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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 6787 | Data di udienza: 18 Novembre 2015

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Deposito incontrollato e abbandono di rifiuti – Attività di demolizione – Decreto di sequestro probatorio o preventivo – Restituzione dell’area in assenza delle condizioni che legittimano il sequestro – Natura di atto dovuto ed incondizionato del dissequestro – Fattispecie – Artt. 192 c.1 e 2, 239 e 256, c.2 del D.lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Violazione di legge – Vizi della motivazione – Requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza – Misure cautelari reali – Richiesta di riesame proposta dal difensore – Nullità invocata dal difensore per la mancata notifica del verbale di udienza al domicilio eletto dal ricorrente – Mancata indicazione del domicilio – Artt. 157, 161, 178, 179, 321 e 324 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2016
Numero: 6787
Data di udienza: 18 Novembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Rosi


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Deposito incontrollato e abbandono di rifiuti – Attività di demolizione – Decreto di sequestro probatorio o preventivo – Restituzione dell’area in assenza delle condizioni che legittimano il sequestro – Natura di atto dovuto ed incondizionato del dissequestro – Fattispecie – Artt. 192 c.1 e 2, 239 e 256, c.2 del D.lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Violazione di legge – Vizi della motivazione – Requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza – Misure cautelari reali – Richiesta di riesame proposta dal difensore – Nullità invocata dal difensore per la mancata notifica del verbale di udienza al domicilio eletto dal ricorrente – Mancata indicazione del domicilio – Artt. 157, 161, 178, 179, 321 e 324 c.p.p..



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 22/02/2016 (ud. 18/11/2015) Sentenza n.6787
 
 

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Deposito incontrollato e abbandono di rifiuti – Attività di demolizione – Decreto di sequestro probatorio o preventivo – Restituzione dell’area in assenza delle condizioni che legittimano il sequestro – Natura di atto dovuto ed incondizionato del dissequestro – Fattispecie – Artt. 192 c.1 e 2 e 256, c.2 del D.lgs. n. 152/2006.
 
In tema di deposito incontrollato e abbandono di rifiuti, la restituzione di un’area interessata dall’abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di un sequestro probatorio o preventivo costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti (cfr. Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008, Picchioni). Infatti, la restituzione di un’area oggetto di un sequestro preventivo è un atto dovuto ed incondizionato, solo quando siano venute a mancare le condizioni che legittimano il sequestro o che sia stata riconosciuta la necessità di annullare il provvedimento che disponeva il vincolo cautelare. Nella fattispecie, l’attività di autodemolizione per la quale era stato autorizzato ad operare il ricorrente compresa la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti ad essa connessi, non legittimava il deposito di quella quantità di materiale classificabile rifiuto pericoloso e non, nel piazzale, descritto nel verbale di sequestro. Quanto al periculum in mora, l’ordinanza impugnata lo ha ravvisato nella necessità di impedire che la libera disponibilità del sito da parte dell’indagato determinasse il pericolo di utilizzo ulteriore dello stesso sito come deposito per materiali diversi, rispetto a quelli per cui il ricorrente era stato autorizzato.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Violazione di legge – Vizi della motivazione – Requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. 
 
 Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. Sez. Un. n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov; in precedenza, Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua). Non possono pertanto essere censurati in questa sede presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle circostanze di fatto.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Richiesta di riesame proposta dal difensore – Nullità invocata dal difensore per la mancata notifica del verbale di udienza al domicilio eletto dal ricorrente – Mancata indicazione del domicilio – Artt. 157, 161, 178, 179, 321 e 324 c.p.p.
 
In tema di misure cautelari reali, dovendosi considerare la richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell’imputato come proveniente comunque dalla “parte” che si identifica nell’imputato medesimo, deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto di cui all’art. 324, comma 2, c.p.p., secondo cui detta richiesta, quando l’imputato non sia detenuto o internato ovvero non abbia già dichiarato o eletto domicilio ovvero ancora non si sia proceduto a norma dell’art. 161, comma 2, c.p.p., deve contenere l’indicazione del domicilio, al quale dovrà essere inviato l’avviso previsto dal successivo comma 6 dello stesso art. 324.
 
(conferma ordinanza n. 38/2015 TRIB. LIBERTA’ di AGRIGENTO, del 25/06/2015) Pres. FRANCO, Rel. ROSI, Ric. Gibilare
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 22/02/2016 (ud. 18/11/2015) Sentenza n.6787

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 22/02/2016 (ud. 18/11/2015) Sentenza n.6787
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: GIBILARE SALVATORE N. IL 09/02/1959
avverso l’ordinanza n. 38/2015 TRIB. LIBERTA’ di AGRIGENTO, del 25/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ELISABETTA ROSI
sentite le conclusioni del Dott. Pasquale Fimiani che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
udito il difensore avv. S.C. che insiste per l’accoglimento del ricorso 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 25 giugno 2015, il Tribunale di Agrigento, sezione riesame, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Gibilare Salvatore, indagato per il reato di cui all’art. 256, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento in data 3 giugno 2015, avente ad oggetto un’area a cielo aperto di circa 100 mq, facente parte del terreno in uso all’indagato per lo svolgimento della sua attività di demolizione.
 
2. Avverso l’ordinanza, il difensore del Gibilare ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 
1) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La difesa in sede di riesame aveva provato l’esistenza di un’autorizzazione per effettuare le operazioni contestate, e tuttavia di tale circostanza non è fatta menzione nel provvedimento impugnato. 
2) Inosservanza degli artt. 157, 178 e 179 c.p.p. Il Collegio giudicante avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, poiché la Cancelleria aveva notificato l’atto a mezzo P.E.C., presso il difensore del ricorrente, allegando invece copia di procedimento penale a carico di altro soggetto. La difesa in udienza aveva eccepito la nullità dell’avviso e aveva dichiarato che, per mero errore materiale, nell’atto di riesame era stato indicato il proprio studio quale domicilio eletto del ricorrente. Il Collegio quindi aveva rinviato ad udienza successiva senza notificare il verbale di udienza al Giubilare al proprio domicilio, perciò incorrendo in una nullità assoluta, come tale insanabile. 
3) Violazione degli artt. 192 commi 1 e 2 e 256, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006. Secondo la difesa, la ditta “Global Ecologie s.r.l.” era munita di regolare licenza e le modalità di deposito di dei rifiuti non sarebbero state tali da integrare gli estremi della fattispecie di reato contestato, atteso che le attività di deposito e stoccaggio dei materiali necessitavano di un preventivo deposito degli stessi sul suolo. Inoltre, l’art. 256 cit. incrimina il deposito e l’abbandono di rifiuti, ma non menziona affatto le autorizzazioni, per cui il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato. 
4) Il sequestro non avrebbe potuto essere convalidato perché privo di fondamento ed illegittimo. Ciò si ricaverebbe, in particolare, da una lettura sistematica delle norme contenute nel d.lgs. 152 del 2006, dell’art. 61 n. 6) c.p. e 321 c.p.p. Infatti, in base alle disposizioni di cui all’art. 239, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, il sequestro non sarebbe applicabile al reato di abbandono di rifiuti. Peraltro, una volta disposto, il sequestro impedirebbe al soggetto interessato di adoperarsi spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze dannose e pericolose del reato. Infine, vi sarebbe la violazione dell’art. 321 c.p.p., perché le attività svolte dalla ditta dell’indagato non potrebbero comportare la commissione di ulteriori reati, e dunque, non sussisterebbe il periculum in mora. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv.239692; in precedenza, Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Non possono pertanto essere censurati in questa sede presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle circostanze di fatto.
 
2. Alla luce di tale principi, il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata ha correttamente confermato il sequestro preventivo disposto nel rispetto delle norme di legge. Anzitutto, per quanto riguarda la nullità invocata dal difensore quanto alla mancata notifica del verbale di udienza al domicilio eletto dal ricorrente, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr Sez. 1, n. 217 del 11/12/2002, Taher, Rv. 223030), in tema di misure cautelari reali, dovendosi considerare la richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell’imputato come proveniente comunque dalla “parte” che si identifica nell’imputato medesimo, deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto di cui all’art. 324, comma 2, c.p.p., secondo cui detta richiesta, quando l’imputato non sia detenuto o internato ovvero non abbia già dichiarato o eletto domicilio ovvero ancora non si sia proceduto a norma dell’art. 161, comma 2, c.p.p., deve contenere l’indicazione del domicilio, al quale dovrà essere inviato l’avviso previsto dal successivo comma 6 dello stesso art. 324.
 
3. Orbene, nel caso di specie, dalla verifica degli atti processuali, imposta dalla natura della censura prospettata, emerge che il Tribunale del Riesame ha dato comunicazione orale al difensore del ricorrente presente in udienza, nella veste di domiciliatario del Giubilare – come dichiarato nella richiesta di riesame depositata e sottoscritta unicamente dallo stesso difensore – del rinvio del procedimento a causa della nullità dell’avviso, con la conseguenza che, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, la notifica dell’avviso di fissazione di udienza è stata inviata al domicilio eletto, così come indicato nella richiesta di riesame, dovendosi perciò escludersi la nullità assoluta invocata dalla difesa. 
 
4. Rileva poi questo Collegio, in riferimento agli altri motivi di ricorso, che l’ordinanza impugnata ha esposto le ragioni significative, che hanno sorretto il rigetto del gravame proposto, menzionando gli elementi che hanno fatto ritenere sussistente il requisito del fumus delicti per il mantenimento del vincolo cautelare: il Tribunale ha ritenuto che l’attività di autodemolizione per la quale era stato autorizzato ad operare il Gibilare compresa la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti ad essa connessi, non legittimava il deposito di quella quantità di materiale classificabile rifiuto pericoloso e non, nel piazzale, descritto nel verbale di sequestro. Quanto al periculum in mora, l’ordinanza impugnata lo ha ravvisato nella necessità di impedire che la libera disponibilità del sito da parte dell’indagato determinasse il pericolo di utilizzo ulteriore dello stesso sito come deposito per materiali diversi, rispetto a quelli per cui il Gibilare era stato autorizzato.
 
5. Inoltre, risulta priva di qualsiasi fondamento l’interpretazione sistematica prospettata dalla difesa, secondo la quale il sequestro non sarebbe consentito nel caso di specie o comunque il suo mantenimento impedirebbe di procedere alla bonifica del sito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di deposito incontrollato e abbandono di rifiuti, la restituzione di un’area interessata dall’abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di un sequestro probatorio o preventivo costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti (cfr. Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008, Picchioni, Rv. 241089). Infatti, la restituzione di un’area oggetto di un sequestro preventivo è un atto dovuto ed incondizionato, solo quando siano venute a mancare le condizioni che legittimano il sequestro o che sia stata riconosciuta la necessità di annullare il provvedimento che disponeva il vincolo cautelare.
 
Devono pertanto essere rigettate, perché infondate tutte le doglianze difensive ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
 
 

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