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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 550 | Data di udienza: 10 Febbraio 2016

* DIRITTO DELL’ENERGIA – L.r. Puglia n. 31/2008 – Impresa che intenda intraprendere un’attività nel settore delle energie rinnovabili – Prova dell’adeguata disponibilità economica e finanziaria – Fissazione di un termine perentorio per la presentazione della relativa documentazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 22 Aprile 2016
Numero: 550
Data di udienza: 10 Febbraio 2016
Presidente: Scafuri
Estensore: Allegretta


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – L.r. Puglia n. 31/2008 – Impresa che intenda intraprendere un’attività nel settore delle energie rinnovabili – Prova dell’adeguata disponibilità economica e finanziaria – Fissazione di un termine perentorio per la presentazione della relativa documentazione.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 aprile 2016, n. 550


DIRITTO DELL’ENERGIA – L.r. Puglia n. 31/2008 – Impresa che intenda intraprendere un’attività nel settore delle energie rinnovabili – Prova dell’adeguata disponibilità economica e finanziaria – Fissazione di un termine perentorio per la presentazione della relativa documentazione.

Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4, L. Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, l’impresa che voglia intraprendere una attività nel settore delle energie rinnovabili deve garantire la concreta fattibilità dell’intervento e la serietà dell’iniziativa economica avviata, a prescindere dalla eventuale successiva attribuzione dei meccanismi incentivanti previsti dalla disciplina di settore. La prova della adeguata disponibilità economica e finanziaria per la costruzione dell’impianto non può che essere preliminare all’avvio della materiale realizzazione del progetto autorizzato e deve essere assistita dalla fissazione di un termine perentorio ai fini della presentazione della relativa documentazione, il mancato deposito della quale determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione.


Pres. Scafuri, Est. Allegretta – E. s.r.l. (avv.ti Maggiore, Armenise e Troise Mangoni) c. Regione Puglia (avv. Colelli) e Comune di Celle San Vito (avv. Lombardi)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 22 aprile 2016, n. 550

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 aprile 2016, n. 550

N. 00550/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E2i Energia Speciali S.r.l., già Edison Energie Speciali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Maggiore, Paolo Armenise e Wladimiro Troise Mangoni, con domicilio eletto presso Paolo Armenise, in Bari, Via Principe Amedeo, 36;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avv. Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 31;
Comune di Celle San Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso Giandonato Uva, in Bari, Via Giandomenico Petroni, 3;

per l’annullamento

previa sospensiva dell’efficacia,

del provvedimento prot. uscita n. AOO_159/0006685 del 22 dicembre 2014 della Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energie Rinnovabili Reti ed Efficienza energetica, notificato a E2i in data 22 dicembre 2014, avente ad oggetto decadenza dalla Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 147 del 5 dicembre 2012 rilasciata alla società Edison Energie Speciali;

nonché

per motivi aggiunti,

per l’annullamento

dell’Atto Dirigenziale n. 6 del 6.2.2015 della Regione Puglia, avente ad oggetto “Declaratoria di decadenza dalla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 5 dicembre 2012”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Celle San Vito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Buonfino, per delega dell’avv. Wladimiro Troise Mangoni, Giacinto Lombardi e Tiziana Teresa Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13.2.2015 e pervenuto in Segreteria in data 27.2.2015, la società E2i Energie Speciali S.r.l., già Edison Energie Speciali S.p.A., impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe il provvedimento prot. uscita n. AOO_159/0006685 del 22 dicembre 2014 della Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energie Rinnovabili Reti ed Efficienza energetica, notificato in data 22 dicembre 2014, avente ad oggetto decadenza dalla Autorizzazione Unica di cui alla D.D. 147 del 5 dicembre 2012.

All’esito di una articolata ricostruzione delle vicende amministrative che avevano portato al rilascio e ad una successiva prima proroga della citata Autorizzazione Unica (cfr. Atto Dirigenziale n. 26 del 22.4.2013), parte ricorrente evidenziava che – pur a fronte della propria motivata richiesta di considerare sospeso il termine per le produzioni documentali di cui all’art. 7 del menzionato provvedimento autorizzatorio, in considerazione di un contenzioso amministrativo insorto con il Comune di Celle San Vito (cfr. T.A.R. Puglia Bari n. R.G. 671/2014) – la decadenza così come comminata era stata emessa precisando, in particolare, che “la normativa vigente, ed in particolare la l.r. n. 25/2012, non prevede alcuna ipotesi di sospensione del termine per l’ottemperanza degli obblighi assunti dalla Società con l’ottenimento dell’Autorizzazione di cui all’oggetto”.

Avverso detto provvedimento insorgeva la ricorrente, evidenziando, con un primo motivo di impugnativa, la violazione dell’art. 4, commi 2 e 4, L. Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31; la violazione del D.M. 6 luglio 2012; la violazione dell’art. 3, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

In estrema sintesi, si sosteneva criticamente come l’Amministrazione regionale, nell’emanazione del provvedimento impugnato, avesse sostenuto una interpretazione del quadro legislativo regionale difforme e contrastante rispetto alla ratio della normativa statale di riferimento.

Veniva, in particolare, stigmatizzata l’insufficiente motivazione del provvedimento adottato e la sua, in tesi, totale carenza di fondamento giuridico.

Con un secondo motivo di ricorso, si lamentava l’eccesso di potere per irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità inveratisi nel caso di specie.

Con un terzo motivo di ricorso veniva sottolineata la violazione dell’art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata emanazione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Con un quarto motivo di ricorso si evidenziava l’erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, della l.r. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 e dell’art. 1218, non essendo imputabile a negligenza o a imperizia della società ricorrente l’omesso adempimento al deposito della prevista documentazione nel termine perentorio di 180 gg., così come stabilito dalla norma regionale da ultimo citata, in quanto, sempre in tesi, la mancanza della piena disponibilità materiale e giuridica delle aree oggetto di intervento era da attribuirsi al comportamento del Comune di Celle San Vito, che avrebbe opposto il proprio diniego all’esecuzione dei lavori di realizzazione del parco eolico in questione a causa di usi civici non affrancati presenti sulle particelle catastali interessate dall’intervento.

Con un quinto ed ultimo motivo di ricorso, ci si doleva, infine, dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per perplessità della motivazione così come rilevati nell’articolazione procedimentale ed argomentativa del provvedimento impugnato.

Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 21.3.2015, si costituiva in giudizio la Regione Puglia.

Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in pari data, si costituiva in giudizio il Comune di Celle San Vito.

Con ricorso per motivi aggiunti pervenuto in Segreteria in data 10.4.2015, parte ricorrente impugnava il sopravvenuto Atto Dirigenziale n. 6 del 6.2.2015 della Regione Puglia, avente ad oggetto “Declaratoria di decadenza dalla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 5 dicembre 2012”, proponendo avverso il medesimo lo stesso identico insieme di doglianze di cui al ricorso principale.

Tanto la Regione Puglia che il Comune di Celle San Vito, nelle rispettive memorie defensionali, contestavano nel merito le argomentazioni introdotte dal ricorrente, instando per la loro integrale reiezione.

All’udienza in camera di consiglio tenutasi in data 22.4.2015, l’istanza cautelare veniva respinta, con ordinanza n. 232/2015.

All’udienza pubblica del 10.2.2016, il ricorso era definitivamente trattenuto per la decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.

Stante la configurazione specifica della vicenda in esame, i motivi di ricorso così come introdotti possono essere congiuntamente trattati.

La decadenza impugnata con il ricorso principale, oltre che con i consequenziali e successivi motivi aggiunti, è stata direttamente causata dalla mancata produzione – da parte della società ricorrente e nei confronti della Regione Puglia – della documentazione prevista dall’art. 7 dell’Autorizzazione Unica n. 147/2012.

Tale oggettivo inadempimento non risulta contestato nella sua storica sussistenza, venendo anzi apertamente riconosciuto come tale dalla società ricorrente, che tuttavia lo giustifica sostenendo che il medesimo troverebbe la sua ragion d’essere nel comportamento amministrativo tenuto, nel caso di specie, dal Comune di Celle San Vito, il quale, a fronte della comunicazione di avvio dei lavori per la realizzazione del parco eolico per cui è causa, rilevava la sussistenza di usi civici su talune particelle coinvolte dal citato intervento progettuale, in tal modo determinando, in tesi, l’impossibilità a prestare le relative garanzie fideiussorie e, quindi, la conseguente impossibilità ad adempiere gli oneri di produzione documentale di cui all’art. 7 citato.

Come plurime volte attestato in atti e negli scritti difensivi depositati, il Comune di Celle San Vito non si è mai opposto alla realizzazione dell’impianto eolico in questione, legittimamente chiedendo, tuttavia, la liquidazione dell’uso civico presente sulle particelle interessate dall’intervento.

Come ampiamente evidenziato nella sentenza di cui al procedimento n. R.G. n. 671/2014 – strettamente connesso al presente, in quanto riguardante l’impugnativa dinanzi al T.A.R. in epigrafe del provvedimento del Comune di Celle San Vito, prot. n. 1137 del 15 aprile 2014, notificato a Edison Energie Speciali S.p.A. il 22 aprile 2014, avente ad oggetto diniego inizio lavori per l’impianto eolico in questione – successivamente all’ordinanza cautelare reiettiva in esso emessa (T.A.R. Puglia Bari, ord. n. 329/2014 del 9.7.2014) la società ricorrente manifestava disponibilità al pagamento delle somme funzionali all’affrancamento dei due usi civici rilevati sui suoli oggetto di intervento.

In data 14.8.2014 – in stretta prossimità della camera di consiglio innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato fissata in data 26.8.2014, ove veniva in discussione l’appello cautelare in relazione alla detta vicenda – il proprietario dei terreni su cui avrebbe dovuto realizzarsi il parco eolico, Scinto Carmine, presentava due istanze di affrancazione/legittimazione per la sistemazione degli usi civici rilevati.

Sul presupposto della soluzione in via amministrativa della vicenda, la camera di consiglio veniva rinviata alla data del 28.10.2014, ed, in tale sede, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, anche in coerenza con il comportamento processuale di non opposizione del Comune di Celle San Vito.

Ottenuta l’ordinanza cautelare di accoglimento n. 4952/2014 sopra ricordata, in data 13.11.2014 Scinto Carmine ritirava le due menzionate istanze di affrancazione.

Al di là delle motivazioni formali posti a base dell’intervenuto ritiro (costituiti da taluni dubbi insorti in sede regionale sulla competenza del Comune di Celle San Vito a porre in essere l’attività ricognitiva svolta e sulla natura giuridica del c.d. demanio universale Crepacuore, in cui sarebbero ricaduti spazialmente gli usi civici in questione) e a prescindere dal loro successivo integrale appianamento (come dimostrato dalla nota regionale del 3.2.2015 prot. n. AOO 079/754 all. n. 28 in atti) resta fermo come sia in tal modo venuta meno, in modo per vero alquanto articolato, la volontà di affrancare i fondi oggetto di intervento per la realizzazione dell’impianto eolico in questione, senza che alcuna responsabilità sul punto possa essere imputata alle Amministrazioni resistenti.

Si evidenzia, da quanto sin qui esposto, la piena legittimità dell’operato del Comune di Celle San Vito e la non imputabilità al medesimo del mancato tempestivo adempimento alle produzioni documentali previste dall’art. 7 dell’Autorizzazione Unica n. 147/2012.

Al di là dei profili sin qui analizzati ed in stretta attinenza al provvedimento impugnato, non sono ravvisabili, nello specifico, violazioni dell’art. 4, commi 2 e 4, L. Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 o del D.M. 6 luglio 2012, nonché le connesse violazioni dell’art. 3, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241 e l’asserito eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’impresa che voglia intraprendere una attività nel settore delle energie rinnovabili deve garantire la concreta fattibilità dell’intervento e la serietà dell’iniziativa economica avviata, a prescindere dalla eventuale successiva attribuzione dei meccanismi incentivanti previsti dalla disciplina di settore.

La prova della adeguata disponibilità economica e finanziaria per la costruzione dell’impianto non può che essere preliminare all’avvio della materiale realizzazione del progetto autorizzato e deve essere assistita dalla fissazione di un termine perentorio ai fini della presentazione della relativa documentazione così come, nel caso concreto, dettagliatamente enucleata nel più volte citato art. 7 dell’Autorizzazione Unica n. 147/2012.

Non vi era, peraltro, nell’ipotesi in esame lo spazio concettuale per misure maggiormente proporzionali o più ragionevoli.

Il tenore letterale inequivoco del provvedimento autorizzatorio in questione statuiva in modo chiarissimo la decadenza di diritto dall’autorizzazione in conseguenza del mancato deposito della documentazione nel termine perentorio di 180 gg.

A fronte di una previsione così chiara e diretta non si determinava, peraltro, alcuno specifico o peculiare onere motivazionale per l’Amministrazione regionale chiamata a meramente constatare – nell’esercizio di un potere del tutto vincolato – la carenze delle più volte citate produzioni documentali e l’inutile trascorrere del termine di 180 gg.

Di modo che anche l’asserita necessità di una più puntuale motivazione in relazione al provvedimento impugnato o la mancata emanazione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza scolorano a dati di fatto pressoché irrilevanti, essendo evidente che il provvedimento emanato non poteva essere diverso da quello in concreto adottato (arg. ex art. 21-octies, secondo comma, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

In punto di spese di lite, in considerazione del complessivo andamento procedimentale e processuale della vicenda in esame, appare corretto che le spese di lite gravino su parte ricorrente, essendo evidente che l’esito cui si è giunti è da ricondurre ad inadempimenti in fatto ed incertezze operative riconducibili in modo esclusivo alla sua sfera comportamentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna E2i Energie Speciali S.r.l., già Edison Energie Speciali S.p.A., al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia e del Comune di Celle San Vito, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per ciascuna delle due Amministrazioni resistenti, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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