685

SENTENZA

 

 
 
 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 19/02/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.6685
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
Fabozzo Raffaelina, nata a Torre Annunziata il 09/09/1958;
Guida Aniello, nato a Torre Annunziata il 24/03/1957;
avverso la sentenza del 29/09/2014 della Corte d’Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per i capi a) e g) perché estinti per prescrizione, con eliminazione della pena di mesi sei di reclusione e la conferma nel resto;
udito per l’imputata l’avv. Bernardo Brancaccio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 15 febbraio 2013, il Tribunale di Torre Annunziata condannava Raffaelina Fabozzo ed Aniello Guida alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, reputandoli colpevoli dei reati di cui agli artt. 44 lett b) dPR n. 380/2001 nonché 349 e 734 c.p., per aver realizzato una serie di opere in cemento armato, in zona sismica, di tutela paesaggistica ed in assenza del permesso, e per aver violato i sigilli apposti, nella loro qualità di custodi.
 
L’impugnazione degli imputati era parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Napoli il 29 settembre 2014. Il predetto giudice accertava l’intervenuta prescrizione dei capi c), d) ed e) dell’imputazione, confermava nel resto e rideterminava la pena in anni due e mesi tre di reclusione.
 
Con riguardo ai capi confermati, la Corte territoriale riteneva che per i reati di cui agli artt. 44 lett. e) dPR n. 380/2001 e 734 c.p. non fosse maturata la prescrizione, attesa la loro natura permanente. Per gli stessi e per i delitti di cui agli artt. 349 c.p. e 181, comma 1 ° bis D. Lgs. 42/04, ribadiva la penale responsabilità degli imputati, sulla considerazione che il Guida era stato trovato sul luogo in entrambi gli accessi della p.g., mentre la Fabozzo, quale moglie del Guida, avrebbe condiviso con costui la residenza nei luoghi dei reati contestati. D’altronde, il ristorante “Villa Flavia”, insistente sul suolo appartenente alla Fabozzo, era legalmente rappresentato dalla figlia della coppia. Il rapporto di parentela avrebbe altresì testimoniato una diretta condivisione del disegno criminoso, sia con riguardo alla violazione dei sigilli, sia con riguardo alla lottizzazione abusiva. La sentenza sottolineava anche che le trasformazioni poste in essere dagli imputati avevano avuto di mira l’aumento della capacità ricettiva della struttura e pertanto sarebbero state idonee a richiedere un’attività di urbanizzazione ulteriore anche sotto il profilo soggettivo, rimarcando la prosecuzione delle opere perfino dopo il sequestro, nonché il fatto che il permesso a costruire in sanatoria non avrebbe potuto assumere alcun rilievo, allo scopo di escludere i reati.
 

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Col primo motivo, gli imputati lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al reato di cui all’art. 44 dPR 380/2001. In particolare, il reato di lottizzazione abusiva sarebbe differente da quello di costruzione abusiva e non vi sarebbe stata prova che l’intervento in questione rendesse necessaria un’ulteriore attività urbanistica.
 
2. Col secondo rilievo, la Fabozzo ed il Guida assumono contraddittorietà della motivazione, per aver la sentenza impugnata trascurato la dichiarazione del responsabile urbanistico comunale, circa l’urbanizzazione della zona considerata. In proposito, la Corte territoriale avrebbe equivocato sulla consistenza della zona considerata, che rappresenterebbe un continuum rispetto alla zona perfettamente urbanizzata, mentre la necessità per l’amministrazione comunale di provvedere a nuove opere sarebbe stata una mera congettura del giudicante. Trattandosi di un ristorante, la cui struttura non era superiore a 200 mq., non si sarebbe realizzato il quid pluris comportante l’inversione del principio di riserva di programmazione del territorio.
 
3. La terza contestazione è volta a sostenere che la permanenza del reato ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 avrebbe dovuto arrestarsi alla data di completamento dei manufatti abusivi (26 settembre 2007), sicché, considerate anche le sospensioni per impedimento del difensore, la prescrizione sarebbe maturata alla data del 25 settembre 2013.
 
4. La quarta censura si appunta sulla rivalutazione e riqualificazione – da parte del giudice di appello – di comportamenti e reati già oggetto di giudicato, relativamente a molte delle opere riguardanti il presente procedimento, in particolare quelle realizzate prima dell’istanza di condono. Da ciò la violazione dell’art. 649 c.p.p..
 
5. L’ultima lagnanza s’impernia sulla condanna ai sensi dell’art. 724 c.p. Trattandosi di reato di danno effettivo e non di pericolo, la fattispecie presupporrebbe la prova del deturpamento del paesaggio attraverso la costruzione abusiva e non sarebbe sufficiente il mero rilievo della consistenza dell’immobile.
 
3. Il ricorso è infondato, con riguardo ai primi due motivi.
 
3.1. I giudici di merito hanno correttamente richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui il reato di lottizzazione abusiva è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata [Sez. 3, Sentenza n. 37383 del 16/072013 Ud. (dep. 12/09/2013) Rv. 256519]. La Corte territoriale ha all’uopo affermato che le trasformazioni abusive hanno determinato un aumento della capacità recettiva della struttura e dunque un’attività di urbanizzazione ulteriore, in ragione sia della natura agricola dell’area, sia della sola prossimità, e non dell’inserimento all’interno di un’area già urbanizzata. Il ragionamento appare del tutto logico e si sottrae a qualunque sindacato di legittimità.
 
3.2. Rientra nella valutazione di merito anche il rilievo circa l’impatto ambientale della struttura abusiva.
 
4. E’ invece fondato il terzo motivo.
 
Il capo d’imputazione ha contestato i reati di lottizzazione abusiva e di distruzione o alterazione di bellezze naturali fino al 26 settembre 2007. Non ha dunque rilievo stabilire in astratto il momento di cessazione della permanenza nelle contravvenzioni di natura urbanistica, e cioè se esso vada individuato nella ultimazione o sospensione dei lavori, ovvero se l’offesa perduri sino a che le opere non siano rimosse o non si ottenga la relativa autorizzazione, oppure intervenga un provvedimento autoritativo che elimini la libera disponibilità del bene in capo al contravventore. Nella specie, la contestazione si è interrotta alla data di cui sopra e la prescrizione deve essere calcolata a partire da quel momento, sicché,  allo steso modo dei reati già dichiarati estinti dalla Corte territoriale, il tempo utile si è consumato il 25 settembre 2013.
 
Altrettanto non può dirsi, per converso, con riguardo ai delitti [capi b) ed f) dell’originaria imputazione], per i quali la prescrizione matura il 25 marzo 2016.
 
L’accoglimento, per quanto di ragione, del terzo motivo assorbe il quinto.
 
5. Il quarto motivo è inammissibile, perché del tutto generico, non specificando né le opere considerate, né le condotte ed i reati già oggetto di giudicato.
 
6. La sentenza va dunque annullata, limitatamente ai reati di cui ai capi a) e g), perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, per la determinazione della pena, a cui questa Corte non può provvedere autonomamente, stante la sussistenza di una discrepanza fra quanto affermato circa il calcolo per la rideterminazione della pena (pag. 12) e la pena stessa, come irrogata in dispositivo.
 
Deve infine essere chiarito, benché non oggetto di specifico motivo di ricorso, che, in tema di lottizzazione abusiva, il giudice, anche quando pronuncia sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, può disporre, sulla base di adeguata motivazione sull’attribuibilità del fatto all’imputato, la confisca del bene lottizzato, atteso quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015, anche considerata la pronuncia della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara e/Italia [Sez. 3, sentenza n. 16803 del 08/04/2015 Ud. (dep. 22/04/2015) Rv. 263585 Boezi; Sez. 4, sentenza n. 31239 del 23/06/2015 Ud. (dep. 17/07/2015 Rv. 264337 Giallombardo]. Va, in proposito, ribadito che la Corte territoriale ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in ordine all’esistenza della lottizzazione abusiva ed all’attribuibilità della stessa agli odierni imputati.

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi a) e g) perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione delta Corte d’Appello di Napoli per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso il 12/01/2016
 
 

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