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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 15731 | Data di udienza: 10 Marzo 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Abbattimento volontario dell’opera abusiva – Riparazione del danno – Effetti e operatività della circostanza attenuante – Spontanea ed efficace eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – Fattispecie: manufatto di legno in zona vincolata e in assenza di permesso di costruire – Art. 44 lett. c) d.P.R. n.380/2001 – Art. 62 n. 6 c.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Aprile 2016
Numero: 15731
Data di udienza: 10 Marzo 2016
Presidente: ROSI
Estensore: RICCARDI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Abbattimento volontario dell’opera abusiva – Riparazione del danno – Effetti e operatività della circostanza attenuante – Spontanea ed efficace eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – Fattispecie: manufatto di legno in zona vincolata e in assenza di permesso di costruire – Art. 44 lett. c) d.P.R. n.380/2001 – Art. 62 n. 6 c.p..



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.15731
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Abbattimento volontario dell’opera abusiva – Riparazione del danno – Effetti e operatività della circostanza attenuante – Spontanea ed efficace eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – Fattispecie: manufatto di legno in zona vincolata e in assenza di permesso di costruire – Art. 44 lett. c) d.P.R. n.380/2001 – Art. 62 n. 6 c.p..
 
La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno non è applicabile ai reati edilizi quando l’abbattimento volontario dell’opera abusiva sia avvenuto in epoca posteriore all’emanazione dell’ordinanza sindacale che impone la demolizione delle opere, la cui inottemperanza avrebbe determinato l’acquisizione del sito al patrimonio comunale, viene in rilievo, nell’ipotesi dell’abbattimento delle opere abusive, la fattispecie circostanziale delineata dalla seconda parte dell’art. 62 n. 6 c.p., ovvero la spontanea ed efficace eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
 
 
(annulla senza rinvio sentenza del 23/05/2014 della Corte di Appello di Firenze) Pres. ROSI, Rel. RICCARDI, Ric. Ledda

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.15731

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.15731
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Ledda G., nato a Sassari;
– avverso la sentenza del 23/05/2014 della Corte di Appello di Firenze;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
– udito il difensore, Avv. Alice Smareglia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 23 maggio 2014 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna alla pena di giorni 14 di arresto ed € 14.000,00 di ammenda emessa dal Tribunale di Livorno in data 13/02/2012 nei confronti di Ledda G. e xxx, imputati del reato di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. 380 del 2001, per avere eseguito, in zona vincolata e in assenza di permesso di costruire, opere consistite in un manufatto di legno. 
 
Motivazione, con riferimento al diniego del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.; lamentava che la sentenza impugnata avesse ritenuto insussistente l’attenuante, in quanto l’eliminazione del manufatto abusivo non rappresenta un integrale risarcimento del danno.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
Invero, va ribadito il principio secondo il quale la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. è integrata dalla demolizione volontaria dell’opera abusiva, da tempo affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 10169 del 04/10/1983, Palladini, Rv. 161444); al riguardo, infatti, oltre al profilo della riparazione del danno (sottolineato in Sez. 3, n. 29991 del 13/07/2011, Crisà, Rv. 251025: “La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno non è applicabile ai reati edilizi quando l’abbattimento volontario dell’opera abusiva sia avvenuto in epoca posteriore all’emanazione dell’ordinanza sindacale che impone la demolizione delle opere, la cui inottemperanza avrebbe determinato l’acquisizione del sito al patrimonio comunale”), viene in rilievo, nell’ipotesi dell’abbattimento delle opere abusive, la fattispecie circostanziale delineata dalla seconda parte dell’art. 62 n. 6 c.p., ovvero la spontanea ed efficace eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
 
Ricorre, dunque, nel caso di specie l’attenuante invocata, essendo emerso che il ricorrente aveva, già nel 2009, rimosso spontaneamente l’opera abusiva, prima del giudizio, ed in assenza di ordinanza di demolizione.
 
Va tuttavia disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto – non ricorrendo un’ipotesi di inammissibilità del ricorso, che avrebbe impedito la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, e dunque la rilevanza delle cause estintive medio tempore intervenute – va rilevata l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione: il termine massimo di cinque anni è decorso infatti in data 20/11/2014.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 
 
Così deciso in Roma il 10/03/2016
 
 
 
 
 

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